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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 08/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE Rel.
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 350 /2024 R.G.L. promossa da:
, residente in [...], Parte_1
VIA BARCANO 2, CF. , rappresentato e C.F._1 difeso in forza di procura in atti dall'avv. Roberto Carapelle ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Torino, via San
Pio v 20.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. COroparte_1
), in persona del pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 CP_2 difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino (C.F.
) domiciliataria in Via Arsenale n. 21. P.IVA_2
APPELLATO
Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 23.07.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata in data 07.01.2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Parte_1
Torino in funzione di Giudice del lavoro, il COroparte_3
al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“- accertarsi e dichiararsi la responsabilità ex art. 2087 c.c. di parte convenuta nella causazione della malattia di cui è vittima il ricorrente che ne ha determinato una invalidità permanente del 15% e per
l'effetto condannarsi parte convenuta a risarcire al ricorrente il danno subito pari ad € 43.271,00 o la veriore somma accertanda in corso di causa:
- Oltre interessi compensativi nella misura del 3-4% annuo dal
15/10/2011-02/11/2021 ex art. 1223 c.c.;
- Vinte le spese con maggiorazione del 30% ex art 4 c. 1bis DM
55/2014, spese generali, cpa, iva”.
Il ricorrente ha esposto quanto segue:
- che nell'anno scolastico 2021/2022 egli prestava servizio, quale assistente tecnico, presso l'I.I.S. “Amaldi-Sraffa” di Orbassano;
- che il giorno 7 ottobre 2021, assente dal lavoro per un infortunio alla mano sinistra, veniva accompagnato da un amico a fare la spesa e a ritirare delle mozzarelle acquistate da un commerciante ambulante di formaggi che gli aveva comunicato di non poter procedere alla consegna a domicilio concordata nel pomeriggio;
- che, al momento del ritiro, il già menzionato venditore gli aveva chiesto la cortesia di portare le mozzarelle anche al signor
[...]
, suo collega di lavoro. Egli aveva acconsentito, recandosi Tes_1 direttamente presso l'Istituto scolastico;
- che, effettuata la consegna e mentre si stava allontanando, il SG dell'Istituto gli aveva chiesto cosa facesse presso la scuola, essendo in infortunio, ed egli, fornite le dovute spiegazioni, si era allontanato;
2 - che, a seguito dei suddetti eventi, il SG e il Dirigente Scolastico avevano posto in essere una “pantomima” per farlo ritenere “quale un commerciante abusivo di mozzarelle, che durante l'assenza dal lavoro per infortunio incrementava i suoi guadagni con un commercio abusivo e non autorizzato”
- che veniva conseguentemente inviata una segnalazione disciplinare all'USR Piemonte, “finalizzata al licenziamento” dell'odierno ricorrente;
- che, a seguito della contestazione disciplinare del 2 novembre 2021, egli entrava in un “grave stato di frustrazione psico-fisica in quanto, stante la sua età (oltre 55 anni), temeva di poter perdere, per un fatto del tutto insussistente, il proprio posto di lavoro che era ed è la sua unica fonte di sostentamento”;
- che, presentate memorie difensive finalizzate a evidenziare l'inconsistenza delle accuse formulate nei suoi confronti, in data 14 febbraio 2022 veniva notificato al ricorrente decreto di archiviazione in quanto “dall'istruttoria esperita dall'USR e dalla documentazione acquisita in atti, nonché dalla difesa apposta dal dipendente, non emergono elementi di prova affinché possano ritenersi concretamente violazioni disciplinari in relazione ai fatti oggetto di contestazione disciplinare”.
Tanto premesso – sostenendo che “la contestazione di addebiti ha avuto pesanti riflessi sulla psiche del ricorrente che riusciva a far rientro al lavoro solo dal 01/09/2022 in quanto affetto da “disturbo ansioso depressivo reattivo a stress lavorativi” (doc. 07) che ne ha determinato una diagnosi di “Disturbo dell'Adattamento con ansia e umore depresso (DSM-5 F43.23”) – doc. 08- con un danno psichico sub specie di danno biologico quantificato nel 15% (doc. 09)” e denunziando il fatto che, a suo avviso, “nel caso di specie (…) è chiara la volontà di colpire il lavoratore lanciando nei suoi confronti
3 un'accusa diffamante e calunniosa, senza avere la minima prova di quanto affermato (…)”, essendo anzi chiaro, dalle dichiarazioni rese dal signor “che non vi era alcun intento di speculazione Tes_1 commerciale nella condotta posta in essere dal sig. ” – Parte_1
l'odierno ricorrente ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si è costituito in giudizio il COroparte_3
con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, contestando la
[...]
fondatezza delle domande avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 15 maggio 2024, all'esito della discussione, il
Tribunale ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di lite tra le parti.
