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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 04/05/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 763/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 763/2021 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso il Difensore CP_1
ATTORE
contro
Controparte_2
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIA S.
[...] P.IVA_1
EUFEMIA, 28 29100 PIACENZA presso il Difensore CP_3
CONVENUTO
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico Controparte_4
presso i Difensori e VI RE CP_5
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c..
1. L'attore agisce per il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro occorso in data 11.12.2019 quando, impegnato in un corso di formazione su come tagliare gli alberi organizzato dall'ente convenuto, veniva colpito al capo da un grosso ramo riportando traumi con esiti permanenti. Ascrive l'evento a fatto e colpa dell'ente convenuto;
che resiste chiamando in garanzia e manleva il proprio assicuratore e concludendo – come quest'ultimo – per il rigetto della domanda.
2. La domanda è infondata e non meritevole di accoglimento. In tema di responsabilità per attività pericolose, ex art. 2050 c.c. – e tale è, dalla piana lettura degli atti, l'impostazione data dall'attore, venendo in rilievo “una pericolosità intrinseca”
(Cass. 05.06.2002 n. 8148) “o comunque dipendente dalle modalità di esercizio o dai mezzi di
lavoro impiegati” (Cass. 20.07.1993 n. 8069; Cass. 27.05.2005 n. 11275) – è principio consolidato quello per cui “il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza del nesso
causale tra l'attività pericolosa ed il danno subito;
incombe invece sull'esercente l'attività
pericolosa l'onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno”
(Cassazione civile sez. III, 04/12/1998, n.12307). La giurisprudenza è poi ferma nel ribadire come “la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c.,
presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso,
la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa
dell'evento dannoso” (ex multis Cassazione civile sez. III, 22/09/2014, n.19872).
Che poi, ad avviso di chi scrive ed in accordo con la più attenta dottrina, la fattispecie dell'art. 2050 c.c. sia strutturata non su una presunzione di colpa bensì su una presunzione di responsabilità – riconoscendo alla responsabilità oggettiva dignità
di (sotto)sistema autonomo nell'ambito della responsabilità civile, secondo una pagina 3 di 7 concezione pluralista viceversa avversata dai fautori dell'unità del sistema della responsabilità civile sulla base del dogma “ohne Schuld ” – non incide CP_6
sulla ripartizione dell'onere probatorio, spettando appunto al danneggiato provare il nesso causale tra la condotta, commissiva od omissiva, del presunto danneggiante, e l'evento lesivo patito.
Nel caso di specie tale prova non può ritenersi raggiunta. La dinamica del sinistro è tutt'altro che univoca nel tracciare una responsabilità della convenuta.
Invero ciò che è emerso è che a colpire l'attore, cagionandogli le gravi lesioni per cui
è causa, è stato il ramo di una pianta diversa da quella su cui si stava intervenendo e non adiacente né vicina alla stessa;
così come che l'attore era stato dotato di casco protettivo e che la lezione – impartita non a un novellino, ma un soggetto già pratico del mestiere, trattandosi di corso di perfezionamento della tecnica – si svolgeva sotto la costante vigilanza di un istruttore. È dunque difficile ravvisare una condotta commissiva od omissiva che si ponga in relazione causale con l'evento dannoso, tanto più considerando come, pur all'attento scrutinio degli atti e dei documenti prodotti,
la causa dell'evento rimanga ignota o incerta.
3. Al medesimo esito del rigetto della domanda attorea si perviene, peraltro,
anche per la parallela argomentazione della prova liberatoria. Com'è noto, “La
presunzione di responsabilità [alcune pronunce della Cassazione si disancorano dal dogma della colpa, n.d.r.] contemplata dall'articolo 2050 del Cc può essere vinta solo con
una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure
idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna
violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere
impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto
del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza
sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già
pagina 4 di 7 quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una
situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle
misure preventive adottate.” (Cassazione civile sez. III, 05/05/2023, n.11975; è
orientamento consolidato: Cass. 4 giugno 1998, n. 5484; Cass. 24 novembre 2003, n.
