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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 28/02/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 127 del ruolo generale degli affari di volontaria giu-
risdizione per l'anno 2024, promossa da
( ), notaio in Olbia, elettiva- Parte_1 C.F._1
mente domiciliato a Roma presso lo studio dell'avv. Carlo Arnulfo del Foro di
Roma, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente
contro
RT
, con sede a ed elettivamente domiciliato a Roma presso
[...] CP_1
lo studio dell'avv. Alessandro Giacchetti del Foro di Roma, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente
con la partecipazione di pagina 1 di 13 PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI, in per-
sona del sostituto procuratore generale dott. CP_2
intervenuto
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: voglia la Corte d'appello, in riforma della de-
cisione impugnata,
1.- accertare e dichiarare la prescrizione della incolpazione relativa all'avere il notaio assunto la carica di amministratore unico della società
[...]
, in quanto cessata il 24 gennaio 2018 e non accettata Controparte_3
all'esito della revoca dello stato di liquidazione, avvenuta in data 25 gennaio
2018;
2.- accertare e dichiarare che l'assunzione della carica di liquidatore da parte del notaio della società Parte_1 Controparte_4
non rientra nel paradigma normativo di cui all'art. 2 legge notarile, in
[...]
quanto non conferiti al professionista i poteri di cui all'art. 2487 c.c. (i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
gli atti ne-
cessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo eserci-
zio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo), trat-
tandosi di illecito di pericolo concreto (e non presunto);
3.- accertare e dichiarare che il notaio non ha fatto uso Parte_1
improprio del conto dedicato;
4.- accertare e dichiarare che il notaio è meritevole del- Parte_1
le circostanze attenuanti (entrambe) di cui all'art. 144 legge notarile;
pagina 2 di 13 5.- accertare e dichiarare che la sanzione applicata è sproporzionata, sia avu-
to riguardo ai fatti contestati che alle attenuanti da riconoscere, e, per l'effetto,
in riforma della decisione impugnata, APPLICARE al reclamante la sanzione dell'avvertimento, previa concessione delle invocate attenuanti.
Nell'interesse del Consiglio notarile: voglia la Corte d'appello adita, disat-
tesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione ed accertata e dichiarata la inammissibilità, irrilevanza ed infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di gravame ex adverso formulati, rigettare il reclamo proposto dal Notaio
[...]
avverso la decisione della Commissione Amministrativa Regionale Parte_2
di Disciplina per la Regione Sardegna depositata in data 13.2.2024 nel proce-
dimento disciplinare iscritto al n. R.O.G. 92/2023 e, per l'effetto, confermare la decisione stessa comminante nei confronti del Notaio la san- Parte_1
zione della destituzione. Con vittoria delle spese:
Nell'interesse della Procura generale: voglia la Corte d'appello adita, ri-
gettare il ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il notaio ha impugnato davanti a questa Corte il Parte_1
provvedimento, pubblicato il 13 febbraio 2024, notificatagli il 15 marzo 2024,
con cui la Commissione amministrativa regionale di disciplina per la Regione
Sardegna (Co.Re.Di.), definitivamente pronunciando sulla richiesta del Consi-
glio notarile, gli aveva applicato la sanzione della destituzione, avendolo rite-
nuto responsabile della violazione:
- (capo A) dell'art. 147 lett. a) legge not., per avere compromesso con la propria condotta nella vita pubblica o privata la propria dignità e reputazione e pagina 3 di 13 il decoro e del prestigio della classe notarile, avendo accumulato una rilevante esposizione nei confronti dell'Erario attraverso l'omesso pagamento di imposte erariali (in particolare IRPEF, addizionali regionali e comunali) negli anni
2008-2023, con conseguenti gravami sui beni, tra cui iscrizione di ipoteca da parte della Agenzia delle Entrate per complessivi euro 4.721.329,12, a fronte di un debito di euro 2.360.664,56 e la trascrizione di due decreti di trasferimento di immobili;
- (capo B) dell'art. 147 lett. b) e dell'art. 2 legge not. per aver violato in modo non occasionale le norme deontologiche e in particolare il Capo I, sezio-
ne I e II, art. 1 e 4 dei Principi, per avere costituito una società a responsabilità
limitata di natura commerciale ( e averne assun- Controparte_4
to la carica di amministratore prima e di liquidatore poi.
*
2. Il Notaio ha affidato le proprie difese a quattro motivi.
2.1 Con un primo motivo, ha eccepito la prescrizione dell'azione discipli-
nare in relazione all'assunzione della carica di amministratore unico della
[...]
atteso che: Parte_3
• in data 25 gennaio 2018 erano state iscritte la cessazione dalla carica di amministratore unico e la sua nomina quale liquidatore del-
la società;
• in conseguenza della revoca della liquidazione, avvenuta in data
4 dicembre 2018, non vi era stata l'automatica conversione dell'uffi-
cio di liquidatori in quello di amministratore ed egli non aveva ac-
cettato la carica.
pagina 4 di 13 2.2 Con un secondo motivo, ha eccepito che la semplice nomina quale li-
quidatore, in difetto dell'attribuzione del potere di compiere gli atti previsti dall'art. 2487 c.c. (ratione temporis vigente), escludeva che egli potesse eserci- tare i poteri di gestione tipici dell'attività commerciale, con la conseguenza che la assunzione della carica di liquidatore non intercettava il divieto posto dagli artt. 2 e 4 legge not.
2.3 Con un terzo motivo, ha negato di avere effettuato un utilizzo improprio del conto dedicato, atteso che:
- per effetto della procedura di rottamazione nuove azioni esecutive sa-
rebbero state improcedibili;
- ogni mese egli trasferiva dal conto dedicato a quello personale circa eu-
ro 100.000,00;
- dal proprio conto personale risultavano eseguiti tutti i pagamenti in fa-
vore del personale dello studio e dei fornitori;
- dal conto dedicato erano, anche, prelevate le somme da egli utilizzate per anticipare le imposte degli atti che richiedono la registrazione urgen-
te;
- il conto dedicato in sé non offre protezione alcuna dalle procedure ese-
cutive dirette a pignorare somme escluse dal perimetro di garanzia rela-
tivo alle sole somme cui sia impressa la destinazione ai sensi delle lette-
re a), b) e c) del comma 63 della legge n. 147/2013.
2.4 Con un quarto motivo, il Notaio ha contestato il diniego delle attenuan-
ti generiche e specifiche (art. 144 legge not.) e la tipologia della sanzione irro-
gata (destituzione), atteso che le contestazioni erano relative alla propria vita pagina 5 di 13 privata ed egli aveva aderito alla definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio 2023 che si applica ai carichi affidati all'agente di dal 1° gennaio 2000
al 30 giugno 2022, sicché avrebbe avuto diritto alle attenuanti generiche e spe-
cifiche previste dalla legge professionale, in coerenza con un recente preceden-
te di legittimità nel quale era stata applicata la sanzione minima dell'avvertimento in una situazione sovrapponibile nella quale, a fronte del mancato versamento delle imposte e di contributi previdenziali per diversi an-
ni, al responsabile erano state riconosciute le attenuanti (generiche e specifi-
che) e applicata la minore delle sanzioni.
Il Notaio ha ribadito, dunque, come la sistemazione del debito tributario co-
stituisca condotta idonea ad eliminare le conseguenze dannose della violazione e, in ogni caso, positivamente valutabile al fine della concessione delle atte-
nuanti generiche.
*
3. Il Consiglio notarile dei distretti riuniti di e Tempio Pau- CP_1 CP_1
sania ha resistito.
Con riguardo all'addebito circa lo svolgimento delle funzioni di organo amministrativo della società da egli fondata, il Consiglio ha opposto come dalla sua (auto)nomina del 26 novembre 2018 il avesse assunto, quale ammi- Pt_1
nistratore unico, quanto meno l'atto del 30 gennaio 2019 di accertamento della causa di scioglimento della società, con conseguente esclusione dell'invocata prescrizione quinquennale della condotta illecita contestata rispetto alla richie-
sta di procedimento disciplinare del 18 ottobre 2023.
pagina 6 di 13 Ancora, il Consiglio ha opposto come il Notaio avesse altresì ricoperto nel periodo 25 gennaio-26 novembre 2018 e nel periodo 27 dicembre 2023-22
gennaio 2024 la carica di liquidatore della società, carica incompatibile con la professione notarile, non essendo condivisibile la tesi per cui la stessa non comporterebbe l'esercizio di attività di impresa ed esulerebbe dal perimetro normativo dell'art. 2 della Legge Notarile, essendogli stati conferiti tutti i più
ampi ed opportuni poteri per poter procedere alla liquidazione stessa.
Premesso, sotto altro profilo, che l'utilizzo improprio del conto corrente de-
dicato non aveva costituito uno specifico capo di incolpazione nella richiesta di procedimento disciplinare, il resistente ha sottolineato non essere opportuno che sul conto dedicato giacciano somme non riservate alla destinazione di cui all'art. 1, comma 63, della l. finanziaria 2014 (perché altrimenti anche queste godrebbero di una protezione contro i pignoramenti che non spetterebbe loro) e ha spiegato come, nella fattispecie, il Notaio non avesse prodotto un ap- Pt_1
posito prospetto contabile che desse conto delle somme giacenti sul conto per titolo diversi da quelli previsti dalle lett. di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 63, essendosi egli limitato a indicare unicamente movimenti bancari
(giroconti dal conto corrente dedicato) che non costituiscono ex se il prospetto contabile.
