Art. 1. Articolo unico.
La somma di lire 70.000.000.000, da prelevarsi ai sensi della legge 23 febbraio 1950, n. 55 , dal fondo speciale previsto dall'Accordo italo-americano, approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108 , al netto di lire 10.000.000.000 destinate, all'esercizio finanziario 1948-1949, al soddisfacimento degli oneri derivanti dalla legge 3 agosto 1949, n. 508 , sara' introitata dall'Erario con imputazione all'esercizio finanziario 1950-51.
La somma di lire 70.000.000.000, da prelevarsi ai sensi della legge 23 febbraio 1950, n. 55 , dal fondo speciale previsto dall'Accordo italo-americano, approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108 , al netto di lire 10.000.000.000 destinate, all'esercizio finanziario 1948-1949, al soddisfacimento degli oneri derivanti dalla legge 3 agosto 1949, n. 508 , sara' introitata dall'Erario con imputazione all'esercizio finanziario 1950-51.