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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/09/2024, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 573/2021 del 10/2/2021
Oggetto: opposizione a estratti di ruolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Silvana Botrugno Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 712/2021 del
Ruolo Generale A.C. Appelli, promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ivan Fazzini e presso il medesimo elettivamente domiciliata
APPELLANTE PRINCIPALE – APPELATA INCIDENTALE contro
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Cosimo Maci e presso CP_1
il medesimo elettivamente domiciliata
APPELLATO
, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_2
come da procura generale in atti, dagli Avv.ti Salvatore Graziuso e Riccardo Salvo ed elettivamente domiciliato in Lecce presso la sede dell'Avvocatura della Direzione Provinciale dell' , al Viale CP_3
Marche n.12/14
APPELLATO PRINCIPALE - APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 3.7.2024, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
Con ricorso depositato in data 16.7.2021, l' ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n 573/2021, con cui il Tribunale di Lecce, in accoglimento del ricorso proposto da , aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione del credito azionato da con gli CP_1 CP_2
avvisi di addebito n. 35920120001180555, n 35920120004311827 e n 35920130000938031, con la condanna dell' e dell' , in solido, al pagamento delle spese Parte_1 CP_2
processuali.
A sostegno del gravame, l' , di seguito anche deduceva due Parte_1 CP_4
motivi.
Con il primo motivo, impugnava la parte della sentenza con cui il primo Giudice aveva implicitamente rigettato – non esaminandola espressamente - l'eccezione di inammissibilità da essa sollevata nei confronti del ricorso introduttivo avverso l'estratto di ruolo, essendo pacifico che, nel caso di specie, che alcuna azione esecutiva era stata intrapresa.
Conseguentemente, ad avviso dell'appellante principale, “il Giudice di primo grado avrebbe dovuto affermare in sentenza, che al momento della introduzione dell'azione non era ravvisabile un concreto interesse, giuridicamente rilevante, ad ottenere una statuizione da parte del giudice adito da identificarsi nell'idoneità della pronuncia richiesta al fine di apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. Ciò in quanto nel caso prospettato tale interesse non è sussistente, poiché alcun procedimento esecutivo è stato avviato a carico del Sig. in contiguità del deposito del ricorso”. CP_1
Con il secondo motivo, l' sosteneva che il Tribunale di Lecce aveva erroneamente dichiarato CP_4
prescritti i crediti portati negli avvisi di addebito nn. 35920120001180555, n 35920120004311827 e n 35920130000938031, in quanto era stata depositata in atti documentazione attestante l'avvenuta interruzione della prescrizione e, comunque, il avendo proposto istanza di rateizzazione dei CP_1
crediti di cui agli avvisi di addebito impugnati, aveva implicitamente rinunziato ad avvalersi della prescrizione.
In conclusione, l' chiedeva, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso CP_4 introduttivo di primo grado avverso l'estratto di ruolo per i motivi esposti in narrativa;
nel merito, dichiarare validi e non prescritti gli avvisi di addebito n. 35920120001180555, n
35920120004311827 e n. 35920130000938031 oggetto dell'impugnazione. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con memoria del 24.3.2023, si costituiva , eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello, stante il difetto di legittimazione dell' in forza di quanto statuito CP_4
dalla S.C. con la sentenza n. 8 marzo 2022, n. 7514, con la quale è stato definitivamente chiarito che l'ente impositore e l'agente della riscossione non sono litisconsorti necessari. Ad avviso del CP_1
dunque. nelle opposizioni sul merito della pretesa contributiva come le opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e le opposizioni concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, la legittimazione passiva spetterebbe al solo ente titolare del credito
(ex art. 24 d.lgs. 46/1999).
Aggiungeva l'appellato che un altro profilo di inammissibilità dell'appello derivava dal fatto che gli avvisi di addebito oggetto di giudizio rientrano nello sgravio di cui al decreto legislativo n. 119/2018
e di cui alla legge n. 197/2022 (per la quale l'annullamento automatico è previso al 31/3/2023). Onde,
l'inammissibilità per assoluta carenza di interesse ad appellare la sentenza di primo grado. Invero, secondo l'appellato, “pur essendo l'importo degli avvisi di addebito opposti superiore (ad eccetto del
35920130000938031, inferiore) a 1000 euro, le singole partite di credito sono inferiori ad € 1.000,00
e sono pertanto oggetto di stralcio in virtù della suddetta normativa (la soglia dei 1.000 euro va infatti verificata in relazione al singolo carico, non all'importo complessivo dell'avviso”.
Il quindi, concludeva per l'inammissibilità dell'appello. CP_1
Con memoria del 23.3.2023, si costituiva l' che, a sua volta, proponeva appello incidentale, con CP_2 il quale in sostanza confermava i motivi di appello dell' evidenziando l'inammissibilità del CP_4 ricorso introduttivo del per difetto di interesse, anche alla luce dell'art. 3 bis, co. 4 bis, D.L. CP_1
n. 146/2021 (primo motivo), nonché l'inammissibilità e/o infondatezza dell'azione di prescrizione
(secondo motivo) e, infine, l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non validamente interrotti i termini di prescrizione (terzo motivo).