Infine, con riguardo alla riconosciuta sistematica e reiterata omissione del versamento di imposte dovute, il ha contestato la sussistenza dei pre- CP_1
supposti per il riconoscimento delle attenuanti:
- specifiche ex art. 144 l. not. in considerazione del fatto che il pagamen-
to dei debiti, attraverso la rateizzazione, è ancora in corso e che –
pagina 7 di 13 siccome spiegato dalla stessa pronuncia di legittimità invocata dal ricor-
rente- l'esistenza della legislazione premiale per l'estinzione dei debiti tributari non incide né riduce il disvalore della condotta, essendo previ-
sta per finalità deflattive del contenzioso o per altre finalità che non in-
cidono sull'obbligo di adempiere al pagamento delle imposte;
- generiche, stante la gravità della sistematica omissione dal 2008 del pa-
gamento delle imposte erariali, con conseguenti azioni esecutive da parte dell'Agenzia delle Entrate, la concomitanza della violazione del divieto di assunzione di cariche sociali in una società (con oggetto sociale di erogazione di servizi a terzi), di cui è socio unico, e l'esistenza di due precedenti provvedimenti sanzionatorio per omissione/ritardo nel ver-
samento di imposte indirette percepite in relazione alla attività profes-
sionale svolta, applicati uno con decisione della Co.Re.Di. del 14 mag-
gio 2015 e uno con decisione del 10 marzo 2014, riformata dalla Corte
di Appello di Cagliari solo nella sanzione (con provvedimento del 4 feb-
braio 2015).
* * *
4. Il primi due motivi di reclamo sono infondati.
Evidenziato -per scrupolo di motivazione- che la cornice fattuale che ha por-
tato all'incolpazione del Notaio non è in alcun modo oggetto di contestazione, deve ritenersi che le difese del reclamante non giustifichino l'accoglimento del ricorso, in quanto:
- seppure voglia ritenersi che sia maturata la prescrizione, ex art. 146
legge not., rispetto alla condotta di svolgimento delle funzioni di ammi-
pagina 8 di 13 nistratore della società di servizi fondata dal l'assunzione Pt_1
dell'ufficio di liquidatore prima (25 gennaio-26 novembre 2018) e di amministratore poi (26 novembre 2018-11 febbraio 2019) certamente si pone in contrasto con la previsione dell'art. 2 legge not. (che prevede le cariche incompatibili con l'ufficio di notaio) e comporta la violazione dell'art. 147, lett. b), legge not. con riferimento agli artt. 1 e 4 del codice deontologico;
- le funzioni di liquidatore comportano il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società (art. 2489, primo comma, c.c.), os-
sia un potere di gestione finalizzata, volta all'esclusiva conversione in denaro del patrimonio e della successiva soddisfazione dei creditori;
- alla funzione di liquidatore non è estraneo il potere di continuare sia pu-
re parzialmente l'esercizio dell'impresa, al fine esclusivo di non disper-
derne il valore (ad esempio, dando esecuzione a rapporti penden-
ti), siccome si ricava, non solo dal sistema, ma anche dalla previsione dell'art. 2490 c.c. per cui quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio devono ave-
re una indicazione separata;
- l'(auto)nomina quale amministratore della società a seguito della revoca della liquidazione non necessitava, all'evidenza, di alcuna accettazione da parte del sicché non è francamente revocabile in dubbio che il Pt_1
Notaio abbia assunto l'ufficio di amministratore (e di seguito nuovamen-
te di liquidatore);
pagina 9 di 13 - dall'art. 2913 c.c. si ricava la regola generale secondo la quale, ove non sia diversamente stabilito da disposizione particolari di legge (come ad esempio dall'art. 2484, terzo comma, c.c.), la pubblicità nel registro del-
le imprese ha efficacia meramente dichiarativa e, come tale, non condi-
ziona gli effetti della delibera assembleare (di nomina).
5. Il terzo motivo di reclamo è infondato.
Sia pure senza formalizzare l'incolpazione sotto quel profilo, la Co.Re.Di.
ha esaminato la questione della giacenza sul conto dedicato del Notaio di somme non giustificate dalle finalità del conto stesso, al fine di connotare la generale condotta del in relazione agli addebiti del Consiglio notarile. Pt_1
Tanto fonda l'interesse del reclamante a una pronuncia sul punto.
Nel merito, deve ritenersi che le articolate difese del non diradino le Pt_1
preoccupazioni manifestate dal Consiglio e recepite dalla circa l'uso Parte_4
del conto da parte del Notaio.
Seppure si voglia ammettere che le somme depositate sul conto dedicato non integrino un patrimonio segregato e che, dunque, il conto non costituisca di per sé uno schermo contro le procedure espropriative, è innegabile che il depo-
sito di somme in quel conto costituisca un forte fattore dissuasivo nei confronti di eventuali creditori, specie in mancanza -come nella fattispecie- di un pro-
spetto contabile (comma 66 bis) puntuale e dettagliato che dia conto delle somme che non hanno la destinazione prescritta dalla lett. a) del citato comma pagina 10 di 13 Non vale osservare che in virtù dell'ammissione alla procedura di rottama-
zione il titolare del conto sarebbe stato al riparo da azioni esecutive e non avrebbe avuto interesse a lasciare su esso somme aventi altra destinazione.
In una situazione di fortissima esposizione nei confronti dell'Erario e in pre-
senza di iscrizioni pregiudizievoli e di procedure espropriative giunte a com-
pimento (cfr. quanto indicato al paragrafo 1), le giacenza elevate sul conto non possono che ritenersi collegate alla grave situazione debitoria del titolare del conto e funzionali a evitare azioni esecutive in genere.
6. Il quarto motivo è infondato.
Dandone adeguata ragione in motivazione, la Co.Re.Di. ha ritenuto che la gravità degli addebiti e la esistenza di precedenti condanne in sede disciplinare per violazioni sempre legate all'omesso/ritardato versamento di imposte impe- disse l'applicazione di attenuanti generiche e specifiche e ha applicato la san-
zione della destituzione al Notaio Pt_1
Tale valutazione è condivisa da questa Corte.
È di tutta evidenza che il sistematico mancato versamento di imposte erariali per un periodo continuativo di addirittura quindici anni sia altamente lesivo del decoro e della dignità notarile.
Non rileva che le contestazioni attengano alla vita privata del notaio, giac-
ché -come ha esattamente spiegato la Suprema Corte nella pronuncia 27 set-
tembre 2022, n. 28133 più volte citata dal reclamante- la fattispecie di cui all'art. 147, comma 1, lett. a) della l. n. 89 del 2013 è integrata ogniqualvolta il notaio pone in essere una condotta idonea a ledere la propria dignità e reputa-
zione all'interno della collettività in cui opera e a compromettere il decoro e il pagina 11 di 13 prestigio della classe notarile, senza che rilevi la sfera privata o pubblica nella quale tale condotta si è estrinsecata, dal momento che egli non è solo un libero professionista, ma riveste anche la qualità di pubblico ufficiale a cui sono dele-
gate funzioni pubbliche.
Del resto, il fatto che l'omesso versamento delle imposte sia stato sistemati-
co e abbia riguardato un così lungo periodo di anni contributivi dimostra una sostanziale indifferenza dell'odierno reclamante nei confronti dei precetti giu-
ridici, come testimoniato dalle precedenti condanne, sempre in sede disciplina-
re, per omesso versamento di imposte (decisione della Co.Re.Di. del 14 mag-
gio 2015 e decisione del 10 marzo 2014, richiamata da quella del 2015).
Alla reiterazione di tali condotte deve riconoscersi un particolare disvalore sociale, essendo un dovere primario di ogni cittadino pagare le tasse, tanto più
se rivesta la qualità di pubblico ufficiale che svolge una funzione essenziale di certificazione nell'economia e negli scambi.
Nella valutazione complessiva delle condotte del Notaio deve tenersi Pt_1
conto anche dell'assunzione degli incarichi di amministratore e liquidatore del- la società di servizi da lui fondata e di cui era unico socio e dell'utilizzo impro-
prio del conto corrente dedicato.
In questa situazione, non si può non condividere la scelta della Co.Re.Di. di non applicare una sanzione più mite, proprio perché, da un parte, la gravità del-
le condotte poste in essere dal Notaio e, dall'altra parte, la reiterazione Pt_1
di alcune di esse impediscono il riconoscimento delle attenuanti invocate, tenu-
to altresì conto che in concreto della notorietà dei fatti addebitati al Notaio, at-
teso che le iscrizioni pregiudizievoli cui si è fatto cenno sono state ovviamente pagina 12 di 13 note all'ente creditore nonché al concessionario che ha provveduto all'iscrizione dell'ipoteca e all'Agenzia del Territorio.
7. Le spese seguono la soccombenza.
Sullo scaglione causa di valore indeterminabile – complessità media, i com-
pensi sono liquidati ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e di decisione,
con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, non essendo stata svolta at-
tività al riguardo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta il reclamo proposto dal Notaio con la Parte_1
decisione della Co.Re.Di. per la Regione Sardegna datata 25 gen-
naio 2024 e pubblicata il 13 febbraio successivo;
2. condanna il reclamante alla rifusione in favore del Consiglio no-
tarile dei distretti riuniti di e Tempio Pausania delle CP_1 CP_1
spese processuali, che liquida in complessivi euro 8.470,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Cagliari, 26 febbraio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
63 e che consenta la verifica della trasparenza della gestione da parte del
[...]
