Accoglimento
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/07/2025, n. 6006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6006 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06006/2025REG.PROV.COLL.
N. 05730/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5730 del 2023, proposto dall’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Passarelli, Mauro Sferrazza e Vincenzo Stumpo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Calzaturificio Gallo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina 121,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 361/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Calzaturificio Gallo S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società Calzaturificio Gallo, esercente un’impresa del settore del calzaturiero, con domande amministrative del 14 febbraio 2022, ha domandato all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – sede di Aversa di essere ammessa al trattamento di integrazione salariale ordinaria rispettivamente per i suoi dipendenti a tempo pieno ed in part-time , in relazione al medesimo periodo dal 3 gennaio al 6 marzo 2022, indicando la medesima causale “ Mancanza di ordini commesse e lavoro ”. In particolare, la società richiedente ha indicato che la necessaria comunicazione alle rappresentanze sindacali era stata effettuata in data 2 febbraio 2022.
Nondimeno, l’INPS, con i provvedimenti impugnati in prime cure, ha rigettato tali richieste in quanto “ l’azienda non ha assolto preventivamente all’obbligo dell’esperimento della procedura di informazione e consultazione sindacale come previsto dall’art. 14 del D.lgs. 148/15. Infatti, come si evince dalla documentazione allegata alla domanda e da quella trasmessa tramite Fascicolo Elettronico del Contribuente in data 19/04/2022, la comunicazione alle RSA e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale è stata trasmessa in data 02/02/2022 quindi dopo l’inizio della cigo ”.
2. – La Società ha avversato i dinieghi innanzi al TAR per la Campania per violazione delle garanzie partecipative, violazione della disciplina di settore, difetto di motivazione e di istruttoria, evidenziando in particolare di aver comunque allegato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dalle rappresentanze sindacali in data 13 aprile 2022 - dunque prima dell’inoltro della domanda - attestante la correttezza della procedura prevista dall’art. 14, secondo quanto chiarito con il Messaggio trasmesso dall’INPS, n. 606/2022; che le rappresentanze sindacali erano perfettamente a conoscenza della richiesta prodotta dalla ricorrente e soprattutto delle ragioni per le quali si rendeva necessario il ricorso alla misura richiesta e non avevano espresso opposizioni di sorta; infine, la ricorrente avrebbe fornito adeguata prova della piena conoscenza da parte delle rappresentanze sindacali dell’inoltro della domanda di cassa integrazione.
2.1. – Il TAR adìto, nell’accogliere il ricorso, si è espresso nel senso che gli obblighi informativi previsti dall’art. 14 del d.lgs. 148/15 non devono necessariamente precedere l’istanza di integrazione o, rectius , che la disposizione non è assistita da previsioni sanzionatorie in caso di inosservanza dell’obbligo di informativa preventiva rispetto all’evento, cosicché sarebbe possibile regolarizzare la violazione attraverso una informazione successiva. Il primo giudice ha aggiunto che, nella fattispecie in esame, la comunicazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sarebbe, comunque, stata assicurata e non risulterebbe che esse abbiano manifestato contrarietà o riserve sull’iniziativa, anzi agli atti risulta un verbale sottoscritto dalla RSA e dalla Filctem CGIL con cui si dà atto che l’8 febbraio 2022 ad esito della riunione il rappresentante della O.S. e della RSA hanno espresso parere positivo sul ricorso alla CIGO, dando peraltro atto che è stato ottemperato a quanto previsto dall’art.14 cit..
3. – L’INPS ha appellato la sentenza affidando il gravame ad un unico motivo con cui denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 148/2015 e dell’art. 64 c.p.a oltre al difetto motivazionale della pronuncia gravata. Secondo la tesi dell’appellante, il dato di fatto incontroverso della comunicazione alle r.s.a. ed alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale assolta successivamente all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa escluderebbe ex se ed in radice la possibilità di considerare la procedura sindacale affetta da una mera irregolarità, a pena di sterilizzare altrimenti la chiara portata precettiva della norma e lo scopo di permettere alle OO.SS. di chiedere un informato confronto con il datore di lavoro prima che sia disposta la sospensione dell’attività lavorativa.
4. – Si è costituito nel giudizio di appello la società Calzaturificio Gallo controdeducendo per la reiezione del gravame.
