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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 5593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5593 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
- dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO -Presidente est
- dr.MICHELE MAGLIULO - Consigliere
- dr. PAOLO MARIANI - Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1706/2023 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.2215/2022 del Tribunale di Benevento vertente
TRA
( ) elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Villamaina alla via Roma 57, presso lo studio dell'Avv. Rocco Cantelmo, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
E
( e (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
, elettivamente domiciliati in Gesualdo (AV) alla via Pettoriello n.28, C.F._3 presso lo studio dell'Avv.Virginio Bianco, dal quale sono entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATI
CONCLUSIONI
Con note depositate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in data 11.10.2025 e
20.10.2025 entrambe le parti rendevano dichiarazioni conformi e rappresentavano quanto segue: “Le parti hanno raggiunto un accordo che definisce integralmente la lite e rende superflua la prosecuzione del giudizio, come da istanza congiunta del 25.09.2025. È interesse di entrambe le parti ottenere una sentenza che dichiari cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese e competenze di lite. Le parti di comune accordo hanno rinunciano al deposito delle note ex art. 352 c.p.c..
Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, difese e domiciliate, chiedono che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Voglia dichiarare cessata la materia del contendere, stante l'intervenuto accordo tra le parti, con integrale compensazione delle spese e competenze di lite. Le parti rinunciano a qualsiasi pronuncia sulle spese di lite per soccombenza virtuale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 7.4.2023 proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Benevento n.2215/2022, pubblicata il
18.10.2022, nel giudizio instaurato da nei confronti di Parte_1 [...]
e , con la quale il giudice adito così provvedeva: “Rigetta la CP_1 Controparte_2 domanda;
condanna a rimborsare direttamente in favore Parte_1 dell'avv. Virginio Bianco (dichiaratosi antistatario) le spese di lite che liquida in complessivi
€ 4.835,00 (di cui € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la trattazione ed € 1.620,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.”
Contestava tale sentenza l'appellante, sostenendo l'erroneità della decisione del giudice di prime cure e chiedeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis: 1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento n. 2215/2022, pubblicata il 18/10/2022, che ha definito il giudizio RG n. 3489/2019, previo accoglimento delle richieste istruttorie di prova orale formulate, dichiarare la risoluzione del contratto preliminare per cui è causa per inadempimento della parte appellata;
2) in subordine, previo accoglimento dei motivi di appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento n. 2215/2022, pubblicata il
18/10/2022, che ha definito il giudizio RG n. 3489/2019 dichiarare la nullità del contratto preliminare di compravendita per essere indeterminato il bene oggetto della futura vendita, non essendo frazionato;
3) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
Si costituivano e che contestavano l'appello, Controparte_1 Controparte_2 chiedendone il rigetto con vittoria delle spese del giudizio. Con provvedimento del 22.12.2023 la causa era rinviata ai sensi dell'art.352 c.p.c. all'udienza del 6.11.2025 per la rimessione della causa in decisione con assegnazione dei seguenti termini perentori: 1) termine di giorni sessanta prima della detta udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di giorni trenta prima della detta udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di giorni quindici prima della detta udienza per il deposito delle note di replica.
Con decreto del 9.10.2025 era disposta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza del 6.11.2025, non richiedente la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con le note scritte depositate in data 20.10.2025 e 11.10.2025 le parti formulavano le conclusioni in epigrafe trascritte.
La causa era assegnata in decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
I procuratori delle parti costituite con note depositate in data 11.10.2025 e 20.10.2025 hanno rappresentato che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con conseguente totale cessazione della materia del contendere e compensazione integrale delle spese di lite di questo grado tra le parti.
Non vi è dubbio che le stesse abbiano regolato definitivamente la controversia tra esse insorta attraverso il menzionato accordo transattivo.
Pertanto, essendo stata risolto fuori del processo ogni aspetto della controversia, ivi compreso quello attinente alle spese del giudizio, ed essendo venuta meno ogni posizione di contrasto tra le dette parti e con essa il concreto interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, si impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragione d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
In proposito si osserva che la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
(Cass.Sez.Un. 28.9.2000 n.1048; 3.3.2006 n.4714; 25.3.2010 n.7185; 19.2.2020 n.4167).
E ciò a differenza della rinuncia agli atti in appello che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
pertanto, nella ipotesi di accordo transattivo che determini la cessazione della materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato. (Cass.
3.3.2003 n.3122).
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle pretese avanzate nel giudizio innanzi al Tribunale di Benevento recante il n.3489/2019 R.G. conclusosi con sentenza n.2215/2022 pubblicata il 18.10.2022.
Alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio avendo le parti definito totalmente ogni aspetto della vicenda, ivi compreso la regolamentazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza Tribunale di Benevento n.2215/2022 nei Parte_1 confronti di e , con atto notificato in data 7.04.2023, così Controparte_1 Controparte_2 provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio.
Così deciso in Napoli addì 11.11.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
- dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO -Presidente est
- dr.MICHELE MAGLIULO - Consigliere
- dr. PAOLO MARIANI - Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1706/2023 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.2215/2022 del Tribunale di Benevento vertente
TRA
( ) elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Villamaina alla via Roma 57, presso lo studio dell'Avv. Rocco Cantelmo, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
E
( e (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
, elettivamente domiciliati in Gesualdo (AV) alla via Pettoriello n.28, C.F._3 presso lo studio dell'Avv.Virginio Bianco, dal quale sono entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATI
CONCLUSIONI
Con note depositate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in data 11.10.2025 e
20.10.2025 entrambe le parti rendevano dichiarazioni conformi e rappresentavano quanto segue: “Le parti hanno raggiunto un accordo che definisce integralmente la lite e rende superflua la prosecuzione del giudizio, come da istanza congiunta del 25.09.2025. È interesse di entrambe le parti ottenere una sentenza che dichiari cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese e competenze di lite. Le parti di comune accordo hanno rinunciano al deposito delle note ex art. 352 c.p.c..
Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, difese e domiciliate, chiedono che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Voglia dichiarare cessata la materia del contendere, stante l'intervenuto accordo tra le parti, con integrale compensazione delle spese e competenze di lite. Le parti rinunciano a qualsiasi pronuncia sulle spese di lite per soccombenza virtuale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 7.4.2023 proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Benevento n.2215/2022, pubblicata il
18.10.2022, nel giudizio instaurato da nei confronti di Parte_1 [...]
e , con la quale il giudice adito così provvedeva: “Rigetta la CP_1 Controparte_2 domanda;
condanna a rimborsare direttamente in favore Parte_1 dell'avv. Virginio Bianco (dichiaratosi antistatario) le spese di lite che liquida in complessivi
€ 4.835,00 (di cui € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la trattazione ed € 1.620,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.”
Contestava tale sentenza l'appellante, sostenendo l'erroneità della decisione del giudice di prime cure e chiedeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis: 1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento n. 2215/2022, pubblicata il 18/10/2022, che ha definito il giudizio RG n. 3489/2019, previo accoglimento delle richieste istruttorie di prova orale formulate, dichiarare la risoluzione del contratto preliminare per cui è causa per inadempimento della parte appellata;
2) in subordine, previo accoglimento dei motivi di appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento n. 2215/2022, pubblicata il
18/10/2022, che ha definito il giudizio RG n. 3489/2019 dichiarare la nullità del contratto preliminare di compravendita per essere indeterminato il bene oggetto della futura vendita, non essendo frazionato;
3) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
Si costituivano e che contestavano l'appello, Controparte_1 Controparte_2 chiedendone il rigetto con vittoria delle spese del giudizio. Con provvedimento del 22.12.2023 la causa era rinviata ai sensi dell'art.352 c.p.c. all'udienza del 6.11.2025 per la rimessione della causa in decisione con assegnazione dei seguenti termini perentori: 1) termine di giorni sessanta prima della detta udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di giorni trenta prima della detta udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di giorni quindici prima della detta udienza per il deposito delle note di replica.
Con decreto del 9.10.2025 era disposta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza del 6.11.2025, non richiedente la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con le note scritte depositate in data 20.10.2025 e 11.10.2025 le parti formulavano le conclusioni in epigrafe trascritte.
La causa era assegnata in decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
I procuratori delle parti costituite con note depositate in data 11.10.2025 e 20.10.2025 hanno rappresentato che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con conseguente totale cessazione della materia del contendere e compensazione integrale delle spese di lite di questo grado tra le parti.
Non vi è dubbio che le stesse abbiano regolato definitivamente la controversia tra esse insorta attraverso il menzionato accordo transattivo.
Pertanto, essendo stata risolto fuori del processo ogni aspetto della controversia, ivi compreso quello attinente alle spese del giudizio, ed essendo venuta meno ogni posizione di contrasto tra le dette parti e con essa il concreto interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, si impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragione d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
In proposito si osserva che la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
(Cass.Sez.Un. 28.9.2000 n.1048; 3.3.2006 n.4714; 25.3.2010 n.7185; 19.2.2020 n.4167).
E ciò a differenza della rinuncia agli atti in appello che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
pertanto, nella ipotesi di accordo transattivo che determini la cessazione della materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato. (Cass.
3.3.2003 n.3122).
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle pretese avanzate nel giudizio innanzi al Tribunale di Benevento recante il n.3489/2019 R.G. conclusosi con sentenza n.2215/2022 pubblicata il 18.10.2022.
Alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio avendo le parti definito totalmente ogni aspetto della vicenda, ivi compreso la regolamentazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza Tribunale di Benevento n.2215/2022 nei Parte_1 confronti di e , con atto notificato in data 7.04.2023, così Controparte_1 Controparte_2 provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio.
Così deciso in Napoli addì 11.11.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio