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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 189/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TT TO CE, Presidente
GR DO, LA
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1956/2023 depositato il 01/08/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Delle Anime 79 73100 Lecce LE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.a.s. In Persona Del L.r.p.t. Sig. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 686/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 7 e pubblicata il 11/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420229013391682000 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello telematico, l'Agenzia della Riscossione proponeva impugnazione nei confronti della società Resistente_1 sas, avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari del 3 /11 maggio 2023, che aveva accolto il ricorso della società contribuente contro l'avviso di intimazione di pagamento di Iva, sanzioni interessi e aggi esattoriali.
La Corte, infatti, nella contumacia dell'Agenzia, rilevava che era stato intimato il pagamento di quanto determinato con precedente avviso di accertamento, nell'interezza della pretesa, nonostante che, accolta l'istanza di rateizzazione, la società aveva provveduto ad una serie di versamenti di cui l'ufficio non aveva tenuto conto,
In ragione di ciò riteneva che fosse corretta la contestazione del debito sia quanto al residuo effettivo, sia degli interessi, calcolati su importi già maggiorati degli interessi.
Con l'appello l'Agenzia si doleva di tale statuizione, eccependo in primo luogo la tardività del ricorso della società, e assumendo nel merito, di aver tenuto conto dei pagamenti parziali, e di aver emesso un atto di intimazione tempestivo stante il riconoscimento del debito riconducibile alla richiesta di rateizzazione, e completo in assenza di un obbligo di allegazione dell'atto presupposto e di criteri di determinazione degli interessi e degli aggi, in quanto discendenti dalla legge.
Si costituiva in giudizio la società appellata, che resisteva all'impugnazione affermando la correttezza della decisione di primo grado che aveva fatto buon governo degli atti di causa, non potendosi dare rilievo alle deduzioni dell'appello costituenti un ampliamento non consentito della controversia, in presenza di eccezioni proprie inammissibili in sede di gravame e di documenti depositati fuori termine.
Entrambe le parti facevano seguire memorie illustrative e all'odierna udienza, non comparsa l'Agenzia appellante, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Procedendo secondo un ordine logico delle questioni, deve premettersi che non è fondata l'eccezione di tardività del ricorso introduttivo della società. In effetti, benchè proposta per la prima volta in questo giudizio di gravame, l'eccezione è ammissibile e va delibata perché riferendosi alla tempestività del ricorso introduttivo del contribuente, attiene alla regolare attivazione del giudizio, di modo che essa è rilevabile d'ufficio in qualsiasi grado (cfr.Cass. 31 marzo 2011, n. 7410).
L'eccezione è, però, infondata, in quanto il ricorso è stato, sì, presentato il 19 dicembre 2022, sessantaduesimo giorno successivo alla notifica dell'avviso di intimazione, ma poiché il termine scadeva il giorno 17 dicembre, che era sabato, si è determinato il differimento automatico al lunedì successivo, essendo applicabile anche al contenzioso tributario l'art. 155, co. 5, c.p.c., che ha portata generale (Cass. 9 gennaio
2024, ord. n,. 740).
Ritenuta in tal modo la regolarità del contenzioso, può farsi luogo alla disamina delle altre questioni, le quali conducono all'accoglimento parziale dell'appello nei termini che seguono. Va qui ricordato il principio generale secondo cui “ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi di carattere sostanziale e non meramente formale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte” (Cass.
30 ottobre 2018, n. 27574).
In questo senso, ha errato il giudice di primo grado il quale, accertando che l'intimazione aveva indicato somme maggiori del dovuto, senza tenere esatto conto dei pagamenti parziali già eseguiti dalla società, ha annullato integralmente l'atto, e non ha provveduto, invece, a ridimensionare la pretesa agli importi che costituivano il debito residuo.
C'è da dire che la Resistente_1 ha ascritto all'atto anche dei vizi formali, ma la decisione ha implicitamente superato tali motivi di ricorso, ed essi in effetti non risultano essere fondati.
