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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/06/2025, n. 3582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3582 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 3287 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ), nato a Torino, in [...] Parte_1 C.F._1
23.12.1950, residente a [...] scala A, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Gaetini, Giulia Irenze e Stefania Martucci Clavica del Foro di
Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma, Viale
Carso n. 57; appellante e
nata a [...] l'[...] e residente in Controparte_1
Valledoria (SS) alla Via Ugo Foscolo 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Michela
Montanari ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Roma, alla Via Gaspara Stampa, 125;
appellata con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza nr 14742/23 emessa il 16.10.23 dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento di divorzio nr 7798/20.
Conclusioni
: Email_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in riforma dell'impugnata Sentenza n. 502/2023 pubblicata dal Tribunale di Civitavecchia mediante deposito in cancelleria in data 10 maggio 2023 e mai notificata, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere il presente atto d'appello e, per l'effetto:
1 • nella denegata e non creduta ipotesi in cui Corte d'Appello adita ritenesse sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, QUANTIFICARE il predetto assegno, in ogni caso contestato, alla luce dei redditi occulti e sommersi della Sig.ra risultanti dall'analisi degli estratti conto depositati in atti, alla luce del CP_1 dimezzamento delle sue spese abitative (da 600,00 a 350,00 €), nonché tenuto conto della diversa natura dell'assegno divorzile rispetto all'assegno di mantenimento in separazione, in 400,00 € mensili, annualmente rivalutabili in base ad indici Istat
• qualora la Corte adita ritenga necessario un approfondimento istruttorio, si ribadiscono le istanze istruttorie domandate in primo grado ossia: Ordinare che la Sig.ra esibisca in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c.: CP_1
a) gli estratti conto dei conti correnti a lei intestati o cointestati con terze persone, in
Italia o in Francia, con movimentazione degli ultimi tre anni;
b) gli estratti conto delle carte bancomat, carte prepagate, postepay PosteItaliane o carte di credito a lei intestati o cointestati con terze persone, in Italia o in Francia, con movimentazione degli ultimi tre anni;
c) il contratto di locazione registrato relativo all'appartamento in cui la convenuta viveva in Santa Marinella (RM), Via Valdambrini n. 57/A pi. 1; d) il contratto di locazione rinnovato e registrato, attualmente in essere presso l'indirizzo Valledoria (SS), via Ugo Foscolo n. 1, relativo all'appartamento ove attualmente dimora la convenuta integrato con le contabili dei Controparte_1 bonifici comprovanti l'effettivo ammontare del canone di locazione corrisposto.
• con rimborso, almeno parziale, delle spese del procedimento di primo grado e con rimborso integrale delle spese del presente grado di appello, oltre rimborso delle spese generali, della CPA e dell'IVA;
: Controparte_1
In via principale, per tutte le motivazioni meglio esposte in narrativa, rigettare ogni domanda di parte appellante ivi compresa quella di annullamento dell'assegno divorzile e/o di riduzione del quantum dello stesso, ivi comprese le eccezioni di convivenza more uxorio e di insussistenza dei presupposti per l'assegno divorzile, e Confermare integralmente la sentenza appellata n. 502/2023 resa inter partes dal Tribunale di Civitavecchia nell'ambito del procedimento di scioglimento del matrimonio civile iscritto a ruolo al numero di R.G. 3155/2019, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 10 maggio 2023 e per l'effetto condannare il sig. Parte_2 al pagamento di assegno divorzile per un importo mensile pari ad euro 800,00
[...] da corrispondere a entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a Controparte_1 decorrere dal mese di ottobre 2019 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Con vittoria di spese, spese generali (15%), competenze ed onorari da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
* * *
