Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 17/07/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01273/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01226/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1226 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elda De Masi, con domicilio digitale come da PEC da diritti di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, Agenzia del Demanio, Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliati presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
per l'ottemperanza
del decreto della Corte d’Appello di Catanzaro, del -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, Agenzia del Demanio, Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osservato che il ricorrente si rivolge a questo Tribunale Amministrativo Regionale con azione di ottemperanza ex art. 112 c.p.a., per ottenere l’esecuzione del decreto meglio indicato in epigrafe, con cui la Corte d’Appello di Catanzaro, dopo aver revocato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ha disposto la restituzione delle cose sequestrate;
Osservato, tuttavia, che, come già rilevato nella giurisprudenza amministrativa (TAR Campania – Napoli, Sez. II, 30 giugno 2017, n. 3517; cfr. anche TAR Campania – Napoli, Sez. IV, 5 marzo 2015, n. 1405), l'esecuzione di una sentenza penale non può rientrare nei poteri di cognizione del giudice amministrativo, poiché è escluso che il rimedio dell'ottemperanza (ex artt. 112 e ss. c.p.a.) possa attagliarsi ai provvedimenti in materia penale del giudice ordinario, riservando il codice di procedura penale l'esecuzione di tali pronunce alla stessa giurisdizione penale;
Osservato, invero, che il giudice penale gode di un potere esclusivo ed autonomo, conferitogli dalla legge in base agli artt. 655 ss. c.p.p., a conoscere dell'esecuzione dei suoi provvedimenti: spetta, in particolare, al pubblico ministero costituito presso tale giudice curare d'ufficio l'esecuzione dei provvedimenti di questi attivandosi personalmente o adendo, nei casi previsti dalla normativa processuale, il giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p. (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 22 febbraio 1996 n. 862);
Osservato che discende da quanto esposto che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo ogni questione relativa all'omessa esecuzione di un provvedimento giurisdizionale penale, nemmeno se l'asserita inottemperanza sia imputata, come nel caso di specie, alla condotta inerte di una pubblica amministrazione;
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, potendosi comunque compensare tra le parti le spese di lite, stante il rilievo officioso della questione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) decidendo sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.