Art. 1. 1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) per assicurare la continuita' della presenza italiana nel territorio e nelle missioni di monitoraggio e di assistenza elettorale dell'OSCE. A tal fine, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.
Articolo 1 della Legge 11 dicembre 2000, n. 371
Articolo 2
- Legge 11 dicembre 2000, n. 371
Articolo 1 della Legge 11 dicembre 2000, n. 371
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16 dicembre 2000
16 dicembre 2000
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