In disparte l'osservazione sulla possibile necessità di appello incidentale rispetto alla decisione di primo grado che ha proceduto all'annullamento dell'intimazione sulla scorta dell'erronea quantificazione della pretesa, pretermettendo le altre censure della società, queste vanno ritenute ingiustificate.
In primo luogo in ordine alla mancata allegazione della cartella di pagamento, risulta ricorrentemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né questa va allegata, tenuto conto che lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto del mancato pagamento si dà corso all'esecuzione coattiva assolvendo una funzione riconducibile a quella del precetto “sicchè il suo contenuto può dirsi esaustivo ove sia dia atto del mancato pagamento e si rivolga l'intimazione” (Cass. 4 luglio 2022, n. 21065).
Ciò è tanto più vero nel caso di specie, se si considera che il debito tributario era stato rateizzato su richiesta della società contribuente e il titolo presupposto dall'ìntimazione, oltre che avere fonte nella cartella, trovava ragione nel provvedimento di rateizzazione, ben noto alla società che se ne era atta promotrice.
Né un vizio formale può riconoscersi riguardo alla mancata specificazione del calcolo degli interessi o degli aggi, essendo ugualmente principio ricorrente della Suprema Corte quello secondo cui “l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata, con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati, con il semplice richiamo all'atto impositivo e alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990” (Cass. 23 ottobre 2024, ord.
n. 27504).
D'altra parte, è ingiustificata la doglianza della Resistente_1 circa la non corrispondenza dell'atto di intimazione notificatole al modello ministeriale, laddove l'avviso inviato dall'Agenzia è esattamente informato al contenuto formale e alla stessa grafica di quello ministeriale.
Infatti, l'appellata imputa la non corrispondenza fra modelli all'assente “codifica del percorso logico, matematico, temporale adottato dal redattore del documento”, che è invece una doglianza di merito e non formale attinente alla stesura del documento, comunque superata dalla giurisprudenza secondo cui il contribuente “si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege” (Cass. 9 marzio 2025, ord. n. 6288).
Quindi passando al merito della pretesa, deve riconoscersi che l'intimazione non tiene conto di tutti i pagamenti parziali effettuati dalla Resistente_1, giacchè sommando i vari importi indicati nell'intimazione come risultato della sottrazione fra le voci riportate come debito originario e debito residuo scaduto, risulta conteggiata la somma di euro 42.838,67 (cioè 256.639,34 totale del debito originario – 213.800,67 totale debito residuo), laddove i pagamenti eseguiti dalla appellata sono ammontati a 52.279,81.
La Resistente_1, si duole anche della produzione di un conteggio aggiornato dei pagamenti da parte dell'Agenzia in questo grado, deducendone il tardivo deposito. Ma tale produzione ridonda a suo vantaggio, perché se si ha riguardo alle ricevute di pagamento che la società ha prodotto in primo grado, risulta non provato il pagamento del 10 febbraio 2020, che invece è riconosciuto dall'Agenzia nel conteggio prodotto in questo grado. Quindi solo grazie alla nuova produzione documentale si ha certezza che i pagamenti parziali dell'appellata sono stati in effetti di euro 52.279,81.
La sentenza di prima grado va così parzialmente riformata nel senso che l'intimazione di pagamento va annullata limitatamente a quanto detto, per il mancato computo dell'intera somma già versata dalla Resistente_1 in virtù della rateizzazione (52.279,81), dovendosi ricondursi l'importo della pretesa in quella oggetto di rateizzazione diminuita dei pagamenti parziali effettivamente accertati, con un nuovo calcolo degli interessi ulteriori e degli aggi di riscossione sulla base dell'effettivo debito residuo.
L'esito del giudizio, che vede riconosciuto il diritto di impugnazione del contribuente, ma pure la sola riduzione della pretesa rispetto a un importo comunque dovuto, determina la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione l'appello e per l'effetto, in parziale in riforma della sentenza appellata, annulla l'atto di intimazione impugnato dalla soc. Resistente_1 s.a.s. nei limiti di cui in motivazione. Spese del doppio grado compensate.
