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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/07/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2539/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 2539/2024 promossa da:
(C.F: ) e (C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. COLETTE GAZZANIGA del Foro di C.F._2
Pavia;
OPPONENTE contro
C.F: ), in persona del procuratore speciale dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in virtù di procura in calce rilasciata con atto a rogito Notaio dott.ssa
[...] Persona_1 in data 02.08.2021 n. 7041 di rep. e n. 4968 di racc., rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
GIAN MICHELE UGGÈ del Foro di Lodi;
OPPOSTA
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria.
Conclusioni:
- parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - Nel merito: Previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo:
1) accertare la qualifica di “consumatori” degli odierni attori, nonché accertare che le clausole n. 2,6 e 8 dei contratti di fideiussione prodotti sono vessatorie e di conseguenza dichiarare la nullità degli interi contratti e la decadenza del Controparte_1 dall'azione ex art. 1957 c.c. per non aver proposto le sue istanze contro il debitore principale nel termine di legge;
2) accertare la nullità integrale delle fideiussioni rilasciata da e da essendo state le stesse Parte_1 Parte_2 prestate su un modello predisposto dalla NC conforme allo schema ABI censurato per violazione della normativa antitrust e conseguentemente dichiarare che
e non sono debitori di Parte_1 Parte_2 CP_1 dell'importo di Euro 392.816,25 né di altro minor o maggior importo e che
[...] pertanto nulla devono a 3) previo accertamento della nullità delle Controparte_1 clausole n. 2,6 e 8 delle fideiussioni rilasciate dagli odierni opponenti poiché prestate su un modello predisposto dalla NC conforme allo schema ABI censurato per violazione della normativa antitrust, dichiarare che è decaduta dall'azione ex Controparte_1 art. 1957 c.c. per non aver proposto le sue istanze contro il debitore principale nel termine di legge e conseguentemente dichiarare che e Parte_1
non sono debitori di dell'importo di Euro Parte_2 CP_1
392.816,25 né di altro minor o maggior importo e che pertanto nulla devono a
[...]
4) dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità delle fideiussioni CP_1 rilasciate da e a garanzia dei mutui Parte_1 Parte_2 chirografari assistiti dalla garanzia del fondo pubblico di garanzia ex L. 662/96, per i motivi di cui in premessa e pertanto ridurre l'esposizione debitoria dei fideiussori dell'importo che risulterà essere garantito dal Fondo statale per le PMI;
In ulteriore subordine: 5) previo accertamento della nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.
1283, 2697 e 1418 c.c., delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente n. 4456 conclusosi tra le parti del presente giudizio, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri e quant'altro risulterà indebitamente applicato nel corso dell'intero rapporto, ridurre proporzionalmente la richiesta di controparte di quanto indebitamente percepito dalla
Comunque con vittoria di spese e compensi del presente Parte_3 procedimento. In via istruttoria: Si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler disporre
CTU contabile con lo scopo di accertare che il ha applicato, dalla data di CP_1 apertura del conto corrente n. 4456 ad oggi, la capitalizzazione degli interessi e le commissioni di massimo scoperto, in violazione alle disposizioni di legge nel rapporto di conto corrente n. 4456, nonché altre pattuizioni contrarie alla legge.”;
- parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pavia, contrariis reiectis, così giudicare: A) IN VIA PRINCIPALE: respingere l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
B) IN VIA SUBORDINATA: condannare l'attore opponente al pagamento delle somme che risulteranno a qualsiasi titolo dovute al a seguito della espletata Controparte_1 istruttoria. C) In ogni caso, condannare l'attore opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa. D) Con favore di spese e competenze di lite. E) IN VIA ISTRUTTORIA: non ammettere la C.T.U. contabile ex adverso richiesta in quanto chiaramente inammissibile per le ragioni esposte in atti.
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio sulle eventuali domande e/o eccezioni nuove che venissero formulate dalla controparte.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dello svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 706/2024 del 23.04.2024, il Tribunale di Pavia ingiungeva a
[...]
e nella loro qualità di fideiussori della (in Parte_1 Parte_2 Parte_3 concordato preventivo), di pagare immediatamente in via solidale a la somma di Controparte_1
€ 392.816,25, oltre interessi, derivanti dal saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 4456 alla data del 31.03.2024 e di due mutui chirografari assistiti da garanzia del Fondo per le PMI stipulati in data 02.10.2020, intrattenuti dalla suddetta società debitrice con la
[...]
e proponevano tempestiva opposizione con atto di citazione ex Parte_4 Parte_2 art. 645 c.p.c., notificato in data 20.06.2024, chiedendo preliminarmente di sospendere la provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. dell'emesso provvedimento monitorio e, nel merito, di accertarsi e dichiararsi non dovuta l'intera somma ingiunta, eccependo:
1. la nullità - totale o in subordine parziale - delle fideiussioni omnibus rilasciate in data
19.06.2015, 20.04.2016, 06.07.2017, 09.04.2019 e 26.10.2021 per violazione della L. 10 ottobre 1990, n. 287 (L. Antitrust), in quanto i contratti riproducevano pedissequamente lo schema predisposto dall'ABI nel 2003 e censurato dalla NC d'AL con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, presentando le clausole di “reviviscenza” (art. 2), di “rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.” (art. 6) e di “sopravvivenza” (art. 8), applicate uniformemente anche da altri istituti di credito tra il 2018 e il 2019, con la conseguenza che la NC era decaduta dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., stante il mancato rispetto del termine semestrale imposto dalla norma;
2. la mancanza del requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, comma 2 c.c. della clausola n. 6, così come anche delle clausole n. 2 e 8, delle fideiussioni stesse, in quanto vessatorie;
3. la loro qualifica di “consumatori”, ancorché soci entrambi della debitrice principale
[...]
oggi in concordato, avendo concesso le garanzie personali in qualità di Parte_3 persone fisiche e per scopi estranei all'attività professionale;
4. la nullità parziale e comunque l'inefficacia delle fideiussioni rilasciate a garanzia dei finanziamenti chirografari, in quanto già assistiti dalla garanzia del Fondo Pubblico di garanzia Medio Credito Centrale (MCC);
5. la mancata consegna di documentazione contrattuale da parte della NC e l'illegittima applicazione di interessi anatocistici vietati ex art. 1283 c.c. o usurari ex art. 1815 c.c., indi del tutto nulli e rilevabili, anche d'ufficio, tramite apposita CTU contabile.
Con comparsa di risposta del 09.10.2024, si costituiva in giudizio contestando Controparte_3 le eccezioni e deduzioni avversarie, siccome ritenute infondate in fatto e in diritto.
In estrema sintesi, l'opposta deduceva:
- la genericità della eccezione di nullità derivata, totale e parziale, dei contratti di fideiussione “a valle” di (asserite) intese restrittive della concorrenza “a monte” e la non riferibilità delle fideiussioni omnibus, rilasciate in data 19.06.2015, rispetto all'intervallo temporale (2003-2005) rilevante per l'intesa vietata secondo il richiamato provvedimento sanzionatorio della NC d'AL;
- la natura “autonoma” dei contratti di garanzia, con clausola “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” (art. 7), e la conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c.; in ogni caso, la possibilità per la NC, consentita dalla detta clausola, di evitare la decadenza prevista dalla norma con la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento al fideiussore (nel qual caso valeva la prima lettera del
08.07.2022, cui seguiva la costituzione in mora in data 05.10.2022), non essendo necessaria la proposizione di una domanda giudiziale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
- l'insussistenza della qualità di “consumatori” dei fideiussori, in quanto unici due soci della società garantita e partecipanti all'intero capitale sociale, nonché in carica dal 2014 rispettivamente come “presidente del consiglio di amministrazione” e “consigliere” della società; in ogni caso, l'approvazione specificamente per iscritto delle clausole ritenute
“vessatorie”, anche ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c.;
- l'insussistenza del divieto di “copresenza” della garanzia del Fondo per le PMI di cui alla L. n. 662/1996 rispetto alle garanzie “personali” rilasciate dagli ingiunti per i contratti di mutuo chirografario del 02.10.2020;
- la genericità e l'infondatezza di asseriti addebiti illegittimi (anatocismo, usura, c.m.s., ecc.) e l'inammissibilità della CTU contabile, in ragione del suo carattere meramente esplorativo.