Con ricorso depositato il 21.10.2019 presso il Tribunale di Civitavecchia Parte_1
deduceva: di aver contratto matrimonio civile con il
[...] Controparte_1
25.09.2008 in Torino e che dall'unione non erano nati figli;
che la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 3.9.2018 rilasciava nullaosta all'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita tra le parti, con cui egli si impegnava a riconoscere in favore della moglie un assegno di mantenimento
2 mensile pari ad euro 800,00 mensili, oltre a corrispondere una somma di euro 8.000,00 per spese abitative e di incentivo allo sviluppo dell'attività professionale di pittrice;
che egli svolgeva la professione di dirigente aziendale ed era in pensione a far data dal 1 aprile 2008 percependo una pensione mensile di circa euro 3.400,00 mentre sosteneva per l'abitazione coniugale sita a Torino circa 300,00 euro di rata mensile di mutuo e circa 500,00 euro di spese condominiali e utenze ed era comproprietario, nella quota di
¼, di un immobile sito a Villafranca d'Asti per il quale sosteneva un costo annuale pari ad euro 452,00; che la resistente era una pittrice nota a livello nazionale ed internazionale, alla cui ascesa professionale egli aveva contribuito avendola sostenuta economicamente finanziando stage di formazione e mostre (Spoleto, Sulmona ed altre località); che la fama della resistente come pittrice negli ultimi anni era ulteriormente cresciuta avendo la stessa messo in vendita quadri per cifre intorno a 1.300,00 / 1.900,00 euro e che la stessa svolgeva anche attività di curatrice di mostre e vernissage;
cha la resistente conviveva con un nuovo compagno a Santa Marinella e la stessa aveva 46 anni, essendo dotata di capacità lavorativa specifica nel settore dell'arte e della pittura.
Tanto dedotto e rilevato il ricorrente concludeva chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio senza riconoscimento di un assegno divorzile a favore della non CP_1 sussistendone i presupposti, con dichiarazione dell'autonomia economica degli ex- coniugi. si costituiva in giudizio deducendo: di non opporsi allo scioglimento Controparte_1
del matrimonio;
che immediatamente dopo essere andato in pensione nel 2008, il ricorrente aveva costituito una società di consulenze e servizi, la
[...]
le cui quote erano state a lei intestate in maniera fittizia al 98% Controparte_2 ed al 2% al ricorrente;
che l' all'epoca del matrimonio aveva due conti correnti, Pt_1
uno di cui nel quale vi erano titoli per quasi 500.000,oo euro ed altro nel quale vi erano circa 26.000,oo, accesi presso la banca Intesa San Paolo che nel mese di novembre 2017 aveva provveduto a ritirare quasi integralmente e che aveva fatto investimenti in titoli per la somma complessiva di euro 658.000,00; che la società di consulenza era stata liquidata ma gli utili non le erano stati distribuiti;
che il ricorrente aveva avuto un comportamento geloso e controllante in costanza di matrimonio e non l'aveva sostenuta nella propria carriera artistica;
che non vi era alcuna relazione di convivenza con Per_1
che era solo un amico e che risiedeva ad Anguillara Sabazia mentre ella risiedeva
[...]
a Santa Marinella;
che ella soffriva di patologie che la rendevano inabile a svolgere qualunque attività lavorativa come da relazione del dott. che allegava;
con la Per_2
3 sua attività di artista, negli ultimi tre anni ella aveva guadagnato complessivamente, dalla vendita di tre sue opere, un totale di soli euro 3.000,00 ed aveva un conto corrente francese cointestato con la madre che non movimentava ed una postepay in cui confluiva il mantenimento da parte dell'Oggero.
Tanto dedotto e rilevato, concludeva aderendo alla domanda di Controparte_1
scioglimento del matrimonio e chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile di euro 1.500,00 mensili e comunque non inferiore ad euro 800,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 26.05.2020 comparivano le parti e il Presidente del
Tribunale, con ordinanza in pari data, confermava i provvedimenti emessi in sede di separazione.
In data 13.11.2020, su istanza delle parti, veniva emessa sentenza non definitiva con la quale veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
La causa proseguiva per l'istruttoria sulle residue domande, compiuta con prove documentali, testimoniali e per interpello.
Con la sentenza del 10.5.2023 il Tribunale così decideva la causa:
1) pone a carico di , a titolo di assegno divorzile, un assegno Parte_1 mensile pari ad euro 800,00 da corrispondere a entro e non oltre il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di ottobre 2019 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Ha proposto appello lamentando che il Tribunale: aveva errato nel Parte_3
non apprezzare come avrebbe dovuto il fatto che la moglie era un donna ancora giovane che si era avviata alla professione di pittrice anche grazie al suo sostegno economico, ancor oggi certo vendendo suoi quadri “a nero”; aveva trascurato che costei alcun contributo aveva fornito alla formazione del patrimonio suo e della famiglia, tenuto conto che essi si erano sposati l'anno stesso in cui egli si era pensionato;
il matrimonio era durato solo 10 anni ed essi non avevano avuto figli, sicché la moglie non aveva assunto impegni di accudimento;
ella aveva depositato in maniera caotica ed incompleta la documentazione relativa ai propri conti bancari, sui quali, comunque, a vario titolo risultavano versati (anche da parte di suoi familiari) importi per complessivi euro
21.099,oo nel periodo dal 2019 ai primi mesi del 2021; la consulenza di parte da ella versata in atti, in difetto di certificazioni pubbliche, non poteva valere a dimostrare che la resistente fosse incapace di lavorare per ragioni di salute;
nel corso del primo grado di giudizio la moglie aveva dichiarato la riduzione da euro 600,oo ad euro 350,oo del canone del fitto del suo alloggio;
l'istruttoria aveva fornito prova della relazione di
4 convivenza della moglie con il suo nuovo compagno, da Oristano, non Persona_1
essendo pertanto casuale che ella si fosse da ultimo trasferita in Sardegna per risiedere nel comune di Valledoria;
non aveva inteso, in subordine, valutare la possibilità di ridurre l'entità dell'emolumento, decidendo di quantificarlo nello stesso ammontare di quello stabilito in sede di separazione, nonostante la differenza di presupposti e di finalità fra l'assegno divorzile e quello di mantenimento.
Pertanto, egli concludeva nei termini sopra riportati.
Costituitasi in giudizio, invocava il rigetto dell'avverso appello Controparte_1
replicando che: oltre ad essere stati sposati per 11 anni, essi avevano precedentemente convissuto altri 9 anni, dato rilevante anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. ss.uu.
n. 35385/2023 e 35969/2023); era stato ampiamente comprovato documentalmente che ella era gravemente malata, continuava ad esserlo, ed era incapace di autosostentarsi a causa del suo stato di salute molto cagionevole;
la sperequazione economica fra essi coniugi era quindi del tutto evidente;
non mancava alcuna documentazione contabile in quanto ella non aveva mai occultato nulla, vivendo da sola con 915,oo euro al mese di assegno divorzile;
il ricorrente dimenticava che i quadri erano stati venduti ai suoi parenti a Torino proprio per non far cadere nella la sua autostima, essendo CP_1
sempre stato il lavoro di pittrice non una realtà professionale ma mero hobby;
non era necessario comprovare l'inabilità assolta al lavoro, le sue limitazioni fisiche avendole comunque impedito di mantenere impegni di lavoro assunti in locali di ristorazione
(allegava in tal senso dichiarazione di un suo ex datore di lavoro); la loro separazione era stata consensuale e attribuire una convivenza alla con il sig. , che era CP_1 Per_1 sempre e solo stato un amico per lei, rappresentava un disperato tentativo per l'Oggero di liberarsi dalle proprie responsabilità; il sig. aveva cambiato la sua residenza da Per_1
Anguillara a Oristano in Sardegna e oggi era residente con la madre in Via Piemonte 3 ad Oristano ma era domiciliato con la sua compagna da anni in via Arborea Persona_3
n. 26 sempre ad Oristano;
il Tribunale aveva correttamente e diffusamente motivato la quantificazione dell'assegno divorzile.
Gli atti venivano inoltrati in visione alla Procura generale.
La Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art 127 ter c.p.c., disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 5.6.2025 con il deposito di ulteriori note cui autorizzava le rispettive difese, sulle quali il Collegio ha poi deciso nella camera di consiglio.
5 * * *
La sentenza impugnata non merita censure.
La sig.ra appare meritevole di percepire dall'ex coniuge l'assegno Controparte_1
divorzile ivi riconosciutole.
Ed infatti, non è stata fornita prova alcuna dell'asserito rapporto di sua convivenza con il sig. avendo ella – a fronte della deduzione di controparte al riguardo – Persona_1
documentato i diversi luoghi di rispettiva loro residenza, la condivisione dello Per_1
della sua residenza con altra donna, né lo stesso o altri testi avendo asserito il contrario in aula.
Pertanto, le allegazioni dell'appellante null'altro attestano che un rapporto di amicizia fra i due e, in alcun modo, la condivisione fra loro di un progetto di vita in comune.
La documentazione medica prodotta dalla sig.ra e dalla stessa aggiornata con CP_1
i certificati del suo ultimo e più recente ricovero, attesta la sua non buona condizione di salute, in particolare in dipendenza degli esiti negativi di un intervento chirurgico patito anni fa, della patologia oculare, dello stato depressivo per il quale nell'anno 2021, in
Francia, aveva tentato il suicidio. Lo stesso teste ha confermato che ella, per grave Per_1
deficit fisico, non era riuscita a sopportare la fatica del lavoro offertole presso un pub.
La resistente non risulta intestataria di alcun immobile e dagli estratti della Poste pay emergono in passato minimi accrediti, oggi consistenti nell'assegno divorzile.
Ella ha 51 anni d'età e il sig. , all'udienza del 12.11.2021, aveva dichiarato Sul Pt_1 ménage familiare la mia ex moglie, avendo deciso di non lavorare (…) contribuiva a casa secondo i compiti che ci eravamo dati per la gestione familiare, e che la loro relazione era iniziata già nove anni prima della celebrazione del matrimonio, il rapporto di convivenza essendo perciò durato circa diciannove anni.
Era stato lo stesso sig. , per come concordemente dichiarato dalle parti, ad Pt_1 impegnarsi, anche economicamente, per avviare la moglie all'attività di pittrice, già costituente un suo hobby.
Tuttavia, gli introiti percepiti per la vendita di tre quadri risalente al periodo terminale della loro relazione, sono quelli dalla stessa dichiarati al fisco (la ha affermato CP_1
che gli acquirenti erano tutti amici personali del marito) e il ricorrente non ha fornito prova di ulteriori effettive, e significative, operazioni di vendita da parte della moglie, gli eventi ai quali ella ha partecipato negli ultimi anni, documentati dagli estratti social prodotti dall'appellante, risultando piuttosto occasioni di esibizione in contesti molto localizzati e allestiti per iniziativa di volontari.
6 In ultima analisi, merita condivisione l'affermazione del primo giudicante per cui la sperequazione reddituale tra le parti posta a fondamento degli accordi di separazione si
è sostanzialmente confermata in seguito, sicché l'assegno divorzile si giustifica senza alcun dubbio sotto il profilo assistenziale, stante la precarietà economica della resistente.
L'entità delle risorse a disposizione dell'Oggero (euro 3.440,oo mensili già al netto della rata di mutuo in scadenza all' 1.2.2019, con liquidità di euro 604.465 su conto deposito amministrato) e la surriferita lunga durata del rapporto di convivenza (Cass. ss.uu. n.
35385/23,35969/23) fanno ritenere equa altresì la quantificazione dell'emolumento decisa dal Tribunale.
Segue per legge al rigetto dell'appello la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del difensore antistatario della resistente per come si liquidano in dispositivo nel rispetto del d.m. n. 55/14, aggiornato dal d.m. n. 147/22, stimatosi il valore della causa ai sensi dell'art 13 co. 1° c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza nr 14742/23 emessa Parte_1
il 16.10.23 dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento di divorzio nr
7798/20;
- condanna lo stesso a rimborsare all'antistataria Avv Michela Parte_1
Montanari le spese anticipate per la lite che liquida in euro 4.500,oo per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cna come per legge;
- dichiara la ricorrenza degli estremi di legge per applicare all'appellante la sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02.
Roma, così deciso il 5.6.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Gabriele Sordi Sofia Rotunno
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