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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/10/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 326/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU NI Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 326/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
27.02.2025,
DA
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Marsciano (PG) Voc. Cerro n. 217, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Tenneroni ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Narni (TR), Via Troiano n. 7/A, presso il Difensore;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] 4 e Parte_2 C.F._2 residente in Marsciano (PG), Voc. Cerro n. 217, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Narducci ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Marsciano (PG), Via IV Novembre n. 6, presso il
Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Todi (PG) in data 20.07.2013 (atto n. 23, parte II, Serie A, anno 2013);
pagina 1 di 5 con il figlio: , nato in data [...], minore;
Per_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 27.02.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“1) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la potestà genitoriale separatamente ed il minore stesso risiederà presso l'abitazione coniugale già assegnata alla madre , ove è stabilita la Parte_3 sua residenza anagrafica, ovvero in altra abitazione ove la madre eventualmente si trasferirà avendo cura di comunicare al Sig. il nuovo indirizzo, ove prenderà la residenza anche il figlio Parte_2 minore . Per_1
2) Le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, e soprattutto, vista la condizione in cui si trova il minore affetto da disturbo dello spettro autistico.
3) La casa familiare, sita in Loc. Cerro n. 217 – Marsciano (PG), è assegnata, assieme a tutti gli arredi ivi contenuti, alla sig.ra , la quale sarà ritenuta libera secondo la sua volontà di Parte_3 trasferirsi altrove, qualora lo ritenesse opportuno, assieme al figlio minore.
Nel caso di trasferimento da parte della Sig.ra , tutto il mobilio della casa coniugale potrà Parte_3 essere asportato da quest'ultima, fatta eccezione per la cucina che resterà in godimento al Sig.
Parte_2
Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio, senza particolari limitazioni di tempo Parte_2
e con le modalità che riterrà opportune, previo accordo con la sig.ra con un preavviso minimo Pt_3 che consenta l'organizzazione della gestione quotidiana, e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi. Lo stesso Sig. si impegna altresì a riaccompagnare il figlio presso la Parte_2 madre, nelle serate precedenti i giorni di scuola, in un orario che non vada oltre le 22.00, stante la necessità del minore di un certo numero di ore di riposo e considerando la sveglia del mattino delle ore 7.00.
4) Il sig. si obbliga a corrispondere alla ex moglie un contributo al Parte_2 Parte_3 mantenimento per il figlio, pari ad Euro 200,00 mensili da rivalutare annualmente secondo gli indici pagina 2 di 5 Istat oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e ricreative che dovranno essere sostenute e documentate nell'interesse del minore, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario o altro mezzo di pagamento che risulti tracciabile, entro il giorno 5 del mese di riferimento.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
6) La sig.ra si impegna a trasferire entro anni due dall'omologa del presente accordo, in favore Pt_3 del Sig. la propria quota dei diritti pari ad ½ della piena proprietà dei seguenti Parte_2 immobili, già adibiti a casa coniugale, siti in Marsciano, località Cerro n. 217 e precisamente:
a) appartamento di abitazione composto da soggiorno-cucina, corridoio, due camere e bagno al piano primo, con soprastante locale sottotetto al quale si accede mediante la scala interna esclusiva censito al Catasto Fabbricati di predetto Comune al Foglio 146 part. 176 Sub. 8, Cat. A/2, Classe 3, vani 4.5, superficie catastale totale mq. 96, rendita catastale 302,13 – vocabolo Cerro, piani 1-2 con i proporzionali diritti di comproprietà sui beni comuni non censibili distinti al Foglio 146 con la particella urbana 176 subalterno 6 (corte, comune a tutti i subalterni della particella 176) e 176 subalterno 7 (corpo scale, comune a tutti i subalterni della particella 176).
Il tutto come riportato nell'atto Notarile di cessione dei diritti del 06/02/2016 a rogito Notaio Per_2
(Rep. 39.966 – Racc. 16.269) trascritto a Perugia in data 15/02/2016 ed allegato al presente
[...] accordo che deve intendersi per richiamato e trascritto ai fini dell'esatta individuazione dei beni che saranno oggetto del trasferimento, entro anni due dall'omologa del presente accordo.
Le parti dichiarano che il predetto trasferimento immobiliare costituisce elemento funzionale ed imprescindibile per la risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, richiedono che l'atto notarile conseguente sia sottoposto alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa in materia.
Il Sig. si impegna sin da ora a sostenere le relative spese notarili per il richiamato Parte_2 trasferimento immobiliare, ivi compresa qualsiasi spesa successiva connessa causalmente al trasferimento immobiliare.
6) Il Sig. si riconosce debitore nei confronti della Sig.ra per la somma Parte_2 Parte_3 di euro 25.400,00, relativa ad un prestito da quest'ultima effettuato in favore dell'ex marito per la ristrutturazione dell'immobile già adibito a casa coniugale e per l'acquisto del mobilio. Detto importo verrà corrisposto dal Sig. nei termini che seguono: Parte_2
-quanto ad Euro 2.000,00 alla firma del presente ricorso congiunto per divorzio;
-quanto ai restanti euro 23.400,00 mediante numero 60 rate mensili dell'importo di Euro 390,00 cadauna, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese a partire da quello successivo al deposito della sentenza di divorzio, fatta salva la facoltà di estinzione anticipata. pagina 3 di 5 Detti versamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario, ovvero brevi manu (in quest'ultimo caso esclusivamente con banconote e non con monete) mediante consegna direttamente in favore della
Sig.ra , la quale rilascerà di volta in volta regolare ricevuta all'ex coniuge. Pt_3
7) Le vacanze estive da trascorrere assieme al figlio, saranno regolamentate con le seguenti modalità: il minore trascorrerà 15 gg. anche non continuativi, con la madre, e 15 gg. anche non continuativi, con il padre. Inoltre, la sig.ra potrà liberamente decidere di condurre con sé il figlio per viaggi e Pt_3 vacanze ogni volta che se ne presenterà l'occasione e possibilità, naturalmente previa comunicazione all'ex coniuge del luogo di destinazione, e del mezzo con cui si raggiungerà la meta, comprese anche eventuali destinazioni estere, delle modalità di viaggio e di soggiorno, e del periodo interessato.
Ciò senza che il sig. ostacoli senza motivazione valida le decisioni assunte dall'ex moglie Parte_2 in merito a tali spostamenti con il figlio . Per_1
Resta inteso che identica possibilità di trascorrere con il figlio lo stesso numero di giorni spetterà al padre, sia che lo stesso abbia possibilità o meno di viaggiare con il figlio.
I ricorrenti si impegnano in egual misura, nel preminente interesse del figlio minore, ed in considerazione del fatto che gli stessi vivono nello stesso stabile, se pur in diversi appartamenti, a tenere un atteggiamento sereno, privo di contrasti e di livore l'uno verso l'altro.
8) Le parti si rilasciano il reciproco consenso all'espatrio”.
All'udienza del 17.09.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa delle condizioni di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
pagina 4 di 5 Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 in Todi (PG) in data 20.07.2013, trascritto nei Registri degli atti di Parte_2
Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del medesimo comune al n. 23, parte II, Serie A, anno 2013;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Todi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto, 9.10.2025
Il Presidente est.
AU NI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU NI Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 326/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
27.02.2025,
DA
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Marsciano (PG) Voc. Cerro n. 217, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Tenneroni ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Narni (TR), Via Troiano n. 7/A, presso il Difensore;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] 4 e Parte_2 C.F._2 residente in Marsciano (PG), Voc. Cerro n. 217, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Narducci ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Marsciano (PG), Via IV Novembre n. 6, presso il
Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Todi (PG) in data 20.07.2013 (atto n. 23, parte II, Serie A, anno 2013);
pagina 1 di 5 con il figlio: , nato in data [...], minore;
Per_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 27.02.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“1) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la potestà genitoriale separatamente ed il minore stesso risiederà presso l'abitazione coniugale già assegnata alla madre , ove è stabilita la Parte_3 sua residenza anagrafica, ovvero in altra abitazione ove la madre eventualmente si trasferirà avendo cura di comunicare al Sig. il nuovo indirizzo, ove prenderà la residenza anche il figlio Parte_2 minore . Per_1
2) Le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, e soprattutto, vista la condizione in cui si trova il minore affetto da disturbo dello spettro autistico.
3) La casa familiare, sita in Loc. Cerro n. 217 – Marsciano (PG), è assegnata, assieme a tutti gli arredi ivi contenuti, alla sig.ra , la quale sarà ritenuta libera secondo la sua volontà di Parte_3 trasferirsi altrove, qualora lo ritenesse opportuno, assieme al figlio minore.
Nel caso di trasferimento da parte della Sig.ra , tutto il mobilio della casa coniugale potrà Parte_3 essere asportato da quest'ultima, fatta eccezione per la cucina che resterà in godimento al Sig.
Parte_2
Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio, senza particolari limitazioni di tempo Parte_2
e con le modalità che riterrà opportune, previo accordo con la sig.ra con un preavviso minimo Pt_3 che consenta l'organizzazione della gestione quotidiana, e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi. Lo stesso Sig. si impegna altresì a riaccompagnare il figlio presso la Parte_2 madre, nelle serate precedenti i giorni di scuola, in un orario che non vada oltre le 22.00, stante la necessità del minore di un certo numero di ore di riposo e considerando la sveglia del mattino delle ore 7.00.
4) Il sig. si obbliga a corrispondere alla ex moglie un contributo al Parte_2 Parte_3 mantenimento per il figlio, pari ad Euro 200,00 mensili da rivalutare annualmente secondo gli indici pagina 2 di 5 Istat oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e ricreative che dovranno essere sostenute e documentate nell'interesse del minore, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario o altro mezzo di pagamento che risulti tracciabile, entro il giorno 5 del mese di riferimento.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
6) La sig.ra si impegna a trasferire entro anni due dall'omologa del presente accordo, in favore Pt_3 del Sig. la propria quota dei diritti pari ad ½ della piena proprietà dei seguenti Parte_2 immobili, già adibiti a casa coniugale, siti in Marsciano, località Cerro n. 217 e precisamente:
a) appartamento di abitazione composto da soggiorno-cucina, corridoio, due camere e bagno al piano primo, con soprastante locale sottotetto al quale si accede mediante la scala interna esclusiva censito al Catasto Fabbricati di predetto Comune al Foglio 146 part. 176 Sub. 8, Cat. A/2, Classe 3, vani 4.5, superficie catastale totale mq. 96, rendita catastale 302,13 – vocabolo Cerro, piani 1-2 con i proporzionali diritti di comproprietà sui beni comuni non censibili distinti al Foglio 146 con la particella urbana 176 subalterno 6 (corte, comune a tutti i subalterni della particella 176) e 176 subalterno 7 (corpo scale, comune a tutti i subalterni della particella 176).
Il tutto come riportato nell'atto Notarile di cessione dei diritti del 06/02/2016 a rogito Notaio Per_2
(Rep. 39.966 – Racc. 16.269) trascritto a Perugia in data 15/02/2016 ed allegato al presente
[...] accordo che deve intendersi per richiamato e trascritto ai fini dell'esatta individuazione dei beni che saranno oggetto del trasferimento, entro anni due dall'omologa del presente accordo.
Le parti dichiarano che il predetto trasferimento immobiliare costituisce elemento funzionale ed imprescindibile per la risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, richiedono che l'atto notarile conseguente sia sottoposto alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa in materia.
Il Sig. si impegna sin da ora a sostenere le relative spese notarili per il richiamato Parte_2 trasferimento immobiliare, ivi compresa qualsiasi spesa successiva connessa causalmente al trasferimento immobiliare.
6) Il Sig. si riconosce debitore nei confronti della Sig.ra per la somma Parte_2 Parte_3 di euro 25.400,00, relativa ad un prestito da quest'ultima effettuato in favore dell'ex marito per la ristrutturazione dell'immobile già adibito a casa coniugale e per l'acquisto del mobilio. Detto importo verrà corrisposto dal Sig. nei termini che seguono: Parte_2
-quanto ad Euro 2.000,00 alla firma del presente ricorso congiunto per divorzio;
-quanto ai restanti euro 23.400,00 mediante numero 60 rate mensili dell'importo di Euro 390,00 cadauna, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese a partire da quello successivo al deposito della sentenza di divorzio, fatta salva la facoltà di estinzione anticipata. pagina 3 di 5 Detti versamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario, ovvero brevi manu (in quest'ultimo caso esclusivamente con banconote e non con monete) mediante consegna direttamente in favore della
Sig.ra , la quale rilascerà di volta in volta regolare ricevuta all'ex coniuge. Pt_3
7) Le vacanze estive da trascorrere assieme al figlio, saranno regolamentate con le seguenti modalità: il minore trascorrerà 15 gg. anche non continuativi, con la madre, e 15 gg. anche non continuativi, con il padre. Inoltre, la sig.ra potrà liberamente decidere di condurre con sé il figlio per viaggi e Pt_3 vacanze ogni volta che se ne presenterà l'occasione e possibilità, naturalmente previa comunicazione all'ex coniuge del luogo di destinazione, e del mezzo con cui si raggiungerà la meta, comprese anche eventuali destinazioni estere, delle modalità di viaggio e di soggiorno, e del periodo interessato.
Ciò senza che il sig. ostacoli senza motivazione valida le decisioni assunte dall'ex moglie Parte_2 in merito a tali spostamenti con il figlio . Per_1
Resta inteso che identica possibilità di trascorrere con il figlio lo stesso numero di giorni spetterà al padre, sia che lo stesso abbia possibilità o meno di viaggiare con il figlio.
I ricorrenti si impegnano in egual misura, nel preminente interesse del figlio minore, ed in considerazione del fatto che gli stessi vivono nello stesso stabile, se pur in diversi appartamenti, a tenere un atteggiamento sereno, privo di contrasti e di livore l'uno verso l'altro.
8) Le parti si rilasciano il reciproco consenso all'espatrio”.
All'udienza del 17.09.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa delle condizioni di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
pagina 4 di 5 Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 in Todi (PG) in data 20.07.2013, trascritto nei Registri degli atti di Parte_2
Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del medesimo comune al n. 23, parte II, Serie A, anno 2013;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Todi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto, 9.10.2025
Il Presidente est.
AU NI
pagina 5 di 5