Bari, 15 dicembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Riccardo Greco Dott. Vito Francesco Nettis
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TT TO CE, Presidente
GR DO, LA
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1956/2023 depositato il 01/08/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Delle Anime 79 73100 Lecce LE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.a.s. In Persona Del L.r.p.t. Sig. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 686/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 7 e pubblicata il 11/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420229013391682000 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello telematico, l'Agenzia della Riscossione proponeva impugnazione nei confronti della società Resistente_1 sas, avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari del 3 /11 maggio 2023, che aveva accolto il ricorso della società contribuente contro l'avviso di intimazione di pagamento di Iva, sanzioni interessi e aggi esattoriali.
La Corte, infatti, nella contumacia dell'Agenzia, rilevava che era stato intimato il pagamento di quanto determinato con precedente avviso di accertamento, nell'interezza della pretesa, nonostante che, accolta l'istanza di rateizzazione, la società aveva provveduto ad una serie di versamenti di cui l'ufficio non aveva tenuto conto,
In ragione di ciò riteneva che fosse corretta la contestazione del debito sia quanto al residuo effettivo, sia degli interessi, calcolati su importi già maggiorati degli interessi.
Con l'appello l'Agenzia si doleva di tale statuizione, eccependo in primo luogo la tardività del ricorso della società, e assumendo nel merito, di aver tenuto conto dei pagamenti parziali, e di aver emesso un atto di intimazione tempestivo stante il riconoscimento del debito riconducibile alla richiesta di rateizzazione, e completo in assenza di un obbligo di allegazione dell'atto presupposto e di criteri di determinazione degli interessi e degli aggi, in quanto discendenti dalla legge.
Si costituiva in giudizio la società appellata, che resisteva all'impugnazione affermando la correttezza della decisione di primo grado che aveva fatto buon governo degli atti di causa, non potendosi dare rilievo alle deduzioni dell'appello costituenti un ampliamento non consentito della controversia, in presenza di eccezioni proprie inammissibili in sede di gravame e di documenti depositati fuori termine.
Entrambe le parti facevano seguire memorie illustrative e all'odierna udienza, non comparsa l'Agenzia appellante, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Procedendo secondo un ordine logico delle questioni, deve premettersi che non è fondata l'eccezione di tardività del ricorso introduttivo della società. In effetti, benchè proposta per la prima volta in questo giudizio di gravame, l'eccezione è ammissibile e va delibata perché riferendosi alla tempestività del ricorso introduttivo del contribuente, attiene alla regolare attivazione del giudizio, di modo che essa è rilevabile d'ufficio in qualsiasi grado (cfr.Cass. 31 marzo 2011, n. 7410).
L'eccezione è, però, infondata, in quanto il ricorso è stato, sì, presentato il 19 dicembre 2022, sessantaduesimo giorno successivo alla notifica dell'avviso di intimazione, ma poiché il termine scadeva il giorno 17 dicembre, che era sabato, si è determinato il differimento automatico al lunedì successivo, essendo applicabile anche al contenzioso tributario l'art. 155, co. 5, c.p.c., che ha portata generale (Cass. 9 gennaio
2024, ord. n,. 740).
Ritenuta in tal modo la regolarità del contenzioso, può farsi luogo alla disamina delle altre questioni, le quali conducono all'accoglimento parziale dell'appello nei termini che seguono. Va qui ricordato il principio generale secondo cui “ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi di carattere sostanziale e non meramente formale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte” (Cass.
30 ottobre 2018, n. 27574).
In questo senso, ha errato il giudice di primo grado il quale, accertando che l'intimazione aveva indicato somme maggiori del dovuto, senza tenere esatto conto dei pagamenti parziali già eseguiti dalla società, ha annullato integralmente l'atto, e non ha provveduto, invece, a ridimensionare la pretesa agli importi che costituivano il debito residuo.
C'è da dire che la Resistente_1 ha ascritto all'atto anche dei vizi formali, ma la decisione ha implicitamente superato tali motivi di ricorso, ed essi in effetti non risultano essere fondati.
