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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 719/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE MO IO BATTISTA, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4601/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 2 - Sede Salerno - Via Molo Manfredi 38 84121 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. PROTOCOLLO 19891 ACCISE ARMONIZZATE-
PRODOTTI ENERGETICI 2024
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. PROTOCOLLO 19892 ACCISE ARMONIZZATE-
PRODOTTI ENERGETICI 2024
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. PROTOCOLLO 19895 ACCISE ARMONIZZATE-
PRODOTTI ENERGETICI 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 463/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio iscritto al n. 4601 R.G., promosso da Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. sig. Rappresentante_1,
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio ADM Campania 2 – Sede di Salerno, avente ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di diniego del rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione relativi al II, III e IV trimestre 2024, si espone quanto segue.
1. Il ricorso introduttivo
Con atto notificato in data ___ e depositato in data ___, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti prot. n. 19891, n. 19892 e n. 19895 del 25.06.2025, con i quali l'Ufficio doganale ha negato il rimborso delle accise sul gasolio richiesto ai sensi dell'art. 24-ter D.Lgs. 504/1995.
La ricorrente espone: di aver presentato nei termini le dichiarazioni relative ai consumi di gasolio del II, III e IV trimestre 2024; che i veicoli per cui è stato richiesto il beneficio erano nella disponibilità dell'impresa in forza di contratti di patto di futura vendita, regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate;
che i mezzi risultavano iscritti nel Registro Elettronico Nazionale (REN); che l'Ufficio, con preavvisi prot. n. 18000, n. 18001 e n. 18002 del 06.06.2025, ha anticipato l'intenzione di diniego, muovendo rilievi circa la mancata annotazione del contratto nel Documento Unico di Circolazione
(DUC); che tali rilievi sono stati contestati tramite memoria difensiva.
In diritto, la ricorrente deduce: violazione dell'art. 24-ter D.Lgs. 504/1995, che non impone un obbligo di annotazione sul DUC per i contratti traslativi;
irrilevanza e non vincolatività delle circolari amministrative richiamate dall'Ufficio; inapplicabilità dell'art. 94, comma 4-bis, Codice della Strada ai contratti diversi dal comodato;
legittimità del ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 546/1992.
Chiede l'annullamento dei dinieghi e il riconoscimento del rimborso per tutti i trimestri impugnati.
2. Costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Dogane
L'Ufficio ADM Campania 2 – Salerno si è costituito depositando controdeduzioni, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
L'Amministrazione espone: che le forme negoziali idonee a provare la disponibilità dei veicoli ai fini dell'agevolazione sono solo quelle indicate dalla normativa di settore (proprietà, leasing, locazione con facoltà di compera, patto di riservato dominio, usufrutto); che il patto di riservato dominio, per essere opponibile ai terzi, deve risultare da atto scritto e deve essere trascritto nei pubblici registri ai sensi dell'art. 1524 c.c.; che, trattandosi di beni mobili registrati, l'annotazione del trasferimento o del patto deve essere riportata sul
Documento Unico di Circolazione (DUC) secondo gli artt. 91 e 94 C.d.S.; che i contratti prodotti non risultano annotati nei documenti di circolazione, sicché non è provata la disponibilità esclusiva richiesta dalla normativa sulle accise;
che le circolari 4/D/2016 e la nota 74668/2020 confermano tali interpretazioni, nel rispetto dei principi di stretta interpretazione delle norme agevolative.
L'Ufficio conclude chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Premessa fattuale e oggetto della controversia
La società ricorrente Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato i provvedimenti prot. nn. 19891, 19892 e 19895 del
25/06/2025, con i quali l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio ADM Campania 2 ha negato il rimborso delle accise sul gasolio utilizzato nel II, III e IV trimestre 2024.
Il diniego è motivato dalla mancata annotazione del titolo contrattuale (patto di futura vendita / riservato dominio) nel Documento Unico di Circolazione (DUC) e dalla conseguente assenza di prova della disponibilità giuridica esclusiva dei veicoli in capo al richiedente.
La ricorrente ha dedotto:
– l'idoneità del patto di futura vendita a dimostrare la disponibilità effettiva;
– l'assenza di obbligo normativo di annotazione nel DUC;
– la non vincolatività delle circolari ADM 4/D/2016 e nota 74668/2020;
– la violazione dell'art. 24-ter D.Lgs. 504/1995.
2. Sulla prova della disponibilità giuridica dei veicoli
La normativa agevolativa sulle accise (art. 24-ter D.Lgs. 504/1995) richiede che i veicoli per i quali si chiede il rimborso siano nella disponibilità effettiva e giuridicamente opponibile all'Amministrazione da parte del soggetto istante.
Sebbene la norma non elenchi espressamente tutte le forme contrattuali ammissibili, essa presuppone l'esistenza di un titolo certo, stabile e opponibile ai terzi.
Nel caso in esame, i veicoli risultano attribuiti alla società ricorrente in forza di contratti di patto di futura vendita/riservato dominio, che per loro natura hanno effetto traslativo differito e comportano un trasferimento del bene subordinato al pagamento del prezzo.
Tuttavia — come correttamente evidenziato dall'Amministrazione — per i beni mobili registrati l'art. 1524, comma 2, c.c. richiede che il patto di riservato dominio sia trascritto per essere opponibile ai terzi. La trascrizione deve risultare nei pubblici registri e, per i veicoli, necessariamente nel Documento Unico di
Circolazione, ai sensi degli artt. 91 e 94 C.d.S., in quanto l'annotazione costituisce mezzo di pubblicità legale.
La trascrizione non assume rilievo meramente formale, ma ha la funzione di rendere certa la titolarità e la disponibilità del mezzo, consentendo all'Amministrazione finanziaria di verificare la legittimazione del soggetto richiedente l'agevolazione, secondo un criterio di certezza e stabilità compatibile con la natura del beneficio.
Nel caso di specie, non risulta alcuna annotazione dei contratti nel DUC, nonostante la natura traslativa degli stessi sia riconosciuta dalla stessa ricorrente.
Pertanto, in assenza di tale pubblicità dichiarativa, la disponibilità giuridica dei veicoli non può essere ritenuta provata in modo certo e opponibile.
3. Sull'irrilevanza della sola iscrizione al REN
La ricorrente ha richiamato l'iscrizione dei veicoli nel Registro Elettronico Nazionale (REN) quale prova della disponibilità.
Tale argomento non può essere accolto.
Il REN attesta la idoneità professionale e tecnico-organizzativa dell'impresa di trasporto, ma non certifica la titolarità giuridica del mezzo, né sostituisce la pubblicità prevista per i contratti aventi ad oggetto veicoli registrati.
Lo stesso Ufficio ha chiarito che il richiamo al REN è pertinente solo per la locazione senza conducente
(titolo C), mentre la ricorrente ha dichiarato titolo E (patto di riservato dominio).
Pertanto, il REN è irrilevante ai fini probatori richiesti dalla normativa sulle accise.
4. Sulla non vincolatività degli atti di prassi
La ricorrente ha censurato il richiamo alle circolari ADM 4/D/2016 e nota 74668/2020, sostenendone la natura non normativa.
La censura non può essere accolta.
L'Amministrazione non ha applicato in via autonoma le circolari per restringere la portata della norma, bensì le ha richiamate quale conferma interpretativa di principi già presenti nel sistema normativo: – necessità di un titolo certo e opponibile;
– necessità della coerenza tra tipologia contrattuale e pubblicità nei registri;
– necessità di assicurare certezza del gettito e controllo dell'erogazione del beneficio.
La motivazione del diniego poggia dunque su norme primarie (artt. 1524 c.c., 91-94 C.d.S.) e non su atti di prassi.
5. Sull'asserita assenza di obbligo di annotazione sul DUC
La ricorrente sostiene che l'art. 94, comma 4-bis, C.d.S. prevederebbe l'obbligo di annotazione solo per i contratti di comodato e non per i contratti traslativi.
L'argomento è inconferente:
– il comma 4-bis disciplina un caso aggiuntivo di obbligo di annotazione, non l'elenco tassativo dei casi;
– per i contratti con effetti traslativi, l'obbligo di annotazione discende direttamente dagli artt. 91 e 94 C.d.
S. e dalle norme sulla pubblicità dei beni mobili registrati, cui si aggiunge l'art. 1524 c.c. sulla opponibilità del patto di riservato dominio.
Dunque, il fatto che il comodato necessiti di annotazione non esclude, né elimina, la necessità di annotazione per i contratti traslativi, secondo un diverso fondamento normativo.
6. Sulla natura di norma di stretta interpretazione dell'agevolazione
Le agevolazioni fiscali, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sono di stretta interpretazione e richiedono che il contribuente dimostri tutti i presupposti per accedervi.
L'assenza di un titolo giuridicamente opponibile costituisce un deficit probatorio che preclude l'erogazione del beneficio.
L'Ufficio ha dunque legittimamente negato il rimborso, non essendo provata in modo rigoroso la disponibilità giuridica del veicolo, presupposto indefettibile dell'agevolazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso non può essere accolto. La ricorrente non ha fornito prova adeguata della disponibilità giuridica esclusiva dei veicoli nel periodo di riferimento, non avendo provveduto all'annotazione del titolo contrattuale nel Documento Unico di Circolazione né alla trascrizione del patto di riservato dominio, come invece richiesto dal sistema di pubblicità dei beni mobili registrati.
La motivazione del diniego risulta conforme alle norme primarie applicabili e non viziata sotto il profilo logico- giuridico. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Spese di lite liquidate in € 1.500,00 complessivi in favore di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio
ADM Campania 2 – Sede di Salerno.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese di lite liquidate in € 1500, 00 complessivi in favore di Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli – Ufficio ADM Campania 2 – Sede di Salerno. Salerno, 5 febbraio 2026 Il
Relatore Il Presidente Dr. Luigi Guadagni Dr. Giovanni Battista De Simone
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE MO IO BATTISTA, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4601/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 2 - Sede Salerno - Via Molo Manfredi 38 84121 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. PROTOCOLLO 19891 ACCISE ARMONIZZATE-
PRODOTTI ENERGETICI 2024
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. PROTOCOLLO 19892 ACCISE ARMONIZZATE-
PRODOTTI ENERGETICI 2024
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. PROTOCOLLO 19895 ACCISE ARMONIZZATE-
PRODOTTI ENERGETICI 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 463/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio iscritto al n. 4601 R.G., promosso da Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. sig. Rappresentante_1,
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio ADM Campania 2 – Sede di Salerno, avente ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di diniego del rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione relativi al II, III e IV trimestre 2024, si espone quanto segue.
1. Il ricorso introduttivo
Con atto notificato in data ___ e depositato in data ___, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti prot. n. 19891, n. 19892 e n. 19895 del 25.06.2025, con i quali l'Ufficio doganale ha negato il rimborso delle accise sul gasolio richiesto ai sensi dell'art. 24-ter D.Lgs. 504/1995.
La ricorrente espone: di aver presentato nei termini le dichiarazioni relative ai consumi di gasolio del II, III e IV trimestre 2024; che i veicoli per cui è stato richiesto il beneficio erano nella disponibilità dell'impresa in forza di contratti di patto di futura vendita, regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate;
che i mezzi risultavano iscritti nel Registro Elettronico Nazionale (REN); che l'Ufficio, con preavvisi prot. n. 18000, n. 18001 e n. 18002 del 06.06.2025, ha anticipato l'intenzione di diniego, muovendo rilievi circa la mancata annotazione del contratto nel Documento Unico di Circolazione
(DUC); che tali rilievi sono stati contestati tramite memoria difensiva.
In diritto, la ricorrente deduce: violazione dell'art. 24-ter D.Lgs. 504/1995, che non impone un obbligo di annotazione sul DUC per i contratti traslativi;
irrilevanza e non vincolatività delle circolari amministrative richiamate dall'Ufficio; inapplicabilità dell'art. 94, comma 4-bis, Codice della Strada ai contratti diversi dal comodato;
legittimità del ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 546/1992.
Chiede l'annullamento dei dinieghi e il riconoscimento del rimborso per tutti i trimestri impugnati.
2. Costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Dogane
L'Ufficio ADM Campania 2 – Salerno si è costituito depositando controdeduzioni, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
L'Amministrazione espone: che le forme negoziali idonee a provare la disponibilità dei veicoli ai fini dell'agevolazione sono solo quelle indicate dalla normativa di settore (proprietà, leasing, locazione con facoltà di compera, patto di riservato dominio, usufrutto); che il patto di riservato dominio, per essere opponibile ai terzi, deve risultare da atto scritto e deve essere trascritto nei pubblici registri ai sensi dell'art. 1524 c.c.; che, trattandosi di beni mobili registrati, l'annotazione del trasferimento o del patto deve essere riportata sul
Documento Unico di Circolazione (DUC) secondo gli artt. 91 e 94 C.d.S.; che i contratti prodotti non risultano annotati nei documenti di circolazione, sicché non è provata la disponibilità esclusiva richiesta dalla normativa sulle accise;
che le circolari 4/D/2016 e la nota 74668/2020 confermano tali interpretazioni, nel rispetto dei principi di stretta interpretazione delle norme agevolative.
L'Ufficio conclude chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Premessa fattuale e oggetto della controversia
La società ricorrente Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato i provvedimenti prot. nn. 19891, 19892 e 19895 del
25/06/2025, con i quali l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio ADM Campania 2 ha negato il rimborso delle accise sul gasolio utilizzato nel II, III e IV trimestre 2024.
Il diniego è motivato dalla mancata annotazione del titolo contrattuale (patto di futura vendita / riservato dominio) nel Documento Unico di Circolazione (DUC) e dalla conseguente assenza di prova della disponibilità giuridica esclusiva dei veicoli in capo al richiedente.
La ricorrente ha dedotto:
– l'idoneità del patto di futura vendita a dimostrare la disponibilità effettiva;
– l'assenza di obbligo normativo di annotazione nel DUC;
– la non vincolatività delle circolari ADM 4/D/2016 e nota 74668/2020;
– la violazione dell'art. 24-ter D.Lgs. 504/1995.
2. Sulla prova della disponibilità giuridica dei veicoli
La normativa agevolativa sulle accise (art. 24-ter D.Lgs. 504/1995) richiede che i veicoli per i quali si chiede il rimborso siano nella disponibilità effettiva e giuridicamente opponibile all'Amministrazione da parte del soggetto istante.
Sebbene la norma non elenchi espressamente tutte le forme contrattuali ammissibili, essa presuppone l'esistenza di un titolo certo, stabile e opponibile ai terzi.
Nel caso in esame, i veicoli risultano attribuiti alla società ricorrente in forza di contratti di patto di futura vendita/riservato dominio, che per loro natura hanno effetto traslativo differito e comportano un trasferimento del bene subordinato al pagamento del prezzo.
Tuttavia — come correttamente evidenziato dall'Amministrazione — per i beni mobili registrati l'art. 1524, comma 2, c.c. richiede che il patto di riservato dominio sia trascritto per essere opponibile ai terzi. La trascrizione deve risultare nei pubblici registri e, per i veicoli, necessariamente nel Documento Unico di
Circolazione, ai sensi degli artt. 91 e 94 C.d.S., in quanto l'annotazione costituisce mezzo di pubblicità legale.
La trascrizione non assume rilievo meramente formale, ma ha la funzione di rendere certa la titolarità e la disponibilità del mezzo, consentendo all'Amministrazione finanziaria di verificare la legittimazione del soggetto richiedente l'agevolazione, secondo un criterio di certezza e stabilità compatibile con la natura del beneficio.
Nel caso di specie, non risulta alcuna annotazione dei contratti nel DUC, nonostante la natura traslativa degli stessi sia riconosciuta dalla stessa ricorrente.
Pertanto, in assenza di tale pubblicità dichiarativa, la disponibilità giuridica dei veicoli non può essere ritenuta provata in modo certo e opponibile.
3. Sull'irrilevanza della sola iscrizione al REN
La ricorrente ha richiamato l'iscrizione dei veicoli nel Registro Elettronico Nazionale (REN) quale prova della disponibilità.
Tale argomento non può essere accolto.
Il REN attesta la idoneità professionale e tecnico-organizzativa dell'impresa di trasporto, ma non certifica la titolarità giuridica del mezzo, né sostituisce la pubblicità prevista per i contratti aventi ad oggetto veicoli registrati.
Lo stesso Ufficio ha chiarito che il richiamo al REN è pertinente solo per la locazione senza conducente
(titolo C), mentre la ricorrente ha dichiarato titolo E (patto di riservato dominio).
Pertanto, il REN è irrilevante ai fini probatori richiesti dalla normativa sulle accise.
4. Sulla non vincolatività degli atti di prassi
La ricorrente ha censurato il richiamo alle circolari ADM 4/D/2016 e nota 74668/2020, sostenendone la natura non normativa.
La censura non può essere accolta.
L'Amministrazione non ha applicato in via autonoma le circolari per restringere la portata della norma, bensì le ha richiamate quale conferma interpretativa di principi già presenti nel sistema normativo: – necessità di un titolo certo e opponibile;
– necessità della coerenza tra tipologia contrattuale e pubblicità nei registri;
– necessità di assicurare certezza del gettito e controllo dell'erogazione del beneficio.
La motivazione del diniego poggia dunque su norme primarie (artt. 1524 c.c., 91-94 C.d.S.) e non su atti di prassi.
5. Sull'asserita assenza di obbligo di annotazione sul DUC
La ricorrente sostiene che l'art. 94, comma 4-bis, C.d.S. prevederebbe l'obbligo di annotazione solo per i contratti di comodato e non per i contratti traslativi.
L'argomento è inconferente:
– il comma 4-bis disciplina un caso aggiuntivo di obbligo di annotazione, non l'elenco tassativo dei casi;
– per i contratti con effetti traslativi, l'obbligo di annotazione discende direttamente dagli artt. 91 e 94 C.d.
S. e dalle norme sulla pubblicità dei beni mobili registrati, cui si aggiunge l'art. 1524 c.c. sulla opponibilità del patto di riservato dominio.
Dunque, il fatto che il comodato necessiti di annotazione non esclude, né elimina, la necessità di annotazione per i contratti traslativi, secondo un diverso fondamento normativo.
6. Sulla natura di norma di stretta interpretazione dell'agevolazione
Le agevolazioni fiscali, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sono di stretta interpretazione e richiedono che il contribuente dimostri tutti i presupposti per accedervi.
L'assenza di un titolo giuridicamente opponibile costituisce un deficit probatorio che preclude l'erogazione del beneficio.
L'Ufficio ha dunque legittimamente negato il rimborso, non essendo provata in modo rigoroso la disponibilità giuridica del veicolo, presupposto indefettibile dell'agevolazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso non può essere accolto. La ricorrente non ha fornito prova adeguata della disponibilità giuridica esclusiva dei veicoli nel periodo di riferimento, non avendo provveduto all'annotazione del titolo contrattuale nel Documento Unico di Circolazione né alla trascrizione del patto di riservato dominio, come invece richiesto dal sistema di pubblicità dei beni mobili registrati.
La motivazione del diniego risulta conforme alle norme primarie applicabili e non viziata sotto il profilo logico- giuridico. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Spese di lite liquidate in € 1.500,00 complessivi in favore di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio
ADM Campania 2 – Sede di Salerno.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese di lite liquidate in € 1500, 00 complessivi in favore di Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli – Ufficio ADM Campania 2 – Sede di Salerno. Salerno, 5 febbraio 2026 Il
Relatore Il Presidente Dr. Luigi Guadagni Dr. Giovanni Battista De Simone