Ritualmente svolte le verifiche preliminari, le parti depositavano le memorie integrative ex art. 171- ter c.p.c. Sciolta la riserva assunta alla prima udienza del 18.12.2024, veniva motivatamente respinta l'istanza ex art. 649 c.p.c., non ritenendo sussistere i “gravi motivi” per sospendere l'esecutività del decreto opposto.
La causa veniva istruita mediante le produzioni documentali;
quindi, rimessa all'udienza cartolare del 18.06.2025 per la decisione, con la concessione dei termini di cui agli artt. 281 quinquies e 189
c.p.c. per il deposito degli atti conclusivi.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. L'esame del primo motivo di opposizione, in ordine all'accertamento sulla fondatezza, o meno, dell'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate dagli odierni opponenti in data
19.06.2015 (cfr. doc. 13 fasc. mon;
id. fasc. opp.) e successivamente rinnovate fino a concorrenza dell'importo limite di € 765.000,00 (cfr. doc. 14, 15, 16 e 17 fasc. mon.; id. fasc. opp.), relativamente allo specifico profilo della violazione della normativa “antitrust” alla stregua di quanto sancito dalla NC d'AL nel provvedimento n. 55 del 02 maggio 2005, merita di essere preceduto da una ricognizione della giurisprudenza di legittimità sulla questione e sulle condizioni per la rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali.
1.1 Va ricordato, innanzitutto, che la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie (v. ex aliis Cass. n.
4867/2024; Cass. n. 34053/2023).
In particolare, il principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (cfr. Cass., Sez. Un., n. 26242/2014, i cui princìpi sono stati successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/2019, Cass. n.
20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/2023 e Cass. n. 2607, 5038, 5478,
10712 e 19401 del 2024).
1.2 Ciò precisato, e premesso che anche la rilevazione officiosa della nullità del contratto “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” poggia oggettivamente su circostanze fattuali (riguardanti, tra l'altro: il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità; la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della NC d'AL nel provvedimento in precedenza richiamato), la giurisprudenza di legittimità ha di recente svolto, in argomento, una ricognizione delle questioni - cfr. Cass. n. 30383/2024, Cass. n. 2432/2025, Cass. n. 7385/2025 e
Cass. n. 8669/2025, anche nelle rispettive motivazioni, da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., perché pertinenti ai fini della decisione stante l'analogia delle situazioni - affermando, per quanto qui interessa, che:
i) giusta Cass., Sez. Un., n. 41994 del 2021, “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”, salvo che, in altri termini, non risulti che senza le tre clausole i contraenti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione;
ii) come sancito da Cass. n. 18794 del 2023, “Il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio
l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto”;
iii) la rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che, nell'ottica della pronuncia delle Sezioni Unite, si produce “di default”, richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè:
- la produzione del provvedimento della NC d'AL;
- la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della NC d'AL è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione NCria ALna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
- l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della NC d'AL, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005,
l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
- il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della NC d'AL nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
- la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata -poiché l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n.
8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
1.3 Traendo le conclusioni di questi principi nel caso di specie, risulta assorbente rilevare - come già evidenziato nell'ordinanza di rigetto della sospensiva (ord. 19.12.2024) - che, nonostante nell'atto di citazione e nelle memorie integrative risultano richiamate le clausole n. 2, 6 e 8 (recte:
9) dei contratti di fideiussione omnibus asseritamente corrispondenti allo schema ABI del 2003, ritenute contrarie alla c.d. Legge Antitrust dalla NC d'AL con il provvedimento n. 55 del
02.05.2005, gli odierni opponenti hanno tuttavia mancato di produrre detto provvedimento agli atti del giudizio entro il maturare delle preclusioni istruttorie, come invece sarebbe stato doveroso, trattandosi di un atto regolamentare per il quale non opera il principio “iura novit curia” (v. C. App.
Milano, n. 641/2023; Cass. n. 16289/2024; Cass. n. 7387/2025), unitamente allo schema ABI cui il medesimo fa riferimento (cfr. Cass. n. 8659/2025).
1.4 Il provvedimento in questione, infatti, non è un atto normativo e neppure un atto integrativo di atto normativo, ma un provvedimento regolatorio per il quale - al pari dello “schema ABI” che lo integra e che non è stato prodotto - non vale il principio “iura novit curia”; né - come è stato di recente affermato (v. Cass. n. 30383/2024) può essere invocata la possibilità per il giudice di far riferimento in tal caso al “fatto notorio”, non avendo alcun fondamento ricondurre alla nozione giuridica di “notorio”, ossia al numero dei fatti conosciuti da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, i provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla NC d'AL alle banche, ed essendo viceversa principio consolidato che “il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie (Cass. n. 6299/2014; conforme a Cass. n. 16959/2012 e confermata da Cass. n. 33154/2019)” (così sent. cit. in motivazione).
1.5 Non vi è ragione per discostarsi da tale orientamento della giurisprudenza di legittimità, sicché deve essere ribadito che, in relazione alla contrarietà alla normativa “antitrust” di un contratto di fideiussione omnibus posto “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale, è precluso al Giudice il rilievo officioso della nullità se la parte interessata non ha tempestivamente prodotto il provvedimento della NC d'AL ed il modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo, appunto, in ragione di detta conformità (così Cass. n. 20713/2023; conf. Cass. 24380/2024; v. da ultimo Cass.
n. 2432/2025 e Cass. n. 17638/2025).
1.6 Benché sia assorbente quanto precede a proposito della preclusione al rilievo d'ufficio delle nullità contrattuali invocate in via di eccezione da parte opponente, giova aggiungere che:
- secondo i principi dettati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia citata, l'eventuale nullità delle clausole censurate oggetto delle fideiussioni omnibus perché contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE si estenderebbe all'intero contratto (“nullità totale”), solo se la parte dimostra l'essenzialità di quelle clausole, nel senso di una interdipendenza dell'intero contratto da quelle clausole (v. Cass. n. 18794/2023, la quale precisa che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto).
Nel caso di specie non solo una tale prova manca, ma soprattutto manca una specifica allegazione in tal senso.
- Negli atti difensivi non si deduce alcunché a proposito della data delle fideiussioni in questione, rilasciate il 19.06.2015 e successivamente rinnovate 20.04.2016, 06.07.2017,
09.04.2019 e 26.10.2021 (cfr. doc. 13-17 cit.). Ebbene, pur assumendo che le clausole delle suddette fideiussioni omnibus fossero corrispondenti allo schema ABI ritenuto contrario alla cd. Legge antitrust dal provvedimento della NC d'AL n. 55 del 2005, tuttavia gli opponenti non hanno allegato, ancor prima che dimostrato, che, a distanza di oltre dieci anni, ancora persisteva un'intesa anticoncorrenziale come quella accertata nel periodo 2002-2005 e sanzionata dalla NC d'AL e che le loro fideiussioni omnibus fossero effetto proprio di detta persistenza. In altri termini, secondo l'orientamento di legittimità più volte richiamato (v. Cass. n. 7385/2025), l'accertamento della NC
d'AL, effettuato nel 2005, non può da solo consentire di reputare esistente, e cioè persistente, il pregresso accordo anticoncorrenziale in epoca successiva, sicché sarebbe stato onere degli opponenti dedurre e dimostrare che l'intesa anticoncorrenziale predetta fosse ancora esistente nel giugno 2015, ma non in base al menzionato provvedimento precedente della NC d'AL, bensì offrendone altra e specifica prova.
Allo scopo risulta debole e insufficiente la produzione di due fideiussioni rilasciate agli opponenti da due diversi istituti di credito il 07.06.2018 (v. doc. 4 fasc. oppon.) e il
25.01.2019 (v. doc. 3 fasc. oppon.), la prima delle quali, peraltro, è inconferente, trattandosi di una fideiussione “specifica”, mentre la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della
NC d'AL n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come
“omnibus” (cfr. Cass. n. 19401/2024).
1.7 Dunque, l'eccezione di “nullità derivata” delle fideiussioni in esame è nel complesso infondata, interferendo così sulla stessa ipotizzata decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.
§2. Quanto al regime di nullità delle c.d. clausole “vessatorie” rispetto alle medesime clausole dei contratti di fideiussione fatte oggetto di doglianza (in particolare, la clausola n. 6 di “dispensa dall'agire nei termini dell'art. 1957 c.c.”), va innanzitutto esclusa l'applicabilità, al caso di specie, delle norme relative al Codice del consumo.
