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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/12/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice AN NE, ai sensi dell'art. 281- sexies, ultimo comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2182 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022 promossa da nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, via Asiago, n. 53, presso e nello C.F._1 studio dell'Avv. Randazzo Luigi (indirizzo pec: che la Email_1 rappresenta e difende per mandato in atti attrice nei confronti di
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Controparte_1
elettivamente domiciliato in Castelvetrano, via D'Alessi, n. 4, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Salvo Vincenzo (indirizzo pec: , che Email_2 lo rappresenta e difende per mandato in atti convenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 [...]
per chiedere di accertare l'inesistenza della servitù di veduta e, per l'effetto, di ordinare la CP_1 cessazione di qualsivoglia molestia e turbativa al suo legittimo esercizio del diritto di proprietà con condanna all'eliminazione della veduta in oggetto. In atto di citazione, l'attrice ha chiesto anche, in subordine, di essere autorizzata ad innalzare il muro comune ai sensi dell'art. 885 del c.c. con condanna di controparte al risarcimento del danno in via equitativa e al pagamento delle spese processuali. A tal fine ha esposto:
1 - di essere proprietaria dell'unità immobiliare sita in Castelvetrano, via Calatafimi, n. 31, all'interno n. 2 del “Cortile Lo Sciuto”, distinta nel Catasto del medesimo Comune al foglio 183 (ex
53/e), mappali graffati 1606/12, 1607/4 e 1609/5, P. T-1-2;
- che il convenuto è proprietario della contigua unità immobiliare sita a Controparte_1
Castelvetrano, via Calatafimi, n. 35, ricadente fra maggiore superficie nel foglio 183, particelle
1606/5-1607/2-1609/2;
- che le due unità immobiliari sono separate da un muro divisorio comune che presenta un'apertura che consente a la veduta sulla sua proprietà, come meglio specificato nella CP_1 relazione del consulente tecnico di parte, architetto e come si evince dalla Testimone_1 documentazione fotografica prodotta;
- che è presente anche una finestra di dimensioni pari a circa 40x40 cm appartenente ad un vano prospiciente il terrazzino del convenuto che si apre sulla parete laterale posta ortogonalmente alla veduta in esame, ad una distanza non superiore a 40 cm dalla parete di confine;
- che è solito affacciarsi sulla proprietà dell'attrice attraverso la suddetta apertura del CP_1 muro divisorio comune e attraverso la finestra, esercitando illegittimamente un diritto di veduta senza esserne titolare;
- che, a fronte del protrarsi dell'illegittimo esercizio del diritto di veduta e delle molestie e turbative perpetrare ai suoi danni, in data 10 maggio 2022, l'attrice ha diffidato il convenuto ad eliminare la veduta in oggetto.
Tanto premesso, in fatto, l'attrice ha concluso chiedendo:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
- Nel merito:
1) accertare e dichiarare l'inesistenza della servitù di veduta, di cui in narrativa, in favore del sig.
Controparte_1
2) per l'effetto, ordinare la cessazione di qualsivoglia molestia e turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attrice e condannare il convenuto all'eliminazione della veduta in oggetto;
3) in subordine, nel denegato e non creduto caso di mancato accoglimento della domanda di condanna, autorizzare l'attrice a procedere all'innalzamento del muro comune ai sensi dell'art. 885 del codice civile;
4) condannare, altresì, il convenuto al risarcimento del danno, da liquidare in via equitativa.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio».
2 Con comparsa di costituzione, depositata il 3 gennaio 2023, si è costituito in giudizio
[...]
, contestando in fatto ed in diritto la domanda attorea e chiedendo: «Voglia l'Ill.mo CP_1
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e eccezione,
1. Dichiarare infondate, in fatto e in diritto, le domande proposte dalla sig.ra Parte_1
per le motivazioni esposte in premessa, accertando che il diritto di servitù di veduta del
[...] convenuto è stato acquisito per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c.
2. In subordine ed in via riconvenzionale, ritenere e dichiarare che il sig. ha Controparte_1 acquistato il diritto di servitù di veduta per possesso ultraventennale ai sensi dell'art. 1031 c.c. e
1061 c.c.
3. Condannare parte attrice al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura che il Tribunale riterrà equa.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa».
La causa è stata istruita in via documentale, con prove orali e con relazione tecnica di CTU, affidata alla perizia dell'ingegnere , ed è pervenuta all'udienza del 26 Persona_1 novembre 2025, nella quale è stata posta in decisione ex art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c., come applicabile ai sensi dell'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 164 del 2024, sulle seguenti conclusioni delle parti: parte attrice come in atti e verbali di causa;
parte convenuta come da comparsa e successivi scritti difensivi, previa richiesta preliminare di ammissione dei testi di cui alla memoria ex art. 183, comma
6, n. 2, c.p.c., che è stata rigettata implicitamente trattenendo la causa in decisione.