In conclusione, l' chiedeva: 1) accertare e dichiarare la fondatezza dell'appello incidentale CP_2 proposto dall' e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Lecce n CP_3
573/2021, dep. 10.02.2021, dichiarando l'inammissibilità e/o comunque rigettando integralmente le domande di primo grado con la conseguente formula e statuizione di legge;
2) adottare ogni provvedimento attinente e conseguente a quanto in premessa del presente atto anche in assenza di conclusione specifica sul punto, anche in accoglimento della impugnazione proposta da
[...]
. Parte_2
Nel corso del giudizio, le parti davano atto che il aveva aderito alla definizione agevolata CP_1 per uno dei tre avvisi di addebito oggetto di giudizio e, all'udienza odierna, l' chiedeva CP_4
dichiararsi cessata la materia del contendere. Le altre parti prendevano atto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Tenuto conto della sostanziale adesione delle altre parti alla richiesta dell' non vi è ragione CP_4
per non disporre la cessazione della materia del contendere, determinata evidentemente dal venir meno di ogni debitoria del vuoi a seguito dello sgravio di cui al decreto legislativo n. CP_1
119/2018 ed alla legge n. 197/2022, vuoi per l'adesione dell'appellato alla definizione agevolata.
Quanto alle spese di questo grado, le stesse possono essere integralmente compensate fra le parti., tenuto conto della particolare complessità della vicenda e dei contrasti giurisprudenziali sia in ordine all'interesse ad impugnare gli estratti di ruoli (prima del 21.12.2021, data di entrata in vigore dell'art. 3 bis, del D.L. n. 146/2021, conv. dalla L. n. 215/2021, successiva rispetto al deposito del ricorso introduttivo), sia in ordine all'idoneità, ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione, delle istanze di rateizzazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto con ricorso del 16.7.2021 dall' , nei confronti di e , nonché sull'appello Parte_1 CP_1 CP_2 incidentale proposto dall' con memoria del 23.3.2023, avverso la sentenza del 10.2.2021 del CP_2
Tribunale di Lecce, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-dichiara compensate fra le parti le spese di questo grado.
Riserva il deposito della sentenza entro gg. 60.
Così deciso in Lecce in data 3.7.2024.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Silvana Botrugno
N. 573/2021 del 10/2/2021
Oggetto: opposizione a estratti di ruolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Silvana Botrugno Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 712/2021 del
Ruolo Generale A.C. Appelli, promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ivan Fazzini e presso il medesimo elettivamente domiciliata
APPELLANTE PRINCIPALE – APPELATA INCIDENTALE contro
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Cosimo Maci e presso CP_1
il medesimo elettivamente domiciliata
APPELLATO
, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_2
come da procura generale in atti, dagli Avv.ti Salvatore Graziuso e Riccardo Salvo ed elettivamente domiciliato in Lecce presso la sede dell'Avvocatura della Direzione Provinciale dell' , al Viale CP_3
Marche n.12/14
APPELLATO PRINCIPALE - APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 3.7.2024, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
Con ricorso depositato in data 16.7.2021, l' ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n 573/2021, con cui il Tribunale di Lecce, in accoglimento del ricorso proposto da , aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione del credito azionato da con gli CP_1 CP_2
avvisi di addebito n. 35920120001180555, n 35920120004311827 e n 35920130000938031, con la condanna dell' e dell' , in solido, al pagamento delle spese Parte_1 CP_2
processuali.
A sostegno del gravame, l' , di seguito anche deduceva due Parte_1 CP_4
motivi.
Con il primo motivo, impugnava la parte della sentenza con cui il primo Giudice aveva implicitamente rigettato – non esaminandola espressamente - l'eccezione di inammissibilità da essa sollevata nei confronti del ricorso introduttivo avverso l'estratto di ruolo, essendo pacifico che, nel caso di specie, che alcuna azione esecutiva era stata intrapresa.
Conseguentemente, ad avviso dell'appellante principale, “il Giudice di primo grado avrebbe dovuto affermare in sentenza, che al momento della introduzione dell'azione non era ravvisabile un concreto interesse, giuridicamente rilevante, ad ottenere una statuizione da parte del giudice adito da identificarsi nell'idoneità della pronuncia richiesta al fine di apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. Ciò in quanto nel caso prospettato tale interesse non è sussistente, poiché alcun procedimento esecutivo è stato avviato a carico del Sig. in contiguità del deposito del ricorso”. CP_1
Con il secondo motivo, l' sosteneva che il Tribunale di Lecce aveva erroneamente dichiarato CP_4
prescritti i crediti portati negli avvisi di addebito nn. 35920120001180555, n 35920120004311827 e n 35920130000938031, in quanto era stata depositata in atti documentazione attestante l'avvenuta interruzione della prescrizione e, comunque, il avendo proposto istanza di rateizzazione dei CP_1
crediti di cui agli avvisi di addebito impugnati, aveva implicitamente rinunziato ad avvalersi della prescrizione.