2.1 In via generale, si deve rilevare che la Suprema Corte, prendendo le mosse dai principi elaborati dalla giurisprudenza unionale, ha ormai chiarito che “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale” (Corte giust. UE 19 novembre 2015, C-
74/15, Tarcau, e Corte giust. UE 14 settembre 2016, C-534/15, , dovendo pertanto CP_4 ritenersi “consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (cfr. Cass. n. 742/2020; Cass. n. 27618/2020; Cass., Sez. Un., n. 5868/2023).
2.2 Poiché i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), assumono poi rilievo profili quali “l'entità della partecipazione al capitale sociale, o la qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore” (cfr. Cass. n. 32225/2018; v. da ultimo Cass. n. 18834/2025). Anche le Sezioni Unite, nella recente ordinanza citata, hanno confermato che la Corte di giustizia UE, “intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore, e superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, ha affermato che "nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali
l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5868/2023 cit., in motivazione, che, condividendo detta impostazione, hanno nel merito in concreto verificato la sussistenza nella fattispecie loro sottoposta di elementi positivi e concreti atti a ritenere che il fideiussore avesse contrattato “per finalità tutt'altro che estranee alla stessa, ma proprio, invece, per rafforzare la propria posizione sul mercato”).
2.3 Ne deriva che il fideiussore, persona fisica, “non è un professionista "di riflesso", non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito” (così anche Cass. n. 25459/2023; Cass. n.
30383/2024). Quel che conta è valutare se il rapporto contrattuale di cui alla fideiussione, in concreto, rientri o meno nell'ambito di attività estranee all'esercizio della eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia (Cass. n. 742/2020 cit.).
2.4 Ciò premesso, nella vicenda in esame sussistono elementi positivi e concreti - evidenziati dalla
NC opposta fin dal ricorso monitorio (cfr. visura storica CCIAA, sub. doc. 21 fasc. mon.; id. fasc. opp.) - per ritenere che entrambi gli opponenti ebbero a sottoscrivere in data 19.06.2015 la fideiussione di cui si discute per scopi funzionali all'attività commerciale svolta dalla società
[...]
- attiva dal 01.12.2014, prevalentemente nella produzione di scambiatori di calore Parte_3
e di condizionatori, di cui erano gli unici due soci, titolari dell'intero capitale sociale, partecipandovi rispettivamente al 60% e al 40%, e nella quale Parte_2 Parte_1 ricoprivano, dal 21.10.2014 ed ancora al momento del rilascio delle garanzie, le cariche di presidente del c.d.a. ( e di consigliere ( . Parte_2 Parte_1
Già da tali elementi emerge una chiara sussistenza dello stretto collegamento tra il rilascio della fideiussione in favore della società garantita e l'interesse che entrambi avevano nell'esercizio dell'attività commerciale intrapresa per il tramite della menzionata società.
2.5 Non va poi trascurato il comportamento dei garanti, anche successivo alla stipulazione del contratto (arg. ex art. 1363 c.c.), allorché - invariate le cariche e la partecipazione al capitale sociale
(cfr. doc. 21 cit.) - ebbero a rilasciare alla NC quattro ulteriori fideiussioni omnibus ravvicinate nel tempo (il 20.04.2016, 06.07.2017, 09.04.2019 e 26.10.2021), del tutto sovrapponibili alle concessioni e variazioni delle aperture di credito alla società correntista dal parte della NC (v. doc.
3-6 fasc. mon.; id. fasc. opp.), sino a concorrenza di un importo massimo progressivamente innalzato da € 120.000,00 fino ad € 765.000,00.
Orbene, il rilascio delle fideiussioni in sequenza da parte dei due soci appare, dunque, fatto da entrambi nell'interesse della all'evidente scopo di agevolare, con il loro Parte_3 patrimonio personale, l'operatività di detta società favorendone l'accesso al credito erogato da dovendo perciò negarsi che gli stessi abbiano stipulato le garanzie predette per Controparte_1 scopi estranei all'attività professionale e nella qualità di “consumatori”.
2.6 Ne consegue che, privilegiando questa opzione interpretativa, non smentita da altri elementi meritevoli di considerazione agli effetti della qualifica di consumatore, gli odierni opponenti non possono avvalersi, relativamente alle clausole della fideiussione di cui ai n. 2, 6 e 9 (tra cui quella di deroga all'art. 1957 c.c.), della disciplina consumeristica in tema di clausole vessatorie (art. 33 Cod.
Cons.).
2.7 Sotto altro concorrente profilo, l'eccezione relativa alla mancata approvazione per iscritto della clausola derogatoria, prevista dall'art. 1341, comma 2 c.c., in primo luogo non è dirimente, tanto perché la Suprema Corte ha più volte statuito che:
a) la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'articolo 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. Cass. n. 9245/2007; Cass. n.
21867/2013; Cass. n. 28943/2017; Cass. n. 9379/2018); b) la clausola relativa a detta rinuncia non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, comma 2, c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (v. da ultimo Cass. n. 3989/2025).
2.8 Oltretutto, l'eccezione è comunque infondata, dal momento che la clausola derogatoria in esame
(n. 6), unitamente ad altre, risulta specificatamente sottoscritta, ai sensi dell'art. 1341, comma 2,
c.c., e validamente, in quanto richiamata espressamente e distintamente in calce a ciascun contratto fideiussorio (v. doc. 13-17 cit., pag. 3 e 4).
2.9 Sicché, in disparte ogni altra considerazione sulla natura del contratto come autonomo anziché come garanzia fideiussoria, l'ipotizzata applicabilità dell'art. 1957 c.c. non determinerebbe ricadute a vantaggio della posizione dei fideiussori, atteso che la clausola di pagamento (n. 7) “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, certamente valida anche secondo il citato provvedimento di NC d'AL del 2005 e non vessatoria, consentiva al creditore di proporre le sue “istanze” entro il termine di sei mesi anche solo con un'attività stragiudiziale, rivolgendo ai fideiussori la richiesta di adempimento, e dunque non necessariamente iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale (v. Cass. n. 13078/2008; Cass. n. 22346/2017; conf. Cass. n. 5179/2025).
§3. Quanto alla natura e composizione del credito azionato dal verso i Controparte_3 fideiussori, va osservato che in sede monitoria è stato esposto e documentato:
- che la somma di € 319.739,27 corrisponde al saldo debitore alla data del 31.3.2024 del rapporto di conto corrente n. 4456 intestato alla acceso presso Parte_3
(già Banco Popolare Soc. Coop.) filiale di Piacenza, oltre interessi di Controparte_1 mora, conteggiati al tasso legale, dal 01.4.2024 al saldo (cfr. doc. 2, 7 e 8 fasc. mon;
id. fasc. opp.);
- che con contratto di mutuo chirografario n. 4791125, assistito da garanzia del Fondo per le
PMI, stipulato in data 02.10.2020 (cfr. doc. 9 fasc. mon.; id. fasc. opp.), Controparte_1 ha concesso alla un mutuo per l'importo di € 50.000,00, rimborsato Parte_3 solo in parte, risultando la società ancora debitrice, alla data del 31.03.2024, della somma di
€ 46.826,65, oltre interessi di mora (cfr. doc. 10 fasc. mon.; id. fasc. opp.);
- che con contratto di mutuo chirografario n. 4791259, assistito da garanzia del Fondo per le
PMI, stipulato in data 02.10.2020 (cfr. doc. 11 fasc. mon.; id. fasc. opp.), Controparte_1 ha concesso alla un mutuo per l'importo di € 28.000,00, rimborsato Parte_3 solo in parte, risultando la società ancora debitrice, alla data del 31.03.2024, della somma di
€ 26.250,33, oltre interessi di mora (cfr. doc. 12 fasc. mon.; id. fasc. opp.).
3.1 A fronte di tale specifica allegazione e produzione documentale (comprensiva degli estratti conto completi e dei piani di ammortamento) da parte della NC, gli opponenti hanno, per un verso, eccepito la nullità parziale delle fideiussioni prestate in relazione ai finanziamenti chirografari concessi alla società in violazione del divieto della c.d. doppia garanzia, che preclude all'istituto di credito erogante di munirsi di ulteriore “garanzia reale, bancaria o assicurativa” sulla parte di finanziamento (80% dell'importo finanziato) assistita dal Fondo di Garanzia del Medio
Credito Centrale (MCC) ai sensi della L. n. 662/1996 e dell'art.
