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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del lavoro, dott. Dario Porrovecchio, nella causa iscritta al n. 2053/2024
R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Asaro Parte_1
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore
- convenuto contumace - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe, avendo premesso di avere prestato attività didattica in forza di successivi contratti a tempo determinato nei periodi indicati in ricorso, formulava le seguenti domande:
- ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere corrisposte le somme a titolo di retribuzione professionale docenti (RPD) relativamente ai contratti di supplenza breve e saltuaria sottoscritti negli anni scolatici 2020/2021-2021/2022;
- condannare pertanto parte resistente pagamento, in favore della ricorrente, di tutte le suddette somme, pari ad € 806,00, o al diverso importo che, in caso di contestazione, dovesse risultare in corso di causa, anche a mezzo di CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge
Il restava contumace in giudizio. I Controparte_1
Il ricorso va accolto.
1 Premesso che risultano pacifiche e documentali le circostanze di fatto evidenziate in ricorso (numero e durata dei contratti a tempo determinato stipulati dalle parti, misura della retribuzione alle stesse corrisposta), l'unica questione da dirimere nel presente giudizio verte sulla sussistenza o meno, in capo ai docenti assunti per supplenze brevi e temporanee, del diritto di percepire la retribuzione professionale di cui all'art. 7 del CCNL comparto scuola.
Deve subito evidenziarsi che tale componente della retribuzione, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione ed al miglioramento del servizio scolastico, è stata riconosciuta dal citato art. 7 in favore di tutto il personale docente, assunto sia a tempo determinato che indeterminato, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha infatti istituito la Retribuzione Professionale
Docenti, prevedendo, al comma 1, «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...». Nel determinare le modalità di calcolo di tale componente retributiva, la norma in commento richiama dunque l'art. 25 CCNI del
31.8.1999 che aveva disciplinato il c.d. compenso individuale accessorio stabilendo, fra l'altro, al comma 5 che “Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Così richiamato il quadro normativo, ritiene il giudicante di aderire all'orientamento della Corte di Cassazione (assolutamente dominante anche nella giurisprudenza di merito) secondo cui “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale
2 docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. n. 20015 del 27 luglio 2018; in senso conforme
Cass. n. 6293 del 2020).
Pertanto, visto che il conteggio contenuto nel ricorso appare immune da vizi in quanto proporzionale ai giorni di servizio e all'importo mensile, e l'Amministrazione convenuta non ha ritenuto di sollevare alcuna contestazione rinunciando a costituirsi in giudizio, la stessa va condannata al pagamento della somma richiesta in ricorso a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della esigua complessità della causa e della sua serialità.
P.Q.M.
condanna il al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_1 somma di € 806,00 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida Controparte_1
in euro 321,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore.
Trapani, 26.02.2025
Il Giudice
Dario Porrovecchio
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