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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RICCOBENE IU SALVATORE, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 542/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Legale Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Cataldo - Piazza Giovanni Xxiii N. 2 93017 San Cataldo CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0181831 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 21.12.2023 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso, previo reclamo/mediazione, contro il Comune di San Cataldo avverso l'ingiunzione di pagamento n.0202375, notificata dalla So.G.E.T. S.p.a, concessionaria della riscossione, in data
27.10.2023, per TARI/2013, dell'importo di € 3.301,65, traente origine dal mancato pagamento della tassa da parte della Società_1 di Società_2 s.n.c. a seguito dell'avviso di accertamento N°9033 del 28/09/2018 notificato il 02/1/2019.
In data 18.04.2024 il ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva:
1) L'illegittimità dell'atto impugnato perché il contribuente non è stato portato a conoscenza del sotteso avviso di accertamento, mai notificato.
2) L'illegittimità dell'atto impugnato per mancanza di legittimazione passiva della Società_1 di Società_2 s.n.c., avendo quest'ultima trasferito in comodato l'azienda in data 21.03.2013 alla VGM S.r.l. e che su quest'ultima gravava la TARI.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, la condanna alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in pendenza del giudizio e la condanna alle spese.
Con deliberazione del 25.11.2024 il ricorrente veniva ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Il Comune di san Cataldo non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene di poter definire la controversia sulla base della “ragione più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata), senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che, da un lato, comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e, d'altro lato, sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 Cpc (giurisprudenza pacifica;
si veda, da ultimo, Cass. 363/2019).
Ci si riferisce alla questione prospettata nella doglianza, con la quale il ricorrente eccepisce la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto all'ingiunzione impugnata.
L'onere probatorio si pone in funzione del vantaggio che ciascuna parte ricava, alla stregua del diritto sostanziale, dalla dimostrazione dei fatti dedotti in giudizio, con la conseguenza che, affermandosi l'Amministrazione finanziaria, dal punto di vista sostanziale, creditrice del tributo domandato, compete ad essa l'onere della prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, mentre grava sul destinatario dell'imposizione, che eccepisca l'inefficacia di quei fatti (in quanto provati dalla controparte) o la modificazione o l'estinzione del diritto, l'onere di provare i diversi fatti sui quali l'eccezione si fonda.
Nella fattispecie in esame il Comune di San Cataldo, non costituito in giudizio, non ha prodotto prova alcuna in ordine all'avvenuta notifica dell'avviso d'accertamento prodromico all'atto impugnato, comportando ciò la sua nullità.
Il ricorso è meritevole di accoglimento;
pertanto, va annullato l'ingiunzione di pagamento impugnata.
Per effetto della soccombenza, il Comune di San Cataldo, non costituito, va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, da corrispondere in favore dello Stato, che si liquidano in
€ 605,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di San Cataldo al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, da corrispondere in favore dello Stato, che liquida in € 605,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Caltanissetta, 23.02.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO: Giuseppe Riccobene (Firmato digitalmente)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RICCOBENE IU SALVATORE, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 542/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Legale Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Cataldo - Piazza Giovanni Xxiii N. 2 93017 San Cataldo CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0181831 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 21.12.2023 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso, previo reclamo/mediazione, contro il Comune di San Cataldo avverso l'ingiunzione di pagamento n.0202375, notificata dalla So.G.E.T. S.p.a, concessionaria della riscossione, in data
27.10.2023, per TARI/2013, dell'importo di € 3.301,65, traente origine dal mancato pagamento della tassa da parte della Società_1 di Società_2 s.n.c. a seguito dell'avviso di accertamento N°9033 del 28/09/2018 notificato il 02/1/2019.
In data 18.04.2024 il ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva:
1) L'illegittimità dell'atto impugnato perché il contribuente non è stato portato a conoscenza del sotteso avviso di accertamento, mai notificato.
2) L'illegittimità dell'atto impugnato per mancanza di legittimazione passiva della Società_1 di Società_2 s.n.c., avendo quest'ultima trasferito in comodato l'azienda in data 21.03.2013 alla VGM S.r.l. e che su quest'ultima gravava la TARI.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, la condanna alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in pendenza del giudizio e la condanna alle spese.
Con deliberazione del 25.11.2024 il ricorrente veniva ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Il Comune di san Cataldo non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene di poter definire la controversia sulla base della “ragione più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata), senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che, da un lato, comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e, d'altro lato, sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 Cpc (giurisprudenza pacifica;
si veda, da ultimo, Cass. 363/2019).
Ci si riferisce alla questione prospettata nella doglianza, con la quale il ricorrente eccepisce la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto all'ingiunzione impugnata.
L'onere probatorio si pone in funzione del vantaggio che ciascuna parte ricava, alla stregua del diritto sostanziale, dalla dimostrazione dei fatti dedotti in giudizio, con la conseguenza che, affermandosi l'Amministrazione finanziaria, dal punto di vista sostanziale, creditrice del tributo domandato, compete ad essa l'onere della prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, mentre grava sul destinatario dell'imposizione, che eccepisca l'inefficacia di quei fatti (in quanto provati dalla controparte) o la modificazione o l'estinzione del diritto, l'onere di provare i diversi fatti sui quali l'eccezione si fonda.
Nella fattispecie in esame il Comune di San Cataldo, non costituito in giudizio, non ha prodotto prova alcuna in ordine all'avvenuta notifica dell'avviso d'accertamento prodromico all'atto impugnato, comportando ciò la sua nullità.
Il ricorso è meritevole di accoglimento;
pertanto, va annullato l'ingiunzione di pagamento impugnata.
Per effetto della soccombenza, il Comune di San Cataldo, non costituito, va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, da corrispondere in favore dello Stato, che si liquidano in
€ 605,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di San Cataldo al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, da corrispondere in favore dello Stato, che liquida in € 605,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Caltanissetta, 23.02.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO: Giuseppe Riccobene (Firmato digitalmente)