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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/09/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 390/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 390/2022 del ruolo affari generali del contenzioso civile promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante, con sede in Parte_1 P.IVA_1
Verbania (VB), Via San Bernardino n. 20, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Aquino, e e elettivamente domiciliata in Cagliari (CA), Via Sidney Sonnino n. 169, presso lo studio dell'avv.
Sebastiana Caterina Succu, in forza di delega posta in calce all'atto di appello
appellante
CONTRO
, in persona del legale rappresentante, Controparte_1
rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici, in Cagliari, via Dante n. 23 è legalmente domiciliata
appellata
Pagina 1 e
C.F. , in persona del legale rappresentante, con sede Controparte_2 P.IVA_2
in Arzachena (SS), Via Portovenere s.n.c.,
appellata contumace
All'udienza del 09/05/2025 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis rejectis, in
riforma dell'appellata sentenza n. 1083/2022, emessa dal Tribunale di Cagliari nella persona del
Giudice Dott. Nicola Caschili, nella causa civile n. 4232/2019 R.G., comunicata a mezzo PEC dalla
Cancelleria in data 27 aprile 2022, non notificata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Cagliari, del cui appello trattasi, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE In accoglimento
dell'impugnazione proposta, riformare la sentenza di primo grado impugnata con riguardo alla
condanna al risarcimento del danno, riducendolo ad € 11.785,39. Con vittoria di spese e compensi
di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata: “Dichiarare inammissibile e, comunque, respingere il gravame,
vinte anche le spese del grado di appello”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3.6.2020, e Controparte_1
convennero in giudizio le società e Parte_2 Parte_1
, chiedendo che fosse dichiarata nei loro confronti l'inefficacia, Controparte_3
ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita stipulato il 22.12.2015 con il quale
[...]
aveva ceduto a la proprietà degli immobili in comune di Arzachena, P_ Parte_1
distinti in catasto al foglio 40 part. 3481 subb. 4 e 5, cat. A2 e subb. 6 e 7, cat. C6, nonché la
Pagina 2 condanna di al risarcimento del danno subito per effetto della successiva alienazione di Parte_1
una parte degli immobili in favore di terzi di buona fede, commisurato al valore della cessione indicato nell'atto, pari ad € 110.000,00.
A sostegno della domanda la parte attrice dedusse:
a) che era creditrice della di un ingente credito di Controparte_1 Controparte_2
complessivi euro 1.401.965,33 oltre accessori, di cui euro 1.311.109,04 per capitale e accessori,
euro 29,40 per diritti di notifica, euro 74.519,87 per aggio a carico del debitore ed euro 15.888,67
per mora, risultanti da avvisi di accertamento in relazione ad anni di imposta antecedenti al 2015;
b) che la società debitrice, con l'atto del 22.12.2015, aveva trasferito per un prezzo incongruo di €
300.000,00, peraltro neanche corrisposto, l'intero suo patrimonio, costituto da 4 cespiti in comune di Arzachena, mettendosi contestualmente in liquidazione;
c) che la cessione doveva essere qualificata a titolo gratuito, in quanto nell'atto di compravendita le parti avevano dato atto che l'intero prezzo era stato regolato, quanto a € 115.337,74 mediante accollo non liberatorio del mutuo ipotecario e quanto ad € 184.662,26 mediante pagamento entro il termine del 31.12.2017, invero mai corrisposto, dissimulando in tal modo una donazione;
d) che tra le società cedente ed acquirente vi erano correlazioni evidenti, in quanto al momento del perfezionamento dell'atto di cessione era amministrata da , figlio di P_ CP
, legale rappresentante della CP_5 Parte_1
e) che con atto del 26.6.2018, rappresentata dal procuratore speciale Parte_1 CP
(legale rappresentante di , a sua volta aveva ceduto a terzi i beni immobili di
[...] P_
cui ai subalterni 4 e 6, per il prezzo di € 110.000,00, rendendo così impossibile al creditore attore agire esecutivamente sui beni alienati.
