Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 189
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di tardività del ricorso introduttivo della società

    L'eccezione di tardività, sebbene proposta per la prima volta in appello, è ammissibile in quanto attiene alla regolare attivazione del giudizio e può essere rilevata d'ufficio. Tuttavia, l'eccezione è infondata poiché il termine per il ricorso, scaduto di sabato, si è automaticamente differito al lunedì successivo, applicando l'art. 155, co. 5, c.p.c.

  • Altro
    Annullamento integrale dell'atto di intimazione

    Il giudice di primo grado ha errato annullando integralmente l'atto impositivo anziché ridimensionare la pretesa agli importi effettivamente dovuti, tenendo conto dei pagamenti parziali effettuati dalla società e operando una motivata valutazione sostitutiva del debito residuo. La sentenza viene parzialmente riformata nel senso che l'intimazione è annullata limitatamente all'importo non computato dei pagamenti effettuati, con nuovo calcolo degli interessi e degli aggi sulla base del debito residuo effettivo.

  • Rigettato
    Vizi formali dell'avviso di intimazione (mancata allegazione cartella, calcolo interessi e aggi, non corrispondenza modello)

    I vizi formali eccepiti non sono fondati. L'avviso di intimazione non necessita di allegazione della cartella di pagamento, assolvendo una funzione simile a quella del precetto. La motivazione è congrua con il richiamo all'atto impositivo e alla cartella presupposti, e la quantificazione degli accessori soddisfa gli obblighi di legge. L'avviso inviato è conforme al modello ministeriale e le doglianze sulla 'codifica del percorso logico, matematico, temporale' sono considerate di merito e superate dalla giurisprudenza che ammette la determinabilità ex lege degli interessi e degli aggi.

  • Accolto
    Mancato computo dei pagamenti parziali effettuati

    L'intimazione di pagamento non ha tenuto conto dell'intera somma versata dalla società contribuente a titolo di rateizzazione. Sommando le voci indicate nell'intimazione, emerge una differenza tra il debito originario e il debito residuo che non corrisponde all'ammontare effettivo dei pagamenti eseguiti. La produzione documentale dell'Agenzia in appello, che riconosce l'ammontare dei pagamenti parziali a 52.279,81 euro, conferma tale circostanza e consente di rideterminare il debito residuo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 189
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 189
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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