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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/05/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2191/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa, con ricorso depositato, in data 24 settembre 2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, via Roma n. 136, Parte_1 C.F._1 presso e nello studio dell'Avv. Gloria Giorico (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2
difende giusta delega in foglio allegato al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Sassari, via Controparte_1 C.F._3
Principessa Iolanda n. 60, presso e nello studio dell'Avv. Pasquale Gigliotti (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di C.F._4
costituzione,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi
OGGETTO: Divorzio – scioglimento matrimonio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 settembre 2024 ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale per ottenere lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Controparte_1
pagina 1 di 4 Usini (SS) in data 10 luglio 1997, atto trascritto nel registro degli atti del predetto Comune, anno 1997, atto n. 6, parte 1.
Premesso che dall'unione coniugale era nato il figlio (Sassari, 4.11.1997), studente – lavoratore Per_1
maggiorenne, ha allegato che il Tribunale aveva omologato la separazione personale dei coniugi con decreto n. 10813/2021 del 26.11.2021 alle seguenti condizioni: 1) assegnazione del pian terreno della casa familiare alla signora insieme al figlio e del piano seminterrato al signor che Pt_1 Per_1 CP_1
avrebbe provveduto a ultimare i lavori per renderlo abitabile nel termine di sei mesa, pena obbligo di trovare un altro alloggio 2) obbligo per entrambi i coniugi di sostenere al 50% le spese per le utenze della casa coniugale 3) assegno di mantenimento a carico del in favore del figlio di € CP_1 Per_1
250,00 mensili nei periodi in cui egli presta attività lavorativa, da ridursi a € 200,00 nei casi in cui questa venga meno.
Ha dedotto che dalla separazione all'attualità non si era verificata alcuna riconciliazione tra le parti che continuavano a vivere separate.
Ha rappresentato che il figlio si era laureato in biotecnologie e stava studiando per conseguire la Per_1 laurea specialistica in scienza dell'alimentazione e nutrizione umana, che al momento era impiegato con contratti a tempo determinato da 6 mesi ciascuno come tecnico campionatore e percepiva una retribuzione di € 1.200,00 al mese, che dall' inizio dell'anno 2024 si era trasferito nella porzione di immobile dove risiedeva precisando che proprio in virtù di tali circostanze la madre aveva esonerato il dal versare l'assegno di mantenimento. CP_1
Quanto alle sue condizioni economiche ha dichiarato di svolgere attività lavorativa come OSS presso la
“Residenza Platamona SRL” con contratto a tempo indeterminato e tempo parziale e con una busta paga mensile di circa € 1.200,00 mentre il invece era operaio presso un'impresa edile. CP_1
Ha aggiunto che erano entrambi comproprietari dell'immobile in cui abitavano a Usini, in via
Simonetti n. 9.
Ha quindi concluso chiedendo: - ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Usini (anno 1997 - atto 6 - parte I) da Pt_1
e , mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione
[...] Controparte_1
della emananda sentenza;
- confermare l'assegnazione delle porzioni della casa coniugale ai rispettivi coniugi così come concordata in sede di separazione;
- con vittoria di compensi professionali e spese.
In data 21 febbraio 2025 si è costituito il resistente, , il quale ha aderito integralmente Controparte_1
al ricorso formulate dalla coniuge, riportando le medesime conclusioni.
All'udienza del 13 maggio 2025 le parti, presenti personalmente, hanno confermato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi e la causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 4 DIRITTO
La domanda principale di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine annuale di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con il rito civile e relativo ordine al competente Ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Trattandosi di matrimonio celebrato con il rito civile la domanda deve essere riqualificata come di scioglimento del matrimonio e non di cessazione degli effetti civili.
Quanto ai provvedimenti accessori ritiene questo Collegio che le identiche conclusioni formulate dalle parti debbano trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali. Nulla osta, pertanto, a che le stesse siano recepite dal Tribunale.