La si costituì in giudizio contestando l'avversa pretesa, e rilevò che la cessione non era Parte_1
avvenuta a titolo gratuito, in quanto il prezzo era stato regolarmente corrisposto e che lo stesso fosse comunque congruo, come dimostrato dalla successiva cessione di una parte degli immobili a terzi ad un prezzo addirittura inferiore. La convenuta contestò quindi di avere consapevolezza della
Pagina 3 situazione debitoria di non potendosi essa dedurre esclusivamente dal rapporto P_
parentale tra gli amministratori. In relazione alla domanda risarcitoria, rilevò che il prezzo pagato dal terzo era stato utilizzato per cancellare l'ipoteca iscritta sui beni ceduti e che, se l'Agenzia
avesse agito esecutivamente sul bene, non avrebbe potuto rivalersi su quella parte del valore del bene gravato dalla garanzia reale.
La causa, istruita con produzioni documentali, venne definita con sentenza n. 1083/2022 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che statuì nei seguenti termini: “…definitivamente decidendo: -
dichiara inammissibile la domanda del per difetto di Parte_2
legittimazione ad agire;
- accoglie la domanda di e Controparte_1
per l'effetto, dichiara inefficace nei suoi confronti l'atto pubblico stipulato il 22.12.2015 a rogito
rep. 1731 racc. 1323 mediante il quale ha ceduto a Per_1 Controparte_2 Parte_1
la proprietà degli immobili in comune di Arzachena, distinti al catasto al foglio 40 part. 3481 subb.
4, 5, 6 e 7. - condanna al pagamento di € 75.601,00 in favore di Parte_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi come per legge Controparte_1
sino all'effettivo soddisfo;
- condanna le convenute, in solido, al pagamento in favore dell'attrice
delle spese processuali che si liquidano in € 9.694,00 per compenso di avvocato, oltre spese
generali e accessori di legge ed in € 1.686,00 per esborsi. - Compensa le spese tra le convenute ed
il attore”. Parte_2
Nel motivare la decisione il Tribunale ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione ad agire del , il quale, non essendo titolare del credito, esercita Parte_2
un'attività di controllo nei confronti degli enti fiscali da esso dipendenti.
Nel merito ha dato atto della sussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2901 c.c.:
-il credito risultava pacificamente sussistente, certo e non contestato, relativo all'anno di imposta
2014, accertato con atto notificato nel 2018 per l' importo di € 1.050.000,00, per IVA, Irap ed
Imposte sui redditi;
Pagina 4 - sussisteva il requisito dell'eventus damni, avendo l'attore dato prova dell'esistenza di un atto pregiudizievole, consistente nella alienazione dell'intero suo patrimonio immobiliare, restando a carico della convenuta l'onere della prova, non assolto, in merito alla capacità patrimoniale della debitrice ed alla capienza del suo patrimonio residuo a soddisfare il credito;
- sussisteva il requisito della scientia damni, dovendo ritenersi che la società al P_
momento della cessione dell'intero suo patrimonio (dicembre 2015), fosse pienamente consapevole di pregiudicare le ragioni del creditore erariale;
dall'avviso di accertamento era difatti emerso che la debitrice non aveva presentato le dichiarazioni fiscali per il 2014 né versato le relative imposte,
nonostante un rilevante ricavo, pari ad euro 1.639.000,00, risultante dalla comunicazione IVA
effettuata dalla stessa società;
- quanto alla consapevolezza del pregiudizio da parte della società , era irrilevante Parte_1
indagare la natura onerosa o gratuita dell'atto di cessione o la congruità del suo prezzo, essendo evidente che fosse consapevole dell'effetto pregiudizievole dell'atto dismissivo, in Parte_1
quanto entrambe le società [risultavano] collegate soggettivamente al medesimo nucleo familiare
ed [avevano] di fatto operato in regime di cointeressenza;
- sussistevano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda c.d. revocatoria risarcitoria: il credito dell'attore era certo, in quanto portato da un avviso di accertamento definitivo e non
contestato; la condotta illecita derivava dall'accertamento dei presupposti della revocatoria,
essendosi accertato che aveva agito con la consapevolezza di pregiudicare le ragioni Parte_1
dei creditori di Il danno, corrispondente al pregiudizio arrecato alla garanzia P_
generica del creditore, doveva ritenersi pari a quanto questi avrebbe potuto ottenere dalla vendita esecutiva del bene e, poiché il bene ceduto al terzo di buona fede era gravato da ipoteca, il ricavato dalla vendita sarebbe stato destinato prioritariamente al soddisfacimento del creditore ipotecario.