4.4 della parte seconda dell'allegato al DM 23.09.2005; per altro verso, eccepito la mancata consegna della documentazione contrattuale relativa al contratto di conto corrente e l'impossibilità di verificare, quindi, la legittimità degli addebiti a titolo di interessi, spese e commissioni di massimo scoperto, avanzando in questa sede la richiesta di CTU contabile al fine di verificare, e se del caso epurare, l'eventuale presenza di anatocismo, c.m.s., interessi ultra-soglia, ecc.
3.2 Ciò posto, richiamando quanto già espresso nell'ordinanza di rigetto della sospensiva, con riferimento al primo motivo si deve ribadire che il riferimento alle “garanzie bancarie” previsto dall'art.
4.4 della parte seconda dell'allegato al D.M. 23.09.2005 - che recita: “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo” - non è tale da ricomprendere anche le garanzie “personali”, quali sono quelle rilasciate, nel caso di specie, da e Parte_2 Parte_1
3.3 Invero, è stato affermato dalla giurisprudenza di merito, in modo pressoché granitico, che il divieto di acquisire garanzie reali, assicurative, bancarie, sulla parte di finanziamento garantita da
MCC “serve ad evitare di addossare ulteriori gravami e costi alle Imprese che si avvantaggiano della garanzia del Fondo, imponendo loro la concessione di garanzie reali, assicurative o bancarie, ma non già di impedire all'Istituto erogante il finanziamento garantito l'acquisizione di garanzie personali da parte di terzi, possibilità espressamente prevista, ad esempio, nel "Foglio informativo finanziamento chiro PMI" del MedioCredito Centrale n.3, del 27.2.2019" (cfr. Trib.
Perugia, n. 1337/2021); lo scopo della disciplina in questione è infatti “quello di impedire che
l'impresa finanziata sia tenuta a sostenere costi ulteriori e diversi rispetto a quelli del finanziamento, derivanti dalla prestazione di garanzie ulteriori rispetto a quelle pubbliche, da richiedere a banche ed assicurazioni a pagamento.” (cfr. Trib. Padova, n. 1914/2023). Risulta poi
“assente una norma di legge che abbia demandato al DM 23.09.2005 l'introduzione di norme interferenti con quelle di diritto privato, idonee quindi ad introdurre forme di divieto (con relative sanzioni di invalidità contrattuale) alla concessione di garanzie ulteriori in favore dell'Istituto di credito che eroghi il finanziamento agevolato” (Trib. Monza, n. 1598/2021; Trib. Lecce, n. 1447/2024; Trib. Sondrio, n. 240/2025).
3.4 Fermo restando che tale divieto non è estensibile alle garanzie personali (così anche C. App.
Milano, n. 773/2025), quali quelle per cui è causa, si osserva inoltre che “il disposto dell'art. 4.4. è applicabile soltanto nell'ambito del rapporto interno tra il fondo di Garanzia ed il soggetto finanziatore (id est la NC), rapporto rispetto al quale il soggetto beneficiario del finanziamento
e il garante si pongono come terzi estranei” (Trib. Milano, n. 107/2023; v. anche Trib. Pavia, n.
1124/2024).
Ne consegue che il predetto divieto, contenuto in una norma di rango secondario relativa alle condizioni di ammissibilità della garanzia pubblica, non può incidere sul rapporto contrattuale che intercorre tra i fideiussori e la banca (cfr. Trib. Milano, n. 9999/2023). In altri termini, rientra nella libera discrezionalità della NC valutare l'eventuale richiesta di garanzie ulteriori, posto che la presenza della garanzia del Fondo P.M.I. non implica il venir meno di ogni rischio connesso alla concessione e alla gestione del finanziamento (cfr. C. App. di L'Aquila, n. 347/2025).
3.5 Quanto, infine, al secondo motivo, se ne ravvisa l'assoluta genericità, oltre che l'infondatezza. ha, infatti, prodotto non solo il contratto di apertura di conto corrente n. 4456 Controparte_1 del 16.06.2015 (cfr. doc. 2) e le varie aperture di credito concesse alla società correntista (cfr. doc.
3-6), regolarmente sottoscritte e timbrate dalla ma già in sede monitoria aveva reso Parte_3 disponibili tutti gli estratti conto periodici riguardanti l'andamento del rapporto - dal saldo “zero” di apertura al 16.06.2015 (v. doc. 7, pag. 94) al saldo finale di liquidazione e chiusura del 31.12.2023 a debito di € - 319.614,06 (v. doc. 7B, pag. 1) - mentre l'opponente ha basato le proprie doglianze su argomenti generici ed astratti, senza avanzare alcuna contestazione, specifica e circostanziata, in ordine alla legittimità e/o quantificazione delle singole poste debitorie e delle movimentazioni del conto corrente in questione.
3.6 Ora, le risultanze degli estratti conto allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere
(cfr. Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 2765/1992); inoltre, “nel rapporto di conto corrente, gli estratti conto non contestati dal correntista costituiscono piena prova del credito della banca anche nei confronti del fideiussore, ove questi non li assoggetti ad alcuna specifica contestazione” (cfr. Cass.
n. 14234/2003; Cass. n. 6258/2002; nel senso che l'estratto conto comunicato dalla banca al debitore principale, e dal medesimo non impugnato nel termine di cui all'art. 1832 c.c., assume carattere di incontestabilità, sicché è idoneo a fungere da mezzo di prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato nei confronti del fideiussore, cfr. più di recente: Cass. n. 817/2016; Cass. n.
8994/2016; Cass. n. 23930/2017; Cass. n. 9667/2021; Cass. n. 7329/2024). 3.7 Varrà, inoltre, evidenziare che gli stessi contratti di fideiussione in esame espressamente prevedono, all'art. 5, l'impegno del fideiussore di “tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca”, sicché la doglianza in ordine alla mancata consegna delle condizioni economiche del rapporto di conto corrente è del tutto infondata.
3.8 Deve essere disattesa, infine, l'istanza istruttoria su cui hanno insistito gli opponenti di ammissione di una CTU contabile, atteso che, con la stessa, si vorrebbe demandare all'attività del consulente la prova di eventuali profili di illegittimità dei criteri contabili tenuti dalla NC nell'imputazione degli interessi debitori, non suffragati da alcuna concreta allegazione che, in questa sede, consenta di verificare la legittimità della doglianza sulla base dell'acquisizione degli elementi idonei a porla in evidenza.
È pacifico che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. in materia bancaria, tra le tante, Cass., n. 30218/2017; Cass., n.
10373/2019; Cass., n. 1763/2024; Cass. n. 9744/2024).
D'altronde, l'onere di allegazione non può ritenersi neutralizzato dalla rilevabilità d'ufficio delle nullità negoziali, poiché - collegandosi ai principi richiamati al §1 della presente motivazione - il rilievo d'ufficio costituisce una valutazione di diritto, operata dal giudice ed ulteriore rispetto a quella delle parti, che tuttavia può trovare applicazione solo in relazione ad un fatto già compiutamente allegato, e non consente in alcun modo, in forza del principio dispositivo, di rilevare fatti non allegati dalle parti (cfr. Cass., Sez. Un., n. 26242/2014).
§4. In definitiva, per tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione è nel complesso infondata e va rigettata;
segue la conferma del decreto ingiuntivo, che va dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
4.1 Non ritiene, tuttavia, il Tribunale che sussistano i presupposti per la condanna di cui all'art. 96, comma 3 c.p.c. richiesta da parte opposta, non ravvisandosi in capo alla controparte, benché integralmente soccombente, il necessario requisito soggettivo del dolo o della colpa grave, ad integrare il quale non è sufficiente la mera infondatezza, ancorché manifesta, delle tesi prospettate
(cfr. Cass. n. 35188/2023; Cass. n. 6193/2020, Cass. n. 194/2014, Cass. n. 654/2010). 4.2 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come nel dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m. dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore da € 260.001,00 a € 520.000,00; fasi di studio, introduttiva e decisionale, valori medi;
fase istruttoria/trattazione, valori minimi tenuto conto della natura documentale della causa ed in proporzione all'attività difensiva e processuale ad essa dedicata).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• rigetta l'opposizione proposta da e in quanto infondata;
Parte_1 Parte_2
• per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 706/2024 emesso dal Tribunale di Pavia in data 23.04.2024 (R.G. n. 1537/2024), che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
• condanna la parte opponente soccombente al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte opposta vittoriosa, che si liquidano in € 17.252,00 per compensi (così determinati: € 3.544,00 fase studio;
€ 2.338,00 fase intr.; € 5.206,00 fase istr./tratt.; €
6.164,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così è deciso in Pavia, lì 24 luglio 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 2539/2024 promossa da:
(C.F: ) e (C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. COLETTE GAZZANIGA del Foro di C.F._2
Pavia;
OPPONENTE contro
C.F: ), in persona del procuratore speciale dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in virtù di procura in calce rilasciata con atto a rogito Notaio dott.ssa
[...] Persona_1 in data 02.08.2021 n. 7041 di rep. e n. 4968 di racc., rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
GIAN MICHELE UGGÈ del Foro di Lodi;
OPPOSTA
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria.