In sede di scambio di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., la difesa dell’Istituto appellante ha dato conto di alcune recenti pronunce di questa Sezione di segno contrario - la n. 2952 del 7 aprile 2025 e la n. 3056 del 9 aprile 2025 – confutandone le argomentazioni.
5. – La causa è stata discussa all’udienza del 22 maggio 2025 ed è stata successivamente incamerata per la decisione.
6. – L’appello è fondato per le ragioni che si espongono dappresso.
7. – La disamina deve prendere le mosse dal dato testuale del paradigma normativo di riferimento – l’art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, rubricato “ Informazione e consultazione sindacale ” – giusta il quale “ nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. 2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto, anche in via telematica, della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa. […] 6. All’atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo ”.
7.1. – L’esegesi testuale e teleologicamente orientata del dato normativo depone a favore della tesi dell’obbligatorietà della comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali delle cause di sospensione o riduzione dell’attività produttiva:
a. Sul piano testuale, la littera legis del comma 1 (“ comunicare preventivamente ”) si giustappone al segmento logico-procedurale successivo – l’esame congiunto di cui al comma 2 – e si salda, infine, con la previsione del comma 6, a tenore del quale il richiedente deve dare conto dell’avvenuto espletamento degli incombenti informativi e concertativi “ all’atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale ” in guisa da configurare la previa informazione e la consultazione sindacale quale presupposto indefettibile per la procedibilità dell’istanza.
b. Sul versante teleologico, la giurisprudenza di questa Sezione ha avuto modo di precisare che la ratio della disposizione è quella di coinvolgere tutte le sigle sindacali territoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, al fine di evitare che situazioni di crisi possano andare in danno dei lavoratori (in termini, ord. Cons. Stato, Sez. III, 1° settembre 2023, n. 3705) e di favorire il raggiungimento di un accordo preventivo sull'integrazione salariale, ma anche di rendere trasparente il percorso che segue alla crisi dell'impresa ( cfr . Cons. Stato, Sez. III, 15 novembre 2024, n. 9174 e 9176).
7.2. – Non può, dunque, condividersi la ratio decidendi del primo giudice, giusta la quale “ la consultazione ha d’altro lato essenzialmente la funzione di assicurare la piena trasparenza della procedura e delle strategie aziendali; non può quindi escludersi che lo scopo della norma possa dirsi raggiunto anche nel caso in cui la consultazione avvenga dopo la verificazione dell’evento ”.
A ben vedere, la ratio legis della disposizione in commento è composita e travalica lo scopo di assicurare la mera trasparenza della procedura giacché l’informazione preventiva è finalizzata a propiziare un esame congiunto delle cause scatenanti la situazione di necessitata sospensione o riduzione dell’attività produttiva ventilando, altresì, la possibilità di individuare misure concertate che elidano o attenuino gli impatti pregiudizievoli sui livelli produttivi. Ne riviene che posticipare tale segmento procedurale a valle della sospensione/riduzione dell’attività produttiva vanificherebbe in larga parte siffatta ratio relegando l’incombente ad una mera funzione informativa. Tale soluzione esegetica è confortata dalla più risalente giurisprudenza della Sezione ( cfr . Cons. Stato, Sez. I, 2 novembre 2022, n. 1741, Cons. Stato, Sez. III, 22 marzo 2023, n. 2902) e confermata da pronunce più recenti di altre sezioni (così la Seconda Sezione, con la pronuncia n. 3389/2023, che, richiamando due ulteriori precedenti (la sentenza n. 8174/2019 e la n. 8759/2019), ha affermato che “ per la procedura di comunicazione preventiva della crisi d'impresa alle organizzazioni sindacali non sia prevista alcuna modalità formale di espletamento. Lo scopo della norma, che giustifica un'interpretazione letterale, è garantire l'informazione dei lavoratori e favorire contatti con le loro rappresentanze sindacali utili a trovare un accordo tra i lavoratori e l'impresa in situazione di crisi temporanea, per soddisfare e contemperare l'interesse dell'impresa privata a proseguire l'attività e quello dei lavoratori dipendenti di non trovarsi senza occupazione”) .
8. – Nondimeno, non può tralasciarsi che nella recente giurisprudenza della Sezione si sono registrate pronunce di segno dissonante di cui è ben consapevole la difesa dell’Istituto: si tratta delle pronunce n. 2952 del 7 aprile 2025 e la n. 3056 del 9 aprile 2025.
8.1. – La prima enuncia una ratio decidendi dichiaratamente condizionata dalle peculiarità fattuali della fattispecie dedotta ossia il fatto che prima dell’istanza ci sia stato comunque l’accordo con la r.s.a. di una organizzazione sindacale in guisa da ritenere soddisfatto nel caso di specie il requisito del carattere preventivo dell’avviso, secondo un criterio di proporzionalità e adeguatezza, propugnando la tesi evolutiva per cui “ le due comunicazioni (quella, preventiva, ritenuta insufficiente; e quella, successiva, che la completa) afferiscono ad un unico segmento di attività che nel caso di specie si è originato secondo la scansione temporale (peraltro relazionale) stabilita dalla norma ” (Cons. Stato, sez. III, 9 aprile 2025, n. 3056).
Come ben si evince dalla ricostruzione, tale ratio decidendi non può trovare applicazione nel caso di specie, giacché l’informazione è avvenuta pacificamente dopo l’avvio della sospensione dell’attività produttiva.
8.2. – La seconda pronuncia (Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2025, n. 2952), pur dando atto della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (Sez. I, 2 novembre 2022, n. 1741) che ha ritenuto necessaria la comunicazione preventiva alle OO.SS., tuttavia, ha rilevato che il caso all’esame presentava la peculiarità che la comunicazione fosse concomitante alla richiesta presentata dall’impresa.
8.3. – Le peculiarità fattuali delle due fattispecie – non ricorrenti nel caso qui in esame - consentono, pertanto, al Collegio di riaffermare l’orientamento generale seguito dalla Sezione nel senso dell’indefettibile carattere preventivo dell’informazione sindacale senza entrare in contrasto con tali pronunce di segno dissonante.
9. – Non coglie, infine, nel segno l’argomento addotto dalla società appellata e avallato dal primo giudice per cui “ la comunicazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative c’è comunque stata e non risulta che esse abbiano manifestato contrarietà o riserve sull’iniziativa, anzi agli atti risulta un verbale sottoscritto dalla RSA e dalla Filctem CGIL con cui si dà atto che l’8 febbraio 2022 ad esito della riunione il rappresentante della O.S. e della RSA hanno espresso parere positivo sul ricorso alla CIGO, dando peraltro atto che è stato ottemperato a quanto previsto dall’art.14 cit .”.
9.1. – A dispetto di quanto vorrebbe opinare la difesa del Calzaturificio, l’attestazione delle OO.SS. non è conforme alle indicazioni operative recate dal Messaggio trasmesso dall’INPS, n. 606/2022, avente ad oggetto “ Chiarimenti in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ”, nel solco della precedente Circolare n. 18 del 1° febbraio 2022.
Infatti, il messaggio dell’Istituto n. 3777/2019 richiede, per un verso, che “ l’azienda produca copia del verbale di accordo sindacale sottoscritto da tutte le organizzazioni e le rappresentanze sindacali previste dall’art. 14 comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015 ” e, per altro verso, che “ non è necessario dare prova dell’avvenuta notifica delle comunicazioni in tutti quei casi in cui le organizzazioni sindacali che non hanno sottoscritto il verbale attestino sotto la loro responsabilità, con dichiarazione resa per iscritto ,di essere state destinatarie della comunicazione ex art. 14 del d. lgs. 148/2015 e, quindi, di essere state preventivamente informate dall’azienda di quanto previsto dall’art. 14 medesimo ”. Per converso, nel caso di specie, soltanto i rappresentanti sindacali delle organizzazioni sindacali della RSA e della FICTEM CGIL hanno sottoscritto il verbale di consultazione sindacale attestando successivamente, nel mese di aprile 2022, che “ la procedura prevista dall’art. 14 del dlgs 14/09/2015 n. 148 è stata correttamente espletata ”; sono mancate, dunque, all’appello le articolazioni territoriali delle altre associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
10. – Tutto ciò considerato, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
11. – Le oscillazioni giurisprudenziali rilevate in subiecta materia giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO