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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11678 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25520/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 25520/2023 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari TRA ( ) e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Simona Sapignoli ( , presso lo studio della C.F._3 quale, in Napoli alla via G. Bausan 1, sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI E ( ), mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
( ), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio P.IVA_2
IS FA PE ( , elettivamente domiciliata in Napoli alla via C.F._4
Mascagni n. 64, presso lo studio dell'avv. Paola Santoro
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. e hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 6202/2023 Parte_1 Parte_2 con il quale questo Tribunale ha loro ingiunto di pagare, in solido, in favore di Controparte_2
la somma di euro 23.553,39 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio) quale saldo
[...] debitore del contratto di apertura di credito regolata sul conto corrente n. 869 concluso da
[...]
con Gli opponenti hanno: 1) prospettato la “carenza e/o Pt_1 Controparte_3 vizio” della procura alle liti allegata al ricorso monitorio in quanto rilasciata dall'avv. CP_4 nella sua asserita (e non provata) “qualità di Procuratore Generale delle società Ifis Npl
[...] CP Investments s.p.a. e ” (p. 2 atto di citazione); 2) osservato che non è possibile Controparte_1 ritenere certo il credito sulla base della documentazione depositata in sede monitoria (non risultando, in particolare, prodotti gli estratti conto relativi al rapporto), essendo l'estratto emesso ai sensi dell'art. 50 t.u.b. documento non idoneo a provare il credito nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 645 c.p.c.; 3) dedotto l'applicazione illegittima della capitalizzazione trimestrale degli interessi con conseguente violazione dell'art. 1283 c.c.; 4) dedotto la nullità della commissione di massimo pagina 1 di 4 scoperto per indeterminatezza dell'oggetto (secondo quanto si legge a pag. 4 dell'atto di citazione, la clausola sarebbe indeterminata poiché contiene l'indicazione precisa del solo saggio di interesse applicato, “senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento” della commissione).
mandataria di richiesta l'assegnazione del termine Controparte_1 Controparte_2 per l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione, ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo: i) che la procura alle liti al difensore che ha depositato il ricorso monitorio è stata conferita dal procuratore di munito -secondo quanto risulta dal documento 1 Controparte_2 del fascicolo monitorio- del “potere di conferire a professionisti e legali incarichi per procedere al recupero dei crediti […] anche mediante l'espletamento di procedure di contenzioso in sede giudiziale”; ii) che la produzione del contratto e dell'estratto ex art. 50 t.u.b. consente di ritenere provata l'entità del credito, non avendo gli opponenti (i quali “a fronte della produzione in giudizio di un estratto conto, recante la registrazione delle movimentazioni relative al rapporto negoziale intercorso” si sono limitati a sollevare contestazioni generiche -p. 11 comparsa di costituzione) dato prova del fatto estintivo della pretesa azionata in sede monitoria;
iii) che generica, oltre che infondata (non essendovi stata “alcuna capitalizzazione degli interessi”), risulta la doglianza relativa all'anatocismo; doglianza formulata, tra l'altro, senza neppure “indicare, ad esempio, quale sarebbe la clausola contrattuale avente ad oggetto la previsione di una capitalizzazione degli interessi in contrasto col disposto di cui all'art. 1283 c.c.” (p. 10 comparsa di costituzione); iv) che la commissione di massimo scoperto (la cui giustificazione causale discende, secondo quanto si legge alla pagina 14 della comparsa di costituzione e risposta, dalla necessità di “scoraggiare l'immobilizzo delle somme attinenti al conto corrente, incentivando i clienti ad effettuare versamenti per ridurre i più elevati saldi debitori e contenere così i rischi dell'ente creditizio”), risulta pattuita per iscritto. Assegnati i termini per l'obbligatorio tentativo di mediazione (che ha avuto esito negativo secondo quanto risulta dal verbale dall'opposta depositato il 23 settembre 2024) ed effettuato il doveroso rilievo officioso sulla questione relativa alla possibile abusività della clausola che prevede una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a fronte della capitalizzazione annuale degli interessi attivi e della possibile abusività (sindacabile ai sensi dell'art. 34 cod. cons.) della pattuizione di commissione di massimo scoperto senza puntuale indicazione degli importi sui quali applicare la stessa (con nota depositata il 23 maggio 2024 gli opponenti hanno espressamente rinunciato ad avvalersi della tutela loro accordata dalla disciplina nazionale di recepimento direttiva 93/13/CEE, sì che la valutazione relativa alla abusività delle clausole deve ritenersi preclusa -cfr., tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C-80/21, E.K., S.K e Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, Pannon GSM Zrt.), la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 18.11.2025 ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. come modificato dal c.d. “correttivo Cartabia”.