17851; Cass. 18 luglio 2011, n. 15733). Anche al riguardo la vetusta impostazione del dogma “nessuna responsabilità senza colpa” mostra i suoi limiti, non potendosi (né
dovendosi) configurare il caso fortuito come circostanza semplicemente estranea alla
volontà del chiamato in responsabilità, tenuto a rispondere solo per fatto e colpa propri. La prova liberatoria, in altri termini, non consiste nella dimostrazione di un fatto non voluto. La specificità dell'attività pericolosa, ex art. 2050 c.c., è la ricorrenza di molteplici fattori di rischio che non interessa minimamente siano voluti da un danneggiante nei cui confronti svolgere un rimprovero: non è questa la funzione della responsabilità oggettiva. Ciò che conta è invece che l'evento lesivo discenda,
eziologicamente, da un fattore di rischio razionalmente prevedibile e prevenibile con gli opportuni accorgimenti tecnici. In tale possibilità di governance consiste l'attrazione del rischio alla sfera di controllo di chi svolge quell'attività su cui quel rischio insiste.
Tentare di sottrarsi argomentando dalla estraneità significa elidere (ed eludere) il dovere di prevedere, prevenire, evitare ciò che è razionalmente prevedibile, prevenibile ed evitabile. Va pertanto ribadito come il c.d. fortuito, la prova liberatoria da dare,
consista proprio nella dimostrazione della assoluta imprevedibilità, imprevenibilità e non evitabilità del rischio: cioè l'aver fatto tutto quanto era umanamente possibile per impedire il verificarsi dell'evento. Né appare possibile spingere all'estremo tale argomento, teorizzando il c.d. rischio zero come condizione per lo svolgimento della attività: perché nel caso di specie ne discenderebbe che il gestore, consapevole della presenza di neve sugli alberi dell'area, anziché (come ha fatto) selezionarne alcuni su cui svolgere il taglio – diversi e lontani da quello spezzatosi – dovrebbe, per estrema precauzione, interdire ogni attività fino alla scomparsa della neve e alla verifica della pagina 5 di 7 tenuta di ogni singolo ramo di ogni singolo albero della zona. Si vuol dire, in altri termini, che l'evento occorso allo sfortunato sig. poteva verificarsi in qualsiasi Pt_1
altro momento e in qualsiasi altra circostanza, indipendentemente dal concorso di una attività umana: ad es. sul Pubblico Passeggio di Piacenza (casistica scrutinata negli anni scorsi) dove pure avrebbe potuto essere colpito da un ramo spezzato dal vento.
Eliminare il rischio, in questo caso, non lascia alternative: o si interdice l'accesso umano alle aree verdi, o le si elimina (come taluno pare stia teorizzando,
evidenziando che gli alberi sono “un costo” per la collettività e incompatibili con contesti “antropizzati”; ma a Piacenza, fanalino di coda in Italia e in Europa per qualità dell'aria e per condizioni climatiche, succede anche questo). Se invece, più
seriamente, si procede ad una ragionata ponderazione di rischi e benefici, non può
non rilevarsi come l'attività per cui è causa, per quanto pericolosa, non poteva allora e non possa oggi ritenersi di per sé tale da esporre a un inaccettabile rischio la salute umana, non svolgendosi in un ambiente strutturalmente incompatibile con la presenza dell'uomo; ciò che occorreva verificare è che quel rischio fosse gestibile dall'uomo, mediante la predisposizione di ogni cautela da parte di tutti. E se per il danneggiato nulla quaestio, non venendo in rilievo alcuna negligenza imprudenza o imperizia da parte sua, nè alcuna condotta eterodossa e imprevedibile, lo stesso è a dirsi per la parte convenuta, in capo alla quale non è ravvisabile alcuna mala gestio dei fattori di rischio tipizzanti l'attività: gli alberi da tagliare erano stati correttamente selezionati (lo prova, se non altro, il fatto che il danno sia stato causato da una pianta diversa e posta a sufficiente distanza); l'allievo era stato munito delle protezioni adeguate;
vi era un istruttore che vigilava costantemente;
il fattore causale dell'evento
è dunque individuabile come caso fortuito.
Rigettata la domanda, la complessità delle valutazioni richieste integra i giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda;
spese interamente compensate.