Pt_
.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 127 del ruolo generale degli affari di volontaria giu-
risdizione per l'anno 2024, promossa da
( ), notaio in Olbia, elettiva- Parte_1 C.F._1
mente domiciliato a Roma presso lo studio dell'avv. Carlo Arnulfo del Foro di
Roma, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente
contro
RT
, con sede a ed elettivamente domiciliato a Roma presso
[...] CP_1
lo studio dell'avv. Alessandro Giacchetti del Foro di Roma, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente
con la partecipazione di pagina 1 di 13 PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI, in per-
sona del sostituto procuratore generale dott. CP_2
intervenuto
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: voglia la Corte d'appello, in riforma della de-
cisione impugnata,
1.- accertare e dichiarare la prescrizione della incolpazione relativa all'avere il notaio assunto la carica di amministratore unico della società
[...]
, in quanto cessata il 24 gennaio 2018 e non accettata Controparte_3
all'esito della revoca dello stato di liquidazione, avvenuta in data 25 gennaio
2018;
2.- accertare e dichiarare che l'assunzione della carica di liquidatore da parte del notaio della società Parte_1 Controparte_4
non rientra nel paradigma normativo di cui all'art. 2 legge notarile, in
[...]
quanto non conferiti al professionista i poteri di cui all'art. 2487 c.c. (i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
gli atti ne-
cessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo eserci-
zio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo), trat-
tandosi di illecito di pericolo concreto (e non presunto);
3.- accertare e dichiarare che il notaio non ha fatto uso Parte_1
improprio del conto dedicato;
4.- accertare e dichiarare che il notaio è meritevole del- Parte_1
le circostanze attenuanti (entrambe) di cui all'art. 144 legge notarile;
pagina 2 di 13 5.- accertare e dichiarare che la sanzione applicata è sproporzionata, sia avu-
to riguardo ai fatti contestati che alle attenuanti da riconoscere, e, per l'effetto,
in riforma della decisione impugnata, APPLICARE al reclamante la sanzione dell'avvertimento, previa concessione delle invocate attenuanti.
Nell'interesse del Consiglio notarile: voglia la Corte d'appello adita, disat-
tesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione ed accertata e dichiarata la inammissibilità, irrilevanza ed infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di gravame ex adverso formulati, rigettare il reclamo proposto dal Notaio
[...]
avverso la decisione della Commissione Amministrativa Regionale Parte_2
di Disciplina per la Regione Sardegna depositata in data 13.2.2024 nel proce-
dimento disciplinare iscritto al n. R.O.G. 92/2023 e, per l'effetto, confermare la decisione stessa comminante nei confronti del Notaio la san- Parte_1
zione della destituzione. Con vittoria delle spese:
Nell'interesse della Procura generale: voglia la Corte d'appello adita, ri-
gettare il ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il notaio ha impugnato davanti a questa Corte il Parte_1
provvedimento, pubblicato il 13 febbraio 2024, notificatagli il 15 marzo 2024,
con cui la Commissione amministrativa regionale di disciplina per la Regione
Sardegna (Co.Re.Di.), definitivamente pronunciando sulla richiesta del Consi-
glio notarile, gli aveva applicato la sanzione della destituzione, avendolo rite-
nuto responsabile della violazione:
- (capo A) dell'art. 147 lett. a) legge not., per avere compromesso con la propria condotta nella vita pubblica o privata la propria dignità e reputazione e pagina 3 di 13 il decoro e del prestigio della classe notarile, avendo accumulato una rilevante esposizione nei confronti dell'Erario attraverso l'omesso pagamento di imposte erariali (in particolare IRPEF, addizionali regionali e comunali) negli anni
2008-2023, con conseguenti gravami sui beni, tra cui iscrizione di ipoteca da parte della Agenzia delle Entrate per complessivi euro 4.721.329,12, a fronte di un debito di euro 2.360.664,56 e la trascrizione di due decreti di trasferimento di immobili;
- (capo B) dell'art. 147 lett. b) e dell'art. 2 legge not. per aver violato in modo non occasionale le norme deontologiche e in particolare il Capo I, sezio-
ne I e II, art. 1 e 4 dei Principi, per avere costituito una società a responsabilità
limitata di natura commerciale ( e averne assun- Controparte_4
to la carica di amministratore prima e di liquidatore poi.
*
2. Il Notaio ha affidato le proprie difese a quattro motivi.
2.1 Con un primo motivo, ha eccepito la prescrizione dell'azione discipli-
nare in relazione all'assunzione della carica di amministratore unico della
[...]
atteso che: Parte_3
• in data 25 gennaio 2018 erano state iscritte la cessazione dalla carica di amministratore unico e la sua nomina quale liquidatore del-
la società;
• in conseguenza della revoca della liquidazione, avvenuta in data
4 dicembre 2018, non vi era stata l'automatica conversione dell'uffi-
cio di liquidatori in quello di amministratore ed egli non aveva ac-
cettato la carica.
pagina 4 di 13 2.2 Con un secondo motivo, ha eccepito che la semplice nomina quale li-
quidatore, in difetto dell'attribuzione del potere di compiere gli atti previsti dall'art. 2487 c.c. (ratione temporis vigente), escludeva che egli potesse eserci- tare i poteri di gestione tipici dell'attività commerciale, con la conseguenza che la assunzione della carica di liquidatore non intercettava il divieto posto dagli artt. 2 e 4 legge not.
2.3 Con un terzo motivo, ha negato di avere effettuato un utilizzo improprio del conto dedicato, atteso che:
- per effetto della procedura di rottamazione nuove azioni esecutive sa-
rebbero state improcedibili;
- ogni mese egli trasferiva dal conto dedicato a quello personale circa eu-
ro 100.000,00;
- dal proprio conto personale risultavano eseguiti tutti i pagamenti in fa-
vore del personale dello studio e dei fornitori;
- dal conto dedicato erano, anche, prelevate le somme da egli utilizzate per anticipare le imposte degli atti che richiedono la registrazione urgen-
te;
- il conto dedicato in sé non offre protezione alcuna dalle procedure ese-
cutive dirette a pignorare somme escluse dal perimetro di garanzia rela-
tivo alle sole somme cui sia impressa la destinazione ai sensi delle lette-
re a), b) e c) del comma 63 della legge n. 147/2013.
2.4 Con un quarto motivo, il Notaio ha contestato il diniego delle attenuan-
ti generiche e specifiche (art. 144 legge not.) e la tipologia della sanzione irro-
gata (destituzione), atteso che le contestazioni erano relative alla propria vita pagina 5 di 13 privata ed egli aveva aderito alla definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio 2023 che si applica ai carichi affidati all'agente di dal 1° gennaio 2000
al 30 giugno 2022, sicché avrebbe avuto diritto alle attenuanti generiche e spe-
cifiche previste dalla legge professionale, in coerenza con un recente preceden-
te di legittimità nel quale era stata applicata la sanzione minima dell'avvertimento in una situazione sovrapponibile nella quale, a fronte del mancato versamento delle imposte e di contributi previdenziali per diversi an-
ni, al responsabile erano state riconosciute le attenuanti (generiche e specifi-
che) e applicata la minore delle sanzioni.
Il Notaio ha ribadito, dunque, come la sistemazione del debito tributario co-
stituisca condotta idonea ad eliminare le conseguenze dannose della violazione e, in ogni caso, positivamente valutabile al fine della concessione delle atte-
nuanti generiche.
*
3. Il Consiglio notarile dei distretti riuniti di e Tempio Pau- CP_1 CP_1
sania ha resistito.
Con riguardo all'addebito circa lo svolgimento delle funzioni di organo amministrativo della società da egli fondata, il Consiglio ha opposto come dalla sua (auto)nomina del 26 novembre 2018 il avesse assunto, quale ammi- Pt_1
nistratore unico, quanto meno l'atto del 30 gennaio 2019 di accertamento della causa di scioglimento della società, con conseguente esclusione dell'invocata prescrizione quinquennale della condotta illecita contestata rispetto alla richie-
sta di procedimento disciplinare del 18 ottobre 2023.
pagina 6 di 13 Ancora, il Consiglio ha opposto come il Notaio avesse altresì ricoperto nel periodo 25 gennaio-26 novembre 2018 e nel periodo 27 dicembre 2023-22
gennaio 2024 la carica di liquidatore della società, carica incompatibile con la professione notarile, non essendo condivisibile la tesi per cui la stessa non comporterebbe l'esercizio di attività di impresa ed esulerebbe dal perimetro normativo dell'art. 2 della Legge Notarile, essendogli stati conferiti tutti i più
ampi ed opportuni poteri per poter procedere alla liquidazione stessa.
Premesso, sotto altro profilo, che l'utilizzo improprio del conto corrente de-
dicato non aveva costituito uno specifico capo di incolpazione nella richiesta di procedimento disciplinare, il resistente ha sottolineato non essere opportuno che sul conto dedicato giacciano somme non riservate alla destinazione di cui all'art. 1, comma 63, della l. finanziaria 2014 (perché altrimenti anche queste godrebbero di una protezione contro i pignoramenti che non spetterebbe loro) e ha spiegato come, nella fattispecie, il Notaio non avesse prodotto un ap- Pt_1
posito prospetto contabile che desse conto delle somme giacenti sul conto per titolo diversi da quelli previsti dalle lett. di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 63, essendosi egli limitato a indicare unicamente movimenti bancari
(giroconti dal conto corrente dedicato) che non costituiscono ex se il prospetto contabile.
