Articolo 62 della Legge 29 ottobre 1974, n. 594
Articolo 61Articolo 63
Versione
15 dicembre 1974
Art. 62.
Il primo comma dell'articolo 124 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Le notificazioni di cui agli articoli precedenti devono eseguirsi a sensi degli articoli da 137 a 151 del codice di procedura civile ".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1974