Art. 62.
Il primo comma dell'articolo 124 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Le notificazioni di cui agli articoli precedenti devono eseguirsi a sensi degli articoli da 137 a 151 del codice di procedura civile ".
Il primo comma dell'articolo 124 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Le notificazioni di cui agli articoli precedenti devono eseguirsi a sensi degli articoli da 137 a 151 del codice di procedura civile ".