Conclusioni:
- parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - Nel merito: Previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo:
1) accertare la qualifica di “consumatori” degli odierni attori, nonché accertare che le clausole n. 2,6 e 8 dei contratti di fideiussione prodotti sono vessatorie e di conseguenza dichiarare la nullità degli interi contratti e la decadenza del Controparte_1 dall'azione ex art. 1957 c.c. per non aver proposto le sue istanze contro il debitore principale nel termine di legge;
2) accertare la nullità integrale delle fideiussioni rilasciata da e da essendo state le stesse Parte_1 Parte_2 prestate su un modello predisposto dalla NC conforme allo schema ABI censurato per violazione della normativa antitrust e conseguentemente dichiarare che
e non sono debitori di Parte_1 Parte_2 CP_1 dell'importo di Euro 392.816,25 né di altro minor o maggior importo e che
[...] pertanto nulla devono a 3) previo accertamento della nullità delle Controparte_1 clausole n. 2,6 e 8 delle fideiussioni rilasciate dagli odierni opponenti poiché prestate su un modello predisposto dalla NC conforme allo schema ABI censurato per violazione della normativa antitrust, dichiarare che è decaduta dall'azione ex Controparte_1 art. 1957 c.c. per non aver proposto le sue istanze contro il debitore principale nel termine di legge e conseguentemente dichiarare che e Parte_1
non sono debitori di dell'importo di Euro Parte_2 CP_1
392.816,25 né di altro minor o maggior importo e che pertanto nulla devono a
[...]
4) dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità delle fideiussioni CP_1 rilasciate da e a garanzia dei mutui Parte_1 Parte_2 chirografari assistiti dalla garanzia del fondo pubblico di garanzia ex L. 662/96, per i motivi di cui in premessa e pertanto ridurre l'esposizione debitoria dei fideiussori dell'importo che risulterà essere garantito dal Fondo statale per le PMI;
In ulteriore subordine: 5) previo accertamento della nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.
1283, 2697 e 1418 c.c., delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente n. 4456 conclusosi tra le parti del presente giudizio, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri e quant'altro risulterà indebitamente applicato nel corso dell'intero rapporto, ridurre proporzionalmente la richiesta di controparte di quanto indebitamente percepito dalla
Comunque con vittoria di spese e compensi del presente Parte_3 procedimento. In via istruttoria: Si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler disporre
CTU contabile con lo scopo di accertare che il ha applicato, dalla data di CP_1 apertura del conto corrente n. 4456 ad oggi, la capitalizzazione degli interessi e le commissioni di massimo scoperto, in violazione alle disposizioni di legge nel rapporto di conto corrente n. 4456, nonché altre pattuizioni contrarie alla legge.”;
- parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pavia, contrariis reiectis, così giudicare: A) IN VIA PRINCIPALE: respingere l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
B) IN VIA SUBORDINATA: condannare l'attore opponente al pagamento delle somme che risulteranno a qualsiasi titolo dovute al a seguito della espletata Controparte_1 istruttoria. C) In ogni caso, condannare l'attore opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa. D) Con favore di spese e competenze di lite. E) IN VIA ISTRUTTORIA: non ammettere la C.T.U. contabile ex adverso richiesta in quanto chiaramente inammissibile per le ragioni esposte in atti.
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio sulle eventuali domande e/o eccezioni nuove che venissero formulate dalla controparte.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dello svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 706/2024 del 23.04.2024, il Tribunale di Pavia ingiungeva a
[...]
e nella loro qualità di fideiussori della (in Parte_1 Parte_2 Parte_3 concordato preventivo), di pagare immediatamente in via solidale a la somma di Controparte_1
€ 392.816,25, oltre interessi, derivanti dal saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 4456 alla data del 31.03.2024 e di due mutui chirografari assistiti da garanzia del Fondo per le PMI stipulati in data 02.10.2020, intrattenuti dalla suddetta società debitrice con la
[...]
e proponevano tempestiva opposizione con atto di citazione ex Parte_4 Parte_2 art. 645 c.p.c., notificato in data 20.06.2024, chiedendo preliminarmente di sospendere la provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. dell'emesso provvedimento monitorio e, nel merito, di accertarsi e dichiararsi non dovuta l'intera somma ingiunta, eccependo:
1. la nullità - totale o in subordine parziale - delle fideiussioni omnibus rilasciate in data
19.06.2015, 20.04.2016, 06.07.2017, 09.04.2019 e 26.10.2021 per violazione della L. 10 ottobre 1990, n. 287 (L. Antitrust), in quanto i contratti riproducevano pedissequamente lo schema predisposto dall'ABI nel 2003 e censurato dalla NC d'AL con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, presentando le clausole di “reviviscenza” (art. 2), di “rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.” (art. 6) e di “sopravvivenza” (art. 8), applicate uniformemente anche da altri istituti di credito tra il 2018 e il 2019, con la conseguenza che la NC era decaduta dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., stante il mancato rispetto del termine semestrale imposto dalla norma;
2. la mancanza del requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, comma 2 c.c. della clausola n. 6, così come anche delle clausole n. 2 e 8, delle fideiussioni stesse, in quanto vessatorie;
3. la loro qualifica di “consumatori”, ancorché soci entrambi della debitrice principale
[...]
oggi in concordato, avendo concesso le garanzie personali in qualità di Parte_3 persone fisiche e per scopi estranei all'attività professionale;
4. la nullità parziale e comunque l'inefficacia delle fideiussioni rilasciate a garanzia dei finanziamenti chirografari, in quanto già assistiti dalla garanzia del Fondo Pubblico di garanzia Medio Credito Centrale (MCC);
5. la mancata consegna di documentazione contrattuale da parte della NC e l'illegittima applicazione di interessi anatocistici vietati ex art. 1283 c.c. o usurari ex art. 1815 c.c., indi del tutto nulli e rilevabili, anche d'ufficio, tramite apposita CTU contabile.
Con comparsa di risposta del 09.10.2024, si costituiva in giudizio contestando Controparte_3 le eccezioni e deduzioni avversarie, siccome ritenute infondate in fatto e in diritto.
In estrema sintesi, l'opposta deduceva:
- la genericità della eccezione di nullità derivata, totale e parziale, dei contratti di fideiussione “a valle” di (asserite) intese restrittive della concorrenza “a monte” e la non riferibilità delle fideiussioni omnibus, rilasciate in data 19.06.2015, rispetto all'intervallo temporale (2003-2005) rilevante per l'intesa vietata secondo il richiamato provvedimento sanzionatorio della NC d'AL;
- la natura “autonoma” dei contratti di garanzia, con clausola “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” (art. 7), e la conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c.; in ogni caso, la possibilità per la NC, consentita dalla detta clausola, di evitare la decadenza prevista dalla norma con la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento al fideiussore (nel qual caso valeva la prima lettera del
08.07.2022, cui seguiva la costituzione in mora in data 05.10.2022), non essendo necessaria la proposizione di una domanda giudiziale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
- l'insussistenza della qualità di “consumatori” dei fideiussori, in quanto unici due soci della società garantita e partecipanti all'intero capitale sociale, nonché in carica dal 2014 rispettivamente come “presidente del consiglio di amministrazione” e “consigliere” della società; in ogni caso, l'approvazione specificamente per iscritto delle clausole ritenute
“vessatorie”, anche ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c.;
- l'insussistenza del divieto di “copresenza” della garanzia del Fondo per le PMI di cui alla L. n. 662/1996 rispetto alle garanzie “personali” rilasciate dagli ingiunti per i contratti di mutuo chirografario del 02.10.2020;
- la genericità e l'infondatezza di asseriti addebiti illegittimi (anatocismo, usura, c.m.s., ecc.) e l'inammissibilità della CTU contabile, in ragione del suo carattere meramente esplorativo.
