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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/04/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati: Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 213/2016 R.G., vertente tra il , in persona del Ministro pro tempore, C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, (C.F.: ), ove presso i cui Uffici in Via dei Mille Is. 221, è ope legis C.F._1 domiciliato (Pec : - Fax 090-674168) Email_1
APPELLANTE E RICORRENTE IN RIASSUNZIONE e nato il [...] a [...] c.f. CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Messina nella Via Centonze n.. 200 presso lo studio degli avvocati Lucia Noschese e Alessandro Carrubba dai quali è rappresentato e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio in riassunzione APPELLATO E RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
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Oggetto: Giudizio d'appello di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito della ordinanza n. 18303/2015 resa dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, il 18.03.2015, pubblicata il 18.09.2015 nel ricorso iscritto al N. 2644/2012 R.G., avente ad oggetto lesione personale (responsabilità extracontrattuale)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18.11.2024 tenuta in “trattazione cartolare” con note ritualmente depositate i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse decisa e hanno così concluso:
Il procuratore della parte appellante ha così concluso:
1 CP_
“a) ridurre le somme liquidate in favore dell poiché erroneamente calcolate in eccesso, per la parte relativa al danno biologico e, per la parte relativa al danno p ale per non aver tenuto conto delle somme già erogate a titolo di equo indennizzo, indennità per la menomazione fisica, e la pensione privilegiata, inoltre per non aver tenuto conto dell'avvenuto CP_ inquadramento del Sig. nei ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno, con la qualifica di “coadiutore”, con conseguente insussistenza o patrimoniale. b) condannare il Sig. alla restituzione di quanto percepito CP_1 in misura eccedente rispetto a quanto dovuto oltre rivalutazione e interessi sulle somme dovute, ed operando la compensazione così come statuito dalla Suprema Corte. c) condannare il Sig. al pagamento di competenze ed onorari del CP_1 giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio.”
I procuratori della parte appellata hanno così concluso:
“Piaccia alla corte adita rigettare l'atto di citazione in riassunzione cui si resiste con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alla spese ed onorai del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. il ha riassunto avanti a Parte_2 questa Corte il giudizio d'appello promosso dallo stesso ed iscritto al n. Parte_1
537/2001 R.G.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione stralcio, con sentenza n. 1807/2001 (N. 3094/2001 R.G.) nel definire la controversia promossa da nei CP_1 confronti del così provvedeva: Parte_1
Parte_
“1) ritiene e dichiara la piena responsabilità del con sede in OM, in persona del pro Controparte_2 tempore, in ordine alle lesioni gravissime riportate dall'attore ed al danno conseguente costituito dall'invalidità permanente nella percentuale del 100%; 2) conseguentemente condanna il con sede in OM , in persona del Controparte_2 Ministro pro tempore , al pagamento, in favore di della somma di lire 1.589.593.480 (un miliardo CP_1 cinquecento-ottantanovemilioni cinquecentonovantatremila quattrocentosettanta) a titolo di risarcimento per tutti i danni da esso subiti per effetto delle lesioni gravissime ed irreversibili che lo hanno colpito, con la rivalutazione monetaria gli interessi legali dalla data dell'evento all'effetti soddisfo;
3) condanna , altresì, il in persona del Ministro pro- Controparte_2 tempore , al rimborso , in favore dell'attore, delle spese del giudizio che liquida nella complessiva somma di lire 26.854.900 di cui lire 1.420.700 per esborsi (ivi comprese le spese di C.T.U.), lire 4.122,00 per diritti, lire 19.000.000 per onorario, e lire 2.312.200 per spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 281 c.p.c.”
