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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/03/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 25/03/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 4851 / 2023 promosso da 2 Parte_1
nei confronti di Controparte_1
Oggi 25/03/2025 10.29 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto del proprio provvedimento a verbale del 8.10.25 con il quale, ai sensi dell'art. 221 comma 2, del DL 83/20 e s.m.i. e ora art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate da entrambe le parti nel rispetto dei termini assegnati con il decreto citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva parte attrice opponente +2, con l'avv. BRANCACCIO DOMENICO, ha CP_2
concluso e discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data 13.3.25
e come da note scritte di udienza depositate in data 19.3.25 qui richiamate per relationem; parte convenuta opposta, , con l'avv. FROJO FRANCESCA, ha Controparte_1
concluso e discusso come da note conclusive autorizzate e da note scritte di udienza depositate in data 24.2.25, qui richiamate per relationem;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla Camera di
Consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4851/23 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F. Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4851/2023 r.g. promossa da,
, C.F. , Parte_1 C.F._1
, C.F./P.IVA , CP_2 C.F._2
, C.F. Parte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. BRANCACCIO DOMENICO,
ATTORI opponenti
Contro
, CF. /P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FROJO FRANCESCA, CP_3
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._4
CONVENUTA opposta
In punto a Fideiussione - Polizza fideiussoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4851/23 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
“svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
“omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ.
Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214, Cass.
28.5.14 n. 12002); osserva:
- dato atto, di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione ritualmente notificato
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4851/23 in data 7.7.23, abbia ad oggetto, l'opposizione tempestivamente proposta dagli odierni opponenti, n.q. di fideiussori ed in forza di fideiussione omnibus rilasciata in data 24.7.2006, al Decreto Ingiuntivo n. 1520/2023, del 19.5.23 notificato in data 30.5.23, con cui il
Tribunale di Verona ingiungeva loro il pagamento dell'importo - in via solidale – di €
291.521,72, oltre accessori come determinati in decreto, a titolo di residuo importo dovuto in relazione al mutuo fondiario stipulato, n.q.. di mutuataria, dalla società
[...]
, con il , dante causa, in ragione Controparte_4 Controparte_5
di intervenute cessioni e operazioni di cartolarizzazione, dell'odierna opposta, in data
8.11.2006 e dagli stessi garantito;
- dato atto di come tale importo, nelle allegazioni delle stesse parti, fosse il residuo dovuto in relazione al mutuo fondiario indicato, all'esito del riparto e del ricavato della vendita degli immobili oggetto di espropriazione immobiliare nei confronti della debitrice principale avanti al Tribunale di Verona - n. 437/2014 R.G.E (cfr doc.6 fasc. monitorio opposta e punto 3 ricorso per d.i.) ed in sede di riparto è stato incassato importo di euro 314.246,99
(cfr. progetto di distribuzione doc. 6 fasc. merito opposta);
- dato atto di come gli opponenti abbiano chiesto la revoca del decreto ingiuntivo eccependo:
o in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo e la inammissibilità dello stesso nei confronti, in particolare, di , in Controparte_6 applicazione dell'art. 52 L. F. ed in ragione dell'intervenuta sentenza di fallimento del 5.2.2016 del Tribunale di Verona, con la quale gli stessi erano già stati dichiarati falliti;
o nel merito, il difetto della prova della titolarità del credito da parte della procedente e il difetto della prova dell'esistenza e della quantificazione dello stesso;
- sempre nel merito, la nullità del contratto di fideiussione in quanto manifestazione “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” la cui illegittimità risultava accertata già dalla Banca di Italia con provvedimento n. 55/2005, in riferimento al modello di fideiussione Omnibus predisposto dall'ABI nel 2003 ed in concreto applicato nel
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4851/23 caso di specie, in quanto in violazione dell'art. 2 L. 287/1990 ed, in ogni caso - anche per effetto dell'eventuale nullità solo parziale rilevata per le stesse ragioni - la decadenza del creditore dalla garanzia nei confronti dei fideiussori ex art. 1957 c.c., non avendo agito nel termine di 6 mesi dalla scadenza e revoca del rapporto nei confronti della società debitrice principale, intervenuta in data 2.8.2013, per effetto del recesso operato dalla Banca, essendo il relativo atto di precetto stato notificato soltanto in data 11.4.2014;
- dato atto di come parte opposta, costituitasi ritualmente in data 16.10.23, abbia chiesto il rigetto dell'opposizione per tutte le ragioni in tale atto evidenziate e in questa sede da intendersi richiamato per relationem;
- dato atto di come, fallito il tentativo di conciliazione all'esito della prima udienza del
25.1.24, la causa sia stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, in virtù delle ordinanze interlocutorie del 23.4 e del 8.10.24, in ragione della ritenuta natura documentale della lite;
- ritenuto come parte opposta non abbia, tanto nelle note scritte di udienza depositate in data 24.9.24, quanto nelle note conclusive autorizzate e note di udienza cartolare successive, apportato alcun apparato motivazionale e giuridico ulteriore, rispetto al contenuto dell'atto introduttivo e, successivamente a confutazione, all'ordinanza del
23.4.24 con la quale era stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del d. i. opposto;
- ritenuto, pertanto, non efficacemente confutate e da confermare le ragioni motivazionali di tale ordinanza qui richiamata per relationem;
- ritenuto, in particolare, in via pregiudiziale, come il decreto ingiuntivo contenente la statuizione di condanna degli opponenti imprenditori, e Parte_1
, fosse da ritenersi certamente inammissibile in applicazione del disposto CP_2 dell'art. 52 L. F. e in ragione della sentenza di fallimento degli stessi, N. 17/2016 del
Tribunale di Verona, intervenuta già in data 5.2.2016 (cfr. doc. 3 parte opponente) ma che, avendo parte opposta dichiarato espressamente nella comparsa di
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4851/23 costituzione di volersi valere degli eventuali effetti della condanna solo per il caso di ritorno “in bonis” dei medesimi, l'azione ordinaria possa essere coltivata salva la specificazione che ogni eventuale titolo ottenuto non potrà considerarsi eseguibile sino all'avveramento di tale presupposto del tutto eventuale (cfr. ex multis Cass.
17035/2011 e conformi Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 21/11/2008, n. 27679 ed, ancora, Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 26/06/2012, n. 106401);
- ritenuta, in ogni caso, nel merito la fondatezza dell'opposizione;
- considerato, in via assorbente di merito, come la fideiussione omnibus sottoscritta dagli opponenti riproduca esattamente le clausole oggetto di accertamento, immediatamente precedente la stipula, da parte della Banca d'Italia con il richiamato e prodotto provvedimento n. 55/2005 e ritenuta, pertanto, fondata l'eccezione relativa all'intervenuta decadenza del diritto di escutere i fideiussori a seguito del rilievo della nullità della relativa clausola derogativa di cui all'art. 6 delle condizioni generali contrattuali (cfr. art. 6 doc. 7 fasc. monitorio);
- ritenuto infatti, come detto, che la fidejussione del 24.7.06 (cfr. doc. 7 cit) sia una fidejussione c.d. “omnibus” prestata a garanzia di una serie indeterminata di obbligazioni verso la Banca presenti e future e per un importo massimo prestabilito;
- considerato come tale regolamento corrisponda, con particolare riferimento alle clausole di cui alle condizioni generali n. 2, 6 e 8, allo schema di fideiussione predisposto dall' ABI e oggetto di accertamento inerente la violazione di cui alla L.
n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea così come accertato già dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 quale circostanza, da un lato, ormai, appartenente al campo del notorio e, dall'altro, e comunque, analiticamente dedotta da parte opponente e per contro non 1 la domanda dev'essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa, a meno che il creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato "in bonis"
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4851/23 specificatamente contestata da parte opposta (se non in rito) o comunque acquisita agli atti mediante la produzione del provvedimento citato (cfr. doc. 4 parte opponente) che, come sancito dalle stesse Sez. Unite costituisce “prova privilegiata” della condotta anticoncorrenziale, possedendo, in particolare, il provvedimento della
Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale” peraltro immediatamente precedente la stipulazione del negozio de quo;
- ritenuto come, a fronte della deduzione e della specifica prova della pedissequa riproduzione, nel regolamento contrattuale fideiussorio costituente la causa petendi della presente lite e della pretesa monitoria, delle clausole costituenti manifestazione dell'intesa anticoncorrenziale, nonché dell'immediatezza temporale del contratto stesso con l'oggetto dell'accertamento della Banca d'Italia, fosse la Banca opposta a dover provare l'esistenza di un elemento di rottura e di discontinuità rispetto al predetto illecito accertato (ad es. adozione di un nuovo schema ABI) e della prova di non aver dato corso ed esecuzione agli effetti di tale intesa o di avere stipulato fideiussioni con altro contenuto nel medesimo periodo;
- ritenuto infatti condivisibile l'orientamento di merito, anche di questo Tribunale, e di legittimità sul punto per cui “l'opponente assolve adeguatamente all'onere della prova, anche tenuto conto del principio di vicinanza della prova, con il deposito in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, dello schema ABI 2003 e della fideiussione in contestazione. Quanto alla dimostrazione della uniformità di applicazione dello schema ABI, grava semmai a carico della banca opposta l'onere di depositare in giudizio fideiussioni, stipulate nel medesimo periodo a cui risale la fideiussione impugnata, contenenti clausole difformi da quelle contestate” (in tal senso anche Tribunale di Verona, sentenza n. 122/2020 e sentenza n. 9613/2018 nonché sentenze n. 10184 del 27.06.2023 e n. 2073/2025 del 10.2.2025 del
Tribunale di Roma e altresì, Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-05-2019, n. 13846), secondo cui l'elemento decisivo, ai fini della predicata inefficacia delle clausole del contratto
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4851/23 di fideiussione di cui agli artt. 2, 6 e 8, è soltanto la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali, di cui qui si dibatte, col testo di uno schema contrattuale che possa ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva: infatti, come è chiaro,
l'illecito concorrenziale si configura per il semplice fatto che la banca, odierna opposta, abbia sottoposto agli opponenti un modulo negoziale includente le disposizioni che costituivano comunque oggetto dell'intesa di cui alla L. n. 287 del
1990, art. 2, lett. a);
- ritenuto che trattandosi comunque di circostanza attinente a nullità rilevabile d'ufficio essa può essere dedotta e rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio purchè pronunciata nel rispetto del principio della domanda;
- considerato come sul punto siano di recente intervenute anche le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione affermando il principio di diritto secondo cui “i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a) della legge n.
287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass. SS.UU.
2951/2016);
- rilevato come tra le dette clausole, dunque da ritenersi nulle, vi sia anche proprio la clausola (art. 6 contratto cit.) con cui le parti derogavano alla disposizione di cui all'art. 1957 c.c., norma secondo cui “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”;
- ritenuto che l'eccezione di decadenza, proposta da parte opponente sin dal proprio atto introduttivo, appaia pertanto fondata, non avendo parte opposta fornito elementi impeditivi rispetto all'utile invocazione di tale eccezione, con riferimento alla
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4851/23 tempestiva iniziativa giudiziale nei confronti del debitore principale;
- osservato come sia documentato in atti che il recesso dal rapporto di mutuo sia intervenuto infatti, con la comunicazione di recesso e decadenza dal beneficio del termine, in data 2.8.13 (Cfr. doc 5 parte opponente e circostanza non contestata) e che la prima iniziativa giudiziale nei confronti della debitrice principale sia stata la notifica del precetto del 11.4.2014 (cfr. doc. 6 parte opposta) oltre il termine semestrale richiamato;
- ritenuto che tali assunti siano conformi ai consolidati principi di diritto secondo cui, da un lato, non è sufficiente una mera intimazione stragiudiziale per interrompere o evitare la decadenza (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 29/01/2016, n. 1724 e secondo cui
“l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità ad sortire il risultato sperato” e secondo cui (cfr.
Cass. civ. Sez. III, 20/04/2004, n. 7502) per "istanza" deve intendersi ogni iniziativa di carattere giudiziario assunta secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato”);
- ribadito come, al riguardo, non appaia meritevole di accoglimento la difesa di parte opposta secondo cui, trattandosi di contratto autonomo di garanzia, l'eccezione di decadenza non possa nemmeno essere proposta dalla parte opponente;
- considerato come, in realtà la semplice espressione “ a prima richiesta” apposta alla fideiussione, non valga affatto a conferire alla garanzia prestata la natura di garanzia autonoma ed invero, l'arresto giurisprudenziale delle sezioni Unite del 2010 citato da
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4851/23 parte opposta è riferibile ad altra fattispecie, ove oltre all'espressione “a prima richiesta” era presente anche la dizione “senza eccezioni”, essendo piuttosto tale clausola idonea a esprimere una scissione dell'obbligazione di garanzia rispetto al rapporto principale garantito ed, anzi, derivando, proprio dalla rilevata nullità della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. una riaffermazione della relativa regola normativa (se le parti avessero inteso porre in essere una garanzia autonoma non avrebbe avuto alcun senso prevedere una deroga all'art. 1957 c.c.);
- considerato che l'impiego o meno delle espressioni «a semplice richiesta» o «a prima richiesta» del creditore, non è decisivo ai fini della configurabilità di un contratto come contratto autonomo di garanzia ovvero come fideiussione (Cass., 19.6.2001, n.