Ricorre in appello, avverso la sentenza di primo grado (n.1268/2024),
insistendo per la riforma della stessa e Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni formulate con il ricorso introduttivo del giudizio (anche in punto istanze istruttorie).
CO Il , nel costituirsi in appello, ha chiesto la reiezione del gravame.
Il Collegio, all'udienza dell'8 gennaio 2025, dopo avere invitato i
Difensori alla discussione, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Il primo Giudice ha respinto il ricorso ritenendo, alla luce delle allegazioni e della documentazione in atti, che il Dirigente Scolastico avesse operato correttamente nell'effettuare la segnalazione disciplinare all'UPD, rispettando gli obblighi di legge su di essa gravanti e che, pertanto, nessuna responsabilità poteva ricadere sul ministero convenuto per il danno alla salute subito dal ricorrente.
2.
4 Fonda il suo appello la Difesa del SI ribadendo le Parte_1
argomentazioni già disattese dal primo Giudice, sostenendo la pretestuosità della contestazione finalizzata a “colpire” il lavoratore evidentemente antipatico alla dirigenza.
Evidenzia che se è pur vero che il Dirigente Scolastico è tenuto ad
COr attivare il procedimento disciplinare presso quando viene a conoscenza di fatti disciplinarmente rilevanti ciò però è possibile al verificarsi di due condizioni:
a) che i fatti accertati abbiano effettivamente una valenza disciplinare b) che la tipologia delle condotte di cui sia venuto a conoscenza esulino dalla sua competenza.
Invece, nel caso di specie, il DS non aveva in mano nulla posto che:
a) la testimonianza del SG (che aveva denunciato l'episodio) era priva di ogni consistenza dato che aveva affermato di aver visto il con un sacchetto di mozzarelle in mano insieme Parte_1 all'assistente . Il testimone aveva riferito di aver Testimone_1
chiesto al cosa facesse nel cortile della scuola in quanto Parte_1
in infortunio ma di non aver sentito la risposta.
b) La testimonianza del che la difesa dell'appellante sostiene Tes_1
essere stata indotta dalla DS) era altrettanto priva di significatività, avendo l'interrogato affermato di acquistare solitamente le mozzarelle presso un bar vicino alla scuola, ma che quel giorno aveva ricevuto una telefonata dal commerciante che lo aveva informato che quel giorno non sarebbe potuto passare e gli avrebbe consegnato le mozzarelle tramite il , che aveva specificato Parte_1
non essere il suo fornitore.
Ribadisce l'appellante che la segnalazione disciplinare era corredata da valutazioni prive di ogni riscontro con la realtà e connotata da pura cattiveria.
3.
5 Non ritiene il Collegio di condividere il motivo di appello.
Al fine di inquadrare l'odierna vicenda processuale, si deve rammentare che con nota n. 12566 del 15 ottobre 2021 (doc. 2) la
Dirigente Scolastica dell' di Orbassano aveva COroparte_5
segnalato comportamenti disciplinarmente rilevanti a carico dell'assistente tecnico che, il giorno 7 ottobre Parte_1
2021, era stato visto aggirarsi nei locali della scuola nel periodo in cui lo stesso si trovava fuori servizio a causa di un infortunio ad una mano (vale a dire dal 20 settembre 2021, con prognosi iniziale di 6 giorni fino al 25 settembre, poi prorogata fino al 4 ottobre e, in seguito, fino al 19 ottobre – doc. 1) e sorpreso nell'atto di consegnare una borsa contente mozzarelle in cambio di denaro (€ 7,50).
All'interno della segnalazione, la Dirigente scolastica rappresentava che l'odierno ricorrente era stato visto più volte circolare a scuola durante il periodo di infortunio e, in tali occasioni, era stato invitato, per evidenti motivi di opportunità, a non recarsi nei locali scolastici
(doc. 2.3).
Sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata, anche mediante la raccolta delle testimonianze del personale scolastico (doc.
2.1. e
2.2.), la Dirigente scolastica trasmetteva la documentazione all'U.P.D. dell'U.S.R. Piemonte, evidenziando il ragionevole dubbio che il dipendente potesse esercitare un'attività di vendita abusiva di prodotti alimentari, anche in ragione della testimonianza resa dal collega che aveva dichiarato “… di aver incontrato nel cortile Tes_1
vicino alla palestra dell'istituto tecnico economico l'assistente tecnico
e di aver acquistato da lui delle mozzarelle”, cfr. Parte_1
doc. 2.2)
L' ricevuta detta documentazione, provvedeva a trasmettere CP_4
al dipendente regolare contestazione di addebito n. 12853 del 2 novembre 2021 (doc. 3) nella quale venivano contestate:
6 a) la violazione del dovere contrattuale di non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio, previsto dal CCNL scuola 2018 all'art. 11, comma 3, lett. g);
b) l'attività di vendita di beni all'interno della scuola, in contrasto con il dettato di cui all'art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Nella contestazione, l'Amministrazione rammentava la contrarietà di tali condotte agli obblighi di cui all'art. 11, comma 3, lett. g) del CCNL scuola 2018 e, più in generale, ai doveri di cui all'art. 3, commi 1 e 2, nonché all'art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.
Il contraddittorio a difesa veniva fissato per il 2 dicembre 2021 e poi rinviato, su richiesta dell'appellante, al successivo 15 dicembre (doc.
4), data in cui il lavoratore non si presentava (doc. 5), optando per l'invio di una memoria scritta (doc. 6).
Infine, l'Amministrazione, preso atto delle testimonianze e della documentazione depositata, in assenza di prove sufficienti a qualificare la condotta contestata come fonte di responsabilità disciplinare, in data 11 febbraio 2022 procedeva con l'archiviazione del procedimento (doc. 7).
4.
Ora, dalla documentazione in atti emerge che:
1) Il SI , il 7 ottobre 2021 era presente presso l'Istituto Parte_1
nonostante fosse in infortunio e, quindi, si trattava di una presenza ingiustificata (peraltro già verificatasi in precedenza).
2) Vi era stato lo scambio delle mozzarelle con denaro (il ricorrente si è difeso sostenendo di avere anticipato il costo del formaggio e che il collega gli stava solo restituendo il dovuto).
3) Il aveva comunque firmato la dichiarazione di avere Tes_1
“acquistato” le mozzarelle dall'appellante.
7 4) L'art 55 sexies comma III del d.lgs 165/2001 impone un obbligo di segnalazione di possibili comportamenti disciplinari rilevanti in capo, nella specie, alla Dirigente Scolastica, la quale in caso di omissione di segnalazione avrebbe potuto incorrente, a propria volta, in condotta disciplinarmente rilevante. E' così evidente la doverosità della segnalazione e l'avvio del procedimento disciplinare quando, come nel caso di specie, si appalesi una condotta astrattamente rilevante sul piano disciplinare.
5) Procedimento disciplinare che si è svolto nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e si è risolto con congruo anticipo rispetto al termine massimo previsto dalla legge (il provvedimento di archiviazione è dell'11 febbraio 2022).
6) Tra l'altro non risulta essere mai stata prospettata la possibile entità della sanzione eventualmente irroganda e, quindi, non è assolutamente ipotizzabile che l'iter sia stato intenzionalmente finalizzato al provvedimento espulsivo.
7) Il procedimento disciplinare si è concluso con esito positivo per il ricorrente in data 11 febbraio 2009 ma lo stesso è rientrato al lavoro solo il 1° settembre 2009, circostanze significative del fatto che le condizioni psichiche dell'appellante difficilmente sono ricollegabili al procedimento oggetto di causa, del quale comunque non può (per le ragioni evidenziate) essere chiamato a rispondere il . CP_3
8) Si condivide pertanto quanto ritenuto dal Giudice di prime cure e cioè che: “In definitiva, dunque, in assenza di adeguata prova di condotte dell'Amministrazione Scolastica lesive del dovere di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, i danni alla salute lamentati dal ricorrente non possono essere ricondotti a responsabilità imputabile al convenuto, non essendo CP_3
emerso, nella fattispecie in esame, un comportamento illecito della
Dirigente Scolastica o di altri soggetti appartenenti
8 all'Amministrazione datrice di lavoro e neppure una violazione dei doveri di garanzia delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro”.(pg 9-10 della sentenza)
L'appello deve, quindi, essere respinto.
5.
In base al principio di soccombenza l'appellante deve essere CO condannato a rimborsare al le spese di lite, liquidate come da dispositivo.
L'appellante sarà poi tenuto al pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione nel caso fosse accertata la debenza dello stesso.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori;
dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato per l'impugnazione se dovuto.
Così deciso all'udienza del 8 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE est. LA PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti Dott. Clotilde Fierro
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