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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/12/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Velletri
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 1751/2023
Il Giudice ND GN ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti MANCUSI SERGIO MASSIMO/
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
AN ES resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si tratta di azione di accertamento negativo, e spetta all'attrice dimostrare gli elementi costitutivi della fondatezza della propria azione e quindi del diritto a ritenere la prestazione ricevuta. Ciò vale anche quando la richiesta di ripetizione svolta in sede amministrativa dall' sia stata generica, CP_1
potendo poi la specificazione avvenire in corso di causa (Cass.17378/25).
Ebbene, l'azione di accertamento negativo è limitata al periodo 8-6-15/15-
11-16, posto che l' non ha svolto domanda riconvenzionale di indebito CP_1
per periodo più ampio, sebbene faccia riferimento a somme pagate indebitamente fino al 2021, sulla base di una richiesta amministrativa non prodotta.
Ciò detto, trattandosi di NASpI non si applica l'art.52 l. n.88/89, ma esclusivamente l'art.2033 c.c. (Cass.11659/24)
Ancora, la prescrizione è decennale ex art.2033 c.c. e non quinquennale.
Non applicandosi l'art.52 l. n.88/89, non rileva l'assenza di dolo dell'accipiens, fatto salvo solo il principio di buona fede (C. Cost. 8/23), ma parte attrice non ha allegato alcun elemento di fatto dal quale dedurre che la richiesta sia contraria a buona fede.
Ne viene che la domanda di accertamento negativo deve essere respinta poiché risulta dall'estratto contributivo prodotto dall' che l'attrice, nel CP_1
predetto periodo, ebbe nuovo impiego, il che determina decadenza dal trattamento (art.9, co.1 d.lgs. n.22/15).
Le spese di lite non ripetibili attesa la dichiarazione prodotta ex art.152 d.a.
c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda attorea
Dichiara irripetibili le spese di lite
Il Giudice
Pag. 2 di 3 ND GN
Pag. 3 di 3
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 1751/2023
Il Giudice ND GN ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti MANCUSI SERGIO MASSIMO/
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
AN ES resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si tratta di azione di accertamento negativo, e spetta all'attrice dimostrare gli elementi costitutivi della fondatezza della propria azione e quindi del diritto a ritenere la prestazione ricevuta. Ciò vale anche quando la richiesta di ripetizione svolta in sede amministrativa dall' sia stata generica, CP_1
potendo poi la specificazione avvenire in corso di causa (Cass.17378/25).
Ebbene, l'azione di accertamento negativo è limitata al periodo 8-6-15/15-
11-16, posto che l' non ha svolto domanda riconvenzionale di indebito CP_1
per periodo più ampio, sebbene faccia riferimento a somme pagate indebitamente fino al 2021, sulla base di una richiesta amministrativa non prodotta.
Ciò detto, trattandosi di NASpI non si applica l'art.52 l. n.88/89, ma esclusivamente l'art.2033 c.c. (Cass.11659/24)
Ancora, la prescrizione è decennale ex art.2033 c.c. e non quinquennale.
Non applicandosi l'art.52 l. n.88/89, non rileva l'assenza di dolo dell'accipiens, fatto salvo solo il principio di buona fede (C. Cost. 8/23), ma parte attrice non ha allegato alcun elemento di fatto dal quale dedurre che la richiesta sia contraria a buona fede.
Ne viene che la domanda di accertamento negativo deve essere respinta poiché risulta dall'estratto contributivo prodotto dall' che l'attrice, nel CP_1
predetto periodo, ebbe nuovo impiego, il che determina decadenza dal trattamento (art.9, co.1 d.lgs. n.22/15).
Le spese di lite non ripetibili attesa la dichiarazione prodotta ex art.152 d.a.
c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda attorea
Dichiara irripetibili le spese di lite
Il Giudice
Pag. 2 di 3 ND GN
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