Infine, con riguardo alla riconosciuta sistematica e reiterata omissione del versamento di imposte dovute, il ha contestato la sussistenza dei pre- CP_1
supposti per il riconoscimento delle attenuanti:
- specifiche ex art. 144 l. not. in considerazione del fatto che il pagamen-
to dei debiti, attraverso la rateizzazione, è ancora in corso e che –
pagina 7 di 13 siccome spiegato dalla stessa pronuncia di legittimità invocata dal ricor-
rente- l'esistenza della legislazione premiale per l'estinzione dei debiti tributari non incide né riduce il disvalore della condotta, essendo previ-
sta per finalità deflattive del contenzioso o per altre finalità che non in-
cidono sull'obbligo di adempiere al pagamento delle imposte;
- generiche, stante la gravità della sistematica omissione dal 2008 del pa-
gamento delle imposte erariali, con conseguenti azioni esecutive da parte dell'Agenzia delle Entrate, la concomitanza della violazione del divieto di assunzione di cariche sociali in una società (con oggetto sociale di erogazione di servizi a terzi), di cui è socio unico, e l'esistenza di due precedenti provvedimenti sanzionatorio per omissione/ritardo nel ver-
samento di imposte indirette percepite in relazione alla attività profes-
sionale svolta, applicati uno con decisione della Co.Re.Di. del 14 mag-
gio 2015 e uno con decisione del 10 marzo 2014, riformata dalla Corte
di Appello di Cagliari solo nella sanzione (con provvedimento del 4 feb-
braio 2015).
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4. Il primi due motivi di reclamo sono infondati.
Evidenziato -per scrupolo di motivazione- che la cornice fattuale che ha por-
tato all'incolpazione del Notaio non è in alcun modo oggetto di contestazione, deve ritenersi che le difese del reclamante non giustifichino l'accoglimento del ricorso, in quanto:
- seppure voglia ritenersi che sia maturata la prescrizione, ex art. 146
legge not., rispetto alla condotta di svolgimento delle funzioni di ammi-
pagina 8 di 13 nistratore della società di servizi fondata dal l'assunzione Pt_1
dell'ufficio di liquidatore prima (25 gennaio-26 novembre 2018) e di amministratore poi (26 novembre 2018-11 febbraio 2019) certamente si pone in contrasto con la previsione dell'art. 2 legge not. (che prevede le cariche incompatibili con l'ufficio di notaio) e comporta la violazione dell'art. 147, lett. b), legge not. con riferimento agli artt. 1 e 4 del codice deontologico;
- le funzioni di liquidatore comportano il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società (art. 2489, primo comma, c.c.), os-
sia un potere di gestione finalizzata, volta all'esclusiva conversione in denaro del patrimonio e della successiva soddisfazione dei creditori;
- alla funzione di liquidatore non è estraneo il potere di continuare sia pu-
re parzialmente l'esercizio dell'impresa, al fine esclusivo di non disper-
derne il valore (ad esempio, dando esecuzione a rapporti penden-
ti), siccome si ricava, non solo dal sistema, ma anche dalla previsione dell'art. 2490 c.c. per cui quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio devono ave-
re una indicazione separata;
- l'(auto)nomina quale amministratore della società a seguito della revoca della liquidazione non necessitava, all'evidenza, di alcuna accettazione da parte del sicché non è francamente revocabile in dubbio che il Pt_1
Notaio abbia assunto l'ufficio di amministratore (e di seguito nuovamen-
te di liquidatore);
pagina 9 di 13 - dall'art. 2913 c.c. si ricava la regola generale secondo la quale, ove non sia diversamente stabilito da disposizione particolari di legge (come ad esempio dall'art. 2484, terzo comma, c.c.), la pubblicità nel registro del-
le imprese ha efficacia meramente dichiarativa e, come tale, non condi-
ziona gli effetti della delibera assembleare (di nomina).
5. Il terzo motivo di reclamo è infondato.
Sia pure senza formalizzare l'incolpazione sotto quel profilo, la Co.Re.Di.
ha esaminato la questione della giacenza sul conto dedicato del Notaio di somme non giustificate dalle finalità del conto stesso, al fine di connotare la generale condotta del in relazione agli addebiti del Consiglio notarile. Pt_1
Tanto fonda l'interesse del reclamante a una pronuncia sul punto.
Nel merito, deve ritenersi che le articolate difese del non diradino le Pt_1
preoccupazioni manifestate dal Consiglio e recepite dalla circa l'uso Parte_4
del conto da parte del Notaio.
Seppure si voglia ammettere che le somme depositate sul conto dedicato non integrino un patrimonio segregato e che, dunque, il conto non costituisca di per sé uno schermo contro le procedure espropriative, è innegabile che il depo-
sito di somme in quel conto costituisca un forte fattore dissuasivo nei confronti di eventuali creditori, specie in mancanza -come nella fattispecie- di un pro-
spetto contabile (comma 66 bis) puntuale e dettagliato che dia conto delle somme che non hanno la destinazione prescritta dalla lett. a) del citato comma pagina 10 di 13 Non vale osservare che in virtù dell'ammissione alla procedura di rottama-
zione il titolare del conto sarebbe stato al riparo da azioni esecutive e non avrebbe avuto interesse a lasciare su esso somme aventi altra destinazione.
In una situazione di fortissima esposizione nei confronti dell'Erario e in pre-
senza di iscrizioni pregiudizievoli e di procedure espropriative giunte a com-
pimento (cfr. quanto indicato al paragrafo 1), le giacenza elevate sul conto non possono che ritenersi collegate alla grave situazione debitoria del titolare del conto e funzionali a evitare azioni esecutive in genere.
6. Il quarto motivo è infondato.
Dandone adeguata ragione in motivazione, la Co.Re.Di. ha ritenuto che la gravità degli addebiti e la esistenza di precedenti condanne in sede disciplinare per violazioni sempre legate all'omesso/ritardato versamento di imposte impe- disse l'applicazione di attenuanti generiche e specifiche e ha applicato la san-
zione della destituzione al Notaio Pt_1
Tale valutazione è condivisa da questa Corte.
È di tutta evidenza che il sistematico mancato versamento di imposte erariali per un periodo continuativo di addirittura quindici anni sia altamente lesivo del decoro e della dignità notarile.
Non rileva che le contestazioni attengano alla vita privata del notaio, giac-
ché -come ha esattamente spiegato la Suprema Corte nella pronuncia 27 set-
tembre 2022, n. 28133 più volte citata dal reclamante- la fattispecie di cui all'art. 147, comma 1, lett. a) della l. n. 89 del 2013 è integrata ogniqualvolta il notaio pone in essere una condotta idonea a ledere la propria dignità e reputa-
zione all'interno della collettività in cui opera e a compromettere il decoro e il pagina 11 di 13 prestigio della classe notarile, senza che rilevi la sfera privata o pubblica nella quale tale condotta si è estrinsecata, dal momento che egli non è solo un libero professionista, ma riveste anche la qualità di pubblico ufficiale a cui sono dele-
gate funzioni pubbliche.
Del resto, il fatto che l'omesso versamento delle imposte sia stato sistemati-
co e abbia riguardato un così lungo periodo di anni contributivi dimostra una sostanziale indifferenza dell'odierno reclamante nei confronti dei precetti giu-
ridici, come testimoniato dalle precedenti condanne, sempre in sede disciplina-
re, per omesso versamento di imposte (decisione della Co.Re.Di. del 14 mag-
gio 2015 e decisione del 10 marzo 2014, richiamata da quella del 2015).
Alla reiterazione di tali condotte deve riconoscersi un particolare disvalore sociale, essendo un dovere primario di ogni cittadino pagare le tasse, tanto più
se rivesta la qualità di pubblico ufficiale che svolge una funzione essenziale di certificazione nell'economia e negli scambi.
Nella valutazione complessiva delle condotte del Notaio deve tenersi Pt_1
conto anche dell'assunzione degli incarichi di amministratore e liquidatore del- la società di servizi da lui fondata e di cui era unico socio e dell'utilizzo impro-
prio del conto corrente dedicato.
In questa situazione, non si può non condividere la scelta della Co.Re.Di. di non applicare una sanzione più mite, proprio perché, da un parte, la gravità del-
le condotte poste in essere dal Notaio e, dall'altra parte, la reiterazione Pt_1
di alcune di esse impediscono il riconoscimento delle attenuanti invocate, tenu-
to altresì conto che in concreto della notorietà dei fatti addebitati al Notaio, at-
teso che le iscrizioni pregiudizievoli cui si è fatto cenno sono state ovviamente pagina 12 di 13 note all'ente creditore nonché al concessionario che ha provveduto all'iscrizione dell'ipoteca e all'Agenzia del Territorio.
7. Le spese seguono la soccombenza.
Sullo scaglione causa di valore indeterminabile – complessità media, i com-
pensi sono liquidati ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e di decisione,
con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, non essendo stata svolta at-
tività al riguardo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta il reclamo proposto dal Notaio con la Parte_1
decisione della Co.Re.Di. per la Regione Sardegna datata 25 gen-
naio 2024 e pubblicata il 13 febbraio successivo;
2. condanna il reclamante alla rifusione in favore del Consiglio no-
tarile dei distretti riuniti di e Tempio Pausania delle CP_1 CP_1
spese processuali, che liquida in complessivi euro 8.470,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Cagliari, 26 febbraio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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63 e che consenta la verifica della trasparenza della gestione da parte del
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Pt_
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