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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 881/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
LUCIANO DONATO, Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 5401/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48/50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Ribera N. 1 80128 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14401/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 7 e pubblicata il 26/06/2014
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110222383673 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110222383673 IVA-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto in atti, chiedendo ciascuna l'accoglimento delle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09720110222383673000 per euro 192.312,56. Il contribuente sosteneva la nullità della cartella per mancata regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
2. Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 14401/7/2014 accoglieva integralmente il ricorso ritenendo nullo, in quanto non correttamente notificato, l'avviso di accertamento presupposto. Agenzia delle entrate proponeva appello e il Giudice di secondo grado, con sentenza n. sentenza n. 5419/35/2015, accoglieva l'appello ritenendo correttamente notificato l'avviso di accertamento presupposto.
3. Il sig. Ricorrente_1 proponeva, quindi, ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale e la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n.
25563/2024, cassava l'anzidetta pronuncia di appello con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame nel merito della fattispecie. In particolare, la
Corte di Cassazione ha evidenziato che in tema di notificazione dell'avviso di accertamento occorre distinguere l'ipotesi della irreperibilità relativa, che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, dall'ipotesi della irreperibilità assoluta che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto. Il messo notificatore deve accertare se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta, pervenendo all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente. Pertanto, “in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma primo, lett. e) cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ., il messo notificatore deve svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione, né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale … Si è, altresì, precisato che non è sufficiente, al fine di configurare un'ipotesi di irreperibilità assoluta, l'attività di ricerca svolta dal messo notificatore presso il portiere dello stabile, che si sia limitato a dichiarare solamente che il destinatario si era trasferito altrove;
in tal caso, proprio per la genericità delle affermazioni del portiere, questa Corte ha ritenuto che sarebbe stata necessaria un'ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all'interno del Comune o presso altro
Comune, anche mediante l'esame dei registri anagrafici. Nel caso di specie la CTR ha fatto malgoverno dei principi sopra richiamati perché ha ritenuto legittimo il procedimento notificatorio di cui all'art. 60, primo comma, lett. e) cit. "meno garantista" in assenza dei presupposti di legge, non potendo le generiche dichiarazioni rilasciate al messo notificatore dal portiere circa il trasferimento del destinatario della notifica esonerare il notificante dall'effettuare le dovute ricerche per poter eseguire la notifica nelle dette modalità”.
4. Il contribuente ha quindi riassunto il giudizio chiedendo alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di annullare i provvedimenti impositivi procedendo ad un nuovo esame sulla base dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione.
5. Si sono costituite in giudizio Agenzia delle entrate-Riscossione e Agenzia delle entrate evidenziando l'erroneità della ricostruzione di controparte e chiedendo il rigetto del ricorso in riassunzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In applicazione del principio di diritto affermato dalla Cassazione, esaminati gli atti di causa, risulta che, in aggiunta alle dichiarazioni rilasciate al messo notificatore dal portiere circa il trasferimento del destinatario, sono state effettuate ulteriori ricerche. In particolare, in data 28/12/2010, infatti, il notificatore eseguiva una verifica anagrafica tesa a rintracciare l'eventuale nuovo indirizzo di residenza del sig. Ricorrente_1. Si legge, infatti, nella relata (all.ti 4 e 5 dell'atto di appello) “constatata l'irreperibilità del contribuente agli indirizzi in atto indicati, esplicate indagini presso anagrafe comunale e/o camera di commercio, si deposita in virtù dell'art. 60 lett. e del dpr 600/73, l'avviso dell'avvenuto deposito all'Albo
Pretorio”. Gli ulteriori controlli in sostanza non evidenziavano alcuna variazione anagrafica ufficiale, con ciò legittimando la notificazione per gli irreperibili. Preso atto dell'irreperibilità assoluta del destinatario, con conseguente impossibilità di eseguire la notifica né presso l'indirizzo di residenza (Indirizzo_1
) nè in altro luogo, il messo non aveva altra via se non quella di eseguire la notifica nei confronti dei soggetti irreperibili. Risultando correttamente notificato l'avviso di accertamento presupposto, il ricorso avverso la cartella esattoriale è inammissibile.
2. Il pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore di di ognuna delle parti costituite in ciascun grado che liquida in euro 1.000,00 quanto al primo grado, in euro
2.000,00 quanto al giudizio di appello, in euro 3.000,00 quanto al giudizio di legittimità ed in euro 2.000,00 per il presente giudizio di rinvio oltre Cut, oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
LUCIANO DONATO, Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 5401/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48/50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Ribera N. 1 80128 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14401/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 7 e pubblicata il 26/06/2014
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110222383673 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110222383673 IVA-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto in atti, chiedendo ciascuna l'accoglimento delle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09720110222383673000 per euro 192.312,56. Il contribuente sosteneva la nullità della cartella per mancata regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
2. Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 14401/7/2014 accoglieva integralmente il ricorso ritenendo nullo, in quanto non correttamente notificato, l'avviso di accertamento presupposto. Agenzia delle entrate proponeva appello e il Giudice di secondo grado, con sentenza n. sentenza n. 5419/35/2015, accoglieva l'appello ritenendo correttamente notificato l'avviso di accertamento presupposto.
3. Il sig. Ricorrente_1 proponeva, quindi, ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale e la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n.
25563/2024, cassava l'anzidetta pronuncia di appello con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame nel merito della fattispecie. In particolare, la
Corte di Cassazione ha evidenziato che in tema di notificazione dell'avviso di accertamento occorre distinguere l'ipotesi della irreperibilità relativa, che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, dall'ipotesi della irreperibilità assoluta che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto. Il messo notificatore deve accertare se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta, pervenendo all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente. Pertanto, “in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma primo, lett. e) cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ., il messo notificatore deve svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione, né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale … Si è, altresì, precisato che non è sufficiente, al fine di configurare un'ipotesi di irreperibilità assoluta, l'attività di ricerca svolta dal messo notificatore presso il portiere dello stabile, che si sia limitato a dichiarare solamente che il destinatario si era trasferito altrove;
in tal caso, proprio per la genericità delle affermazioni del portiere, questa Corte ha ritenuto che sarebbe stata necessaria un'ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all'interno del Comune o presso altro
Comune, anche mediante l'esame dei registri anagrafici. Nel caso di specie la CTR ha fatto malgoverno dei principi sopra richiamati perché ha ritenuto legittimo il procedimento notificatorio di cui all'art. 60, primo comma, lett. e) cit. "meno garantista" in assenza dei presupposti di legge, non potendo le generiche dichiarazioni rilasciate al messo notificatore dal portiere circa il trasferimento del destinatario della notifica esonerare il notificante dall'effettuare le dovute ricerche per poter eseguire la notifica nelle dette modalità”.
4. Il contribuente ha quindi riassunto il giudizio chiedendo alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di annullare i provvedimenti impositivi procedendo ad un nuovo esame sulla base dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione.
5. Si sono costituite in giudizio Agenzia delle entrate-Riscossione e Agenzia delle entrate evidenziando l'erroneità della ricostruzione di controparte e chiedendo il rigetto del ricorso in riassunzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In applicazione del principio di diritto affermato dalla Cassazione, esaminati gli atti di causa, risulta che, in aggiunta alle dichiarazioni rilasciate al messo notificatore dal portiere circa il trasferimento del destinatario, sono state effettuate ulteriori ricerche. In particolare, in data 28/12/2010, infatti, il notificatore eseguiva una verifica anagrafica tesa a rintracciare l'eventuale nuovo indirizzo di residenza del sig. Ricorrente_1. Si legge, infatti, nella relata (all.ti 4 e 5 dell'atto di appello) “constatata l'irreperibilità del contribuente agli indirizzi in atto indicati, esplicate indagini presso anagrafe comunale e/o camera di commercio, si deposita in virtù dell'art. 60 lett. e del dpr 600/73, l'avviso dell'avvenuto deposito all'Albo
Pretorio”. Gli ulteriori controlli in sostanza non evidenziavano alcuna variazione anagrafica ufficiale, con ciò legittimando la notificazione per gli irreperibili. Preso atto dell'irreperibilità assoluta del destinatario, con conseguente impossibilità di eseguire la notifica né presso l'indirizzo di residenza (Indirizzo_1
) nè in altro luogo, il messo non aveva altra via se non quella di eseguire la notifica nei confronti dei soggetti irreperibili. Risultando correttamente notificato l'avviso di accertamento presupposto, il ricorso avverso la cartella esattoriale è inammissibile.
2. Il pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore di di ognuna delle parti costituite in ciascun grado che liquida in euro 1.000,00 quanto al primo grado, in euro
2.000,00 quanto al giudizio di appello, in euro 3.000,00 quanto al giudizio di legittimità ed in euro 2.000,00 per il presente giudizio di rinvio oltre Cut, oneri ed accessori di legge se dovuti.