In disparte l'osservazione sulla possibile necessità di appello incidentale rispetto alla decisione di primo grado che ha proceduto all'annullamento dell'intimazione sulla scorta dell'erronea quantificazione della pretesa, pretermettendo le altre censure della società, queste vanno ritenute ingiustificate.
In primo luogo in ordine alla mancata allegazione della cartella di pagamento, risulta ricorrentemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né questa va allegata, tenuto conto che lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto del mancato pagamento si dà corso all'esecuzione coattiva assolvendo una funzione riconducibile a quella del precetto “sicchè il suo contenuto può dirsi esaustivo ove sia dia atto del mancato pagamento e si rivolga l'intimazione” (Cass. 4 luglio 2022, n. 21065).
Ciò è tanto più vero nel caso di specie, se si considera che il debito tributario era stato rateizzato su richiesta della società contribuente e il titolo presupposto dall'ìntimazione, oltre che avere fonte nella cartella, trovava ragione nel provvedimento di rateizzazione, ben noto alla società che se ne era atta promotrice.
Né un vizio formale può riconoscersi riguardo alla mancata specificazione del calcolo degli interessi o degli aggi, essendo ugualmente principio ricorrente della Suprema Corte quello secondo cui “l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata, con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati, con il semplice richiamo all'atto impositivo e alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990” (Cass. 23 ottobre 2024, ord.
n. 27504).
D'altra parte, è ingiustificata la doglianza della Resistente_1 circa la non corrispondenza dell'atto di intimazione notificatole al modello ministeriale, laddove l'avviso inviato dall'Agenzia è esattamente informato al contenuto formale e alla stessa grafica di quello ministeriale.
Infatti, l'appellata imputa la non corrispondenza fra modelli all'assente “codifica del percorso logico, matematico, temporale adottato dal redattore del documento”, che è invece una doglianza di merito e non formale attinente alla stesura del documento, comunque superata dalla giurisprudenza secondo cui il contribuente “si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege” (Cass. 9 marzio 2025, ord. n. 6288).
Quindi passando al merito della pretesa, deve riconoscersi che l'intimazione non tiene conto di tutti i pagamenti parziali effettuati dalla Resistente_1, giacchè sommando i vari importi indicati nell'intimazione come risultato della sottrazione fra le voci riportate come debito originario e debito residuo scaduto, risulta conteggiata la somma di euro 42.838,67 (cioè 256.639,34 totale del debito originario – 213.800,67 totale debito residuo), laddove i pagamenti eseguiti dalla appellata sono ammontati a 52.279,81.
La Resistente_1, si duole anche della produzione di un conteggio aggiornato dei pagamenti da parte dell'Agenzia in questo grado, deducendone il tardivo deposito. Ma tale produzione ridonda a suo vantaggio, perché se si ha riguardo alle ricevute di pagamento che la società ha prodotto in primo grado, risulta non provato il pagamento del 10 febbraio 2020, che invece è riconosciuto dall'Agenzia nel conteggio prodotto in questo grado. Quindi solo grazie alla nuova produzione documentale si ha certezza che i pagamenti parziali dell'appellata sono stati in effetti di euro 52.279,81.
La sentenza di prima grado va così parzialmente riformata nel senso che l'intimazione di pagamento va annullata limitatamente a quanto detto, per il mancato computo dell'intera somma già versata dalla Resistente_1 in virtù della rateizzazione (52.279,81), dovendosi ricondursi l'importo della pretesa in quella oggetto di rateizzazione diminuita dei pagamenti parziali effettivamente accertati, con un nuovo calcolo degli interessi ulteriori e degli aggi di riscossione sulla base dell'effettivo debito residuo.
L'esito del giudizio, che vede riconosciuto il diritto di impugnazione del contribuente, ma pure la sola riduzione della pretesa rispetto a un importo comunque dovuto, determina la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione l'appello e per l'effetto, in parziale in riforma della sentenza appellata, annulla l'atto di intimazione impugnato dalla soc. Resistente_1 s.a.s. nei limiti di cui in motivazione. Spese del doppio grado compensate.
Bari, 15 dicembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Riccardo Greco Dott. Vito Francesco Nettis