8324, infra, sez. III), in particolare, ritenendosi che l'inserimento pattizio di una clausola «a prima» od «a semplice richiesta» non sia sufficiente, di per sé, a consentire l'automatica qualificazione del negozio cui essa afferisce come contratto autonomo di garanzia, non essendo idonea ad elidere il nesso di accessorietà che lega un rapporto fideiussorio all'obbligazione principale garantita;
- ritenuto inoltre che, quantomeno con riferimento a Parte_2
(risultando e in quanto imprenditori dichiarati falliti), Parte_1 CP_2
sia applicabile la disciplina consumieristica e che le clausole di cui agli art. 6 e 7 della regolamentazione fideiussoria, di deroga alla disciplina di cui agli art. 1957 c.c.
e clausola limitativa del potere di proporre eccezioni, siano in ogni caso da considerarsi clausole abusive e inefficaci nei confronti del consumatore (cfr. ex multis e da ultimo Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 03/04/2023) 28-09-2023, n. 275582; - ritenuto come a tali premesse segua la revoca del d.i. opposto;
- ritenuto come le spese, liquidate come in dispositivo ex DM 55/14 e tenuto conto dell'assenza di istruttoria in senso stretto, seguano la soccombenza di parte opposta;
P.Q.M.
nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n.
206), (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n.
24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890).
Disciplina che come questa Corte ha già avuto più volte modo di sottolineare si affianca a quella - altra e diversa ma concorrente - ex art. 1341 c.p.c., comma 2, art. 1342 c.c., in tema di clausole onerose nelle condizioni generali di contratto, relativa a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass.,
20/3/2010, n. 6802).
La disciplina di tutela del consumatore posta dal D.Lgs. n. 206 del 2005 - c.d. Codice del consumo - (e già agli artt.
1469 bis c.c. e segg.), che può invero riguardare anche il singolo rapporto, è funzionalmente volta a tutelare il consumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso, sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto. Con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, mediante l'imposizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente) (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262).
Evidente è pertanto come, sia mediante la unilaterale predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (art. 1341 c.c., comma 2, art. 1342 c.c.) sia in occasione della stipulazione di un singolo contratto redatto per uno specifico affare, mediante l'unilaterale predisposizione ed imposizione del relativo contenuto negoziale, il professionista può invero affermare la propria autorità (di fatto) contrattuale sul consumatore.
La lesione dell'autonomia privata del consumatore, riguardata sotto il segnalato particolare aspetto della libertà di determinazione del contenuto dell'accordo, fonda allora sia nell'una che nell'altra ipotesi l'applicazione della disciplina di protezione in argomento (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802).
Nel che si coglie la pregnanza e la specificità del relativo portato (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914).
Un tanto va anche nella specie tenuto conto, a fortiori in considerazione della circostanza che il contenuto della fideiussione risulta essere stato dall'istituto bancario determinato (anche) mediante la sostanziale trasposizione della clausola di rinunzia al termine ex art. 1957 c.c. ("con la sottoscrizione della presente richiesta, il terzo garante dichiara di costituirsi fideiussore del cliente per il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal contratto. Pertanto, il garante si impegna a versare immediatamente alla Banca, dietro semplice richiesta della stessa, il credito complessivo da quest'ultima vantato nei confronti del Cliente (...). Il fideiussore dispensa la Banca dall'agire verso il Cliente inadempiente nei termini di cui all'art. 1957 c.c.") sintomaticamente contemplata tra quelle dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) che con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia sono state dichiarate in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a).
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4851/23 Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 4851
/2023 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Revoca il d.i. opposto, n. 1520/23 del Tribunale di Verona;
2. Condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore di parte opponente e che si liquidano ex DM 55/14 in € 17.190 per compensi difensivi (di cui € 3550 per fase introduttiva, € 2340 per fase di studio, € 5200 per fase di trattazione ed € 6100 per fase decisoria) ed € 687,50 per esborsi;
oltre IVA e CPA come per legge ove dovute e oltre contributo spese generali al 15%
Si comunichi.
Così deciso in Verona il 25/03/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4851/23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Orbene, come anche eccepito dall'odierna ricorrente nei suoi scritti difensivi, risulta a tale stregua non essersi dalla corte di merito considerato che, nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c., viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita siffatta clausola si appalesa CP_7 allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4851/23
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 25/03/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 4851 / 2023 promosso da 2 Parte_1
nei confronti di Controparte_1
Oggi 25/03/2025 10.29 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto del proprio provvedimento a verbale del 8.10.25 con il quale, ai sensi dell'art. 221 comma 2, del DL 83/20 e s.m.i. e ora art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate da entrambe le parti nel rispetto dei termini assegnati con il decreto citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva parte attrice opponente +2, con l'avv. BRANCACCIO DOMENICO, ha CP_2
concluso e discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data 13.3.25
e come da note scritte di udienza depositate in data 19.3.25 qui richiamate per relationem; parte convenuta opposta, , con l'avv. FROJO FRANCESCA, ha Controparte_1
concluso e discusso come da note conclusive autorizzate e da note scritte di udienza depositate in data 24.2.25, qui richiamate per relationem;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla Camera di
Consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4851/23 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F. Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4851/2023 r.g. promossa da,
, C.F. , Parte_1 C.F._1
, C.F./P.IVA , CP_2 C.F._2
, C.F. Parte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. BRANCACCIO DOMENICO,
ATTORI opponenti
Contro
, CF. /P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FROJO FRANCESCA, CP_3
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._4
CONVENUTA opposta
In punto a Fideiussione - Polizza fideiussoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4851/23 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
“svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
“omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ.
Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214, Cass.
28.5.14 n. 12002); osserva:
- dato atto, di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione ritualmente notificato
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4851/23 in data 7.7.23, abbia ad oggetto, l'opposizione tempestivamente proposta dagli odierni opponenti, n.q. di fideiussori ed in forza di fideiussione omnibus rilasciata in data 24.7.2006, al Decreto Ingiuntivo n. 1520/2023, del 19.5.23 notificato in data 30.5.23, con cui il
Tribunale di Verona ingiungeva loro il pagamento dell'importo - in via solidale – di €
291.521,72, oltre accessori come determinati in decreto, a titolo di residuo importo dovuto in relazione al mutuo fondiario stipulato, n.q.. di mutuataria, dalla società
[...]
, con il , dante causa, in ragione Controparte_4 Controparte_5
di intervenute cessioni e operazioni di cartolarizzazione, dell'odierna opposta, in data
8.11.2006 e dagli stessi garantito;
- dato atto di come tale importo, nelle allegazioni delle stesse parti, fosse il residuo dovuto in relazione al mutuo fondiario indicato, all'esito del riparto e del ricavato della vendita degli immobili oggetto di espropriazione immobiliare nei confronti della debitrice principale avanti al Tribunale di Verona - n. 437/2014 R.G.E (cfr doc.6 fasc. monitorio opposta e punto 3 ricorso per d.i.) ed in sede di riparto è stato incassato importo di euro 314.246,99
(cfr. progetto di distribuzione doc. 6 fasc. merito opposta);
- dato atto di come gli opponenti abbiano chiesto la revoca del decreto ingiuntivo eccependo:
o in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo e la inammissibilità dello stesso nei confronti, in particolare, di , in Controparte_6 applicazione dell'art. 52 L. F. ed in ragione dell'intervenuta sentenza di fallimento del 5.2.2016 del Tribunale di Verona, con la quale gli stessi erano già stati dichiarati falliti;
o nel merito, il difetto della prova della titolarità del credito da parte della procedente e il difetto della prova dell'esistenza e della quantificazione dello stesso;
- sempre nel merito, la nullità del contratto di fideiussione in quanto manifestazione “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” la cui illegittimità risultava accertata già dalla Banca di Italia con provvedimento n. 55/2005, in riferimento al modello di fideiussione Omnibus predisposto dall'ABI nel 2003 ed in concreto applicato nel
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4851/23 caso di specie, in quanto in violazione dell'art. 2 L. 287/1990 ed, in ogni caso - anche per effetto dell'eventuale nullità solo parziale rilevata per le stesse ragioni - la decadenza del creditore dalla garanzia nei confronti dei fideiussori ex art. 1957 c.c., non avendo agito nel termine di 6 mesi dalla scadenza e revoca del rapporto nei confronti della società debitrice principale, intervenuta in data 2.8.2013, per effetto del recesso operato dalla Banca, essendo il relativo atto di precetto stato notificato soltanto in data 11.4.2014;
- dato atto di come parte opposta, costituitasi ritualmente in data 16.10.23, abbia chiesto il rigetto dell'opposizione per tutte le ragioni in tale atto evidenziate e in questa sede da intendersi richiamato per relationem;
- dato atto di come, fallito il tentativo di conciliazione all'esito della prima udienza del
25.1.24, la causa sia stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, in virtù delle ordinanze interlocutorie del 23.4 e del 8.10.24, in ragione della ritenuta natura documentale della lite;
- ritenuto come parte opposta non abbia, tanto nelle note scritte di udienza depositate in data 24.9.24, quanto nelle note conclusive autorizzate e note di udienza cartolare successive, apportato alcun apparato motivazionale e giuridico ulteriore, rispetto al contenuto dell'atto introduttivo e, successivamente a confutazione, all'ordinanza del
23.4.24 con la quale era stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del d. i. opposto;
- ritenuto, pertanto, non efficacemente confutate e da confermare le ragioni motivazionali di tale ordinanza qui richiamata per relationem;
- ritenuto, in particolare, in via pregiudiziale, come il decreto ingiuntivo contenente la statuizione di condanna degli opponenti imprenditori, e Parte_1
, fosse da ritenersi certamente inammissibile in applicazione del disposto CP_2 dell'art. 52 L. F. e in ragione della sentenza di fallimento degli stessi, N. 17/2016 del
Tribunale di Verona, intervenuta già in data 5.2.2016 (cfr. doc. 3 parte opponente) ma che, avendo parte opposta dichiarato espressamente nella comparsa di
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4851/23 costituzione di volersi valere degli eventuali effetti della condanna solo per il caso di ritorno “in bonis” dei medesimi, l'azione ordinaria possa essere coltivata salva la specificazione che ogni eventuale titolo ottenuto non potrà considerarsi eseguibile sino all'avveramento di tale presupposto del tutto eventuale (cfr. ex multis Cass.
17035/2011 e conformi Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 21/11/2008, n. 27679 ed, ancora, Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 26/06/2012, n. 106401);
- ritenuta, in ogni caso, nel merito la fondatezza dell'opposizione;
- considerato, in via assorbente di merito, come la fideiussione omnibus sottoscritta dagli opponenti riproduca esattamente le clausole oggetto di accertamento, immediatamente precedente la stipula, da parte della Banca d'Italia con il richiamato e prodotto provvedimento n. 55/2005 e ritenuta, pertanto, fondata l'eccezione relativa all'intervenuta decadenza del diritto di escutere i fideiussori a seguito del rilievo della nullità della relativa clausola derogativa di cui all'art. 6 delle condizioni generali contrattuali (cfr. art. 6 doc. 7 fasc. monitorio);
- ritenuto infatti, come detto, che la fidejussione del 24.7.06 (cfr. doc. 7 cit) sia una fidejussione c.d. “omnibus” prestata a garanzia di una serie indeterminata di obbligazioni verso la Banca presenti e future e per un importo massimo prestabilito;
- considerato come tale regolamento corrisponda, con particolare riferimento alle clausole di cui alle condizioni generali n. 2, 6 e 8, allo schema di fideiussione predisposto dall' ABI e oggetto di accertamento inerente la violazione di cui alla L.
n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea così come accertato già dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 quale circostanza, da un lato, ormai, appartenente al campo del notorio e, dall'altro, e comunque, analiticamente dedotta da parte opponente e per contro non 1 la domanda dev'essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa, a meno che il creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato "in bonis"
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4851/23 specificatamente contestata da parte opposta (se non in rito) o comunque acquisita agli atti mediante la produzione del provvedimento citato (cfr. doc. 4 parte opponente) che, come sancito dalle stesse Sez. Unite costituisce “prova privilegiata” della condotta anticoncorrenziale, possedendo, in particolare, il provvedimento della
Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale” peraltro immediatamente precedente la stipulazione del negozio de quo;
- ritenuto come, a fronte della deduzione e della specifica prova della pedissequa riproduzione, nel regolamento contrattuale fideiussorio costituente la causa petendi della presente lite e della pretesa monitoria, delle clausole costituenti manifestazione dell'intesa anticoncorrenziale, nonché dell'immediatezza temporale del contratto stesso con l'oggetto dell'accertamento della Banca d'Italia, fosse la Banca opposta a dover provare l'esistenza di un elemento di rottura e di discontinuità rispetto al predetto illecito accertato (ad es. adozione di un nuovo schema ABI) e della prova di non aver dato corso ed esecuzione agli effetti di tale intesa o di avere stipulato fideiussioni con altro contenuto nel medesimo periodo;
- ritenuto infatti condivisibile l'orientamento di merito, anche di questo Tribunale, e di legittimità sul punto per cui “l'opponente assolve adeguatamente all'onere della prova, anche tenuto conto del principio di vicinanza della prova, con il deposito in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, dello schema ABI 2003 e della fideiussione in contestazione. Quanto alla dimostrazione della uniformità di applicazione dello schema ABI, grava semmai a carico della banca opposta l'onere di depositare in giudizio fideiussioni, stipulate nel medesimo periodo a cui risale la fideiussione impugnata, contenenti clausole difformi da quelle contestate” (in tal senso anche Tribunale di Verona, sentenza n. 122/2020 e sentenza n. 9613/2018 nonché sentenze n. 10184 del 27.06.2023 e n. 2073/2025 del 10.2.2025 del
Tribunale di Roma e altresì, Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-05-2019, n. 13846), secondo cui l'elemento decisivo, ai fini della predicata inefficacia delle clausole del contratto
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4851/23 di fideiussione di cui agli artt. 2, 6 e 8, è soltanto la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali, di cui qui si dibatte, col testo di uno schema contrattuale che possa ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva: infatti, come è chiaro,
l'illecito concorrenziale si configura per il semplice fatto che la banca, odierna opposta, abbia sottoposto agli opponenti un modulo negoziale includente le disposizioni che costituivano comunque oggetto dell'intesa di cui alla L. n. 287 del
1990, art. 2, lett. a);
- ritenuto che trattandosi comunque di circostanza attinente a nullità rilevabile d'ufficio essa può essere dedotta e rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio purchè pronunciata nel rispetto del principio della domanda;
- considerato come sul punto siano di recente intervenute anche le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione affermando il principio di diritto secondo cui “i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a) della legge n.
287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass. SS.UU.
2951/2016);
- rilevato come tra le dette clausole, dunque da ritenersi nulle, vi sia anche proprio la clausola (art. 6 contratto cit.) con cui le parti derogavano alla disposizione di cui all'art. 1957 c.c., norma secondo cui “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”;
- ritenuto che l'eccezione di decadenza, proposta da parte opponente sin dal proprio atto introduttivo, appaia pertanto fondata, non avendo parte opposta fornito elementi impeditivi rispetto all'utile invocazione di tale eccezione, con riferimento alla
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4851/23 tempestiva iniziativa giudiziale nei confronti del debitore principale;
- osservato come sia documentato in atti che il recesso dal rapporto di mutuo sia intervenuto infatti, con la comunicazione di recesso e decadenza dal beneficio del termine, in data 2.8.13 (Cfr. doc 5 parte opponente e circostanza non contestata) e che la prima iniziativa giudiziale nei confronti della debitrice principale sia stata la notifica del precetto del 11.4.2014 (cfr. doc. 6 parte opposta) oltre il termine semestrale richiamato;
- ritenuto che tali assunti siano conformi ai consolidati principi di diritto secondo cui, da un lato, non è sufficiente una mera intimazione stragiudiziale per interrompere o evitare la decadenza (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 29/01/2016, n. 1724 e secondo cui
“l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità ad sortire il risultato sperato” e secondo cui (cfr.
Cass. civ. Sez. III, 20/04/2004, n. 7502) per "istanza" deve intendersi ogni iniziativa di carattere giudiziario assunta secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato”);
- ribadito come, al riguardo, non appaia meritevole di accoglimento la difesa di parte opposta secondo cui, trattandosi di contratto autonomo di garanzia, l'eccezione di decadenza non possa nemmeno essere proposta dalla parte opponente;
- considerato come, in realtà la semplice espressione “ a prima richiesta” apposta alla fideiussione, non valga affatto a conferire alla garanzia prestata la natura di garanzia autonoma ed invero, l'arresto giurisprudenziale delle sezioni Unite del 2010 citato da
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4851/23 parte opposta è riferibile ad altra fattispecie, ove oltre all'espressione “a prima richiesta” era presente anche la dizione “senza eccezioni”, essendo piuttosto tale clausola idonea a esprimere una scissione dell'obbligazione di garanzia rispetto al rapporto principale garantito ed, anzi, derivando, proprio dalla rilevata nullità della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. una riaffermazione della relativa regola normativa (se le parti avessero inteso porre in essere una garanzia autonoma non avrebbe avuto alcun senso prevedere una deroga all'art. 1957 c.c.);
- considerato che l'impiego o meno delle espressioni «a semplice richiesta» o «a prima richiesta» del creditore, non è decisivo ai fini della configurabilità di un contratto come contratto autonomo di garanzia ovvero come fideiussione (Cass., 19.6.2001, n.
8324, infra, sez. III), in particolare, ritenendosi che l'inserimento pattizio di una clausola «a prima» od «a semplice richiesta» non sia sufficiente, di per sé, a consentire l'automatica qualificazione del negozio cui essa afferisce come contratto autonomo di garanzia, non essendo idonea ad elidere il nesso di accessorietà che lega un rapporto fideiussorio all'obbligazione principale garantita;
- ritenuto inoltre che, quantomeno con riferimento a Parte_2
(risultando e in quanto imprenditori dichiarati falliti), Parte_1 CP_2
sia applicabile la disciplina consumieristica e che le clausole di cui agli art. 6 e 7 della regolamentazione fideiussoria, di deroga alla disciplina di cui agli art. 1957 c.c.
e clausola limitativa del potere di proporre eccezioni, siano in ogni caso da considerarsi clausole abusive e inefficaci nei confronti del consumatore (cfr. ex multis e da ultimo Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 03/04/2023) 28-09-2023, n. 275582; - ritenuto come a tali premesse segua la revoca del d.i. opposto;
- ritenuto come le spese, liquidate come in dispositivo ex DM 55/14 e tenuto conto dell'assenza di istruttoria in senso stretto, seguano la soccombenza di parte opposta;
P.Q.M.
nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n.
206), (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n.
24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890).
Disciplina che come questa Corte ha già avuto più volte modo di sottolineare si affianca a quella - altra e diversa ma concorrente - ex art. 1341 c.p.c., comma 2, art. 1342 c.c., in tema di clausole onerose nelle condizioni generali di contratto, relativa a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass.,
20/3/2010, n. 6802).
La disciplina di tutela del consumatore posta dal D.Lgs. n. 206 del 2005 - c.d. Codice del consumo - (e già agli artt.
1469 bis c.c. e segg.), che può invero riguardare anche il singolo rapporto, è funzionalmente volta a tutelare il consumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso, sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto. Con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, mediante l'imposizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente) (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262).
Evidente è pertanto come, sia mediante la unilaterale predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (art. 1341 c.c., comma 2, art. 1342 c.c.) sia in occasione della stipulazione di un singolo contratto redatto per uno specifico affare, mediante l'unilaterale predisposizione ed imposizione del relativo contenuto negoziale, il professionista può invero affermare la propria autorità (di fatto) contrattuale sul consumatore.
La lesione dell'autonomia privata del consumatore, riguardata sotto il segnalato particolare aspetto della libertà di determinazione del contenuto dell'accordo, fonda allora sia nell'una che nell'altra ipotesi l'applicazione della disciplina di protezione in argomento (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802).
Nel che si coglie la pregnanza e la specificità del relativo portato (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914).
Un tanto va anche nella specie tenuto conto, a fortiori in considerazione della circostanza che il contenuto della fideiussione risulta essere stato dall'istituto bancario determinato (anche) mediante la sostanziale trasposizione della clausola di rinunzia al termine ex art. 1957 c.c. ("con la sottoscrizione della presente richiesta, il terzo garante dichiara di costituirsi fideiussore del cliente per il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal contratto. Pertanto, il garante si impegna a versare immediatamente alla Banca, dietro semplice richiesta della stessa, il credito complessivo da quest'ultima vantato nei confronti del Cliente (...). Il fideiussore dispensa la Banca dall'agire verso il Cliente inadempiente nei termini di cui all'art. 1957 c.c.") sintomaticamente contemplata tra quelle dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) che con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia sono state dichiarate in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a).
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4851/23 Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 4851
/2023 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Revoca il d.i. opposto, n. 1520/23 del Tribunale di Verona;
2. Condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore di parte opponente e che si liquidano ex DM 55/14 in € 17.190 per compensi difensivi (di cui € 3550 per fase introduttiva, € 2340 per fase di studio, € 5200 per fase di trattazione ed € 6100 per fase decisoria) ed € 687,50 per esborsi;
oltre IVA e CPA come per legge ove dovute e oltre contributo spese generali al 15%
Si comunichi.
Così deciso in Verona il 25/03/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4851/23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Orbene, come anche eccepito dall'odierna ricorrente nei suoi scritti difensivi, risulta a tale stregua non essersi dalla corte di merito considerato che, nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c., viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita siffatta clausola si appalesa CP_7 allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come
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