Articolo 1 della Legge 11 dicembre 2000, n. 371
Articolo 2
Versione
16 dicembre 2000
Art. 1. 1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) per assicurare la continuita' della presenza italiana nel territorio e nelle missioni di monitoraggio e di assistenza elettorale dell'OSCE. A tal fine, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.
Entrata in vigore il 16 dicembre 2000