Piacenza, 4 maggio 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 763/2021 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso il Difensore CP_1
ATTORE
contro
Controparte_2
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIA S.
[...] P.IVA_1
EUFEMIA, 28 29100 PIACENZA presso il Difensore CP_3
CONVENUTO
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico Controparte_4
presso i Difensori e VI RE CP_5
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c..
1. L'attore agisce per il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro occorso in data 11.12.2019 quando, impegnato in un corso di formazione su come tagliare gli alberi organizzato dall'ente convenuto, veniva colpito al capo da un grosso ramo riportando traumi con esiti permanenti. Ascrive l'evento a fatto e colpa dell'ente convenuto;
che resiste chiamando in garanzia e manleva il proprio assicuratore e concludendo – come quest'ultimo – per il rigetto della domanda.
2. La domanda è infondata e non meritevole di accoglimento. In tema di responsabilità per attività pericolose, ex art. 2050 c.c. – e tale è, dalla piana lettura degli atti, l'impostazione data dall'attore, venendo in rilievo “una pericolosità intrinseca”
(Cass. 05.06.2002 n. 8148) “o comunque dipendente dalle modalità di esercizio o dai mezzi di
lavoro impiegati” (Cass. 20.07.1993 n. 8069; Cass. 27.05.2005 n. 11275) – è principio consolidato quello per cui “il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza del nesso
causale tra l'attività pericolosa ed il danno subito;
incombe invece sull'esercente l'attività
pericolosa l'onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno”
(Cassazione civile sez. III, 04/12/1998, n.12307). La giurisprudenza è poi ferma nel ribadire come “la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c.,
presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso,
la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa
dell'evento dannoso” (ex multis Cassazione civile sez. III, 22/09/2014, n.19872).
Che poi, ad avviso di chi scrive ed in accordo con la più attenta dottrina, la fattispecie dell'art. 2050 c.c. sia strutturata non su una presunzione di colpa bensì su una presunzione di responsabilità – riconoscendo alla responsabilità oggettiva dignità
di (sotto)sistema autonomo nell'ambito della responsabilità civile, secondo una pagina 3 di 7 concezione pluralista viceversa avversata dai fautori dell'unità del sistema della responsabilità civile sulla base del dogma “ohne Schuld ” – non incide CP_6
sulla ripartizione dell'onere probatorio, spettando appunto al danneggiato provare il nesso causale tra la condotta, commissiva od omissiva, del presunto danneggiante, e l'evento lesivo patito.
Nel caso di specie tale prova non può ritenersi raggiunta. La dinamica del sinistro è tutt'altro che univoca nel tracciare una responsabilità della convenuta.
Invero ciò che è emerso è che a colpire l'attore, cagionandogli le gravi lesioni per cui
è causa, è stato il ramo di una pianta diversa da quella su cui si stava intervenendo e non adiacente né vicina alla stessa;
così come che l'attore era stato dotato di casco protettivo e che la lezione – impartita non a un novellino, ma un soggetto già pratico del mestiere, trattandosi di corso di perfezionamento della tecnica – si svolgeva sotto la costante vigilanza di un istruttore. È dunque difficile ravvisare una condotta commissiva od omissiva che si ponga in relazione causale con l'evento dannoso, tanto più considerando come, pur all'attento scrutinio degli atti e dei documenti prodotti,
la causa dell'evento rimanga ignota o incerta.
3. Al medesimo esito del rigetto della domanda attorea si perviene, peraltro,
anche per la parallela argomentazione della prova liberatoria. Com'è noto, “La
presunzione di responsabilità [alcune pronunce della Cassazione si disancorano dal dogma della colpa, n.d.r.] contemplata dall'articolo 2050 del Cc può essere vinta solo con
una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure
idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna
violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere
impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto
del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza
sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già
pagina 4 di 7 quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una
situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle
misure preventive adottate.” (Cassazione civile sez. III, 05/05/2023, n.11975; è
orientamento consolidato: Cass. 4 giugno 1998, n. 5484; Cass. 24 novembre 2003, n.
17851; Cass. 18 luglio 2011, n. 15733). Anche al riguardo la vetusta impostazione del dogma “nessuna responsabilità senza colpa” mostra i suoi limiti, non potendosi (né
dovendosi) configurare il caso fortuito come circostanza semplicemente estranea alla
volontà del chiamato in responsabilità, tenuto a rispondere solo per fatto e colpa propri. La prova liberatoria, in altri termini, non consiste nella dimostrazione di un fatto non voluto. La specificità dell'attività pericolosa, ex art. 2050 c.c., è la ricorrenza di molteplici fattori di rischio che non interessa minimamente siano voluti da un danneggiante nei cui confronti svolgere un rimprovero: non è questa la funzione della responsabilità oggettiva. Ciò che conta è invece che l'evento lesivo discenda,
eziologicamente, da un fattore di rischio razionalmente prevedibile e prevenibile con gli opportuni accorgimenti tecnici. In tale possibilità di governance consiste l'attrazione del rischio alla sfera di controllo di chi svolge quell'attività su cui quel rischio insiste.
Tentare di sottrarsi argomentando dalla estraneità significa elidere (ed eludere) il dovere di prevedere, prevenire, evitare ciò che è razionalmente prevedibile, prevenibile ed evitabile. Va pertanto ribadito come il c.d. fortuito, la prova liberatoria da dare,
consista proprio nella dimostrazione della assoluta imprevedibilità, imprevenibilità e non evitabilità del rischio: cioè l'aver fatto tutto quanto era umanamente possibile per impedire il verificarsi dell'evento. Né appare possibile spingere all'estremo tale argomento, teorizzando il c.d. rischio zero come condizione per lo svolgimento della attività: perché nel caso di specie ne discenderebbe che il gestore, consapevole della presenza di neve sugli alberi dell'area, anziché (come ha fatto) selezionarne alcuni su cui svolgere il taglio – diversi e lontani da quello spezzatosi – dovrebbe, per estrema precauzione, interdire ogni attività fino alla scomparsa della neve e alla verifica della pagina 5 di 7 tenuta di ogni singolo ramo di ogni singolo albero della zona. Si vuol dire, in altri termini, che l'evento occorso allo sfortunato sig. poteva verificarsi in qualsiasi Pt_1
altro momento e in qualsiasi altra circostanza, indipendentemente dal concorso di una attività umana: ad es. sul Pubblico Passeggio di Piacenza (casistica scrutinata negli anni scorsi) dove pure avrebbe potuto essere colpito da un ramo spezzato dal vento.
Eliminare il rischio, in questo caso, non lascia alternative: o si interdice l'accesso umano alle aree verdi, o le si elimina (come taluno pare stia teorizzando,
evidenziando che gli alberi sono “un costo” per la collettività e incompatibili con contesti “antropizzati”; ma a Piacenza, fanalino di coda in Italia e in Europa per qualità dell'aria e per condizioni climatiche, succede anche questo). Se invece, più
seriamente, si procede ad una ragionata ponderazione di rischi e benefici, non può
non rilevarsi come l'attività per cui è causa, per quanto pericolosa, non poteva allora e non possa oggi ritenersi di per sé tale da esporre a un inaccettabile rischio la salute umana, non svolgendosi in un ambiente strutturalmente incompatibile con la presenza dell'uomo; ciò che occorreva verificare è che quel rischio fosse gestibile dall'uomo, mediante la predisposizione di ogni cautela da parte di tutti. E se per il danneggiato nulla quaestio, non venendo in rilievo alcuna negligenza imprudenza o imperizia da parte sua, nè alcuna condotta eterodossa e imprevedibile, lo stesso è a dirsi per la parte convenuta, in capo alla quale non è ravvisabile alcuna mala gestio dei fattori di rischio tipizzanti l'attività: gli alberi da tagliare erano stati correttamente selezionati (lo prova, se non altro, il fatto che il danno sia stato causato da una pianta diversa e posta a sufficiente distanza); l'allievo era stato munito delle protezioni adeguate;
vi era un istruttore che vigilava costantemente;
il fattore causale dell'evento
è dunque individuabile come caso fortuito.
Rigettata la domanda, la complessità delle valutazioni richieste integra i giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda;
spese interamente compensate.
Piacenza, 4 maggio 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
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