Ritualmente svolte le verifiche preliminari, le parti depositavano le memorie integrative ex art. 171- ter c.p.c. Sciolta la riserva assunta alla prima udienza del 18.12.2024, veniva motivatamente respinta l'istanza ex art. 649 c.p.c., non ritenendo sussistere i “gravi motivi” per sospendere l'esecutività del decreto opposto.
La causa veniva istruita mediante le produzioni documentali;
quindi, rimessa all'udienza cartolare del 18.06.2025 per la decisione, con la concessione dei termini di cui agli artt. 281 quinquies e 189
c.p.c. per il deposito degli atti conclusivi.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. L'esame del primo motivo di opposizione, in ordine all'accertamento sulla fondatezza, o meno, dell'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate dagli odierni opponenti in data
19.06.2015 (cfr. doc. 13 fasc. mon;
id. fasc. opp.) e successivamente rinnovate fino a concorrenza dell'importo limite di € 765.000,00 (cfr. doc. 14, 15, 16 e 17 fasc. mon.; id. fasc. opp.), relativamente allo specifico profilo della violazione della normativa “antitrust” alla stregua di quanto sancito dalla NC d'AL nel provvedimento n. 55 del 02 maggio 2005, merita di essere preceduto da una ricognizione della giurisprudenza di legittimità sulla questione e sulle condizioni per la rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali.
1.1 Va ricordato, innanzitutto, che la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie (v. ex aliis Cass. n.
4867/2024; Cass. n. 34053/2023).
In particolare, il principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (cfr. Cass., Sez. Un., n. 26242/2014, i cui princìpi sono stati successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/2019, Cass. n.
20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/2023 e Cass. n. 2607, 5038, 5478,
10712 e 19401 del 2024).
1.2 Ciò precisato, e premesso che anche la rilevazione officiosa della nullità del contratto “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” poggia oggettivamente su circostanze fattuali (riguardanti, tra l'altro: il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità; la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della NC d'AL nel provvedimento in precedenza richiamato), la giurisprudenza di legittimità ha di recente svolto, in argomento, una ricognizione delle questioni - cfr. Cass. n. 30383/2024, Cass. n. 2432/2025, Cass. n. 7385/2025 e
Cass. n. 8669/2025, anche nelle rispettive motivazioni, da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., perché pertinenti ai fini della decisione stante l'analogia delle situazioni - affermando, per quanto qui interessa, che:
i) giusta Cass., Sez. Un., n. 41994 del 2021, “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”, salvo che, in altri termini, non risulti che senza le tre clausole i contraenti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione;
ii) come sancito da Cass. n. 18794 del 2023, “Il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio
l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto”;
iii) la rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che, nell'ottica della pronuncia delle Sezioni Unite, si produce “di default”, richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè:
- la produzione del provvedimento della NC d'AL;
- la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della NC d'AL è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione NCria ALna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
- l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della NC d'AL, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005,
l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
- il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della NC d'AL nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
- la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata -poiché l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n.
8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
1.3 Traendo le conclusioni di questi principi nel caso di specie, risulta assorbente rilevare - come già evidenziato nell'ordinanza di rigetto della sospensiva (ord. 19.12.2024) - che, nonostante nell'atto di citazione e nelle memorie integrative risultano richiamate le clausole n. 2, 6 e 8 (recte:
9) dei contratti di fideiussione omnibus asseritamente corrispondenti allo schema ABI del 2003, ritenute contrarie alla c.d. Legge Antitrust dalla NC d'AL con il provvedimento n. 55 del
02.05.2005, gli odierni opponenti hanno tuttavia mancato di produrre detto provvedimento agli atti del giudizio entro il maturare delle preclusioni istruttorie, come invece sarebbe stato doveroso, trattandosi di un atto regolamentare per il quale non opera il principio “iura novit curia” (v. C. App.
Milano, n. 641/2023; Cass. n. 16289/2024; Cass. n. 7387/2025), unitamente allo schema ABI cui il medesimo fa riferimento (cfr. Cass. n. 8659/2025).
1.4 Il provvedimento in questione, infatti, non è un atto normativo e neppure un atto integrativo di atto normativo, ma un provvedimento regolatorio per il quale - al pari dello “schema ABI” che lo integra e che non è stato prodotto - non vale il principio “iura novit curia”; né - come è stato di recente affermato (v. Cass. n. 30383/2024) può essere invocata la possibilità per il giudice di far riferimento in tal caso al “fatto notorio”, non avendo alcun fondamento ricondurre alla nozione giuridica di “notorio”, ossia al numero dei fatti conosciuti da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, i provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla NC d'AL alle banche, ed essendo viceversa principio consolidato che “il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie (Cass. n. 6299/2014; conforme a Cass. n. 16959/2012 e confermata da Cass. n. 33154/2019)” (così sent. cit. in motivazione).
1.5 Non vi è ragione per discostarsi da tale orientamento della giurisprudenza di legittimità, sicché deve essere ribadito che, in relazione alla contrarietà alla normativa “antitrust” di un contratto di fideiussione omnibus posto “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale, è precluso al Giudice il rilievo officioso della nullità se la parte interessata non ha tempestivamente prodotto il provvedimento della NC d'AL ed il modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo, appunto, in ragione di detta conformità (così Cass. n. 20713/2023; conf. Cass. 24380/2024; v. da ultimo Cass.
n. 2432/2025 e Cass. n. 17638/2025).
1.6 Benché sia assorbente quanto precede a proposito della preclusione al rilievo d'ufficio delle nullità contrattuali invocate in via di eccezione da parte opponente, giova aggiungere che:
- secondo i principi dettati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia citata, l'eventuale nullità delle clausole censurate oggetto delle fideiussioni omnibus perché contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE si estenderebbe all'intero contratto (“nullità totale”), solo se la parte dimostra l'essenzialità di quelle clausole, nel senso di una interdipendenza dell'intero contratto da quelle clausole (v. Cass. n. 18794/2023, la quale precisa che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto).
Nel caso di specie non solo una tale prova manca, ma soprattutto manca una specifica allegazione in tal senso.
- Negli atti difensivi non si deduce alcunché a proposito della data delle fideiussioni in questione, rilasciate il 19.06.2015 e successivamente rinnovate 20.04.2016, 06.07.2017,
09.04.2019 e 26.10.2021 (cfr. doc. 13-17 cit.). Ebbene, pur assumendo che le clausole delle suddette fideiussioni omnibus fossero corrispondenti allo schema ABI ritenuto contrario alla cd. Legge antitrust dal provvedimento della NC d'AL n. 55 del 2005, tuttavia gli opponenti non hanno allegato, ancor prima che dimostrato, che, a distanza di oltre dieci anni, ancora persisteva un'intesa anticoncorrenziale come quella accertata nel periodo 2002-2005 e sanzionata dalla NC d'AL e che le loro fideiussioni omnibus fossero effetto proprio di detta persistenza. In altri termini, secondo l'orientamento di legittimità più volte richiamato (v. Cass. n. 7385/2025), l'accertamento della NC
d'AL, effettuato nel 2005, non può da solo consentire di reputare esistente, e cioè persistente, il pregresso accordo anticoncorrenziale in epoca successiva, sicché sarebbe stato onere degli opponenti dedurre e dimostrare che l'intesa anticoncorrenziale predetta fosse ancora esistente nel giugno 2015, ma non in base al menzionato provvedimento precedente della NC d'AL, bensì offrendone altra e specifica prova.
Allo scopo risulta debole e insufficiente la produzione di due fideiussioni rilasciate agli opponenti da due diversi istituti di credito il 07.06.2018 (v. doc. 4 fasc. oppon.) e il
25.01.2019 (v. doc. 3 fasc. oppon.), la prima delle quali, peraltro, è inconferente, trattandosi di una fideiussione “specifica”, mentre la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della
NC d'AL n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come
“omnibus” (cfr. Cass. n. 19401/2024).
1.7 Dunque, l'eccezione di “nullità derivata” delle fideiussioni in esame è nel complesso infondata, interferendo così sulla stessa ipotizzata decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.
§2. Quanto al regime di nullità delle c.d. clausole “vessatorie” rispetto alle medesime clausole dei contratti di fideiussione fatte oggetto di doglianza (in particolare, la clausola n. 6 di “dispensa dall'agire nei termini dell'art. 1957 c.c.”), va innanzitutto esclusa l'applicabilità, al caso di specie, delle norme relative al Codice del consumo.
