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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 480/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente
AR CARMELO, Relatore
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3430/2023 depositato il 19/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7020202048 2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7020202048 2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TD 7020202048/2022, notificato in data 21 dicembre 2022, periodo d'imposta 2016, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha richiesto la somma di € 23.797,87 (debito derivante dal recupero a tassazione: di costi per carburanti, pari a € 34.427,90 e dell'IVA relativa;
di costi per quote di ammortamento non riconosciute pari a € 22.804,00; di costi per manutenzione e/o acquisto ricambi pari a € 1.326,30).
Parte ricorrente contesta analiticamente i distinti recuperi a tassazione, anche allegando i verbali di contraddittorio del 3.10.2022 (all. 5 al ricorso) e del 22.10.2022 (all. 6 al ricorso), quest'ultimo comprendente anche la documentazione prodotta in occasione dell'incontro (scheda contabile
“ammortamento attrezzatura industriale”; n. 2 schede cespiti “attrezzatura industriale”; scheda contabile
“ammortamento mobili & arredi e dotazioni ufficio”; scheda cespite “mobili, arredi e dotazioni d'ufficio”; scheda contabile “ammortamento mezzi di trasporto interno”; scheda cespite “mezzi di trasporto interno”; scheda contabile “ammortamento impianti”; n. 5 schede cespiti “impianti”; scheda contabile
“ammortamento fabbricati”; n. 7 schede cespiti “fabbricati”; visura catastale fabbricati;
scheda contabile
“ammortamento macchinari”; n. 6 schede cespiti “macchinari”; n. 1 scheda cespite “serbatoio per gasolio lit. 3000”; n. 1 scheda cespite “serbatoio per gasolio lit. 6000”).
Inoltre specifica di aver poi trasmesso, in data 25 novembre 2022, le fatture, con i relativi documenti di accompagnamento, riferite all'acquisto di due serbatoi (all. 8 al ricorso), nonché, in data 30 novembre
2022, ulteriore documentazione (fatture-lettera di commissione) riferita all'acquisto di cespiti ammortizzabili (all. 9).
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, che, dopo aver ricostruito l'iter amministrativo della vicenda, contesta articolatamente quanto censurato da parte ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato, per cui va in parte accolto.
Preliminarmente la Corte rileva che i soci hanno instaurato, per la medesima annualità e per le distinte posizioni rivestite, più ricorsi (oltre quello in trattazione, instaurato dalla società), e precisamente:
la socia Nominativo_1 presso la CGT di primo grado di Milano (RGR. 2175/2023);
il socio EO NT presso questa Corte (RGR 3428/2023);
la socia Nominativo_2 presso questa Corte (RGR 3426/2023).
I distinti ricorsi (compreso quello instaurato presso la CGT di primo grado di Milano, intanto trasmesso a questa Corte per connessione) sono stati quindi tutti assegnati a questa Sezione, con udienza di trattazione del merito in data odierna, per cui vengono distintamente decisi.
Nel merito della questione, quindi, la Corte rileva che la censura di parte ricorrente sugli ammortamenti appare fondata, mentre, al contrario, va disattesa quella riferita ai costi per carburante;
inoltre, nel ricorso non sono contenute censure sul mancato riconoscimento dei costi per manutenzione e/o acquisto ricambi, per cui le correlate riprese a tassazione, al pari di quelle riferite ai costi per carburante, sono legittime.
In linea generale non è condivisibile l'assunto di parte resistente sull'impossibilità, in radice, “ … dell'Ufficio di riscontrare la correttezza della deducibilità dei costi e delle quote di ammortamento atteso che la contribuente non ha provveduto ad esaustiva produzione documentale “: la conclusione appare, infatti, di carattere generico, abbisognando, per un'idonea confutazione delle ragioni di parte ricorrente, di più specifiche deduzioni.
Scendendo necessariamente più nel dettaglio, comunque, la Corte rileva la fondatezza, per come prima cennato, delle ragioni di parte ricorrente sulle somme, non riconosciute, di spese per ammortamenti.
La Corte ritiene che la documentazione prodotta in occasione del contraddittorio endoprocedimentale sia valutabile, per cui va disatteso quanto eccepito dalla resistente Agenzia, in generale, sulla preclusione probatoria correlata alla precedente richiesta formulata con l'invito n. I00303/22, nel senso, cioè, che non si rinvengono ragioni per non tenere comunque conto, in particolare, di quanto prodotto in occasione del contraddittorio tenutosi in data 22.10.2022, che appare dimostrativo della deducibilità dei costi per quote di ammortamento in correlazione alle schede riferite ai beni indicati (rispetto ai quali l'Agenzia avrebbe dovuto specificare dettagliate ragioni di non riconoscibilità).