Ai fini della quantificazione del danno risarcibile doveva pertanto detrarsi dal valore del bene quanto corrisposto al creditore ipotecario per la estinzione dell'ipoteca. Dalla documentazione
prodotta era emerso che l'importo di euro 40.545.74 era stato utilizzato per la estinzione
Pagina 5 dell'ipoteca, e che il residuo importo di € 69.454,26 era stato incassato da . Parte_1
Conseguentemente, la società doveva essere condannata a risarcire tale somma, con gli interessi e la
rivalutazione a decorrere dall'atto di cessione ai terzi all'attualità, per complessivi € 75.601,00
oltre interessi come per legge sino all'effettivo soddisfo.
***
ha proposto appello avvero la sentenza chiedendone la riforma con riguardo alla Parte_1
sola quantificazione del risarcimento del danno.
Si è costituita, resistendo, l . Controparte_6
La convenuta solo ai fini dell'integrità del contraddittorio, non si è costituita ed Controparte_2
è stata dichiarata contumace.
***
Con unico, articolato motivo la società appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe errato nell'affermare che: “Dalla documentazione prodotta dalla convenuta, risulta che una parte
del prezzo, pari ad € 40.545.74, sia stata destinata alla estinzione dell'ipoteca, effettivamente
avvenuta come da nota di restrizione del 27.7.2018 (doc. 3 di parte convenuta), mentre solo il
residuo importo di € 69.454,26 è stato incassato da . Ed è quest'ultimo importo che Parte_1
corrisponde al danno subito dall'attore. Pertanto, deve essere condannata al Parte_1
risarcimento del danno in favore dell'attore, che si quantifica in € 69.454,26, con gli interessi e la
rivalutazione a decorrere dall'atto di cessione ai terzi all'attualità, per complessivi € 75.601,00
oltre interessi come per legge sino all'effettivo soddisfo”. Specificatamente, dall'atto notarile del 22
dicembre 2015 emergerebbe che entrambi gli immobili oggetto di trasferimento fossero gravati da ipoteca a garanzia di un mutuo, per un residuo complessivo di euro 115.337,74, accollato da essa esponente. In particolare, in relazione all'immobile ancora intestato a , la quota di Parte_1
debito sarebbe pari a euro 57.668,87, importo successivamente corrisposto alla banca BNL, come dimostrato dalla successiva cancellazione dell'ipoteca (doc. 3). Da ciò discenderebbe che il danno
Pagina 6 effettivo subito dall' non avrebbe potuto essere quantificato in euro 69.454,26, Controparte_1
come erroneamente ritenuto dal primo giudice, dovendo essere ulteriormente ridotto detraendo l'importo di euro 57.668,87, corrispondente al mutuo estinto. Deriverebbe, da tale ordine di rilievi che il danno reale ammonterebbe ad euro 11.785,39. Ogni diversa valutazione avrebbe determinato un ingiustificato arricchimento in favore dell' , la quale oggi potrebbe rivalersi Controparte_1
su un bene libero da ipoteca e quindi di valore notevolmente superiore rispetto al 2015.
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il giudice di primo grado, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ordinaria in relazione all'atto dispositivo posto in essere da in Controparte_2
favore di ha correttamente tenuto distinte le situazioni relative ai diversi Parte_1
immobili.
Con riguardo al bene rivenduto al terzo in buona fede, il Tribunale ha applicato i principi -non contestati quanto alla loro correttezza - in tema di revocatoria risarcitoria, riconoscendo all'
[...]