2.1 In via generale, si deve rilevare che la Suprema Corte, prendendo le mosse dai principi elaborati dalla giurisprudenza unionale, ha ormai chiarito che “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale” (Corte giust. UE 19 novembre 2015, C-
74/15, Tarcau, e Corte giust. UE 14 settembre 2016, C-534/15, , dovendo pertanto CP_4 ritenersi “consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (cfr. Cass. n. 742/2020; Cass. n. 27618/2020; Cass., Sez. Un., n. 5868/2023).
2.2 Poiché i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), assumono poi rilievo profili quali “l'entità della partecipazione al capitale sociale, o la qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore” (cfr. Cass. n. 32225/2018; v. da ultimo Cass. n. 18834/2025). Anche le Sezioni Unite, nella recente ordinanza citata, hanno confermato che la Corte di giustizia UE, “intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore, e superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, ha affermato che "nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali
l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5868/2023 cit., in motivazione, che, condividendo detta impostazione, hanno nel merito in concreto verificato la sussistenza nella fattispecie loro sottoposta di elementi positivi e concreti atti a ritenere che il fideiussore avesse contrattato “per finalità tutt'altro che estranee alla stessa, ma proprio, invece, per rafforzare la propria posizione sul mercato”).
2.3 Ne deriva che il fideiussore, persona fisica, “non è un professionista "di riflesso", non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito” (così anche Cass. n. 25459/2023; Cass. n.
30383/2024). Quel che conta è valutare se il rapporto contrattuale di cui alla fideiussione, in concreto, rientri o meno nell'ambito di attività estranee all'esercizio della eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia (Cass. n. 742/2020 cit.).
2.4 Ciò premesso, nella vicenda in esame sussistono elementi positivi e concreti - evidenziati dalla
NC opposta fin dal ricorso monitorio (cfr. visura storica CCIAA, sub. doc. 21 fasc. mon.; id. fasc. opp.) - per ritenere che entrambi gli opponenti ebbero a sottoscrivere in data 19.06.2015 la fideiussione di cui si discute per scopi funzionali all'attività commerciale svolta dalla società
[...]
- attiva dal 01.12.2014, prevalentemente nella produzione di scambiatori di calore Parte_3
e di condizionatori, di cui erano gli unici due soci, titolari dell'intero capitale sociale, partecipandovi rispettivamente al 60% e al 40%, e nella quale Parte_2 Parte_1 ricoprivano, dal 21.10.2014 ed ancora al momento del rilascio delle garanzie, le cariche di presidente del c.d.a. ( e di consigliere ( . Parte_2 Parte_1
Già da tali elementi emerge una chiara sussistenza dello stretto collegamento tra il rilascio della fideiussione in favore della società garantita e l'interesse che entrambi avevano nell'esercizio dell'attività commerciale intrapresa per il tramite della menzionata società.
2.5 Non va poi trascurato il comportamento dei garanti, anche successivo alla stipulazione del contratto (arg. ex art. 1363 c.c.), allorché - invariate le cariche e la partecipazione al capitale sociale
(cfr. doc. 21 cit.) - ebbero a rilasciare alla NC quattro ulteriori fideiussioni omnibus ravvicinate nel tempo (il 20.04.2016, 06.07.2017, 09.04.2019 e 26.10.2021), del tutto sovrapponibili alle concessioni e variazioni delle aperture di credito alla società correntista dal parte della NC (v. doc.
3-6 fasc. mon.; id. fasc. opp.), sino a concorrenza di un importo massimo progressivamente innalzato da € 120.000,00 fino ad € 765.000,00.
Orbene, il rilascio delle fideiussioni in sequenza da parte dei due soci appare, dunque, fatto da entrambi nell'interesse della all'evidente scopo di agevolare, con il loro Parte_3 patrimonio personale, l'operatività di detta società favorendone l'accesso al credito erogato da dovendo perciò negarsi che gli stessi abbiano stipulato le garanzie predette per Controparte_1 scopi estranei all'attività professionale e nella qualità di “consumatori”.
2.6 Ne consegue che, privilegiando questa opzione interpretativa, non smentita da altri elementi meritevoli di considerazione agli effetti della qualifica di consumatore, gli odierni opponenti non possono avvalersi, relativamente alle clausole della fideiussione di cui ai n. 2, 6 e 9 (tra cui quella di deroga all'art. 1957 c.c.), della disciplina consumeristica in tema di clausole vessatorie (art. 33 Cod.
Cons.).
2.7 Sotto altro concorrente profilo, l'eccezione relativa alla mancata approvazione per iscritto della clausola derogatoria, prevista dall'art. 1341, comma 2 c.c., in primo luogo non è dirimente, tanto perché la Suprema Corte ha più volte statuito che:
a) la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'articolo 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. Cass. n. 9245/2007; Cass. n.
21867/2013; Cass. n. 28943/2017; Cass. n. 9379/2018); b) la clausola relativa a detta rinuncia non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, comma 2, c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (v. da ultimo Cass. n. 3989/2025).
2.8 Oltretutto, l'eccezione è comunque infondata, dal momento che la clausola derogatoria in esame
(n. 6), unitamente ad altre, risulta specificatamente sottoscritta, ai sensi dell'art. 1341, comma 2,
c.c., e validamente, in quanto richiamata espressamente e distintamente in calce a ciascun contratto fideiussorio (v. doc. 13-17 cit., pag. 3 e 4).
2.9 Sicché, in disparte ogni altra considerazione sulla natura del contratto come autonomo anziché come garanzia fideiussoria, l'ipotizzata applicabilità dell'art. 1957 c.c. non determinerebbe ricadute a vantaggio della posizione dei fideiussori, atteso che la clausola di pagamento (n. 7) “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, certamente valida anche secondo il citato provvedimento di NC d'AL del 2005 e non vessatoria, consentiva al creditore di proporre le sue “istanze” entro il termine di sei mesi anche solo con un'attività stragiudiziale, rivolgendo ai fideiussori la richiesta di adempimento, e dunque non necessariamente iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale (v. Cass. n. 13078/2008; Cass. n. 22346/2017; conf. Cass. n. 5179/2025).
§3. Quanto alla natura e composizione del credito azionato dal verso i Controparte_3 fideiussori, va osservato che in sede monitoria è stato esposto e documentato:
- che la somma di € 319.739,27 corrisponde al saldo debitore alla data del 31.3.2024 del rapporto di conto corrente n. 4456 intestato alla acceso presso Parte_3
(già Banco Popolare Soc. Coop.) filiale di Piacenza, oltre interessi di Controparte_1 mora, conteggiati al tasso legale, dal 01.4.2024 al saldo (cfr. doc. 2, 7 e 8 fasc. mon;
id. fasc. opp.);
- che con contratto di mutuo chirografario n. 4791125, assistito da garanzia del Fondo per le
PMI, stipulato in data 02.10.2020 (cfr. doc. 9 fasc. mon.; id. fasc. opp.), Controparte_1 ha concesso alla un mutuo per l'importo di € 50.000,00, rimborsato Parte_3 solo in parte, risultando la società ancora debitrice, alla data del 31.03.2024, della somma di
€ 46.826,65, oltre interessi di mora (cfr. doc. 10 fasc. mon.; id. fasc. opp.);
- che con contratto di mutuo chirografario n. 4791259, assistito da garanzia del Fondo per le
PMI, stipulato in data 02.10.2020 (cfr. doc. 11 fasc. mon.; id. fasc. opp.), Controparte_1 ha concesso alla un mutuo per l'importo di € 28.000,00, rimborsato Parte_3 solo in parte, risultando la società ancora debitrice, alla data del 31.03.2024, della somma di
€ 26.250,33, oltre interessi di mora (cfr. doc. 12 fasc. mon.; id. fasc. opp.).
3.1 A fronte di tale specifica allegazione e produzione documentale (comprensiva degli estratti conto completi e dei piani di ammortamento) da parte della NC, gli opponenti hanno, per un verso, eccepito la nullità parziale delle fideiussioni prestate in relazione ai finanziamenti chirografari concessi alla società in violazione del divieto della c.d. doppia garanzia, che preclude all'istituto di credito erogante di munirsi di ulteriore “garanzia reale, bancaria o assicurativa” sulla parte di finanziamento (80% dell'importo finanziato) assistita dal Fondo di Garanzia del Medio
Credito Centrale (MCC) ai sensi della L. n. 662/1996 e dell'art.