2. In via preliminare, va osservato che risulta soddisfatta la condizione di procedibilità ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010, che le parti hanno tentato prima dell'introduzione del giudizio
(cfr. verbale di mediazione, allegato n. 6 all'atto di citazione).
3. L'attrice ha proposto, in via principale, actio negatoria servitutis che, ai sensi dell'art. 949
c.c., è concessa al proprietario di un bene per ottenere l'accertamento dell'inesistenza di diritti reali vantati da terzi sul bene stesso oltre che – nell'ipotesi in cui le relative pretese si siano tradotte nella realizzazione di opere e/o nel compimento di atti corrispondenti all'esercizio di diritti – la rimozione di dette opere ed alla cessazione delle molestie e turbative poste in essere, nonché al risarcimento del danno (Cass. civ., n. 203/2017).
Per quel che riguarda la prova «poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte - essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido di proprietà. Al convenuto incombe, invece, l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui
3 spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore» (cfr. Cass. civ., n. 10149/2004. Conforme Cass. civ., n. 1905/2023).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta, l'attrice ha assolto all'onere di provare la sussistenza di un valido titolo di acquisto della proprietà del fondo.
Il convenuto ha confermato che lo stato dei luoghi è quello descritto dall'attore in citazione, tuttavia, con la comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente il 3 gennaio 2023, ha eccepito che la costituzione a favore del suo fondo di un diritto di servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c. prima della divisione degli immobili e, in via subordinata, ne ha eccepito l'acquisto per usucapione.
Secondo il convenuto: a) gli immobili servente e dominante, oggi appartenenti rispettivamente all'attrice e al convenuto, erano di proprietà di (nonno di e di Persona_2 Controparte_1
e dante causa dell'odierna attrice;
b) l'immobile si presentava nello stato attuale Persona_3 quando apparteneva allo stesso proprietario;
c) la servitù di veduta di cui trattasi è stata costituita per destinazione del padre di famiglia a vantaggio del fondo dominante (proprietà ) e a carico di CP_1 quello servente (proprietà ). Parte_1
Con ordinanza del 24 marzo 2023, alle parti è stato concesso il termine di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. Parte attrice non ha depositato alcuna delle predette memorie, quindi non ha contestato specificamente, nella prima difesa utile (note di trattazione scritta in sostituzione della prima udienza) né nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., l'eccezione riconvenzionale di parte convenuta ma, con note di trattazione scritta depositate in 24 febbraio 2023, si è limitato a richiamare genericamente i propri scritti difensivi, con la conseguenza che l'eccezione riconvenzionale del convenuto deve ritenersi fondata.
Tanto premesso, si aggiunga comunque che, secondo la Corte di Cassazione «la costituzione di una servitù prediale (nella specie, di veduta) per destinazione del padre di famiglia postula che le opere permanenti (nella specie, l'apertura e le opere di asservimento) destinate al suo esercizio, predisposte dall'unico proprietario, preesistano al momento in cui il fondo viene diviso fra più proprietari» (Cass. civ., n. 6592/2016).
Orbene, dall'istruttoria vi è prova della fondatezza dell'eccezione riconvenzionale di parte convenuta.
La CTU ha rilevato l'esistenza di una luce e di una veduta. A tal riguardo, il consulente ha precisato
«Di fatto, non si tratta di una finestra che consente la veduta, bensì si tratta di una piccola luce - avente dimensione di cm 40 x 40- che consente il passaggio di luce sulla scala interna all'u.i. del convenuto che serve per l'accesso dal piano primo alla terrazza di piano II.-
La foto 1 rappresenta il parapetto sopra descritto -di delimitazione della terrazza di piano II dell'u.i. del convenuto- come visibile dalla terrazza di proprietà dell'attrice; la foto 9 rappresenta il parapetto
4 descritto come visibile dalla terrazza di proprietà del convenuto;
la foto 6 rappresenta come si esercita la veduta dalla terrazza di proprietà del convenuto alla terrazza di proprietà dell'attrice; la foto 3 rappresenta la sopradescritta 'luce' -che illumina la scala interna dell'u.i. di proprietà del convenuto- come visibile dalla terrazza di proprietà dell'attrice; la foto 10 rappresenta la sopradescritta 'luce' -che illumina la scala interna dell'u.i. di proprietà del convenuto- come visibile dall'interno dell'u.i. di proprietà del convenuto.-» (cfr. pagine 6 e 7 della relazione CTU).
Il CTU ha aggiunto «Dalla documentazione in atti non risulta l'epoca di realizzazione delle opere, ne esistono accertamenti di natura tecnica per determinala» (cfr. pag. 7 relazione di CTU) tuttavia, ha precisato che «non ci sono elementi per ritenere che gli immobili siano stati modificati rispetto allo stato che avevano al momento della divisione -fra (oggi u.i. ) e Persona_4 Parte_1 [...]