il risarcimento del danno pari al valore di alienazione del bene, detratta la quota CP_1
versata per estinguere il mutuo ipotecario. In tale ipotesi, difatti, l'azione revocatoria non può
esplicare l'effetto tipico dell'inefficacia relativa, ma si converte in condanna per equivalente,
assumendo natura risarcitoria ex art. 2043 c.c. (Cass. n. 251/1996). Secondo l'orientamento consolidato e, per la verità indiscusso in questa sede, della Suprema Corte di Cassazione “Il terzo
che acquista un bene del debitore con un atto di disposizione patrimoniale suscettibile di
revocatoria ex art. 2901 c.c. è responsabile direttamente nei confronti del creditore, ex art. 2043
c.c., per gli atti successivi all'acquisto del bene che abbiano in concreto reso irrealizzabile, in tutto
o in parte, il ripristino della garanzia patrimoniale”, con la precisazione che “il pregiudizio
consiste esclusivamente nella privazione della possibilità di esercitare utilmente l'azione
revocatoria e va commisurata all'utilità che il creditore danneggiato avrebbe potuto conseguire in
difetto dell'attività elusiva” (cfr. Cass. n. 24196/2023). Ne consegue che in tal caso la liquidazione
Pagina 7 del danno non coincide con il valore della vendita al terzo in buona fede dell'immobile, ma deve essere rapportata al valore utile e realmente conseguibile dal creditore, ossia al valore netto del bene al momento della vendita, tenuto conto delle ipoteche e degli altri vincoli gravanti sull'immobile trasferito.
Diverso è l'effetto tipico della revocatoria ordinaria - che anche in questa sede va tenuto fermamente distinto dalla situazione appena descritta – ricadente sulla cessione dell'immobile rimasto nella sfera patrimoniale di che, secondo la prospettazione dell'appellante, è Parte_1
stato liberato dall'ipoteca, con la corresponsione, da parte sua, di un importo che pretende di decurtare dalle somme liquidate a titolo di risarcimento concernenti l'altro bene, venduto a terzi.
La pretesa, con l'assunto da cui essa muove, è manifestamente erronea.
Anzitutto occorre tenere distinti i due beni, il primo assoggettato a revocatoria cd.
risarcitoria, il secondo invece a revocatoria pura e semplice .
Con riguardo a tale, secondo bene, rimasto nella sfera dell'acquirente , è utile Parte_1
richiamare i principi espressi da Cass. Sez. 6 - 3, Ord. n. 16614 del 11/06/2021, secondo cui:
“L'accoglimento dell'azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., non comporta
l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore
alienante, bensì l'inefficacia dell'atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla;
pertanto, l'acquisto del bene da parte del terzo, avente causa dal debitore alienante che ha subìto
l'azione revocatoria, in quanto pur sempre valido ed efficace, giustifica la perdurante
conservazione, da parte del dante causa, del prezzo conseguito in seguito al trasferimento, atteso il
carattere meramente ipotetico, futuro ed eventuale del fruttuoso esercizio dell'azione esecutiva da
parte del creditore che abbia vittoriosamente esperito l'azione revocatoria, da cui dipende la
legittimazione del terzo acquirente ad agire in restituzione.”. Analogamente deve ragionarsi con riguarda al mutuo ipotecario pagato in luogo del prezzo, ovvero alla cancellazione dell'ipoteca,
secondo l'allegazione dell'appellante, che vorrebbe imputare l'esborso a decurtazione del risarcimento accertato con riferimento all'altro immobile, ceduto a terzi.
Pagina 8 Ebbene, l'immobile di cui in questa sede ancora si controverte è oggetto di un acquisto perfettamente valido a tuttora, mentre è meramente ipotetico, futuro ed eventuale il fruttuoso
esercizio dell'azione esecutiva da parte del creditore che ha vittoriosamente esperito
l'azione revocatoria.
Di tal che gli esborsi eventualmente effettuati dall'acquirente relativamente al predetto immobile non assumono alcun rilievo in questa sede, potendosi eventualmente discutere di possibili obblighi restitutori/indennitari da ingiusta locupletazione ove nei siano accertati i presupposti, all'esito della o eventuale azione esecutiva che venga intentata sul bene.
Consegue il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate entro lo scaglione di valore compreso tra € 52.000,00 e € 260.000,00 in considerazione del valore della domanda in appello,
secondo i parametri del DM 147/2022 e succ. mod., applicando i valori minimi, stante la ridotta attività processuale svolta, nonchè per la semplicità delle questioni trattate, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, non tenutasi.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. Parte_1
1083/2022, pubblicata in data 22.04.2022;
2) condanna alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.997,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
3) nulla sulle spese quanto a Controparte_2
Pagina 9 4) dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 12 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 390/2022 del ruolo affari generali del contenzioso civile promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante, con sede in Parte_1 P.IVA_1
Verbania (VB), Via San Bernardino n. 20, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Aquino, e e elettivamente domiciliata in Cagliari (CA), Via Sidney Sonnino n. 169, presso lo studio dell'avv.