2. L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. Infondata risulta la doglianza (da esaminare in via preliminare) relativa al preteso vizio della procura alle liti allegata al ricorso monitorio (vizio asseritamente derivante dall'esser stata la procura alle liti al difensore che ha depositato il ricorso monitorio conferita dall'avv. Antonello Senes il quale avrebbe agito nella non dimostrata qualità di “Procuratore Generale delle società Ifis Npl Investments s.p.a. e ”). Risulta infatti provato che Ifis Npl Investments s.p.a. (già Controparte_1
, con atto notarile del 23 gennaio 2020 per notaio (rep. n. 41452 – Controparte_2 Persona_1 pagina 2 di 4 racc. n. 15168), ha rilasciato ad procura speciale per (tra l'altro) conferire le necessarie Persona_2 procure alle liti (cfr. doc. 1 del fascicolo monitorio dal quale risulta che ha conferito al Controparte_2 proprio procuratore, tra gli altri, il potere di “f) conferire a professionisti e legali incarichi professionali e mandati alle liti per l'espletamento delle procedura di contenzioso in sede tributaria, giudiziale ed extragiudiziale volte al rimborso da parte dei debitori relativamente ai crediti acquistati e gestiti”). Ebbene nella (come sopra) documentata qualità di procuratrice speciale di
[...]
(e non già l'avv. Antonello Senes -come invece erroneamente sostenuto dagli Controparte_5 opponenti) ha conferito procura alle liti all'avv. Falcolini.
2.2. Tanto premesso, l'opposizione è fondata alla luce dell'assorbente motivo relativo alla praticata capitalizzazione trimestrale degli interessi. Lungi dallo svolgere una difesa generica (come sostenuto dall'opposta), gli opponenti (a fronte della produzione -doc. 7 del fascicolo monitorio- di un mero saldaconto -il quale non contiene affatto la registrazione di tutte le movimentazioni relative al rapporto negoziale intercorso) hanno lamentato che il contratto “nel determinare nella misura del 20,750% annuo la percentuale degli interessi passivi, ne prevede la capitalizzazione con cadenza trimestrale”. La prospettazione di parte trova riscontro nel contratto concluso il 4.10.1996 (doc. 2 del fascicolo monitorio -se ne veda già il prospetto contenuto alla prima pagina) il quale prevede (a fronte di una capitalizzazione annuale degli interessi creditori) una capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista che deve essere ritenuta nulla in quanto non fondata su un uso normativo (tra le tante, Cass., sez. 3, sent. 13 giugno 2002, n. 8442; Cass., sez. 1, sent. 11 novembre 1999, n. 12507; Cass., sez. 1, sent. 16 marzo 1999, n. 2374). A fronte di tale nullità (per quanto detto, allegata dagli opponenti in modo sufficientemente puntuale -a maggior ragione considerata la portata generica del documento formato ai sensi dell'art. 50 t.u.b.), la possibilità di accertare l'esistenza di un credito presuppone la
“rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre” (Cass., sez. 1, ord. 11 giugno 2018, n. 15148; conf, tra le altre, Cass., sez. 1, sent. 19 settembre 2013, n. 21466). Una simile rideterminazione non risulta tuttavia in concreto possibile, non avendo l'opposta prodotto gli estratti conto, ma, solo, un documento ex art. 50 t.u.b. tramite il quale non è possibile pervenire ad una quantificazione certa del credito. Il decreto ingiuntivo opposto deve essere quindi dichiarato nullo senza possibilità di adottare alcuna statuizione di condanna degli opponenti al pagamento di somme (essendo stata la domanda di condanna formulata esclusivamente sulla base dell'inadempimento del contratto e non risultando possibile -per quanto detto- accertare in modo puntuale l'entità del credito), ferma la possibile valutazione relativa alla proponibilità -in separato giudizio- di domanda ex art. 2033 c.c. (causa petendi differente da quella fatta valere nella presente sede).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la semplicità del giudizio) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 6202/2023 di questo Tribunale;
2) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in Controparte_2 favore di e (creditori in solido), delle spese del presente giudizio che Parte_1 Parte_2 liquida in euro 145,50 per esborsi e, per compensi, in euro 2.538,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 12 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 25520/2023 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari TRA ( ) e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Simona Sapignoli ( , presso lo studio della C.F._3 quale, in Napoli alla via G. Bausan 1, sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI E ( ), mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
( ), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio P.IVA_2
IS FA PE ( , elettivamente domiciliata in Napoli alla via C.F._4
Mascagni n. 64, presso lo studio dell'avv. Paola Santoro
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. e hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 6202/2023 Parte_1 Parte_2 con il quale questo Tribunale ha loro ingiunto di pagare, in solido, in favore di Controparte_2
la somma di euro 23.553,39 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio) quale saldo
[...] debitore del contratto di apertura di credito regolata sul conto corrente n. 869 concluso da
[...]
con Gli opponenti hanno: 1) prospettato la “carenza e/o Pt_1 Controparte_3 vizio” della procura alle liti allegata al ricorso monitorio in quanto rilasciata dall'avv. CP_4 nella sua asserita (e non provata) “qualità di Procuratore Generale delle società Ifis Npl
[...] CP Investments s.p.a. e ” (p. 2 atto di citazione); 2) osservato che non è possibile Controparte_1 ritenere certo il credito sulla base della documentazione depositata in sede monitoria (non risultando, in particolare, prodotti gli estratti conto relativi al rapporto), essendo l'estratto emesso ai sensi dell'art. 50 t.u.b. documento non idoneo a provare il credito nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 645 c.p.c.; 3) dedotto l'applicazione illegittima della capitalizzazione trimestrale degli interessi con conseguente violazione dell'art. 1283 c.c.; 4) dedotto la nullità della commissione di massimo pagina 1 di 4 scoperto per indeterminatezza dell'oggetto (secondo quanto si legge a pag. 4 dell'atto di citazione, la clausola sarebbe indeterminata poiché contiene l'indicazione precisa del solo saggio di interesse applicato, “senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento” della commissione).
mandataria di richiesta l'assegnazione del termine Controparte_1 Controparte_2 per l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione, ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo: i) che la procura alle liti al difensore che ha depositato il ricorso monitorio è stata conferita dal procuratore di munito -secondo quanto risulta dal documento 1 Controparte_2 del fascicolo monitorio- del “potere di conferire a professionisti e legali incarichi per procedere al recupero dei crediti […] anche mediante l'espletamento di procedure di contenzioso in sede giudiziale”; ii) che la produzione del contratto e dell'estratto ex art. 50 t.u.b. consente di ritenere provata l'entità del credito, non avendo gli opponenti (i quali “a fronte della produzione in giudizio di un estratto conto, recante la registrazione delle movimentazioni relative al rapporto negoziale intercorso” si sono limitati a sollevare contestazioni generiche -p. 11 comparsa di costituzione) dato prova del fatto estintivo della pretesa azionata in sede monitoria;
iii) che generica, oltre che infondata (non essendovi stata “alcuna capitalizzazione degli interessi”), risulta la doglianza relativa all'anatocismo; doglianza formulata, tra l'altro, senza neppure “indicare, ad esempio, quale sarebbe la clausola contrattuale avente ad oggetto la previsione di una capitalizzazione degli interessi in contrasto col disposto di cui all'art. 1283 c.c.” (p. 10 comparsa di costituzione); iv) che la commissione di massimo scoperto (la cui giustificazione causale discende, secondo quanto si legge alla pagina 14 della comparsa di costituzione e risposta, dalla necessità di “scoraggiare l'immobilizzo delle somme attinenti al conto corrente, incentivando i clienti ad effettuare versamenti per ridurre i più elevati saldi debitori e contenere così i rischi dell'ente creditizio”), risulta pattuita per iscritto. Assegnati i termini per l'obbligatorio tentativo di mediazione (che ha avuto esito negativo secondo quanto risulta dal verbale dall'opposta depositato il 23 settembre 2024) ed effettuato il doveroso rilievo officioso sulla questione relativa alla possibile abusività della clausola che prevede una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a fronte della capitalizzazione annuale degli interessi attivi e della possibile abusività (sindacabile ai sensi dell'art. 34 cod. cons.) della pattuizione di commissione di massimo scoperto senza puntuale indicazione degli importi sui quali applicare la stessa (con nota depositata il 23 maggio 2024 gli opponenti hanno espressamente rinunciato ad avvalersi della tutela loro accordata dalla disciplina nazionale di recepimento direttiva 93/13/CEE, sì che la valutazione relativa alla abusività delle clausole deve ritenersi preclusa -cfr., tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C-80/21, E.K., S.K e Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, Pannon GSM Zrt.), la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 18.11.2025 ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. come modificato dal c.d. “correttivo Cartabia”.
2. L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. Infondata risulta la doglianza (da esaminare in via preliminare) relativa al preteso vizio della procura alle liti allegata al ricorso monitorio (vizio asseritamente derivante dall'esser stata la procura alle liti al difensore che ha depositato il ricorso monitorio conferita dall'avv. Antonello Senes il quale avrebbe agito nella non dimostrata qualità di “Procuratore Generale delle società Ifis Npl Investments s.p.a. e ”). Risulta infatti provato che Ifis Npl Investments s.p.a. (già Controparte_1
, con atto notarile del 23 gennaio 2020 per notaio (rep. n. 41452 – Controparte_2 Persona_1 pagina 2 di 4 racc. n. 15168), ha rilasciato ad procura speciale per (tra l'altro) conferire le necessarie Persona_2 procure alle liti (cfr. doc. 1 del fascicolo monitorio dal quale risulta che ha conferito al Controparte_2 proprio procuratore, tra gli altri, il potere di “f) conferire a professionisti e legali incarichi professionali e mandati alle liti per l'espletamento delle procedura di contenzioso in sede tributaria, giudiziale ed extragiudiziale volte al rimborso da parte dei debitori relativamente ai crediti acquistati e gestiti”). Ebbene nella (come sopra) documentata qualità di procuratrice speciale di
[...]
(e non già l'avv. Antonello Senes -come invece erroneamente sostenuto dagli Controparte_5 opponenti) ha conferito procura alle liti all'avv. Falcolini.
2.2. Tanto premesso, l'opposizione è fondata alla luce dell'assorbente motivo relativo alla praticata capitalizzazione trimestrale degli interessi. Lungi dallo svolgere una difesa generica (come sostenuto dall'opposta), gli opponenti (a fronte della produzione -doc. 7 del fascicolo monitorio- di un mero saldaconto -il quale non contiene affatto la registrazione di tutte le movimentazioni relative al rapporto negoziale intercorso) hanno lamentato che il contratto “nel determinare nella misura del 20,750% annuo la percentuale degli interessi passivi, ne prevede la capitalizzazione con cadenza trimestrale”. La prospettazione di parte trova riscontro nel contratto concluso il 4.10.1996 (doc. 2 del fascicolo monitorio -se ne veda già il prospetto contenuto alla prima pagina) il quale prevede (a fronte di una capitalizzazione annuale degli interessi creditori) una capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista che deve essere ritenuta nulla in quanto non fondata su un uso normativo (tra le tante, Cass., sez. 3, sent. 13 giugno 2002, n. 8442; Cass., sez. 1, sent. 11 novembre 1999, n. 12507; Cass., sez. 1, sent. 16 marzo 1999, n. 2374). A fronte di tale nullità (per quanto detto, allegata dagli opponenti in modo sufficientemente puntuale -a maggior ragione considerata la portata generica del documento formato ai sensi dell'art. 50 t.u.b.), la possibilità di accertare l'esistenza di un credito presuppone la
“rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre” (Cass., sez. 1, ord. 11 giugno 2018, n. 15148; conf, tra le altre, Cass., sez. 1, sent. 19 settembre 2013, n. 21466). Una simile rideterminazione non risulta tuttavia in concreto possibile, non avendo l'opposta prodotto gli estratti conto, ma, solo, un documento ex art. 50 t.u.b. tramite il quale non è possibile pervenire ad una quantificazione certa del credito. Il decreto ingiuntivo opposto deve essere quindi dichiarato nullo senza possibilità di adottare alcuna statuizione di condanna degli opponenti al pagamento di somme (essendo stata la domanda di condanna formulata esclusivamente sulla base dell'inadempimento del contratto e non risultando possibile -per quanto detto- accertare in modo puntuale l'entità del credito), ferma la possibile valutazione relativa alla proponibilità -in separato giudizio- di domanda ex art. 2033 c.c. (causa petendi differente da quella fatta valere nella presente sede).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la semplicità del giudizio) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 6202/2023 di questo Tribunale;
2) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in Controparte_2 favore di e (creditori in solido), delle spese del presente giudizio che Parte_1 Parte_2 liquida in euro 145,50 per esborsi e, per compensi, in euro 2.538,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 12 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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