Articolo 20 della Legge 28 luglio 1961, n. 831
Articolo 19Articolo 21
Versione
14 settembre 1961
Art. 20.
Gli insegnanti non di ruolo, dichiarati stabili ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744 , e successive modificazioni, in base a titolo di abilitazione valido per gli insegnamenti di stenografia, dattilografia, calligrafia, canto corale, economia domestica, disegno, disegni tecnico, materie tecniche industriali ed agrarie nelle scuole di avviamento, nonche' gli insegnanti tecnicopratici in servizio in posti per i quali non esiste la relativa classe di concorso a posti di ruolo ordinario, sono collocati, a domanda, nei ruoli speciali transitori esistenti per detti insegnamenti nelle scuole secondarie di avviamento professionale e nelle scuole medie.
I posti di ruolo speciale transitorio da istituirsi per gli insegnamenti e nelle scuole di cui al precedente comma saranno reperiti sulla base della situazione di fatto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, con le norme stabilite dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405 , e, per gli insegnanti tecnico-pratici, con i criteri previsti dagli articoli 1 , 8 , 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 .
Al personale iscritto nei ruoli speciali transitori, secondo quanto previsto dai commi precedenti, si applicano le norme oggi in vigore per gli insegnanti inquadrati nei ruoli speciali transitori.
Entrata in vigore il 14 settembre 1961