Articolo 9 della Legge 18 dicembre 1980, n. 905
Articolo 8Articolo 10
Versione
3 gennaio 1981
>
Versione
25 giugno 1994
Art. 9.
Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo precedente, ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per gli infermieri professionali cittadini italiani. ((A tal fine il Ministero della sanita' comunica le necessarie informazioni al collegio degli infermieri professionali competente per l'iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato.)) Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da infermieri professionali cittadini italiani, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'albo professionale, il collegio degli, infermieri professionali della provincia nella quale sono stati commessi gli abusi o le mancanze, comunica immediatamente i fatti al Ministro della sanita' che, con decreto motivato, proibisce all'infermiere professionale cittadino degli altri Stati membri di effettuare ulteriori prestazioni.
Del provvedimento e' data tempestiva comunicazione all'autorita' competente dello Stato di origine o di provenienza, tramite il Ministero degli affari esteri.
Entrata in vigore il 25 giugno 1994