Articolo 1 della Legge 30 novembre 1950, n. 999
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7 gennaio 1951
Art. 1. Articolo unico.

La somma di lire 70.000.000.000, da prelevarsi ai sensi della legge 23 febbraio 1950, n. 55 , dal fondo speciale previsto dall'Accordo italo-americano, approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108 , al netto di lire 10.000.000.000 destinate, all'esercizio finanziario 1948-1949, al soddisfacimento degli oneri derivanti dalla legge 3 agosto 1949, n. 508 , sara' introitata dall'Erario con imputazione all'esercizio finanziario 1950-51.

Entrata in vigore il 7 gennaio 1951