Avverso la sentenza con atto di citazione notificato il 22.06.2001 il
[...]
proponeva appello, giudizio iscritto al n. 537/2001 R.G., lamentando Parte_1
l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità dello stesso in relazione all'insorgenza della patologia invalidante che aveva colpito l CP_1 poiché fondata sulle immotivate ed inesaustive conclusioni rassegnate dal C.T.U. nonché, con il secondo motivo d'appello, rilevando sulla liquidazione del danno patrimoniale che dopo il verificarsi della malattia erano state erogate all'appellato, a titolo di equo indennizzo, d'indennità per la menomazione fisica e di pensione privilegiata, varie somme, dapprima in relazione alla qualità di agente della Polizia di Stato e poi in quella di coadiutore dell'Amministrazione civile dell'Interno (cui il
2 predetto era transitato, senza subire alcuna soluzione di continuità nel rapporto di lavoro), insistendo nella detrazione delle stesse da quelle liquidate dal primo giudizio.
L'appellato costituendosi in giudizio proponeva appello incidentale su CP_1 tre motivi: il primo, dato dalla circostanza che il Giudice non aveva tenuto conto del danno patrimoniale futuro correlato alla certezza della rinuncia del danneggiato ad utilità economiche che sarebbero sopravvenute dalla progressione della sua carriera lavorativa;
il secondo, dato dal mancato riconoscimento, riguardo al danno biologico, della percentuale d'incremento del 40% sull'importo riconosciuto dal Giudice di prime cure;
il terzo, dato dalla liquidazione solo in misura del 50%, anziché per l'intero, del danno morale sull'importo riconosciuto a titolo di danno biologico.
La Corte adita a definizione del gravame con la sentenza di cui infra così disponeva:
“1) Rigetta gli appelli;
2) dichiara compensate in misura di 1/3 le spese di questo grado del giudizio e, per l'effetto, Parte_ condanna il in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione della residua quota, che si liquida in complessivi euro 11.040,00 di cui euro 40,00 per spese, euro 1.000,00 per diritti, euro 10.000,00 per onorari, oltre IVA CPA e rimborso spese generali, nonché al pagamento della spese di c.t.u.”.
Avverso la sentenza d'appello il ha proposto ricorso per Parte_2 cassazione affidandosi a due motivi:
1) con il primo, eccepiva l'insufficiente ed illogica motivazione quanto al nesso eziologico tra la malattia contratta dall'Alvaro e la derivazione di essa dall'acqua dei depositi e delle condotte idriche della caserma nella quale prestava servizio;
2) con il secondo, eccepiva come la Corte non avesse disposto la detrazione delle somme nelle more erogate considerando erroneamente quali domande nuove in appello le circostanze dedotte riguardo il pagamento di lire 52.087.500 concesse per equo indennizzo con d.m. n. 2700 del 27.6.1995, il pagamento dell'ulteriore somma di lire 25.000.000 a titolo di indennità una tantum per la menomazione all'integrità fisica concessa con d.m. del 9.05.1997, il conferimento della pensione privilegiata di prima categoria concessa con d.m. n. 7300 del 14.12.1996 e l'inquadramento nel ruolo dell'Amministrazione civile dell'Interno con la qualifica di coadiutore concessa al dipendente con d.m. del 2.04.1993 a conclusione della procedura di transito nei ruoli delle altre amministrazioni dello Stato di coloro che già appartenenti ai ruolo della Polizia di Stato ed espletavano funzioni di Polizia non erano più idonei allo svolgimento dei compiti di istituto.
L' si costituiva con controricorso. CP_1
3 La Corte di cassazione con l'ordinanza di cui infra – n. 18303/2015 – ha dichiarato inammissibile il primo motivo e accolto il secondo cassando la sentenza impugnata e rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina, comunque in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio in Cassazione.
La Corte di cassazione ha rilevato che il processo, all'epoca di introduzione in primo grado (31.10.1991) era soggetto al regime dell'art. 345 c.p.c. anteriore alla sostituzione operata dalla L. 353 del 1990 e successive modifiche, che consentiva la deduzione di nuove eccezioni in appello. Dalla prospettazione del Ministero, lì dove invocava la rilevanza ai fini della determinazione del danno risarcibile di una serie di provvidenze erogate all' , si CP_1 era concretizzata, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte d'Appello, un'eccezione in senso lato;
e ciò dato che l'invocazione della cd. compensatio lucri cum damno non si sostanziava nella proposizione di una nuova domanda, in quanto relativa ad una mera allegazione di fatti idonei ad escludere ai fini della liquidazione del danno risarcibile la rilevanza della parte del danno accertato corrispondente a quanto erogato dall' . CP_1 Rilevava così il Supremo Collegio che la qualificazione della prospettazione della cd. compensatio lucri cum damno quale eccezione cd. in senso lato, rilevabile, quindi, d'ufficio da parte del Giudice, era un dato acquisito nella giurisprudenza della Corte.
In conseguenza, con atto di citazione del 12.04.2016 il ha Parte_1 riassunto il giudizio d'appello nei confronti di e chiesto l'accoglimento CP_1 delle rassegnate conclusioni.
L'appellato , resistente in riassunzione, si è costituito in giudizio rilevando CP_1 che la sentenza della Cassazione era una mera pronuncia in rito ma che nessuna pronuncia della Corte riguardava la fondatezza dell'an e del quantum dell'eccezione dedotta e che quindi non modificava la parte dispositiva della sentenza del primo giudice.
La Corte d'Appello in sede di rinvio con sentenza parziale n. 615/2019 del 27.09.2019, preso atto della sentenza della Suprema Corte e rilevando che non erano in discussione il riconoscimento del danno e il procedimento di liquidazione del medesimo, ha statuito che andavano detratte dal risarcimento le somme riconosciute all' per l'equo indennizzo di 1a categoria e per l'indennità una tantum, ma non CP_1 anche quelle dipendenti dalla concessione della pensione privilegiata e del transito presso altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato in quanto le stesse non avevano una natura indennitaria e quindi non potevano essere ricomprese nella compensatio lucri cum damno, così decidendo:
“… a) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina n. 1807/2001 dichiara che dalle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno in favore di va detratto quanto riconosciuto ed erogato dal CP_1 [...]
[.. [...]
[...]
allo stesso a titolo di equo indennizzo di 1^ categoria, giusta d.m. n. 2700 del 27.6.1995, CP_3 CP_1 nonché a titolo di indennità una tantum per la menomazione dell'integrità fisica patita, giusta d.m. del 19.5.1997; b) dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
c) spese alla pronuncia definitiva …”.
Quindi, con ordinanza emessa in pari data, richiamava il C.T.U. Dott. Persona_1 già nominato nel primo giudizio d'appello al quale affidava il mandato di:
“… a) accertare il credito come stabilito con la sentenza di primo grado alla data del pagamento dell'equo indennizzo di 1a categoria, giusta d.m. n. 2700 del 27.6.1995; b) raffrontare i valori a quella data e procedere al calcolo della differenza tenuto conto del disposto dell'art. 1194 c.c.; c) quindi, procedere al calcolo di quanto ancora dovuto, tenendo anche conto degli ulteriori interessi e della rivalutazione monetaria come stabilito dalla sentenza di primo grado, fino alla data del pagamento a titolo di indennità una tantum per la menomazione dell'integrità fisica patita, giusta d.m. del 19.5.1997; d) raffrontare i valori a quella data e procedere al calcolo della differenza tenuto conto del disposto dell'art. 1194 c.c.; e) quindi, procedere al calcolo di quanto ancora dovuto, tenendo anche conto degli ulteriori interessi e della rivalutazione monetaria, come da sentenza di primo grado, fino alla data del successivo pagamento da parte del e così via via con lo Controparte_2 stesso criterio fino all'ultimo pagamento, sempre tenendo conto del disposto dell'art. 1194 c.c.; f) indicare l'eventuale CP_ differenza a debito o a credito dell
A seguito di alcune proroghe concesse per la trasmissione della bozza alle parti e per le difficoltà insorte nella documentazione attestante il momento dell'effettiva erogazione (non contestata) delle somme de quibus, la Corte assunta la causa in decisione la rimetteva sul ruolo e con ordinanza del 24.04.2024 avendo rilevato che dall'allegato 4 dell'elaborato peritale depositato il 6.6.2023 si ricavava che la Banca d'Italia con nota del 3.12.2020 comunicava al C.T.U. la liquidazione della somma di lire 52.087.500 per equo indennizzo riscossa dall'appellato in danaro contante mediante mandato del 19.09.1995 (cap. 2804), nonché riguardo il pagamento dell'indennità una tantum di essere stato individuato in data 24.07.1997 un titolo di spesa emesso dal
[...]
ed erogato dalla Tesoreria di Messina i cui dati erano coincidenti al Parte_1 capitolo, all'importo e all'anno di riferimento con quelli riportati nella copia del mandato di pagamento di lire 25.000,00 e quindi, in mancanza di diversa imputazione, non poteva che essere a tale pagamento riferibile, disponeva procedersi in tal senso all'elaborazione del calcolo.
In data 12.11.2024 il C.T.U. depositava la sua relazione definitiva e all'udienza del 19.11.2024 tenutasi in modalità cartolare per la precisazione delle conclusioni veniva posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Le parti hanno depositato scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) SULLA DETRAZIONE DELLE SOMME LIQUIDATE ALL'APPELLATO E DI QUELLE PERCEPITE IN SEDE AMMINISTRATIVA E LA CONDANNA ALLA RESTITUZIONE DI QUANTO INDEBITAMENTE PERCEPITO.
5 Con l'atto di riassunzione il appellante ha chiesto la ripetizione di quanto Parte_1
l' avesse indebitamente percepito dallo Stato in relazione al risarcimento dei CP_1 danni fisici dallo stesso subiti per effetto della mancata compensazione in applicazione del principio compensatio lucri cum damni delle somme percepite in sede ammnistrativa per le stesse causali.
La Corte con la sentenza parziale di cui infra e tenuto conto della sentenza della Corte di cassazione ha determinato che le stesse hanno avuto riguardo esclusivamente al pagamento dell'equo indennizzo di 1a categoria, giusta d.m. n. 2700 del 27.6.1995 di lire 52.087.500 e al pagamento dell'indennità una tantum per la menomazione all'integrità fisica di lire 25.000.000 concessa con d.m. del 9.05.1997 emettendo separata ordinanza per la loro quantificazione.
Attenendosi alle indicazioni della S.C. in questa sede vincolanti per il giudicante, occorre, quindi procedere alla rideterminazione del quantum di risarcimento dovuto dal in applicazione del criterio generale della “compensatio lucri Parte_1 cum damno”, tenendosi conto del fatto sopravvenuto, legittimamente allegato, dedotto e provato dal nel corso del giudizio di appello ed in ordine al quale nessuna Parte_1 obiezione o contestazione in punto di fatto era stata mossa dall' . CP_1
In tal senso va, quindi, parzialmente riformata la sentenza di primo grado alla luce del fatto sopravvenuto in appello, secondo le indicazioni della S.C.
Occorre, al contempo, prendere in considerazione la circostanza che nelle more del giudizio di appello il ha corrisposto integralmente il risarcimento liquidato Parte_1 dal Tribunale.
Dall'esame della c.t.u. contabile resa dal Dott. e depositata il 12.11.2024 Persona_1 è emerso che alla data del 10.04.2009 (data dell'ultimo pagamento effettuato dal di € 333.408,68) l' aveva percepito a tale titolo la somma di € Parte_1 CP_1
2.378.056,05, maggiore di € 56.102,37 rispetto al dovuto di € 2.321.956,68 . A seguito delle osservazioni alla bozza proposte dalla parte appellata in ordine alle modalità del calcolo della detrazione degli acconti ricevuti, nel rispetto delle indicazioni contenute nell'ordinanza n. 6607/2023 della Corte di cassazione del 6.03.2023, il C.T.U ha elaborato un nuovo conteggio devalutando gli acconti pagati nel 1995 e nel 1997 e rilevando in via definitiva che l'appellato alla stessa data del 10.04.2009 aveva percepito indebitamente la maggior somma di € 40.017,28 oltre interessi legali dalla domanda di restituzione all'effettivo soddisfo.
Tali conteggi, in quanto aderenti alle risultanze in atti e alla tecnica del settore, vengono fatti propri dalla Corte, non sussistendo validi motivi per discostarsene.