4.4 della parte seconda dell'allegato al DM 23.09.2005; per altro verso, eccepito la mancata consegna della documentazione contrattuale relativa al contratto di conto corrente e l'impossibilità di verificare, quindi, la legittimità degli addebiti a titolo di interessi, spese e commissioni di massimo scoperto, avanzando in questa sede la richiesta di CTU contabile al fine di verificare, e se del caso epurare, l'eventuale presenza di anatocismo, c.m.s., interessi ultra-soglia, ecc.
3.2 Ciò posto, richiamando quanto già espresso nell'ordinanza di rigetto della sospensiva, con riferimento al primo motivo si deve ribadire che il riferimento alle “garanzie bancarie” previsto dall'art.
4.4 della parte seconda dell'allegato al D.M. 23.09.2005 - che recita: “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo” - non è tale da ricomprendere anche le garanzie “personali”, quali sono quelle rilasciate, nel caso di specie, da e Parte_2 Parte_1
3.3 Invero, è stato affermato dalla giurisprudenza di merito, in modo pressoché granitico, che il divieto di acquisire garanzie reali, assicurative, bancarie, sulla parte di finanziamento garantita da
MCC “serve ad evitare di addossare ulteriori gravami e costi alle Imprese che si avvantaggiano della garanzia del Fondo, imponendo loro la concessione di garanzie reali, assicurative o bancarie, ma non già di impedire all'Istituto erogante il finanziamento garantito l'acquisizione di garanzie personali da parte di terzi, possibilità espressamente prevista, ad esempio, nel "Foglio informativo finanziamento chiro PMI" del MedioCredito Centrale n.3, del 27.2.2019" (cfr. Trib.
Perugia, n. 1337/2021); lo scopo della disciplina in questione è infatti “quello di impedire che
l'impresa finanziata sia tenuta a sostenere costi ulteriori e diversi rispetto a quelli del finanziamento, derivanti dalla prestazione di garanzie ulteriori rispetto a quelle pubbliche, da richiedere a banche ed assicurazioni a pagamento.” (cfr. Trib. Padova, n. 1914/2023). Risulta poi
“assente una norma di legge che abbia demandato al DM 23.09.2005 l'introduzione di norme interferenti con quelle di diritto privato, idonee quindi ad introdurre forme di divieto (con relative sanzioni di invalidità contrattuale) alla concessione di garanzie ulteriori in favore dell'Istituto di credito che eroghi il finanziamento agevolato” (Trib. Monza, n. 1598/2021; Trib. Lecce, n. 1447/2024; Trib. Sondrio, n. 240/2025).
3.4 Fermo restando che tale divieto non è estensibile alle garanzie personali (così anche C. App.
Milano, n. 773/2025), quali quelle per cui è causa, si osserva inoltre che “il disposto dell'art. 4.4. è applicabile soltanto nell'ambito del rapporto interno tra il fondo di Garanzia ed il soggetto finanziatore (id est la NC), rapporto rispetto al quale il soggetto beneficiario del finanziamento
e il garante si pongono come terzi estranei” (Trib. Milano, n. 107/2023; v. anche Trib. Pavia, n.
1124/2024).
Ne consegue che il predetto divieto, contenuto in una norma di rango secondario relativa alle condizioni di ammissibilità della garanzia pubblica, non può incidere sul rapporto contrattuale che intercorre tra i fideiussori e la banca (cfr. Trib. Milano, n. 9999/2023). In altri termini, rientra nella libera discrezionalità della NC valutare l'eventuale richiesta di garanzie ulteriori, posto che la presenza della garanzia del Fondo P.M.I. non implica il venir meno di ogni rischio connesso alla concessione e alla gestione del finanziamento (cfr. C. App. di L'Aquila, n. 347/2025).
3.5 Quanto, infine, al secondo motivo, se ne ravvisa l'assoluta genericità, oltre che l'infondatezza. ha, infatti, prodotto non solo il contratto di apertura di conto corrente n. 4456 Controparte_1 del 16.06.2015 (cfr. doc. 2) e le varie aperture di credito concesse alla società correntista (cfr. doc.
3-6), regolarmente sottoscritte e timbrate dalla ma già in sede monitoria aveva reso Parte_3 disponibili tutti gli estratti conto periodici riguardanti l'andamento del rapporto - dal saldo “zero” di apertura al 16.06.2015 (v. doc. 7, pag. 94) al saldo finale di liquidazione e chiusura del 31.12.2023 a debito di € - 319.614,06 (v. doc. 7B, pag. 1) - mentre l'opponente ha basato le proprie doglianze su argomenti generici ed astratti, senza avanzare alcuna contestazione, specifica e circostanziata, in ordine alla legittimità e/o quantificazione delle singole poste debitorie e delle movimentazioni del conto corrente in questione.
3.6 Ora, le risultanze degli estratti conto allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere
(cfr. Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 2765/1992); inoltre, “nel rapporto di conto corrente, gli estratti conto non contestati dal correntista costituiscono piena prova del credito della banca anche nei confronti del fideiussore, ove questi non li assoggetti ad alcuna specifica contestazione” (cfr. Cass.
n. 14234/2003; Cass. n. 6258/2002; nel senso che l'estratto conto comunicato dalla banca al debitore principale, e dal medesimo non impugnato nel termine di cui all'art. 1832 c.c., assume carattere di incontestabilità, sicché è idoneo a fungere da mezzo di prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato nei confronti del fideiussore, cfr. più di recente: Cass. n. 817/2016; Cass. n.
8994/2016; Cass. n. 23930/2017; Cass. n. 9667/2021; Cass. n. 7329/2024). 3.7 Varrà, inoltre, evidenziare che gli stessi contratti di fideiussione in esame espressamente prevedono, all'art. 5, l'impegno del fideiussore di “tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca”, sicché la doglianza in ordine alla mancata consegna delle condizioni economiche del rapporto di conto corrente è del tutto infondata.
3.8 Deve essere disattesa, infine, l'istanza istruttoria su cui hanno insistito gli opponenti di ammissione di una CTU contabile, atteso che, con la stessa, si vorrebbe demandare all'attività del consulente la prova di eventuali profili di illegittimità dei criteri contabili tenuti dalla NC nell'imputazione degli interessi debitori, non suffragati da alcuna concreta allegazione che, in questa sede, consenta di verificare la legittimità della doglianza sulla base dell'acquisizione degli elementi idonei a porla in evidenza.
È pacifico che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. in materia bancaria, tra le tante, Cass., n. 30218/2017; Cass., n.
10373/2019; Cass., n. 1763/2024; Cass. n. 9744/2024).
D'altronde, l'onere di allegazione non può ritenersi neutralizzato dalla rilevabilità d'ufficio delle nullità negoziali, poiché - collegandosi ai principi richiamati al §1 della presente motivazione - il rilievo d'ufficio costituisce una valutazione di diritto, operata dal giudice ed ulteriore rispetto a quella delle parti, che tuttavia può trovare applicazione solo in relazione ad un fatto già compiutamente allegato, e non consente in alcun modo, in forza del principio dispositivo, di rilevare fatti non allegati dalle parti (cfr. Cass., Sez. Un., n. 26242/2014).
§4. In definitiva, per tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione è nel complesso infondata e va rigettata;
segue la conferma del decreto ingiuntivo, che va dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
4.1 Non ritiene, tuttavia, il Tribunale che sussistano i presupposti per la condanna di cui all'art. 96, comma 3 c.p.c. richiesta da parte opposta, non ravvisandosi in capo alla controparte, benché integralmente soccombente, il necessario requisito soggettivo del dolo o della colpa grave, ad integrare il quale non è sufficiente la mera infondatezza, ancorché manifesta, delle tesi prospettate
(cfr. Cass. n. 35188/2023; Cass. n. 6193/2020, Cass. n. 194/2014, Cass. n. 654/2010). 4.2 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come nel dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m. dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore da € 260.001,00 a € 520.000,00; fasi di studio, introduttiva e decisionale, valori medi;
fase istruttoria/trattazione, valori minimi tenuto conto della natura documentale della causa ed in proporzione all'attività difensiva e processuale ad essa dedicata).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• rigetta l'opposizione proposta da e in quanto infondata;
Parte_1 Parte_2
• per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 706/2024 emesso dal Tribunale di Pavia in data 23.04.2024 (R.G. n. 1537/2024), che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
• condanna la parte opponente soccombente al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte opposta vittoriosa, che si liquidano in € 17.252,00 per compensi (così determinati: € 3.544,00 fase studio;
€ 2.338,00 fase intr.; € 5.206,00 fase istr./tratt.; €
6.164,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così è deciso in Pavia, lì 24 luglio 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti