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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2451 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Manlio Borrelli Presidente dott. Anna Bellesi Giudice relatrice dott. Nicola Di Plotti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14500/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIANMARCO NEGRI, presso il quale è elettivamente domiciliato in Tromello, Via
Dante, 33, per delega allegata all'atto di citazione
ATTORE nei confronti di
(C.F. ), in qualità di coniuge separata Controparte_1 C.F._2
e di madre esercente la responsabilità genitoriale del figlio minore
[...]
, con il patrocinio dell'avv. AGNESE MASSARO presso la Persona_1 quale è elettivamente domiciliata in Lecco, Corso Martiri della Liberazione 56
(C.F. ) CP_2 C.F._3
CONVENUTI
e di
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D.lgs. 150/11 pagina 1 di 10 CONCLUSIONI ATTORE:
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- disporre con sentenza il diritto di ad essere autorizzato a sottoporsi a Parte_1 tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Milano di disporre la rettifica dell'atto di nascita di (atto n. 280, parte I, Serie A, anno 1978), Parte_1 facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “femminile” e come e non altrimenti, provvedendo a tutti gli adempimenti successivi;
Per_2
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Milano di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Milano, affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo e ai successivi adempimenti di legge con particolare riferimento all'atto di matrimonio trascritto in Comune di Corsico (MI), n. 26 Parte 2, Anno 2012, trascritto, altresì, in Milano al n. 29, Parte 2, anno 2013 R. 3;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.”
CONVENUTA:
Si rimette alla decisione del tribunale
pagina 2 di 10 Ragioni della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, a , nella sua qualità di coniuge separata e di Controparte_1
madre esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
e al figlio maggiore , nato il [...], ha
[...] CP_2 Parte_1
chiesto al tribunale di ordinare la rettificazione di attribuzione di sesso, disponendo che alla indicazione del sesso “maschile” venga sostituita l'indicazione del sesso
“femminile” e con indicazione del nome “ in sostituzione del nome ”, e Per_2 Pt_1
ha chiesto inoltre di autorizzare il trattamento medico-chirurgico necessario per adeguare i propri caratteri e organi sessuali da maschili a femminili.
A sostegno della domanda, la parte attrice ha dedotto di essere nata a [...] il 1° febbraio 1978, con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo maschile, di avere due Per_ figli, e , quest'ultimo nato nel periodo dell'università da una relazione CP_2
sentimentale interrottasi quando il bambino aveva 5 anni, di aver contratto matrimonio
Per_ nel 2012 con dalla quale, nel 2015, ha avuto il figlio . Controparte_1
Il coming-out, rispetto alla tematica dell'identità di genere, precisa parte attrice, risale al
2018. Nel 2020 è intervenuta la separazione consensuale dalla signora con la CP_1
quale attualmente intercorrono buoni rapporti.
Nel tempo, la stessa ha acquisito una sempre maggiore consapevolezza rispetto alla propria identità di genere e ha preso la decisione di intraprendere il percorso medico di adeguamento di genere, rivolgendosi all'Ambulatorio di Disforia di genere dell'Ospedale Niguarda di Milano.
In seguito a valutazioni psicologiche effettuate da altri specialisti, nel luglio 2023, è entrata in contatto con la dottoressa , psicologa operante presso Persona_3
l'Ospedale Niguarda di Milano, la quale ha confermato la diagnosi di Disforia di genere.
Nell'ottobre 2020 ha iniziato la terapia ormonale femminilizzante sotto il controllo pagina 3 di 10 dell'endocrinologo e ha sempre avuto un atteggiamento positivo nei Persona_4
confronti della terapia e aderente alle prescrizioni mediche.
L'avvio della terapia ormonale ha favorito il percorso di transizione sociale e la stessa vive, da allora, stabilmente con un'identità e un'espressione femminile, mostrando in tale ruolo un ottimo adattamento psicologico.
Nonostante l'intervenuta rettificazione anagrafica da ad e nonostante il Per_2 Pt_1
percorso di femminilizzazione abbia aumentato il benessere generale di parte attrice, la disforia ancora presente per i caratteri sessuali maschili non modificabili dalla terapia ormonale, le causa un livello di disagio psicologico non compatibile con un pieno stato di salute e benessere.
La possibilità di proseguire, anche chirurgicamente, con il percorso di affermazione di genere è pertanto indispensabile affinché la stessa, secondo i professionisti consultati, possa raggiungere uno stato di benessere psico-fisico che sia non solo funzionale e adattivo, ma pienamente soddisfacente.
Non sono state rilevate condizioni ostative alla terapia ormonale.
L'atteggiamento nei confronti della terapia è sempre stato positivo e aderente alle prescrizioni mediche. L'avvio della terapia ormonale ha favorito il percorso di transizione sociale e la stessa vive, da allora, stabilmente con un'identità e un'espressione femminile, mostrando in tale ruolo un ottimo adattamento psicologico.
Le uniche aree di disagio rimaste sono quelle legate all'imbarazzo e alle difficoltà di doversi presentare al mondo con documentazione anagrafica divergente, nonché con alcune caratteristiche del corpo non modificabili con la sola terapia ormonale.
Soprattutto, parte attrice avverte l'esigenza di avere documentazione coerente con il proprio aspetto, anche perché da molto tempo vive stabilmente e a tempo pieno nelle vesti di donna e come tale è conosciuta e riconosciuta.
Quanto affermato troverebbe riscontro nelle relazioni redatte dagli specialisti consultati,
e ciò anche al fine del rilascio della certificazione conclusiva per poter presentare la domanda giudiziale per l'autorizzazione a sottoporsi agli interventi chirurgici che si pagina 4 di 10 riterranno necessari per l'adeguamento del genere.
Ritenendo sussistenti tutti gli elementi fondanti per l'accertamento giudiziale del cambio del sesso, ha chiesto l'accoglimento delle domande proposte. Parte_1
2. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non si è costituito. CP_2
Si è invece costituita , in proprio e quale madre esercente in via Controparte_1
esclusiva la responsabilità genitoriale sul figlio minore . Persona_1
Nella propria comparsa di risposta, la stessa ha dichiarato di essere la moglie separata di in forza di provvedimento di omologa del Tribunale di Milano datato 29 Parte_1
giugno 2021, e ha sollecitato al tribunale più approfonditi accertamenti in ordine al percorso di femminilizzazione intrapreso dalla parte attrice a far tempo da ottobre 2020, lamentando anche, in capo a quest'ultima, una sostanziale poca presenza e scarsa Per_ affidabilità genitoriale nei confronti del figlio .
In particolare, la signora ha manifestato preoccupazione in relazione al CP_1
percorso avviato dall'attrice anche in considerazione delle delicatissime e onerosissime cure, in termini sia di assistenza che di presenza e di forza morale e psicologica, di cui
Per_ necessita il figlio , nato il [...] e affetto da paralisi cerebrale infantile di tipo ipotonica bilaterale, a maggiore compromissione di emilato destro, disturbo visivo di origine centrale, disabilità cognitivo-linguistica, disturbo comportamentale in esiti di emorragia intraventricolare bilaterale e emisferica cerebellare in nato pretermine.
In questa complicata situazione familiare, evidenzia la convenuta, i coniugi hanno Per_ concordemente stabilito l'affido esclusivo di alla madre, in considerazione dell'imminente terapia ormonale a cui parte attrice si accingeva a sottoporsi e in considerazione delle possibili ricadute in termini di instabilità che tale cura avrebbe potuto comportare, a comprova della piena consapevolezza di delle conseguenze Pt_1
del percorso che aveva deciso di intraprendere.
A distanza di due anni da detta determinazione, il coniuge separato non parrebbe aver trovato alcuna stabilità e serenità di vita, manifestando fragilità comportamentali, spesso di tipo aggressivo/violento, nei rapporti intrattenuti con lei in funzione del bambino, e,
pagina 5 di 10 soprattutto, difficoltà nell'accudimento del figlio. Pertanto, la convenuta si è riservata di formulare le proprie conclusioni all'esito degli accertamenti richiesti al tribunale.
3. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, è stata richiesta un'integrazione della documentazione prodotta dalla parte attrice, attraverso una relazione psicologica aggiornata al periodo attuale e una relazione dello specialista endocrinologo sul monitoraggio del trattamento ormonale e sulla sua attualità.
Le parti hanno precisato le conclusioni, insistendo parte attrice per l'accoglimento delle domande svolte in citazione e rimettendosi la convenuta alle determinazioni del tribunale.
4. Ritiene il collegio che le domande proposte da debbano essere accolte, Parte_1
per le ragioni di seguito precisate.
Dalla relazione dell'endocrinologo dott. datata 5 febbraio 2024 (doc.6) Persona_4
e aggiornata in data 12 novembre 2024, si evince che il quadro è quello di un transessualismo primario, non sono emersi significativi fattori di rischio per terapia ormonale e transizione chirurgica e non si ravvisano controindicazioni.
Sostanzialmente conformi le relazioni della psicologa dott.ssa , Persona_3
rispettivamente, del 20 novembre 2023 (doc.5) e del 12 novembre 2024.
Dalle stesse emerge che “il quadro clinico risulta compatibile con la diagnosi di
“Disforia di Genere” […] in quanto è presente una marcata incongruenza tra il genere assegnato alla nascita ed il genere di appartenenza. Congiuntamente tale condizione si associa ad un mancato disagio psicologico.
Alla luce delle evidenze emerse, nell'attualità, le richieste della paziente di effettuare interventi chirurgici di affermazione di genere paiono legittime e supportate da una consapevolezza delle implicazioni”.
Si evidenzia dunque una piena consapevolezza nella parte attrice delle proprie scelte e della definitività delle stesse.
Del resto, la stessa parte attrice, sentita dal g.i., ha dichiarato: “Ho maturato la consapevolezza di appartenere al sesso femminile sin dalla nascita;
pagina 6 di 10 l'esperienza vissuta con il nostro bambino mi ha reso consapevole di non aver vissuto pienamente la mia vita fino a quel momento;
[…] ero consapevole che la mia identità di genere non faceva parte del mio sentire; […] il rapporto con mio figlio Per_
è buono, per lui sono “la papà”; frequento le riunioni scolastiche e lo porto dal medico;
in queste occasioni però si crea tensione con mia moglie;
ho iniziato il percorso con lo psicologo perché sapevo che mi occorreva il suo nulla osta per la terapia ormonale;
ora come ora mi sento a mio agio come donna e penso che non avrei potuto fare quello che ho fatto, anche a livello lavorativo, se non avessi fatto questa scelta”
5. Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale
(sentenza n.221/2015) e Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15), che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per poter ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta, la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15138/15 sopra citata, ha affermato che le pagina 7 di 10 disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 vanno interpretate avendo presente
“l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.”
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato, in quanto, alla luce delle risultanze documentali sopra citate e del periodo di tempo in cui è maturata la decisione di intraprendere il percorso di transizione, vi è adeguato riscontro sia del compiuto percorso di transizione da maschile a femminile, sia della serietà, verosimile definitività
e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e sesso da maschio Parte_1
a femmina.
Tali elementi consentono dunque di affermare che l'attrice, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto. Come richiesto dall'attrice, al prenome ” va Pt_1
sostituito il prenome “ . Per_2
6. Per quanto riguarda la domanda di autorizzazione all'esecuzione dei trattamenti medico chirurgici, si rileva che, in base alle risultanze sopra richiamate, l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di dare ad una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale Parte_1
identità, in modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla discrepanza tra la sua identità biologica maschile e la sua identità psicologica femminile, da garantire alla parte una vita più serena e favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale pagina 8 di 10 tendenza.
Va peraltro rilevato che, nelle more, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 243 del 23 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs
150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato a escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Nel caso qui considerato, si è accertato che i documenti relativi ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati da consentono di ritenere provato il Parte_1
compimento di un percorso irreversibile di transizione, percorso che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta.
Pertanto, la fattispecie concreta al vaglio del tribunale corrisponde alla fattispecie astratta con riferimento alla quale, secondo il giudizio della Corte Costituzionale, la pronuncia di autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
Conseguentemente, quindi, la disposizione ritenuta illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione non è suscettibile di applicazione.
Ne deriva che, fermo restando il diritto della parte a sottoporsi ai trattamenti chirurgici ritenuti necessari, va dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico svolto dall'attrice.
7. Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M
.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Milano vista la L. 164/82, così provvede:
1) dispone la rettificazione dell'atto di nascita di (cognome) Pt_1 Pt_1
(nome) nato a [...] il 1° febbraio 1978, nel senso che laddove è scritto “sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato in “ ” debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome Pt_1
“ ; Per_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
3) accerta il diritto della parte attrice a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali maschili ai caratteri sessuali femminili;
4) dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione di
[...]
a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri Pt_1
caratteri sessuali maschili ai caratteri sessuali femminili, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 D.lgs 150/2011;
5) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Anna Bellesi Andrea Manlio Borrelli
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