Ad esempio, in relazione ai serbatoi, per i quali in appresso si ragionerà con riferimento ai costi per carburante (e si concluderà per la non riconoscibilità degli stessi), parallelamente va ritenuto che i documenti di acquisto delle cisterne, pur se risalenti al 2001, siano utili ai fini della riconoscibilità in termini di quote di ammortamento.
Analogamente la Corte ritiene potersi dare rilevanza, al contrario di quanto sostenuto dall'Agenzia, al riconoscimento del credito d'imposta, non potendosi escludere, sul punto, che si tratti di acquisti transitati negli ammortamenti, così come è riconoscibile il costo correlato al macchinario di cui alla fattura emessa da OC RL (riferita alla legge Sabatini).
Sul costo del carburante, al contrario, non appare superabile, per come efficacemente dedotto dall'Agenzia resistente, l'eccezione dell'insufficienza della disponibilità delle due cisterne ai fini dell'obbligo, comunque, di documentare puntualmente il carico e scarico del carburante (allegazione cui parte ricorrente non ha provveduto), tenuto anche conto che, per come precisato dall'Agenzia, “ … le fatture di acquisto del carburante riportano la generica descrizione “Gasolio” senza indicazione della quantità fornita e del prezzo al litro “.
Inoltre, concorrentemente, non è provato idoneamente, per poter riconoscere il costo, che l'acquisto del carburante sia correlato all'attività svolta, prova non surrogabile, quindi, dai soli documenti di acquisto delle cisterne, risalente al 2001 (utili, invece, per come prima visto, ai fini delle quote di ammortamento), in evidente difetto, perciò della necessaria compresenza di registri e/o bollettari dimostrativi del rifornimento dei mezzi, anche ai fini di valutarlo in termini di congruità del costo sostenuto.
Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto con riferimento ai costi per quote di ammortamento e rigettato con riferimento ai costi per carburante e ai costi per manutenzione e/o acquisto ricambi.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente, per come indicato in motivazione, il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente
AR CARMELO, Relatore
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3430/2023 depositato il 19/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7020202048 2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7020202048 2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TD 7020202048/2022, notificato in data 21 dicembre 2022, periodo d'imposta 2016, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha richiesto la somma di € 23.797,87 (debito derivante dal recupero a tassazione: di costi per carburanti, pari a € 34.427,90 e dell'IVA relativa;
di costi per quote di ammortamento non riconosciute pari a € 22.804,00; di costi per manutenzione e/o acquisto ricambi pari a € 1.326,30).
Parte ricorrente contesta analiticamente i distinti recuperi a tassazione, anche allegando i verbali di contraddittorio del 3.10.2022 (all. 5 al ricorso) e del 22.10.2022 (all. 6 al ricorso), quest'ultimo comprendente anche la documentazione prodotta in occasione dell'incontro (scheda contabile
“ammortamento attrezzatura industriale”; n. 2 schede cespiti “attrezzatura industriale”; scheda contabile
“ammortamento mobili & arredi e dotazioni ufficio”; scheda cespite “mobili, arredi e dotazioni d'ufficio”; scheda contabile “ammortamento mezzi di trasporto interno”; scheda cespite “mezzi di trasporto interno”; scheda contabile “ammortamento impianti”; n. 5 schede cespiti “impianti”; scheda contabile
“ammortamento fabbricati”; n. 7 schede cespiti “fabbricati”; visura catastale fabbricati;
scheda contabile
“ammortamento macchinari”; n. 6 schede cespiti “macchinari”; n. 1 scheda cespite “serbatoio per gasolio lit. 3000”; n. 1 scheda cespite “serbatoio per gasolio lit. 6000”).
Inoltre specifica di aver poi trasmesso, in data 25 novembre 2022, le fatture, con i relativi documenti di accompagnamento, riferite all'acquisto di due serbatoi (all. 8 al ricorso), nonché, in data 30 novembre
2022, ulteriore documentazione (fatture-lettera di commissione) riferita all'acquisto di cespiti ammortizzabili (all. 9).
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, che, dopo aver ricostruito l'iter amministrativo della vicenda, contesta articolatamente quanto censurato da parte ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato, per cui va in parte accolto.
Preliminarmente la Corte rileva che i soci hanno instaurato, per la medesima annualità e per le distinte posizioni rivestite, più ricorsi (oltre quello in trattazione, instaurato dalla società), e precisamente:
la socia Nominativo_1 presso la CGT di primo grado di Milano (RGR. 2175/2023);
il socio EO NT presso questa Corte (RGR 3428/2023);
la socia Nominativo_2 presso questa Corte (RGR 3426/2023).
I distinti ricorsi (compreso quello instaurato presso la CGT di primo grado di Milano, intanto trasmesso a questa Corte per connessione) sono stati quindi tutti assegnati a questa Sezione, con udienza di trattazione del merito in data odierna, per cui vengono distintamente decisi.
Nel merito della questione, quindi, la Corte rileva che la censura di parte ricorrente sugli ammortamenti appare fondata, mentre, al contrario, va disattesa quella riferita ai costi per carburante;
inoltre, nel ricorso non sono contenute censure sul mancato riconoscimento dei costi per manutenzione e/o acquisto ricambi, per cui le correlate riprese a tassazione, al pari di quelle riferite ai costi per carburante, sono legittime.
In linea generale non è condivisibile l'assunto di parte resistente sull'impossibilità, in radice, “ … dell'Ufficio di riscontrare la correttezza della deducibilità dei costi e delle quote di ammortamento atteso che la contribuente non ha provveduto ad esaustiva produzione documentale “: la conclusione appare, infatti, di carattere generico, abbisognando, per un'idonea confutazione delle ragioni di parte ricorrente, di più specifiche deduzioni.
Scendendo necessariamente più nel dettaglio, comunque, la Corte rileva la fondatezza, per come prima cennato, delle ragioni di parte ricorrente sulle somme, non riconosciute, di spese per ammortamenti.
La Corte ritiene che la documentazione prodotta in occasione del contraddittorio endoprocedimentale sia valutabile, per cui va disatteso quanto eccepito dalla resistente Agenzia, in generale, sulla preclusione probatoria correlata alla precedente richiesta formulata con l'invito n. I00303/22, nel senso, cioè, che non si rinvengono ragioni per non tenere comunque conto, in particolare, di quanto prodotto in occasione del contraddittorio tenutosi in data 22.10.2022, che appare dimostrativo della deducibilità dei costi per quote di ammortamento in correlazione alle schede riferite ai beni indicati (rispetto ai quali l'Agenzia avrebbe dovuto specificare dettagliate ragioni di non riconoscibilità).
Ad esempio, in relazione ai serbatoi, per i quali in appresso si ragionerà con riferimento ai costi per carburante (e si concluderà per la non riconoscibilità degli stessi), parallelamente va ritenuto che i documenti di acquisto delle cisterne, pur se risalenti al 2001, siano utili ai fini della riconoscibilità in termini di quote di ammortamento.
Analogamente la Corte ritiene potersi dare rilevanza, al contrario di quanto sostenuto dall'Agenzia, al riconoscimento del credito d'imposta, non potendosi escludere, sul punto, che si tratti di acquisti transitati negli ammortamenti, così come è riconoscibile il costo correlato al macchinario di cui alla fattura emessa da OC RL (riferita alla legge Sabatini).
Sul costo del carburante, al contrario, non appare superabile, per come efficacemente dedotto dall'Agenzia resistente, l'eccezione dell'insufficienza della disponibilità delle due cisterne ai fini dell'obbligo, comunque, di documentare puntualmente il carico e scarico del carburante (allegazione cui parte ricorrente non ha provveduto), tenuto anche conto che, per come precisato dall'Agenzia, “ … le fatture di acquisto del carburante riportano la generica descrizione “Gasolio” senza indicazione della quantità fornita e del prezzo al litro “.
Inoltre, concorrentemente, non è provato idoneamente, per poter riconoscere il costo, che l'acquisto del carburante sia correlato all'attività svolta, prova non surrogabile, quindi, dai soli documenti di acquisto delle cisterne, risalente al 2001 (utili, invece, per come prima visto, ai fini delle quote di ammortamento), in evidente difetto, perciò della necessaria compresenza di registri e/o bollettari dimostrativi del rifornimento dei mezzi, anche ai fini di valutarlo in termini di congruità del costo sostenuto.
Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto con riferimento ai costi per quote di ammortamento e rigettato con riferimento ai costi per carburante e ai costi per manutenzione e/o acquisto ricambi.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente, per come indicato in motivazione, il ricorso e compensa le spese di giudizio.