(oggi u.i. )-, né che siano stati modificati rispetto allo stato che avevano al Persona_5 CP_1 momento dell'acquisto da parte dell'attrice (24.05.2016). O meglio, dagli atti di parte attrice non emerge asserzione contraria.-» (cfr. pag. 8 della relazione di CTU). Infine, la CTU ha così concluso:
«Dalle risposte provvisorie relative ai quesiti 1 e 2, allo stato, pare che le predette opere permanenti che consentono la veduta -dalla terrazza di proprietà del convenuto sulla terrazza di proprietà dell'attrice- preesistano al momento in cui l'immobile è stato diviso fra i più proprietari, per cui non dovrebbero essere necessarie precisazioni sulle opere necessarie alla eliminazione della veduta. -»
(cfr. pag. 8 della relazione di CTU).
I testimoni, sulla cui attendibilità non sono emersi dubbi, hanno reso dichiarazioni coerenti internamente ed esternamente che confermano le risultanze della CTU e cioè che le opere che consentono la luce e la veduta al convenuto preesistano al momento in cui l'immobile è stato diviso fra i più proprietari.
A tal riguardo, infatti, la teste (nata a [...], il [...]) ha Persona_3 dichiarato: «questa apertura è sempre esistita da quando io ero piccola che avevo 5/6 anni» e ha aggiunto «Io fin da piccola, avevo circa 5/6 anni, mi ricordo che c'era questa finestra rettangolare, mai toccata, per come era è rimasta» e ha aggiunto «questo stato dei luoghi lo vedo ancora ora perché vado a trovare spesso mio cugino» (cfr. verbale udienza del 17 ottobre 2024).
L'altro testimone ha risposto affermativamente alla domanda («Vero è che i sig.ri Testimone_2
, madre di dante causa della sig.ra , Persona_4 Persona_3 Parte_1
e , madre di , nel 1977 hanno provveduto a dividere l'immobile Persona_5 Controparte_1 in due unità immobiliari aventi la consistenza attuale, ivi compresa l'apertura e la finestra, già preesistenti a quell'epoca» di cui alla lett. c) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del convenuto (cfr. verbale udienza del 17 ottobre 2024).
5 In conclusione, dall'istruttoria è emersa la prova dell'esistenza di una servitù di luce (esercitata attraverso la finestra avente dimensione di cm 40 x 40, che consente il passaggio di luce sulla scala interna all'unità immobiliare del convenuto che serve per l'accesso dal piano primo alla terrazza di piano II) e di veduta (esercitata dalla terrazza di piano II dell'unità immobiliare sita in Castelvetrano, via Calatafimi, n. 35 alla terrazza di piano II dell'unità immobiliare sita in Castelvetrano, via
Calatafimi, n. 31, attraverso un parapetto alto 92 cm ed esteso 135 cm) costituite per destinazione del padre di famiglia, a vantaggio del fondo dominante sito in Castelvetrano, via Calatafimi, n. 35 e a carico del fondo servente sito in Castelvetrano, via Calatafimi, n. 31.
4.
Considerato che
la presente sentenza accerta l'esistenza di un diritto reale di servitù di veduta e di luce, deve procedersi alla sua trascrizione ai sensi dell'art. 2651 c.c. in relazione all'art. 2643, n.
4, c.c.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attrice e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n.
147 del 2022 ratione temporis applicabile.
Quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.M. citato, va considerato che trattasi di un giudizio di cognizione davanti al Tribunale, valore indeterminabile, complessità bassa.
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato, valutati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il modesto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro contenuta difficoltà e complessità, si ritiene congruo liquidare un compenso ai valori minimi per le fasi di giudizio effettivamente svolte (di studio, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale).
Le spese di CTU, liquidate con decreto del 9 ottobre 2025, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
Per questi motivi
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza, difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta le domande di parte attrice.
2) Accerta la costituzione, per destinazione del padre di famiglia, di una servitù di veduta e di una servitù di luce a vantaggio dell'unità immobiliare sita in Castelvetrano, via Calatafimi, n. 35 e a carico dell'unità immobiliare sita in Castelvetrano, via Calatafimi, n. 31, con le modalità meglio descritte al punto 3 della motivazione.
6 3) Autorizza il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate – Servizio di pubblicità immobiliare a trascrivere la presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c. in relazione all'art. 2643, n.
4, c.c., con esonero da ogni responsabilità a tal riguardo.
4) Condanna , alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali che liquida in € 3.809, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
5) Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di
[...]
. Parte_1
6) Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in data 28 dicembre 2025.
Il Giudice
AN NE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice AN NE.
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