Sebastiana Caterina Succu, in forza di delega posta in calce all'atto di appello
appellante
CONTRO
, in persona del legale rappresentante, Controparte_1
rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici, in Cagliari, via Dante n. 23 è legalmente domiciliata
appellata
Pagina 1 e
C.F. , in persona del legale rappresentante, con sede Controparte_2 P.IVA_2
in Arzachena (SS), Via Portovenere s.n.c.,
appellata contumace
All'udienza del 09/05/2025 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis rejectis, in
riforma dell'appellata sentenza n. 1083/2022, emessa dal Tribunale di Cagliari nella persona del
Giudice Dott. Nicola Caschili, nella causa civile n. 4232/2019 R.G., comunicata a mezzo PEC dalla
Cancelleria in data 27 aprile 2022, non notificata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Cagliari, del cui appello trattasi, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE In accoglimento
dell'impugnazione proposta, riformare la sentenza di primo grado impugnata con riguardo alla
condanna al risarcimento del danno, riducendolo ad € 11.785,39. Con vittoria di spese e compensi
di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata: “Dichiarare inammissibile e, comunque, respingere il gravame,
vinte anche le spese del grado di appello”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3.6.2020, e Controparte_1
convennero in giudizio le società e Parte_2 Parte_1
, chiedendo che fosse dichiarata nei loro confronti l'inefficacia, Controparte_3
ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita stipulato il 22.12.2015 con il quale
[...]
aveva ceduto a la proprietà degli immobili in comune di Arzachena, P_ Parte_1
distinti in catasto al foglio 40 part. 3481 subb. 4 e 5, cat. A2 e subb. 6 e 7, cat. C6, nonché la
Pagina 2 condanna di al risarcimento del danno subito per effetto della successiva alienazione di Parte_1
una parte degli immobili in favore di terzi di buona fede, commisurato al valore della cessione indicato nell'atto, pari ad € 110.000,00.
A sostegno della domanda la parte attrice dedusse:
a) che era creditrice della di un ingente credito di Controparte_1 Controparte_2
complessivi euro 1.401.965,33 oltre accessori, di cui euro 1.311.109,04 per capitale e accessori,
euro 29,40 per diritti di notifica, euro 74.519,87 per aggio a carico del debitore ed euro 15.888,67
per mora, risultanti da avvisi di accertamento in relazione ad anni di imposta antecedenti al 2015;
b) che la società debitrice, con l'atto del 22.12.2015, aveva trasferito per un prezzo incongruo di €
300.000,00, peraltro neanche corrisposto, l'intero suo patrimonio, costituto da 4 cespiti in comune di Arzachena, mettendosi contestualmente in liquidazione;
c) che la cessione doveva essere qualificata a titolo gratuito, in quanto nell'atto di compravendita le parti avevano dato atto che l'intero prezzo era stato regolato, quanto a € 115.337,74 mediante accollo non liberatorio del mutuo ipotecario e quanto ad € 184.662,26 mediante pagamento entro il termine del 31.12.2017, invero mai corrisposto, dissimulando in tal modo una donazione;
d) che tra le società cedente ed acquirente vi erano correlazioni evidenti, in quanto al momento del perfezionamento dell'atto di cessione era amministrata da , figlio di P_ CP
, legale rappresentante della CP_5 Parte_1
e) che con atto del 26.6.2018, rappresentata dal procuratore speciale Parte_1 CP
(legale rappresentante di , a sua volta aveva ceduto a terzi i beni immobili di
[...] P_
cui ai subalterni 4 e 6, per il prezzo di € 110.000,00, rendendo così impossibile al creditore attore agire esecutivamente sui beni alienati.
La si costituì in giudizio contestando l'avversa pretesa, e rilevò che la cessione non era Parte_1
avvenuta a titolo gratuito, in quanto il prezzo era stato regolarmente corrisposto e che lo stesso fosse comunque congruo, come dimostrato dalla successiva cessione di una parte degli immobili a terzi ad un prezzo addirittura inferiore. La convenuta contestò quindi di avere consapevolezza della
Pagina 3 situazione debitoria di non potendosi essa dedurre esclusivamente dal rapporto P_
parentale tra gli amministratori. In relazione alla domanda risarcitoria, rilevò che il prezzo pagato dal terzo era stato utilizzato per cancellare l'ipoteca iscritta sui beni ceduti e che, se l'Agenzia
avesse agito esecutivamente sul bene, non avrebbe potuto rivalersi su quella parte del valore del bene gravato dalla garanzia reale.
La causa, istruita con produzioni documentali, venne definita con sentenza n. 1083/2022 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che statuì nei seguenti termini: “…definitivamente decidendo: -
dichiara inammissibile la domanda del per difetto di Parte_2
legittimazione ad agire;
- accoglie la domanda di e Controparte_1
per l'effetto, dichiara inefficace nei suoi confronti l'atto pubblico stipulato il 22.12.2015 a rogito
rep. 1731 racc. 1323 mediante il quale ha ceduto a Per_1 Controparte_2 Parte_1
la proprietà degli immobili in comune di Arzachena, distinti al catasto al foglio 40 part. 3481 subb.
4, 5, 6 e 7. - condanna al pagamento di € 75.601,00 in favore di Parte_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi come per legge Controparte_1
sino all'effettivo soddisfo;
- condanna le convenute, in solido, al pagamento in favore dell'attrice
delle spese processuali che si liquidano in € 9.694,00 per compenso di avvocato, oltre spese
generali e accessori di legge ed in € 1.686,00 per esborsi. - Compensa le spese tra le convenute ed
il attore”. Parte_2
Nel motivare la decisione il Tribunale ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione ad agire del , il quale, non essendo titolare del credito, esercita Parte_2
un'attività di controllo nei confronti degli enti fiscali da esso dipendenti.
Nel merito ha dato atto della sussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2901 c.c.:
-il credito risultava pacificamente sussistente, certo e non contestato, relativo all'anno di imposta
2014, accertato con atto notificato nel 2018 per l' importo di € 1.050.000,00, per IVA, Irap ed
Imposte sui redditi;
Pagina 4 - sussisteva il requisito dell'eventus damni, avendo l'attore dato prova dell'esistenza di un atto pregiudizievole, consistente nella alienazione dell'intero suo patrimonio immobiliare, restando a carico della convenuta l'onere della prova, non assolto, in merito alla capacità patrimoniale della debitrice ed alla capienza del suo patrimonio residuo a soddisfare il credito;
- sussisteva il requisito della scientia damni, dovendo ritenersi che la società al P_
momento della cessione dell'intero suo patrimonio (dicembre 2015), fosse pienamente consapevole di pregiudicare le ragioni del creditore erariale;
dall'avviso di accertamento era difatti emerso che la debitrice non aveva presentato le dichiarazioni fiscali per il 2014 né versato le relative imposte,
nonostante un rilevante ricavo, pari ad euro 1.639.000,00, risultante dalla comunicazione IVA
effettuata dalla stessa società;
- quanto alla consapevolezza del pregiudizio da parte della società , era irrilevante Parte_1
indagare la natura onerosa o gratuita dell'atto di cessione o la congruità del suo prezzo, essendo evidente che fosse consapevole dell'effetto pregiudizievole dell'atto dismissivo, in Parte_1
quanto entrambe le società [risultavano] collegate soggettivamente al medesimo nucleo familiare
ed [avevano] di fatto operato in regime di cointeressenza;
- sussistevano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda c.d. revocatoria risarcitoria: il credito dell'attore era certo, in quanto portato da un avviso di accertamento definitivo e non
contestato; la condotta illecita derivava dall'accertamento dei presupposti della revocatoria,
essendosi accertato che aveva agito con la consapevolezza di pregiudicare le ragioni Parte_1
dei creditori di Il danno, corrispondente al pregiudizio arrecato alla garanzia P_
generica del creditore, doveva ritenersi pari a quanto questi avrebbe potuto ottenere dalla vendita esecutiva del bene e, poiché il bene ceduto al terzo di buona fede era gravato da ipoteca, il ricavato dalla vendita sarebbe stato destinato prioritariamente al soddisfacimento del creditore ipotecario.
Ai fini della quantificazione del danno risarcibile doveva pertanto detrarsi dal valore del bene quanto corrisposto al creditore ipotecario per la estinzione dell'ipoteca. Dalla documentazione
prodotta era emerso che l'importo di euro 40.545.74 era stato utilizzato per la estinzione
Pagina 5 dell'ipoteca, e che il residuo importo di € 69.454,26 era stato incassato da . Parte_1
Conseguentemente, la società doveva essere condannata a risarcire tale somma, con gli interessi e la
rivalutazione a decorrere dall'atto di cessione ai terzi all'attualità, per complessivi € 75.601,00
oltre interessi come per legge sino all'effettivo soddisfo.
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ha proposto appello avvero la sentenza chiedendone la riforma con riguardo alla Parte_1
sola quantificazione del risarcimento del danno.
Si è costituita, resistendo, l . Controparte_6
La convenuta solo ai fini dell'integrità del contraddittorio, non si è costituita ed Controparte_2
è stata dichiarata contumace.
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Con unico, articolato motivo la società appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe errato nell'affermare che: “Dalla documentazione prodotta dalla convenuta, risulta che una parte
del prezzo, pari ad € 40.545.74, sia stata destinata alla estinzione dell'ipoteca, effettivamente
avvenuta come da nota di restrizione del 27.7.2018 (doc. 3 di parte convenuta), mentre solo il
residuo importo di € 69.454,26 è stato incassato da . Ed è quest'ultimo importo che Parte_1
corrisponde al danno subito dall'attore. Pertanto, deve essere condannata al Parte_1
risarcimento del danno in favore dell'attore, che si quantifica in € 69.454,26, con gli interessi e la
rivalutazione a decorrere dall'atto di cessione ai terzi all'attualità, per complessivi € 75.601,00
oltre interessi come per legge sino all'effettivo soddisfo”. Specificatamente, dall'atto notarile del 22
dicembre 2015 emergerebbe che entrambi gli immobili oggetto di trasferimento fossero gravati da ipoteca a garanzia di un mutuo, per un residuo complessivo di euro 115.337,74, accollato da essa esponente. In particolare, in relazione all'immobile ancora intestato a , la quota di Parte_1
debito sarebbe pari a euro 57.668,87, importo successivamente corrisposto alla banca BNL, come dimostrato dalla successiva cancellazione dell'ipoteca (doc. 3). Da ciò discenderebbe che il danno
Pagina 6 effettivo subito dall' non avrebbe potuto essere quantificato in euro 69.454,26, Controparte_1
come erroneamente ritenuto dal primo giudice, dovendo essere ulteriormente ridotto detraendo l'importo di euro 57.668,87, corrispondente al mutuo estinto. Deriverebbe, da tale ordine di rilievi che il danno reale ammonterebbe ad euro 11.785,39. Ogni diversa valutazione avrebbe determinato un ingiustificato arricchimento in favore dell' , la quale oggi potrebbe rivalersi Controparte_1
su un bene libero da ipoteca e quindi di valore notevolmente superiore rispetto al 2015.
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L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il giudice di primo grado, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ordinaria in relazione all'atto dispositivo posto in essere da in Controparte_2
favore di ha correttamente tenuto distinte le situazioni relative ai diversi Parte_1
immobili.
Con riguardo al bene rivenduto al terzo in buona fede, il Tribunale ha applicato i principi -non contestati quanto alla loro correttezza - in tema di revocatoria risarcitoria, riconoscendo all'
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il risarcimento del danno pari al valore di alienazione del bene, detratta la quota CP_1
versata per estinguere il mutuo ipotecario. In tale ipotesi, difatti, l'azione revocatoria non può
esplicare l'effetto tipico dell'inefficacia relativa, ma si converte in condanna per equivalente,
assumendo natura risarcitoria ex art. 2043 c.c. (Cass. n. 251/1996). Secondo l'orientamento consolidato e, per la verità indiscusso in questa sede, della Suprema Corte di Cassazione “Il terzo
che acquista un bene del debitore con un atto di disposizione patrimoniale suscettibile di
revocatoria ex art. 2901 c.c. è responsabile direttamente nei confronti del creditore, ex art. 2043
c.c., per gli atti successivi all'acquisto del bene che abbiano in concreto reso irrealizzabile, in tutto
o in parte, il ripristino della garanzia patrimoniale”, con la precisazione che “il pregiudizio
consiste esclusivamente nella privazione della possibilità di esercitare utilmente l'azione
revocatoria e va commisurata all'utilità che il creditore danneggiato avrebbe potuto conseguire in
difetto dell'attività elusiva” (cfr. Cass. n. 24196/2023). Ne consegue che in tal caso la liquidazione
Pagina 7 del danno non coincide con il valore della vendita al terzo in buona fede dell'immobile, ma deve essere rapportata al valore utile e realmente conseguibile dal creditore, ossia al valore netto del bene al momento della vendita, tenuto conto delle ipoteche e degli altri vincoli gravanti sull'immobile trasferito.
Diverso è l'effetto tipico della revocatoria ordinaria - che anche in questa sede va tenuto fermamente distinto dalla situazione appena descritta – ricadente sulla cessione dell'immobile rimasto nella sfera patrimoniale di che, secondo la prospettazione dell'appellante, è Parte_1
stato liberato dall'ipoteca, con la corresponsione, da parte sua, di un importo che pretende di decurtare dalle somme liquidate a titolo di risarcimento concernenti l'altro bene, venduto a terzi.
La pretesa, con l'assunto da cui essa muove, è manifestamente erronea.
Anzitutto occorre tenere distinti i due beni, il primo assoggettato a revocatoria cd.
risarcitoria, il secondo invece a revocatoria pura e semplice .
Con riguardo a tale, secondo bene, rimasto nella sfera dell'acquirente , è utile Parte_1
richiamare i principi espressi da Cass. Sez. 6 - 3, Ord. n. 16614 del 11/06/2021, secondo cui:
“L'accoglimento dell'azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., non comporta
l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore
alienante, bensì l'inefficacia dell'atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla;
pertanto, l'acquisto del bene da parte del terzo, avente causa dal debitore alienante che ha subìto
l'azione revocatoria, in quanto pur sempre valido ed efficace, giustifica la perdurante
conservazione, da parte del dante causa, del prezzo conseguito in seguito al trasferimento, atteso il
carattere meramente ipotetico, futuro ed eventuale del fruttuoso esercizio dell'azione esecutiva da
parte del creditore che abbia vittoriosamente esperito l'azione revocatoria, da cui dipende la
legittimazione del terzo acquirente ad agire in restituzione.”. Analogamente deve ragionarsi con riguarda al mutuo ipotecario pagato in luogo del prezzo, ovvero alla cancellazione dell'ipoteca,
secondo l'allegazione dell'appellante, che vorrebbe imputare l'esborso a decurtazione del risarcimento accertato con riferimento all'altro immobile, ceduto a terzi.
Pagina 8 Ebbene, l'immobile di cui in questa sede ancora si controverte è oggetto di un acquisto perfettamente valido a tuttora, mentre è meramente ipotetico, futuro ed eventuale il fruttuoso
esercizio dell'azione esecutiva da parte del creditore che ha vittoriosamente esperito
l'azione revocatoria.
Di tal che gli esborsi eventualmente effettuati dall'acquirente relativamente al predetto immobile non assumono alcun rilievo in questa sede, potendosi eventualmente discutere di possibili obblighi restitutori/indennitari da ingiusta locupletazione ove nei siano accertati i presupposti, all'esito della o eventuale azione esecutiva che venga intentata sul bene.
Consegue il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate entro lo scaglione di valore compreso tra € 52.000,00 e € 260.000,00 in considerazione del valore della domanda in appello,
secondo i parametri del DM 147/2022 e succ. mod., applicando i valori minimi, stante la ridotta attività processuale svolta, nonchè per la semplicità delle questioni trattate, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, non tenutasi.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. Parte_1
1083/2022, pubblicata in data 22.04.2022;
2) condanna alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.997,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
3) nulla sulle spese quanto a Controparte_2
Pagina 9 4) dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 12 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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