La natura della causa e le conclusioni congiunte delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Usini (SS) in data 10 luglio 1997, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune al n. 6 parte I,
Serie - anno 1997, tra (C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.01.1979 e residente a [...] e (C.F. Controparte_1
) nato a [...] il [...] e residente a [...] alle C.F._3
condizioni concordate dalle parti da intendersi qui integralmente trascritte,
- manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Usini
(SS) affinché proceda all'annotazione della presente sentenza;
- compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 13 maggio 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice relatore pagina 3 di 4 Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa, con ricorso depositato, in data 24 settembre 2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, via Roma n. 136, Parte_1 C.F._1 presso e nello studio dell'Avv. Gloria Giorico (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2
difende giusta delega in foglio allegato al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Sassari, via Controparte_1 C.F._3
Principessa Iolanda n. 60, presso e nello studio dell'Avv. Pasquale Gigliotti (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di C.F._4
costituzione,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi
OGGETTO: Divorzio – scioglimento matrimonio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 settembre 2024 ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale per ottenere lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Controparte_1
pagina 1 di 4 Usini (SS) in data 10 luglio 1997, atto trascritto nel registro degli atti del predetto Comune, anno 1997, atto n. 6, parte 1.
Premesso che dall'unione coniugale era nato il figlio (Sassari, 4.11.1997), studente – lavoratore Per_1
maggiorenne, ha allegato che il Tribunale aveva omologato la separazione personale dei coniugi con decreto n. 10813/2021 del 26.11.2021 alle seguenti condizioni: 1) assegnazione del pian terreno della casa familiare alla signora insieme al figlio e del piano seminterrato al signor che Pt_1 Per_1 CP_1
avrebbe provveduto a ultimare i lavori per renderlo abitabile nel termine di sei mesa, pena obbligo di trovare un altro alloggio 2) obbligo per entrambi i coniugi di sostenere al 50% le spese per le utenze della casa coniugale 3) assegno di mantenimento a carico del in favore del figlio di € CP_1 Per_1
250,00 mensili nei periodi in cui egli presta attività lavorativa, da ridursi a € 200,00 nei casi in cui questa venga meno.
Ha dedotto che dalla separazione all'attualità non si era verificata alcuna riconciliazione tra le parti che continuavano a vivere separate.
Ha rappresentato che il figlio si era laureato in biotecnologie e stava studiando per conseguire la Per_1 laurea specialistica in scienza dell'alimentazione e nutrizione umana, che al momento era impiegato con contratti a tempo determinato da 6 mesi ciascuno come tecnico campionatore e percepiva una retribuzione di € 1.200,00 al mese, che dall' inizio dell'anno 2024 si era trasferito nella porzione di immobile dove risiedeva precisando che proprio in virtù di tali circostanze la madre aveva esonerato il dal versare l'assegno di mantenimento. CP_1
Quanto alle sue condizioni economiche ha dichiarato di svolgere attività lavorativa come OSS presso la
“Residenza Platamona SRL” con contratto a tempo indeterminato e tempo parziale e con una busta paga mensile di circa € 1.200,00 mentre il invece era operaio presso un'impresa edile. CP_1
Ha aggiunto che erano entrambi comproprietari dell'immobile in cui abitavano a Usini, in via
Simonetti n. 9.
Ha quindi concluso chiedendo: - ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Usini (anno 1997 - atto 6 - parte I) da Pt_1
e , mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione
[...] Controparte_1
della emananda sentenza;
- confermare l'assegnazione delle porzioni della casa coniugale ai rispettivi coniugi così come concordata in sede di separazione;
- con vittoria di compensi professionali e spese.
In data 21 febbraio 2025 si è costituito il resistente, , il quale ha aderito integralmente Controparte_1
al ricorso formulate dalla coniuge, riportando le medesime conclusioni.
All'udienza del 13 maggio 2025 le parti, presenti personalmente, hanno confermato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi e la causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 4 DIRITTO
La domanda principale di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine annuale di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con il rito civile e relativo ordine al competente Ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Trattandosi di matrimonio celebrato con il rito civile la domanda deve essere riqualificata come di scioglimento del matrimonio e non di cessazione degli effetti civili.
Quanto ai provvedimenti accessori ritiene questo Collegio che le identiche conclusioni formulate dalle parti debbano trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali. Nulla osta, pertanto, a che le stesse siano recepite dal Tribunale.
La natura della causa e le conclusioni congiunte delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Usini (SS) in data 10 luglio 1997, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune al n. 6 parte I,
Serie - anno 1997, tra (C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.01.1979 e residente a [...] e (C.F. Controparte_1
) nato a [...] il [...] e residente a [...] alle C.F._3
condizioni concordate dalle parti da intendersi qui integralmente trascritte,
- manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Usini
(SS) affinché proceda all'annotazione della presente sentenza;
- compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 13 maggio 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice relatore pagina 3 di 4 Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4