6 Ne consegue che l'ammontare del danno liquidato con la sentenza di primo grado in lire 1.589.593.480 effettuate le relative detrazioni, convertita in euro devalutando gli acconti suddetti e aggiungendo gli interessi legali e la rivalutazione monetaria alla data del 10.04.2009 deve essere determinata in € 2.372.404,70 ed avendo il da Parte_1 tale calcolo corrisposto a tale titolo la somma di € 2.412.421,98 l'appellato CP_1 era ed è tenuto a restituire la maggiore somma ricevuta di € 40.017,28 alla
[...] data del 10.04.2009 oltre gli interessi legali.
Spese processuali.
Per la regolamentazione delle spese di lite di questo giudizio di rinvio, dovendo questa Corte provvedere anche per quelle relative al giudizio di legittimità, occorre tenere presente il consolidato principio secondo cui «… In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte …» (Cass. civ., sez. un., n. 32906/2022).
Ritiene la Corte che debba restare inalterata la liquidazione delle spese giudiziali già operata con la sentenza di primo grado, mentre devono rideterminarsi quelle dei due giudizi d'appello e di quelle relative al giudizio in Cassazione.
Invero, nel caso in esame, la rideterminazione dell'importo finale del risarcimento non ha inciso sull'esito complessivamente vittorioso del giudizio a vantaggio dell' , CP_1 quantunque l'ammontare del danno sia stato rimodulato al ribasso, peraltro in minima parte rispetto alla somma complessiva inizialmente liquidata, a seguito delle indicazioni della S.C.
Ne deriva che tali spese processuali devono parzialmente compensarsi per 1/3 e per la restante parte di 2/3 vanno poste a carico del , rimasto soccombente, e Parte_1 liquidate (per la restante parte a carico del ) secondo lo scaglione di valore Parte_1 da € 1.000.000/2.000.000 nei valori minimi di cui al D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) per il giudizio di appello e per quello di rinvio in € 11.436,00 per ciascuno oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. (€ 2.475,00 per studio, € 1.438,00 per introduttiva, € 3.313,00 per la fase istruttoria e di trattazione, ed € 4.210,00 per la fase decisionale) nonché per il giudizio in Cassazione in € 6.466,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. (€ 2.794,00 per studio, € 1.836,00 per introduttiva, € 1.836, per la fase decisionale)
7 Le spese di c.t.u. sono poste parimenti ed interamente a carico della stessa parte appellante.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando quale Giudice del rinvio uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, sulla riassunzione dell'atto d'appello – a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n 18303/2015 resa in data 18.03-18.09.2015 – proposto dall'appellante in persona del Ministro pro tempore Parte_1 per la carica con atto notificato il 18.04.2016 nei confronti di CP_1
avverso la sentenza n. 1807/2001 (n. 3094/1991 R.G.) del CodiceFiscale_3 Tribunale di Messina pubblicata il 18.04.2001, così statuisce:
1. in parziale riforma dell'impugnata sentenza ridetermina l'ammontare del risarcimento per i danni subiti dall'appellato a carico del CP_1 [...]
, in persona del Ministro pro tempore in complessivi € 2.372.404,70, già Parte_1 comprensivo di interessi e rivalutazione alla data del 10.04.2009;
2. per l'effetto, accertato e riconosciuto che il ha versato alla predetta data Parte_1 la maggiore somma di € 40.017,18 condanna alla restituzione della CP_1 suddetta somma in favore del oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1 soddisfo, come indicato in parte motiva;
3. conferma nel resto;
4. condanna il in persona del Ministro pro tempre al pagamento Parte_1 in favore di delle spese processuali che, previamente compensate CP_1 nella misura di 1/3, liquida, per la restante parte, in € 11.436,00 per il giudizio di appello ed €. 11.436,00 per quello di rinvio, nonché € 6.466,00 per il giudizio in Cassazione, oltre spese generali 15% i.v.a. e c.p.a.;
5. pone definitivamente a carico della parte appellante le spese di c.t.u.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 22.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
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