In conclusione, l' chiedeva, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso CP_4 introduttivo di primo grado avverso l'estratto di ruolo per i motivi esposti in narrativa;
nel merito, dichiarare validi e non prescritti gli avvisi di addebito n. 35920120001180555, n
35920120004311827 e n. 35920130000938031 oggetto dell'impugnazione. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con memoria del 24.3.2023, si costituiva , eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello, stante il difetto di legittimazione dell' in forza di quanto statuito CP_4
dalla S.C. con la sentenza n. 8 marzo 2022, n. 7514, con la quale è stato definitivamente chiarito che l'ente impositore e l'agente della riscossione non sono litisconsorti necessari. Ad avviso del CP_1
dunque. nelle opposizioni sul merito della pretesa contributiva come le opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e le opposizioni concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, la legittimazione passiva spetterebbe al solo ente titolare del credito
(ex art. 24 d.lgs. 46/1999).
Aggiungeva l'appellato che un altro profilo di inammissibilità dell'appello derivava dal fatto che gli avvisi di addebito oggetto di giudizio rientrano nello sgravio di cui al decreto legislativo n. 119/2018
e di cui alla legge n. 197/2022 (per la quale l'annullamento automatico è previso al 31/3/2023). Onde,
l'inammissibilità per assoluta carenza di interesse ad appellare la sentenza di primo grado. Invero, secondo l'appellato, “pur essendo l'importo degli avvisi di addebito opposti superiore (ad eccetto del
35920130000938031, inferiore) a 1000 euro, le singole partite di credito sono inferiori ad € 1.000,00
e sono pertanto oggetto di stralcio in virtù della suddetta normativa (la soglia dei 1.000 euro va infatti verificata in relazione al singolo carico, non all'importo complessivo dell'avviso”.
Il quindi, concludeva per l'inammissibilità dell'appello. CP_1
Con memoria del 23.3.2023, si costituiva l' che, a sua volta, proponeva appello incidentale, con CP_2 il quale in sostanza confermava i motivi di appello dell' evidenziando l'inammissibilità del CP_4 ricorso introduttivo del per difetto di interesse, anche alla luce dell'art. 3 bis, co. 4 bis, D.L. CP_1
n. 146/2021 (primo motivo), nonché l'inammissibilità e/o infondatezza dell'azione di prescrizione
(secondo motivo) e, infine, l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non validamente interrotti i termini di prescrizione (terzo motivo).
In conclusione, l' chiedeva: 1) accertare e dichiarare la fondatezza dell'appello incidentale CP_2 proposto dall' e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Lecce n CP_3
573/2021, dep. 10.02.2021, dichiarando l'inammissibilità e/o comunque rigettando integralmente le domande di primo grado con la conseguente formula e statuizione di legge;
2) adottare ogni provvedimento attinente e conseguente a quanto in premessa del presente atto anche in assenza di conclusione specifica sul punto, anche in accoglimento della impugnazione proposta da
[...]
. Parte_2
Nel corso del giudizio, le parti davano atto che il aveva aderito alla definizione agevolata CP_1 per uno dei tre avvisi di addebito oggetto di giudizio e, all'udienza odierna, l' chiedeva CP_4
dichiararsi cessata la materia del contendere. Le altre parti prendevano atto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Tenuto conto della sostanziale adesione delle altre parti alla richiesta dell' non vi è ragione CP_4
per non disporre la cessazione della materia del contendere, determinata evidentemente dal venir meno di ogni debitoria del vuoi a seguito dello sgravio di cui al decreto legislativo n. CP_1
119/2018 ed alla legge n. 197/2022, vuoi per l'adesione dell'appellato alla definizione agevolata.
Quanto alle spese di questo grado, le stesse possono essere integralmente compensate fra le parti., tenuto conto della particolare complessità della vicenda e dei contrasti giurisprudenziali sia in ordine all'interesse ad impugnare gli estratti di ruoli (prima del 21.12.2021, data di entrata in vigore dell'art. 3 bis, del D.L. n. 146/2021, conv. dalla L. n. 215/2021, successiva rispetto al deposito del ricorso introduttivo), sia in ordine all'idoneità, ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione, delle istanze di rateizzazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto con ricorso del 16.7.2021 dall' , nei confronti di e , nonché sull'appello Parte_1 CP_1 CP_2 incidentale proposto dall' con memoria del 23.3.2023, avverso la sentenza del 10.2.2021 del CP_2
Tribunale di Lecce, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-dichiara compensate fra le parti le spese di questo grado.
Riserva il deposito della sentenza entro gg. 60.
Così deciso in Lecce in data 3.7.2024.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Silvana Botrugno