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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 07/10/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1228/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.08.2025 da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, Via dei Salici n. 8 presso lo C.F._2 studio legale dell'Avv. Daniela Tortelli che li rappresenta e difende come da procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
CHIEDONO che il Tribunale Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- L'immobile adibito a casa coniugale, di proprietà comune delle parti in pari quota, sito in Rieti, alla via G.L. Bernini n. 12, comprensivo di tutti i beni mobili, arredi e suppellettili in esso presenti, sarà assegnato alla sig.ra , presso la quale verrà collocato il figlio minore Parte_2
Per_1
- Il sig. continuerà a rimborsare alla sig.ra il 50% della rata (euro Parte_1 Parte_2
745,16) del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale con contratto di mutuo per Notaio stipulato in Rieti in data 24 maggio 2019, Rep. N. 2972, Raccolta n. 2312, Persona_2
1 mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra entro il giorno 31 di ogni mese fino Pt_2
a completa estinzione;
- Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse Per_1 relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute dello stesso, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
- I genitori potranno sottoscrivere le autorizzazioni per le attività scolastiche anche disgiuntamente, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
- Il padre potrà vedere il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore. In ogni caso il Sig. potrà vedere il figlio Pt_1 durante la settimana dalle ore 16,00 alle ore 22,00 e precisamente: il mercoledì (un giorno) nella settimana in cui il fine settimana il minore starà con il padre e il mercoledì e venerdì (due giorni) nella settimana in cui il fine settimana il minore starà con la madre;
il weekend, a settimane alterne, dal sabato all'ora in cui il ragazzo si sveglia, previo contatto telefonico tra padre e figlio, alla domenica alle ore 22,00;
- Nel periodo estivo il ragazzo trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore.
Il periodo dovrà essere concordato tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno;
- Inoltre, trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore, anche i seguenti periodi: Per_1 alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i compleanni e le altre ricorrenze importanti per la famiglia.
Ogni genitore si obbliga a comunicare all'altro dove condurrà il figlio minore;
- Il sig. verserà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1 minore l'importo di euro 250,00 (duecentocinquanta//00) da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_2
. Tale importo dovrà essere rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
il sig.
[...] [...]
provvederà, inoltre, all'acquisto del vestiario necessario per il minore, che rimarrà a suo Pt_1 esclusivo carico;
- il sig. verserà alla sig. ra il 50% delle spese straordinarie Parte_1 Parte_2 relative al figlio come previsto nel "Protocollo d'intesa per la disciplina delle spese straordinarie nei casi di separazione personale dei coniugi" del 5.5.2016 in uso presso il Tribunale di Rieti, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare;
- l'assegno unico continuerà ad essere percepito per intero dalla sig.ra ; Parte_2
2 - le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, godendo entrambi di reddito;
- le parti si concederanno reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio del passaporto anche per il figlio minore e il permesso di espatrio sia per il lavoro che per finalità turistiche.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 07.08.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Rieti in data
12.07.2008, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 54, parte II, serie A, anno 2008), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale è nato (il Persona_3
26.10.2009); il matrimonio non ha avuto effetti felici;
con sentenza del 15 marzo 2024, il Tribunale di Rieti dichiarava la separazione dei coniugi;
la separazione materiale dei coniugi si è protratta ininterrottamente dall'udienza del 17.01.2024 sino ad oggi;
da tale data i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza, né hanno riallacciato rapporti di sorta, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Con note scritte depositate per la udienza del 10.09.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, pronunciata con sentenza del
15.03.2024 del Tribunale di Rieti i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse del figlio;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore;
3 la regolamentazione del diritto di frequentazione del minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse del figlio di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Rieti in data 12.07.2008, trascritto nei registri dello stato civile del Parte_2 predetto Comune (atto n. 54, parte II, serie A, anno 2008);
- recepisce l'accordo intervenuto tra le parti in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale e ai loro rapporti economici verso la prole riportato in epigrafe da intendersi qui trascritto;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti non connesse alla regolamentazione del divorzio;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 2.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.08.2025 da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, Via dei Salici n. 8 presso lo C.F._2 studio legale dell'Avv. Daniela Tortelli che li rappresenta e difende come da procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
CHIEDONO che il Tribunale Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- L'immobile adibito a casa coniugale, di proprietà comune delle parti in pari quota, sito in Rieti, alla via G.L. Bernini n. 12, comprensivo di tutti i beni mobili, arredi e suppellettili in esso presenti, sarà assegnato alla sig.ra , presso la quale verrà collocato il figlio minore Parte_2
Per_1
- Il sig. continuerà a rimborsare alla sig.ra il 50% della rata (euro Parte_1 Parte_2
745,16) del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale con contratto di mutuo per Notaio stipulato in Rieti in data 24 maggio 2019, Rep. N. 2972, Raccolta n. 2312, Persona_2
1 mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra entro il giorno 31 di ogni mese fino Pt_2
a completa estinzione;
- Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse Per_1 relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute dello stesso, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
- I genitori potranno sottoscrivere le autorizzazioni per le attività scolastiche anche disgiuntamente, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
- Il padre potrà vedere il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore. In ogni caso il Sig. potrà vedere il figlio Pt_1 durante la settimana dalle ore 16,00 alle ore 22,00 e precisamente: il mercoledì (un giorno) nella settimana in cui il fine settimana il minore starà con il padre e il mercoledì e venerdì (due giorni) nella settimana in cui il fine settimana il minore starà con la madre;
il weekend, a settimane alterne, dal sabato all'ora in cui il ragazzo si sveglia, previo contatto telefonico tra padre e figlio, alla domenica alle ore 22,00;
- Nel periodo estivo il ragazzo trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore.
Il periodo dovrà essere concordato tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno;
- Inoltre, trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore, anche i seguenti periodi: Per_1 alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i compleanni e le altre ricorrenze importanti per la famiglia.
Ogni genitore si obbliga a comunicare all'altro dove condurrà il figlio minore;
- Il sig. verserà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1 minore l'importo di euro 250,00 (duecentocinquanta//00) da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_2
. Tale importo dovrà essere rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
il sig.
[...] [...]
provvederà, inoltre, all'acquisto del vestiario necessario per il minore, che rimarrà a suo Pt_1 esclusivo carico;
- il sig. verserà alla sig. ra il 50% delle spese straordinarie Parte_1 Parte_2 relative al figlio come previsto nel "Protocollo d'intesa per la disciplina delle spese straordinarie nei casi di separazione personale dei coniugi" del 5.5.2016 in uso presso il Tribunale di Rieti, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare;
- l'assegno unico continuerà ad essere percepito per intero dalla sig.ra ; Parte_2
2 - le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, godendo entrambi di reddito;
- le parti si concederanno reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio del passaporto anche per il figlio minore e il permesso di espatrio sia per il lavoro che per finalità turistiche.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 07.08.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Rieti in data
12.07.2008, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 54, parte II, serie A, anno 2008), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale è nato (il Persona_3
26.10.2009); il matrimonio non ha avuto effetti felici;
con sentenza del 15 marzo 2024, il Tribunale di Rieti dichiarava la separazione dei coniugi;
la separazione materiale dei coniugi si è protratta ininterrottamente dall'udienza del 17.01.2024 sino ad oggi;
da tale data i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza, né hanno riallacciato rapporti di sorta, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Con note scritte depositate per la udienza del 10.09.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, pronunciata con sentenza del
15.03.2024 del Tribunale di Rieti i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse del figlio;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore;
3 la regolamentazione del diritto di frequentazione del minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse del figlio di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Rieti in data 12.07.2008, trascritto nei registri dello stato civile del Parte_2 predetto Comune (atto n. 54, parte II, serie A, anno 2008);
- recepisce l'accordo intervenuto tra le parti in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale e ai loro rapporti economici verso la prole riportato in epigrafe da intendersi qui trascritto;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti non connesse alla regolamentazione del divorzio;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 2.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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