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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/06/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 1208 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1208 / 2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. TORI Parte_1 C.F._1
ANNA LISA
e
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
PUCCINI GIACOMO
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare la sentenza di divorzio n. 1114/2019 emessa in data 11.11.2019 e recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO
Con ricorso in data 04/04/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica della sentenza di divorzio n. 1114/2019 emessa dal Tribunale di Livorno in data 11.11.2019 alle condizioni di cui al ricorso, allegando che:
- il figlio maggiorenne è lavoratore con contratto a tempo indeterminato, non vive Per_1 più nella casa familiare ma stabilmente a Firenze ed è divenuto economicamente autosufficiente;
- le parti hanno raggiunto intese conciliative in merito alla somma percepita quale contributo al mantenimento per il figlio precedentemente stabilito in sede di Per_1 divorzio;
- la SI.ra inuncia al mantenimento personale stabilito e quantificato in € 200,00. CP_1
Con provvedimento in data 04/04/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22/05/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 22/05/2025, constatato che mancava il ricorso sottoscritto alle parti, dava termine per l'integrazione documentale, rimettendo, all'esito, la causa al Collegio per la decisione. In data 3.6.2025 veniva depositata la documentazione integrativa richiesta.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 1114/2019 dell'11.11.2019 nel senso indicato dalle parti medesime, atteso che il figlio maggiorenne
, lavoratore con contratto a tempo ed il quale non vive più nella casa familiare ma Per_1 stabilmente a Firenze, è divenuto economicamente autosufficiente;
le parti hanno raggiunto intese conciliative in merito alla somma percepita quale contributo al mantenimento per il figlio precedentemente stabilito in sede di divorzio;
la SI.ra Per_1 inuncia al mantenimento personale stabilito e quantificato in € 200,00. CP_1
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di modificare la sentenza di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1114/2019 del Tribunale di Livorno, invariato il resto, come segue:
- il sig. non verserà più il contributo al mantenimento per il figlio , in quanto Pt_1 Per_1 divenuto economicamente autosufficiente;
- il sig. non verserà più alla sig.ra la somma di euro 200,00, a titolo di Pt_1 CP_1 mantenimento personale, che era invece dovuta - come da sentenza di divorzio - fino al raggiungimento della maggiore età del figlio Per_2
- il sig. verserà alla sig.ra entro i primi 5 giorni di ogni mese la somma Pt_1 CP_1 mensile di € 400,00 rivalutabile annualmente secondo ISTAT, quale contributo per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, ossia mediche Per_2
(intendendosi per tali quelle non coperte dal servizio sanitario nazionale) spese scolastiche, ricreative e sportive per i figli da concordarsi previamente e da documentarsi.
- Spese di lite compensate.
Livorno, 4 giugno 2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1208 / 2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. TORI Parte_1 C.F._1
ANNA LISA
e
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
PUCCINI GIACOMO
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare la sentenza di divorzio n. 1114/2019 emessa in data 11.11.2019 e recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO
Con ricorso in data 04/04/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica della sentenza di divorzio n. 1114/2019 emessa dal Tribunale di Livorno in data 11.11.2019 alle condizioni di cui al ricorso, allegando che:
- il figlio maggiorenne è lavoratore con contratto a tempo indeterminato, non vive Per_1 più nella casa familiare ma stabilmente a Firenze ed è divenuto economicamente autosufficiente;
- le parti hanno raggiunto intese conciliative in merito alla somma percepita quale contributo al mantenimento per il figlio precedentemente stabilito in sede di Per_1 divorzio;
- la SI.ra inuncia al mantenimento personale stabilito e quantificato in € 200,00. CP_1
Con provvedimento in data 04/04/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22/05/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 22/05/2025, constatato che mancava il ricorso sottoscritto alle parti, dava termine per l'integrazione documentale, rimettendo, all'esito, la causa al Collegio per la decisione. In data 3.6.2025 veniva depositata la documentazione integrativa richiesta.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 1114/2019 dell'11.11.2019 nel senso indicato dalle parti medesime, atteso che il figlio maggiorenne
, lavoratore con contratto a tempo ed il quale non vive più nella casa familiare ma Per_1 stabilmente a Firenze, è divenuto economicamente autosufficiente;
le parti hanno raggiunto intese conciliative in merito alla somma percepita quale contributo al mantenimento per il figlio precedentemente stabilito in sede di divorzio;
la SI.ra Per_1 inuncia al mantenimento personale stabilito e quantificato in € 200,00. CP_1
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di modificare la sentenza di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1114/2019 del Tribunale di Livorno, invariato il resto, come segue:
- il sig. non verserà più il contributo al mantenimento per il figlio , in quanto Pt_1 Per_1 divenuto economicamente autosufficiente;
- il sig. non verserà più alla sig.ra la somma di euro 200,00, a titolo di Pt_1 CP_1 mantenimento personale, che era invece dovuta - come da sentenza di divorzio - fino al raggiungimento della maggiore età del figlio Per_2
- il sig. verserà alla sig.ra entro i primi 5 giorni di ogni mese la somma Pt_1 CP_1 mensile di € 400,00 rivalutabile annualmente secondo ISTAT, quale contributo per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, ossia mediche Per_2
(intendendosi per tali quelle non coperte dal servizio sanitario nazionale) spese scolastiche, ricreative e sportive per i figli da concordarsi previamente e da documentarsi.
- Spese di lite compensate.
Livorno, 4 giugno 2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra