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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/10/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1135/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente - Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1135/2022 promossa da:
, in proprio nonché quale titolare della (estinta) ditta IA Parte_1
Costruzioni (CF – P.IVA ), con il patrocinio C.F._1 P.IVA_1 dell'avv. FRANCESCA PAOLA LO CASCIO, elettivamente domiciliato in Parma, strada Garibaldi n. 12, presso lo studio del difensore.
- APPELLANTE - contro
(CF/P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'Amministratrice p.t., dott.ssa , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
pagina 1 di 16 NU NI, elettivamente domiciliato in Parma, Borgo Zaccagni n. 1, presso lo studio del difensore.
- APPELLATO -
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., in data 19 novembre 2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 230/2016, il Tribunale di Parma, in accoglimento del ricorso proposto da , in proprio e nella qualità di titolare della ditta IA Parte_1
Costruzioni (oggi estinta), ingiungeva al il pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente, della somma di € 9.202,10, quale residuo corrispettivo relativo alle opere commissionategli con contratto di appalto del 10 ottobre 2014 e alle lavorazioni ulteriori concordate in corso d'opera (tinteggiatura di n. 2 camere, installazione di n. 2 targhe condominiali e rifacimento della pensilina), di cui alle fatture nn. 27/2014,
34/2015, 66/2015 e 72/2015 allegate al ricorso monitorio.
Avverso detto decreto, il proponeva opposizione con atto di Controparte_1 citazione ritualmente notificato alla controparte, deducendo : 1) che la somma di cui alla fattura n. 66/2015 non era dovuta in quanto integralmente corrisposta successivamente alla notifica del D.I.; 2) il difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda di pagamento della somma di cui alla fattura 72/2015 in quanto avente ad oggetto lavori di ritinteggiatura dell'appartamento di proprietà esclusiva di uno dei condomini (tale
; 3) la non debenza della somma relativa ai lavori di rifacimento della copertura Per_1 del tetto con rimozione dei pannelli esistenti e eliminazione del sottostante telo in PVC, in quanto tali interventi non erano stati effettuati o, comunque, erano stati effettuati solo parzialmente;
4) che la somma relativa ai lavori per la costruzione della nuova pensilina pagina 2 di 16 condominiale non era dovuta, in quanto tale lavorazione era già ricompresa tra quelle oggetto del contratto d'appalto.
L'opponente, a sua volta, proponeva domanda “riconvenzionale” volta ad ottenere il pagamento della somma corrispondente alla penale contrattualmente prevista per il ritardo nella ultimazione dei lavori commissionati, quantificata in complessivi €
11.000,00.
L'opponente, pertanto, concludeva chiedendo, testualmente, “in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al CP_1
in relazione alla fattura 72/15. In via principale, accertare e dichiarare che
[...] nessuna somma è dovuta dal al sig. , titolare della Controparte_1 Parte_1 ditta IA Costruzioni, per le motivazioni indicate in narrativa e, per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, revocare ovvero dichiarare nullo, inefficace, o come meglio, il decreto ingiuntivo n. 230/2016, emesso dal Tribunale di Parma, in persona della dott.ssa Ioffredi, in data 11.2.2016. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse riconosciuta come dovuta una qualche somma al sig.
, titolare della IA Costruzioni, diminuirne l'entità, dichiarando Parte_1 comunque non dovuto, per le motivazioni tutte esposte in narrativa, l'importo almeno pari almeno pari ad €. 4.950,00 (IVA compresa) in considerazione delle lavorazioni non eseguite, l'importo di €. 2.1451 (IVA compresa) di cui alla fattura 34/15, per aumenti di prezzo non dovuti, nonché di €. 63,60 (IVA compresa) di cui alla fattura n.66/15 in quanto importo già versato e di €. 1.431,00 (IVA compresa) di cui alla fattura 72/15 in quanto nulla è, comunque, dovuto dal per tali lavorazioni. In via CP_1 CP_1 riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità della parte opposta nel ritardo della ultimazione dei lavori ed il conseguente diritto del a Controparte_1 vedersi riconoscere la penale contrattualmente prevista e, per l'effetto, condannare il sig.
, titolare della IA Costruzioni al pagamento della detta penale per un Parte_1 importo pari ad €. 11.000,00, ovvero la diversa somma che emergerà in corso di causa, dichiarando l'eventuale compensazione tra la somma che risultasse ancora dovuta al sig.
, titolare della ditta IA Costruzioni e quanto da questi dovuto, a titolo Parte_1 di penale, al ”. Controparte_1 pagina 3 di 16 Con comparsa di risposta ritualmente depositata, l'ingiungente opposto si costituiva in giudizio e, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione ex adverso dedotti, concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'opponente e l'integrale conferma del decreto ingiuntivo.
Con sentenza n. 89/2022, del 25/01/2022, il Tribunale di Parma, in parziale accoglimento dell'opposizione e previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, rigettava la domanda proposta dall'ingiungente, nonché la domanda “riconvenzionale” formulata dall'opponente.
In particolare, il primo Giudice, a quest'ultimo riguardo, rilevava che l'accertato ritardo nella ultimazione dei lavori rispetto al termine originariamente pattuito non sarebbe imputabile all'appaltatore, ma alle varianti relative alla progettazione e costruzione della nuova pensilina condominiale richieste dall'amministratore del in corso CP_1
d'opera.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, il Controparte_1 proponendo appello avverso la suddetta sentenza.
In particolare, l'appellante ha chiesto che, in accoglimento dei dedotti motivi di gravame, l'adìta Corte d'Appello, “In via preliminare. - Accertare e dichiarare la legittimazione passiva del in relazione alla domanda di Controparte_1 pagamento della fattura n. 72 del 2015 di € 1.431,00 iva compresa, emessa dalla ditta
IA Costruzioni a carico del per tutte le ragioni di cui al Controparte_1 punto1 del presente atto di appello;
In via principale. - Accogliere il presente appello, accertando la decadenza del in persona del proprio Controparte_1 amministratore pro tempore, dalla denuncia dei vizi e delle asserite omesse opere rappresentate in atti per tutti i motivi esposti o per quelli meglio ritenuti;
- Confermare, per tutti i motivi esposti o per quelli meglio ritenuti, il decreto ingiuntivo N. 230/2016 emesso dal Tribunale di Parma nel giudizio RG N. 569/2016 e, per l'effetto, condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagina 4 di 16 pagamento, in favore di , della somma di € 9.138,50 Controparte_3
(al netto del pagamento di € 63,60 effettuato dopo la notifica del decreto ingiuntivo), o nella diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo. - Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata il 20/10/2022, il si è Controparte_1 costituito nel presente giudizio, chiedendo, in via principale, il rigetto del gravame avversario e, in via di appello incidentale, la parziale riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la sua domanda riconvenzionale.
In particolare, l'appellato ha rassegnato le seguenti conclusioni : “Voglia Ecc.ma Corte
d'Appello adita, previe le declaratorie del caso e di legge, contrariis reiectis, rigettare il gravame proposto dall'appellante perchè inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto. Riformare la sentenza di primo grado n. 89/2022 del
Tribunale di Parma nella parte in cui rigetta la domanda riconvenzionale del
e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità della CP_1 CP_1 parte appellante nel ritardo della ultimazione dei lavori ed il conseguente diritto del
a vedersi riconoscere la penale contrattualmente prevista Controparte_1 condannando il sig. , in proprio e quale titolare della estinta IA Parte_1
Costruzioni al pagamento della detta penale per un importo pari ad €. 11.000,00, ovvero la diversa somma che emergerà in corso di causa, dichiarando l'eventuale compensazione tra la somma che risultasse ancora dovuta al sig. , in Parte_1 proprio e quale titolare della estinta ditta IA Costruzioni e quanto da questi dovuto,
a titolo di penale, al Con vittoria di spese e competenze oltre Controparte_1 accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Nel corso del giudizio, la Corte, all'esito dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, il 19/11/2024, previa acquisizione delle note difensive depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 5 di 16 Con il primo motivo di appello, censura la statuizione con cui il Giudice di Parte_1 prime cure ha accolto l'eccezione sollevata dal opponente, di difetto di CP_1 legittimazione passiva in relazione alla domanda di pagamento del corrispettivo per i lavori di cui alla fattura n. 72/2015, per € 1.431,00.
Sul punto, il Tribunale aveva così statuito: “La somma […] concerne il tinteggio ed altre prestazioni relative ad un appartamento del condomino e quindi, afferendo Per_1
a parte non condominiale dell'immobile, non può sussistere la legittimazione passiva del Condominio”.
L'appellante, nel criticare la sopra riportata decisione, asserisce che i lavori descritti nella suddetta fattura gli sarebbero stati affidati dall'amministratore, in rappresentanza del condominio, con la conseguenza che l'obbligazione di pagamento del relativo corrispettivo avrebbe dovuto essere comunque imputata al condominio committente.
Il motivo è fondato.
Ed invero, la pronuncia resa, in parte qua, dal Tribunale non è condivisibile laddove è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo al ingiunto in CP_1 quanto i lavori di tinteggiatura di cui alla fattura n. 72/2015 erano stati eseguiti all'interno di un appartamento di proprietà esclusiva di uno dei condomini.
Al riguardo, deve, in primo luogo, osservarsi come tra le parti sia in contestazione non la circostanza che i lavori sono stati svolti all'interno di un immobile privato, bensì che a conferire quell'incarico è stato o meno l'amministratore del . CP_1
Inoltre, va evidenziato che la stessa parte appellata ha affermato che la tinteggiatura dell'appartamento in questione era stata resa necessaria a seguito di infiltrazioni provenienti dalla copertura del tetto condominiale, ossia da una parte comune dell'edificio (art. 1117 c.c.).
È, quindi, ragionevolmente presumibile che, come sostenuto dall'appellante, in un siffatto contesto, l'incarico a quest'ultimo di procedere ai lavori di tinteggiatura sia stato conferito dall'amministratore del condominio.
Del resto, la contestazione sul punto da parte del risulta quanto mai CP_1 generica, riguardando più che altro la titolarità, in capo al suo amministratore, della pagina 6 di 16 necessaria legittimazione a conferire un incarico concernente una porzione immobiliare di proprietà esclusiva, anziché il conferimento stesso di detto incarico, la cui esecuzione
è incontestata.
Né il appellato ha offerto e, a fortiori, fornito la prova di chi, in luogo del CP_1 suo amministratore, avrebbe conferito l'incarico all'appaltatore.
Anzi, dagli atti di causa emergono elementi di valutazione a supporto della tesi prospettata dall'appellante.
Infatti, la lettera datata 17/03/2015 e la e-mail del 22/02/2015 prodotte dallo stesso appellato attestano che il condomino proprietario dell'immobile interessato dai Per_1 lavori in questione, avesse denunciato la presenza di infiltrazioni nel suo appartamento, indirizzando entrambe le missive non alla ditta IA Costruzioni, bensì all'amministratore di condominio, affinché lo stesso si attivasse per porvi rimedio.
Da quanto precede, vi è ragionevole motivo di ritenere che l'incarico de quo sia stato conferito alla ditta appaltante proprio dall'amministratore del appellato, con CP_1 conseguente assunzione da parte dell'ente rappresentato dell'obbligazione del pagamento dell'importo come correttamente fatturato dall'impresa appaltatrice.
Né rileva in senso contrario l'assunto del secondo cui la prestazione resa CP_1 dalla ditta sarebbe il contenuto di una obbligazione risarcitoria per i danni cagionati da omissioni e imperizie nell'esecuzione dei lavori, atteso che la relativa circostanza, in quanto estranea al presente giudizio, non ha formato oggetto di specifico accertamento.
Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione in esame e, quindi, in riforma, in parte qua, dell'appellata sentenza, deve condannarsi il al Controparte_1 pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 1.431,00.
Con il secondo e il terzo motivo di appello, che, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, censura la sentenza di primo grado nella Parte_1 parte in cui è stata rigettata la sua domanda di pagamento della somma di € 4.000,00 a titolo di corrispettivo per i lavori di rimozione e posizionamento dei pannelli in polistirene svolti nell'ambito dei lavori di rifacimento della copertura del tetto.
pagina 7 di 16 Al riguardo, va precisato che, per la prestazione in oggetto, consistente nella “copertura demolizioni: sollevamento di manto di copertura esistente con discesa e trasporto dei materiali di risulta in apposita discarica”, era stato pattuito, come da preventivo cui il contratto rimanda, un prezzo unitario di € 4.500,00.
E' circostanza incontestata tra le parti la mancata esecuzione da parte della ditta appaltatrice dell'attività di asportazione di un telo in PVC.
In ragione dell'omessa esecuzione di detta prestazione, l'odierno appellante ha allegato di aver detratto dalla contabilità di fine lavori la somma di € 500,40, quale importo corrispondente alla prestazione come sopra omessa, e di avere, pertanto, diritto al pagamento della somma residua.
Sul punto il Giudice di prime cure aveva così statuito: “La mancata produzione delle fatture poste a base del monitorio non consente di comprendere se il credito azionato sia comprensivo anche di tale voce, con la conseguenza che non emergendo prova della dedotta decurtazione l'importo di E. 500,50 non può essere riconosciuto.
L'ingiungente non ha poi provato né richiesto di provare la prestazione relativa alla rimozione dei pannelli in polistirene e pertanto anche l'ulteriore importo di E. 4000,00 non può essere riconosciuto”.
Nel criticare tali statuizioni, parte appellante afferma che la prova tanto dell'esecuzione della prestazione di rimozione dei pannelli quanto della decurtazione dell'importo per la mancata asportazione del telo in PVC sarebbe stata documentalmente fornita attraverso la contabilità di fine lavori e le fatture prodotte nella fase monitoria.
I motivi in esame sono infondati.
Come noto, qualora si controverta, come nel caso in esame, sulle opere effettivamente eseguite dall'appaltatore, incombe su quest'ultimo (nella fattispecie, l'opposto quale attore in senso sostanziale) l'onere di fornire la prova del concreto svolgimento della pattuita prestazione, della sua entità e consistenza (cfr. Cass. 20/09/2023, n. 778).
Orbene, a fronte delle contestazioni mosse dal sin dall'atto di opposizione CP_1 circa l'esatta esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste a carico della ditta pagina 8 di 16 IA, spettava a quest'ultima di fornire prova certa della puntuale esecuzione delle lavorazioni oggetto di controversia.
Nella fattispecie in commento, tale prova non è stata, però, adeguatamente fornita.
Com'è noto, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione, trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve (Cass. 23/05/2024, n. 14399).
Sulla scorta dei principi come sopra enunciati, deve ritenersi che l'appaltatore appellante non abbia soddisfatto l'onus probandi sul medesimo incombente, non essendo, a tal fine, sufficiente la mera produzione dei documenti dal medesimo versati in atti non supportati da ulteriori, essenziali e conformi, elementi di valutazione.
Sul punto, occorre rilevare l'inammissibilità della qui reiterata richiesta di prova testimoniale in ordine alle lavorazioni in oggetto, atteso che i capitoli di prova dedotti e articolati dal IA nel corso del giudizio di primo grado, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., avevano ad oggetto circostanze del tutto generiche e valutative.
Con il quarto motivo d'appello, impugna la sentenza di primo grado nella Parte_1 parte in cui non riconosce la debenza della somma di € 1.950,00, oltre iva, a titolo di corrispettivo relativo all'esecuzione di ulteriori opere non previste dall'iniziale contratto d'appalto, e, segnatamente, per le modifiche alla originaria progettazione e costruzione della nuova pensilina condominiale, a suo dire, commissionategli dal in CP_1 corso d'opera, e, a supporto di tale asserzione, ha prodotto alcune e-mail scambiate con l'amministratore di condominio e il direttore dei lavori.
Sul punto, il primo Giudice aveva statuito che: “sulla base della documentazione esaminata si può quindi ritenere che il non avesse espresso la volontà per CP_1
l'effettuazione delle modifiche rispetto al progetto originario […] e quindi la voce di E.
1.950,00 non può essere riconosciuta”.
pagina 9 di 16 Il appellato, nel contestare la tesi sostenuta da controparte, ha recisamente CP_1 negato di aver mai conferito alla ditta appaltatrice un nuovo incarico, differente da quello oggetto del contratto d'appalto, e, conseguentemente, escluso la debenza a favore di quest'ultima del preteso compenso extra.
Il motivo è infondato.
Dagli atti di causa emerge, per tabulas, che il appellato non ha, in corso di CP_1 causa, commissionato al IA una concreta modifica, progettuale ed esecutiva, della suddetta pensilina condominiale.
A quest'ultimo riguardo, va innanzitutto chiarito che il preventivo del 15/09/2014 fa espressamente riferimento all'intervento di sostituzione della pensilina condominiale esistente con una nuova, avente struttura in ferro, copertura in plexiglass e dimensioni di
1,50 x 4,70.
Il prezzo di tale intervento, comprensivo di progettazione e certificazione tecnica, veniva fissato in € 2.400,00.
Al momento della conclusione del contratto di appalto del 10/10/2014, per lo stesso intervento di “fornitura di nuova pensilina condominiale come da preventivo del
15/09/2014” era stato pattuito il diverso e più alto compenso di € 3.500,00 oltre iva.
Il IA ha azionato, in via monitoria, un credito ulteriore di € 1.950,00, in ragione della asserita richiesta di modifica della pensilina avanzata dal condominio in corso d'opera.
In particolare, tale richiesta modificativa, ulteriore e nuova, a dire dell'appellante, sarebbe contenuta in una e-mail che il direttore dei lavori ha inviato allo stesso IA
(v. pag. 12 appello) e nella quale si evidenzia che “in base alle indicazioni della committenza scaturite all'assemblea condominiale, e comunque anche a mie riflessioni, penso che la pensilina vada prolungata”.
Tuttavia, lo scambio di e-mail in oggetto risale al 02/10/2014 e, quindi, precede la conclusione del contratto d'appalto.
Ne consegue che, al momento della stipulazione del contratto e della pattuizione del corrispettivo per l'intervento di sostituzione della pensilina, fosse già noto all'appaltatore il contenuto dell'incarico conferitogli dal committente. CP_1 pagina 10 di 16 Del resto, è assolutamente ragionevole ritenere che proprio le richieste formulate dal con la mail sopra richiamata e il sopralluogo effettuato dal IA al fine di CP_1 verificare le caratteristiche della pensilina da sostituire siano state alla base del significativo incremento del corrispettivo contrattualmente pattuito per detta lavorazione
(€ 3.500,00), rispetto a quanto precedentemente indicato nell'iniziale preventivo (€
2.400,00).
Anzi, risulta, al contrario, che il , come da verbale di assemblea del CP_1
20/02/2015, aveva ribadito la propria volontà di “attenersi al capitolato dei lavori approvato […] il tutto senza ulteriori costi per il , senza ricevere alcuna CP_1 eccezione o contestazione da parte dell'appaltatore ivi presente.
In difetto di una richiesta di variante nei termini sopra precisati, alla ditta appaltatrice non spetta alcuna maggiorazione del compenso, in parte qua, ab origine pattuito.
Quanto alle richieste istruttorie avanzate dall'appellante già in primo grado, le stesse sono state correttamente disattese dal primo Giudice perché superflue (richiesta di un ordine di esibizione del verbale di assemblea) o inammissibili (richiesta di prova testimoniale con capitoli in parte generici, in parte documentali).
A questo punto, deve procedersi all'esame del motivo di gravame dedotto, in via di appello incidentale, dal Controparte_1
L'appellato contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene non dovuta la somma di € 11.000,00 a titolo di penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori da parte della ditta del sig. IA.
Sul punto il Giudice di prime cure aveva rigettato la domanda di condanna al pagamento della penale, in quanto il ritardo sarebbe dipeso “dalla questione della pensilina modificata” che “comportò un ritardo nella ultimazione dei lavori la cui responsabilità tuttavia non può essere ascritta all'impresa, essendo dipeso da un incarico sia pure ingiustificatamente conferito dall'amministratore del ”. CP_1
Il motivo di appello incidentale è fondato.
pagina 11 di 16 L'art. 6 del contratto di appalto sottoscritto dalle parti prevedeva che i lavori dovevano essere consegnati entro il 15/12/2014, stabilendo altresì una penale per ogni giorno di ritardo (“in caso di ritardo, si applicherà una penale giornaliera pari ad € 100,00”).
Il ritardo nella consegna dei lavori è un fatto pacifico e non oggetto di contestazione tra le parti.
A dispetto del pattuito termine di consegna al 15/12/2014, risulta che i lavori oggetto di appalto sono stati ultimati solo in data 21/07/2015, con un ritardo cha parte appellante quantifica in 110 giorni lavorativi senza specifica contestazione, sul punto, da parte dell'appaltatore.
Il Giudice di primo grado, più nel dettaglio, ha ritenuto non dovuta la penale sulla base della considerazione che l'amministratore di condominio avrebbe, sia pure illegittimamente in quanto in contrasto con quanto affermato dall'assemblea condominiale, conferito al sig. IA l'incarico di modificare la pensilina condominiale e ciò avrebbe comportato, senza responsabilità dell'appaltatore, il ritardo nella consegna dei lavori.
Sul punto occorre, però, richiamare quanto sopra argomentato in tema di variante alla pensilina condominiale.
Come in precedenza esposto, alcuna modifica, progettuale ed esecutiva, è stata, in realtà, richiesta dal committente rispetto a quanto contrattualmente pattuito. CP_1
L'impresa appaltatrice, come detto, ne era perfettamente consapevole tanto è vero che, pur presente all'assemblea condominiale tenutasi il 20/02/2015, nulla ha eccepito e rilevato in merito alla volontà manifestata dal committente di attenersi al capitolato già in precedenza approvato.
Inoltre, quegli stessi esiti dell'assemblea condominiale risultano comunicati al IA dall'amministratore con raccomandata ricevuta in data 05/03/2015, a cui, ancora una volta, non è stata mossa alcuna contestazione.
Sulla scorta di tali inequivoche circostanze, risulta privo di rilievo lo scambio di e-mail con cui l'appaltatore ha inoltrato all'amministratore di condominio una bozza della struttura della pensilina e un preventivo per la modifica, atteso che, attraverso tale corrispondenza, viene soltanto confermata l'iniziale soluzione tecnica, senza, peraltro, alcuna esplicita approvazione del preventivo in questione. pagina 12 di 16 A tal proposito, giova osservare che quella soluzione tecnica consisteva nella fornitura di un telaio con “misure esterne pari a l'esistente della vecchia struttura” e di una pensilina con copertura in plexiglass “misure 1500 x 4700”, ossia un intervento oggettivamente sovrapponibile a quello che formava oggetto del capitolato precedentemente approvato.
Oltretutto, il predetto scambio di e-mail risale al 19/03/2015, ovverosia, a data di tre mesi successiva alla scadenza del pattuito termine per la consegna dei lavori.
Per quanto fin qui esposto, in accoglimento dell'appello incidentale e, pertanto, in riforma, in parte qua, della sentenza appellata, deve essere condannato al Parte_1 pagamento in favore del della somma di € 11.000,00 a titolo Controparte_1 di penale per il ritardo nella consegna dei lavori.
Con il quinto motivo d'appello principale, il sig. IA lamenta la mancata condanna del condominio al pagamento della somma di € 612,06 che residua al netto delle voci che il Giudice di primo grado aveva ritenuto non dovute.
In particolare, a fronte del decreto ingiuntivo emesso per la cifra complessiva di €
9.202,10 a saldo del corrispettivo previsto dal contratto d'appalto e delle fatture per le lavorazioni ulteriori, il Tribunale ha ritenuto non dovuti: 1) € 4.400,00 iva compresa per la mancata esecuzione dei lavori di sollevamento del manto di copertura;
2) € 550,44 iva compresa per la mancata asportazione del telo in PVC;
3) € 2.145,00 iva compresa per le asserite lavorazioni ulteriori relative alla pensilina condominiale;
4) € 63,60 iva compresa per la fattura n. 66/2015 in quanto interamente pagata dal condominio a seguito della notifica del decreto ingiuntivo;
5) € 1.431,00 iva compresa per la fattura
72/2015 relativa ai lavori di tinteggiatura dell'appartamento del sig. Per_1
Il Giudice di prime cure ha, quindi, ritenuto come non dovute somme per complessivi €
8.590,04.
L'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia che nulla statuisce in merito ai restanti
€ 612,06 rispetto ai quali avrebbe dovuto essere confermata la condanna al pagamento della somma ingiunta.
Resiste l'appellato sostenendo che sarebbe stato onere dell'appaltatore fornire la prova, invece, omessa, del credito così vantato. pagina 13 di 16 Il motivo è fondato.
Nell'atto di citazione in opposizione, il aveva contestato, con le CP_1 argomentazioni poi accolte dal Tribunale, la non debenza delle somme sopra elencate per € 8.590,04.
Tuttavia, in applicazione dell'art. 115 c.p.c., a fronte dell'assenza di specifiche contestazioni in merito alla somma residua pretesa dall'appaltatore, il deve CP_1 essere condannato al pagamento del relativo importo.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento del relativo motivo di impugnazione e, quindi, in riforma, in parte qua, dell'appellata sentenza, deve condannarsi il al pagamento della somma di € 612,06 in Controparte_1 favore del sig. . Parte_1
Con il sesto motivo d'appello, il IA si duole della mancata condanna per l'omesso pagamento della somma portata dalla fattura n. 66/2015.
Per quanto qui di interesse, basti sottolineare che la fattura in esame (per € 63,60) è stata interamente pagata dal condominio a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo e prima dell'instaurarsi del giudizio di opposizione.
La circostanza non è oggetto di contestazione tra le parti.
Sul punto, correttamente, il primo Giudice si è limitato a riconoscere che “la somma portata dalla fattura n. 66/2015 è stata pagata in data 3 marzo 2016”.
Pertanto, deve rilevarsi la carenza di interesse in capo a parte appellante in ordine al motivo in esame, dal momento che nessuna condanna può essere pronunciata per la somma di cui alla fattura stessa e che del pagamento successivo alla notifica del decreto ingiuntivo si terrà conto ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il primo e il quinto motivo d'appello principale devono essere accolti e, per l'effetto, previa riforma della sentenza impugnata,
l'appellato deve essere condannato al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 2.043,61, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Inoltre, in accoglimento dell'appello incidentale e previa parziale riforma della sentenza impugnata, l'appellante deve essere, a sua volta, condannato al pagamento in favore del pagina 14 di 16 appellato della somma di € 11.000,00, oltre interessi di legge dalla CP_1 domanda al saldo.
Infine, per quel che concerne le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, si ritiene che la sostanziale reciproca soccombenza delle parti costituisca motivo per disporre la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento, nei termini precisati in motivazione, dell'appello principale proposto dal sig. , e, quindi, in parziale riforma dell'appellata sentenza, Parte_1
CONDANNA il al pagamento, in favore dell'appellante, per le causali di Controparte_1 cui in premessa, della complessiva somma di € 2.043,06, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
In accoglimento dell'appello incidentale proposto dal e, Controparte_1 quindi, in parziale riforma dell'appellata sentenza,
CONDANNA al pagamento, in favore dell'appellato, per la causale di cui in premessa, Parte_1 della somma di € 11.000,00, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
DISPONE tra le parti l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
CONFERMA nel resto, la sentenza impugnata.
pagina 15 di 16 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna, il 21/10/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente - Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1135/2022 promossa da:
, in proprio nonché quale titolare della (estinta) ditta IA Parte_1
Costruzioni (CF – P.IVA ), con il patrocinio C.F._1 P.IVA_1 dell'avv. FRANCESCA PAOLA LO CASCIO, elettivamente domiciliato in Parma, strada Garibaldi n. 12, presso lo studio del difensore.
- APPELLANTE - contro
(CF/P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'Amministratrice p.t., dott.ssa , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
pagina 1 di 16 NU NI, elettivamente domiciliato in Parma, Borgo Zaccagni n. 1, presso lo studio del difensore.
- APPELLATO -
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., in data 19 novembre 2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 230/2016, il Tribunale di Parma, in accoglimento del ricorso proposto da , in proprio e nella qualità di titolare della ditta IA Parte_1
Costruzioni (oggi estinta), ingiungeva al il pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente, della somma di € 9.202,10, quale residuo corrispettivo relativo alle opere commissionategli con contratto di appalto del 10 ottobre 2014 e alle lavorazioni ulteriori concordate in corso d'opera (tinteggiatura di n. 2 camere, installazione di n. 2 targhe condominiali e rifacimento della pensilina), di cui alle fatture nn. 27/2014,
34/2015, 66/2015 e 72/2015 allegate al ricorso monitorio.
Avverso detto decreto, il proponeva opposizione con atto di Controparte_1 citazione ritualmente notificato alla controparte, deducendo : 1) che la somma di cui alla fattura n. 66/2015 non era dovuta in quanto integralmente corrisposta successivamente alla notifica del D.I.; 2) il difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda di pagamento della somma di cui alla fattura 72/2015 in quanto avente ad oggetto lavori di ritinteggiatura dell'appartamento di proprietà esclusiva di uno dei condomini (tale
; 3) la non debenza della somma relativa ai lavori di rifacimento della copertura Per_1 del tetto con rimozione dei pannelli esistenti e eliminazione del sottostante telo in PVC, in quanto tali interventi non erano stati effettuati o, comunque, erano stati effettuati solo parzialmente;
4) che la somma relativa ai lavori per la costruzione della nuova pensilina pagina 2 di 16 condominiale non era dovuta, in quanto tale lavorazione era già ricompresa tra quelle oggetto del contratto d'appalto.
L'opponente, a sua volta, proponeva domanda “riconvenzionale” volta ad ottenere il pagamento della somma corrispondente alla penale contrattualmente prevista per il ritardo nella ultimazione dei lavori commissionati, quantificata in complessivi €
11.000,00.
L'opponente, pertanto, concludeva chiedendo, testualmente, “in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al CP_1
in relazione alla fattura 72/15. In via principale, accertare e dichiarare che
[...] nessuna somma è dovuta dal al sig. , titolare della Controparte_1 Parte_1 ditta IA Costruzioni, per le motivazioni indicate in narrativa e, per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, revocare ovvero dichiarare nullo, inefficace, o come meglio, il decreto ingiuntivo n. 230/2016, emesso dal Tribunale di Parma, in persona della dott.ssa Ioffredi, in data 11.2.2016. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse riconosciuta come dovuta una qualche somma al sig.
, titolare della IA Costruzioni, diminuirne l'entità, dichiarando Parte_1 comunque non dovuto, per le motivazioni tutte esposte in narrativa, l'importo almeno pari almeno pari ad €. 4.950,00 (IVA compresa) in considerazione delle lavorazioni non eseguite, l'importo di €. 2.1451 (IVA compresa) di cui alla fattura 34/15, per aumenti di prezzo non dovuti, nonché di €. 63,60 (IVA compresa) di cui alla fattura n.66/15 in quanto importo già versato e di €. 1.431,00 (IVA compresa) di cui alla fattura 72/15 in quanto nulla è, comunque, dovuto dal per tali lavorazioni. In via CP_1 CP_1 riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità della parte opposta nel ritardo della ultimazione dei lavori ed il conseguente diritto del a Controparte_1 vedersi riconoscere la penale contrattualmente prevista e, per l'effetto, condannare il sig.
, titolare della IA Costruzioni al pagamento della detta penale per un Parte_1 importo pari ad €. 11.000,00, ovvero la diversa somma che emergerà in corso di causa, dichiarando l'eventuale compensazione tra la somma che risultasse ancora dovuta al sig.
, titolare della ditta IA Costruzioni e quanto da questi dovuto, a titolo Parte_1 di penale, al ”. Controparte_1 pagina 3 di 16 Con comparsa di risposta ritualmente depositata, l'ingiungente opposto si costituiva in giudizio e, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione ex adverso dedotti, concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'opponente e l'integrale conferma del decreto ingiuntivo.
Con sentenza n. 89/2022, del 25/01/2022, il Tribunale di Parma, in parziale accoglimento dell'opposizione e previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, rigettava la domanda proposta dall'ingiungente, nonché la domanda “riconvenzionale” formulata dall'opponente.
In particolare, il primo Giudice, a quest'ultimo riguardo, rilevava che l'accertato ritardo nella ultimazione dei lavori rispetto al termine originariamente pattuito non sarebbe imputabile all'appaltatore, ma alle varianti relative alla progettazione e costruzione della nuova pensilina condominiale richieste dall'amministratore del in corso CP_1
d'opera.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, il Controparte_1 proponendo appello avverso la suddetta sentenza.
In particolare, l'appellante ha chiesto che, in accoglimento dei dedotti motivi di gravame, l'adìta Corte d'Appello, “In via preliminare. - Accertare e dichiarare la legittimazione passiva del in relazione alla domanda di Controparte_1 pagamento della fattura n. 72 del 2015 di € 1.431,00 iva compresa, emessa dalla ditta
IA Costruzioni a carico del per tutte le ragioni di cui al Controparte_1 punto1 del presente atto di appello;
In via principale. - Accogliere il presente appello, accertando la decadenza del in persona del proprio Controparte_1 amministratore pro tempore, dalla denuncia dei vizi e delle asserite omesse opere rappresentate in atti per tutti i motivi esposti o per quelli meglio ritenuti;
- Confermare, per tutti i motivi esposti o per quelli meglio ritenuti, il decreto ingiuntivo N. 230/2016 emesso dal Tribunale di Parma nel giudizio RG N. 569/2016 e, per l'effetto, condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagina 4 di 16 pagamento, in favore di , della somma di € 9.138,50 Controparte_3
(al netto del pagamento di € 63,60 effettuato dopo la notifica del decreto ingiuntivo), o nella diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo. - Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata il 20/10/2022, il si è Controparte_1 costituito nel presente giudizio, chiedendo, in via principale, il rigetto del gravame avversario e, in via di appello incidentale, la parziale riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la sua domanda riconvenzionale.
In particolare, l'appellato ha rassegnato le seguenti conclusioni : “Voglia Ecc.ma Corte
d'Appello adita, previe le declaratorie del caso e di legge, contrariis reiectis, rigettare il gravame proposto dall'appellante perchè inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto. Riformare la sentenza di primo grado n. 89/2022 del
Tribunale di Parma nella parte in cui rigetta la domanda riconvenzionale del
e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità della CP_1 CP_1 parte appellante nel ritardo della ultimazione dei lavori ed il conseguente diritto del
a vedersi riconoscere la penale contrattualmente prevista Controparte_1 condannando il sig. , in proprio e quale titolare della estinta IA Parte_1
Costruzioni al pagamento della detta penale per un importo pari ad €. 11.000,00, ovvero la diversa somma che emergerà in corso di causa, dichiarando l'eventuale compensazione tra la somma che risultasse ancora dovuta al sig. , in Parte_1 proprio e quale titolare della estinta ditta IA Costruzioni e quanto da questi dovuto,
a titolo di penale, al Con vittoria di spese e competenze oltre Controparte_1 accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Nel corso del giudizio, la Corte, all'esito dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, il 19/11/2024, previa acquisizione delle note difensive depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 5 di 16 Con il primo motivo di appello, censura la statuizione con cui il Giudice di Parte_1 prime cure ha accolto l'eccezione sollevata dal opponente, di difetto di CP_1 legittimazione passiva in relazione alla domanda di pagamento del corrispettivo per i lavori di cui alla fattura n. 72/2015, per € 1.431,00.
Sul punto, il Tribunale aveva così statuito: “La somma […] concerne il tinteggio ed altre prestazioni relative ad un appartamento del condomino e quindi, afferendo Per_1
a parte non condominiale dell'immobile, non può sussistere la legittimazione passiva del Condominio”.
L'appellante, nel criticare la sopra riportata decisione, asserisce che i lavori descritti nella suddetta fattura gli sarebbero stati affidati dall'amministratore, in rappresentanza del condominio, con la conseguenza che l'obbligazione di pagamento del relativo corrispettivo avrebbe dovuto essere comunque imputata al condominio committente.
Il motivo è fondato.
Ed invero, la pronuncia resa, in parte qua, dal Tribunale non è condivisibile laddove è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo al ingiunto in CP_1 quanto i lavori di tinteggiatura di cui alla fattura n. 72/2015 erano stati eseguiti all'interno di un appartamento di proprietà esclusiva di uno dei condomini.
Al riguardo, deve, in primo luogo, osservarsi come tra le parti sia in contestazione non la circostanza che i lavori sono stati svolti all'interno di un immobile privato, bensì che a conferire quell'incarico è stato o meno l'amministratore del . CP_1
Inoltre, va evidenziato che la stessa parte appellata ha affermato che la tinteggiatura dell'appartamento in questione era stata resa necessaria a seguito di infiltrazioni provenienti dalla copertura del tetto condominiale, ossia da una parte comune dell'edificio (art. 1117 c.c.).
È, quindi, ragionevolmente presumibile che, come sostenuto dall'appellante, in un siffatto contesto, l'incarico a quest'ultimo di procedere ai lavori di tinteggiatura sia stato conferito dall'amministratore del condominio.
Del resto, la contestazione sul punto da parte del risulta quanto mai CP_1 generica, riguardando più che altro la titolarità, in capo al suo amministratore, della pagina 6 di 16 necessaria legittimazione a conferire un incarico concernente una porzione immobiliare di proprietà esclusiva, anziché il conferimento stesso di detto incarico, la cui esecuzione
è incontestata.
Né il appellato ha offerto e, a fortiori, fornito la prova di chi, in luogo del CP_1 suo amministratore, avrebbe conferito l'incarico all'appaltatore.
Anzi, dagli atti di causa emergono elementi di valutazione a supporto della tesi prospettata dall'appellante.
Infatti, la lettera datata 17/03/2015 e la e-mail del 22/02/2015 prodotte dallo stesso appellato attestano che il condomino proprietario dell'immobile interessato dai Per_1 lavori in questione, avesse denunciato la presenza di infiltrazioni nel suo appartamento, indirizzando entrambe le missive non alla ditta IA Costruzioni, bensì all'amministratore di condominio, affinché lo stesso si attivasse per porvi rimedio.
Da quanto precede, vi è ragionevole motivo di ritenere che l'incarico de quo sia stato conferito alla ditta appaltante proprio dall'amministratore del appellato, con CP_1 conseguente assunzione da parte dell'ente rappresentato dell'obbligazione del pagamento dell'importo come correttamente fatturato dall'impresa appaltatrice.
Né rileva in senso contrario l'assunto del secondo cui la prestazione resa CP_1 dalla ditta sarebbe il contenuto di una obbligazione risarcitoria per i danni cagionati da omissioni e imperizie nell'esecuzione dei lavori, atteso che la relativa circostanza, in quanto estranea al presente giudizio, non ha formato oggetto di specifico accertamento.
Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione in esame e, quindi, in riforma, in parte qua, dell'appellata sentenza, deve condannarsi il al Controparte_1 pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 1.431,00.
Con il secondo e il terzo motivo di appello, che, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, censura la sentenza di primo grado nella Parte_1 parte in cui è stata rigettata la sua domanda di pagamento della somma di € 4.000,00 a titolo di corrispettivo per i lavori di rimozione e posizionamento dei pannelli in polistirene svolti nell'ambito dei lavori di rifacimento della copertura del tetto.
pagina 7 di 16 Al riguardo, va precisato che, per la prestazione in oggetto, consistente nella “copertura demolizioni: sollevamento di manto di copertura esistente con discesa e trasporto dei materiali di risulta in apposita discarica”, era stato pattuito, come da preventivo cui il contratto rimanda, un prezzo unitario di € 4.500,00.
E' circostanza incontestata tra le parti la mancata esecuzione da parte della ditta appaltatrice dell'attività di asportazione di un telo in PVC.
In ragione dell'omessa esecuzione di detta prestazione, l'odierno appellante ha allegato di aver detratto dalla contabilità di fine lavori la somma di € 500,40, quale importo corrispondente alla prestazione come sopra omessa, e di avere, pertanto, diritto al pagamento della somma residua.
Sul punto il Giudice di prime cure aveva così statuito: “La mancata produzione delle fatture poste a base del monitorio non consente di comprendere se il credito azionato sia comprensivo anche di tale voce, con la conseguenza che non emergendo prova della dedotta decurtazione l'importo di E. 500,50 non può essere riconosciuto.
L'ingiungente non ha poi provato né richiesto di provare la prestazione relativa alla rimozione dei pannelli in polistirene e pertanto anche l'ulteriore importo di E. 4000,00 non può essere riconosciuto”.
Nel criticare tali statuizioni, parte appellante afferma che la prova tanto dell'esecuzione della prestazione di rimozione dei pannelli quanto della decurtazione dell'importo per la mancata asportazione del telo in PVC sarebbe stata documentalmente fornita attraverso la contabilità di fine lavori e le fatture prodotte nella fase monitoria.
I motivi in esame sono infondati.
Come noto, qualora si controverta, come nel caso in esame, sulle opere effettivamente eseguite dall'appaltatore, incombe su quest'ultimo (nella fattispecie, l'opposto quale attore in senso sostanziale) l'onere di fornire la prova del concreto svolgimento della pattuita prestazione, della sua entità e consistenza (cfr. Cass. 20/09/2023, n. 778).
Orbene, a fronte delle contestazioni mosse dal sin dall'atto di opposizione CP_1 circa l'esatta esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste a carico della ditta pagina 8 di 16 IA, spettava a quest'ultima di fornire prova certa della puntuale esecuzione delle lavorazioni oggetto di controversia.
Nella fattispecie in commento, tale prova non è stata, però, adeguatamente fornita.
Com'è noto, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione, trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve (Cass. 23/05/2024, n. 14399).
Sulla scorta dei principi come sopra enunciati, deve ritenersi che l'appaltatore appellante non abbia soddisfatto l'onus probandi sul medesimo incombente, non essendo, a tal fine, sufficiente la mera produzione dei documenti dal medesimo versati in atti non supportati da ulteriori, essenziali e conformi, elementi di valutazione.
Sul punto, occorre rilevare l'inammissibilità della qui reiterata richiesta di prova testimoniale in ordine alle lavorazioni in oggetto, atteso che i capitoli di prova dedotti e articolati dal IA nel corso del giudizio di primo grado, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., avevano ad oggetto circostanze del tutto generiche e valutative.
Con il quarto motivo d'appello, impugna la sentenza di primo grado nella Parte_1 parte in cui non riconosce la debenza della somma di € 1.950,00, oltre iva, a titolo di corrispettivo relativo all'esecuzione di ulteriori opere non previste dall'iniziale contratto d'appalto, e, segnatamente, per le modifiche alla originaria progettazione e costruzione della nuova pensilina condominiale, a suo dire, commissionategli dal in CP_1 corso d'opera, e, a supporto di tale asserzione, ha prodotto alcune e-mail scambiate con l'amministratore di condominio e il direttore dei lavori.
Sul punto, il primo Giudice aveva statuito che: “sulla base della documentazione esaminata si può quindi ritenere che il non avesse espresso la volontà per CP_1
l'effettuazione delle modifiche rispetto al progetto originario […] e quindi la voce di E.
1.950,00 non può essere riconosciuta”.
pagina 9 di 16 Il appellato, nel contestare la tesi sostenuta da controparte, ha recisamente CP_1 negato di aver mai conferito alla ditta appaltatrice un nuovo incarico, differente da quello oggetto del contratto d'appalto, e, conseguentemente, escluso la debenza a favore di quest'ultima del preteso compenso extra.
Il motivo è infondato.
Dagli atti di causa emerge, per tabulas, che il appellato non ha, in corso di CP_1 causa, commissionato al IA una concreta modifica, progettuale ed esecutiva, della suddetta pensilina condominiale.
A quest'ultimo riguardo, va innanzitutto chiarito che il preventivo del 15/09/2014 fa espressamente riferimento all'intervento di sostituzione della pensilina condominiale esistente con una nuova, avente struttura in ferro, copertura in plexiglass e dimensioni di
1,50 x 4,70.
Il prezzo di tale intervento, comprensivo di progettazione e certificazione tecnica, veniva fissato in € 2.400,00.
Al momento della conclusione del contratto di appalto del 10/10/2014, per lo stesso intervento di “fornitura di nuova pensilina condominiale come da preventivo del
15/09/2014” era stato pattuito il diverso e più alto compenso di € 3.500,00 oltre iva.
Il IA ha azionato, in via monitoria, un credito ulteriore di € 1.950,00, in ragione della asserita richiesta di modifica della pensilina avanzata dal condominio in corso d'opera.
In particolare, tale richiesta modificativa, ulteriore e nuova, a dire dell'appellante, sarebbe contenuta in una e-mail che il direttore dei lavori ha inviato allo stesso IA
(v. pag. 12 appello) e nella quale si evidenzia che “in base alle indicazioni della committenza scaturite all'assemblea condominiale, e comunque anche a mie riflessioni, penso che la pensilina vada prolungata”.
Tuttavia, lo scambio di e-mail in oggetto risale al 02/10/2014 e, quindi, precede la conclusione del contratto d'appalto.
Ne consegue che, al momento della stipulazione del contratto e della pattuizione del corrispettivo per l'intervento di sostituzione della pensilina, fosse già noto all'appaltatore il contenuto dell'incarico conferitogli dal committente. CP_1 pagina 10 di 16 Del resto, è assolutamente ragionevole ritenere che proprio le richieste formulate dal con la mail sopra richiamata e il sopralluogo effettuato dal IA al fine di CP_1 verificare le caratteristiche della pensilina da sostituire siano state alla base del significativo incremento del corrispettivo contrattualmente pattuito per detta lavorazione
(€ 3.500,00), rispetto a quanto precedentemente indicato nell'iniziale preventivo (€
2.400,00).
Anzi, risulta, al contrario, che il , come da verbale di assemblea del CP_1
20/02/2015, aveva ribadito la propria volontà di “attenersi al capitolato dei lavori approvato […] il tutto senza ulteriori costi per il , senza ricevere alcuna CP_1 eccezione o contestazione da parte dell'appaltatore ivi presente.
In difetto di una richiesta di variante nei termini sopra precisati, alla ditta appaltatrice non spetta alcuna maggiorazione del compenso, in parte qua, ab origine pattuito.
Quanto alle richieste istruttorie avanzate dall'appellante già in primo grado, le stesse sono state correttamente disattese dal primo Giudice perché superflue (richiesta di un ordine di esibizione del verbale di assemblea) o inammissibili (richiesta di prova testimoniale con capitoli in parte generici, in parte documentali).
A questo punto, deve procedersi all'esame del motivo di gravame dedotto, in via di appello incidentale, dal Controparte_1
L'appellato contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene non dovuta la somma di € 11.000,00 a titolo di penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori da parte della ditta del sig. IA.
Sul punto il Giudice di prime cure aveva rigettato la domanda di condanna al pagamento della penale, in quanto il ritardo sarebbe dipeso “dalla questione della pensilina modificata” che “comportò un ritardo nella ultimazione dei lavori la cui responsabilità tuttavia non può essere ascritta all'impresa, essendo dipeso da un incarico sia pure ingiustificatamente conferito dall'amministratore del ”. CP_1
Il motivo di appello incidentale è fondato.
pagina 11 di 16 L'art. 6 del contratto di appalto sottoscritto dalle parti prevedeva che i lavori dovevano essere consegnati entro il 15/12/2014, stabilendo altresì una penale per ogni giorno di ritardo (“in caso di ritardo, si applicherà una penale giornaliera pari ad € 100,00”).
Il ritardo nella consegna dei lavori è un fatto pacifico e non oggetto di contestazione tra le parti.
A dispetto del pattuito termine di consegna al 15/12/2014, risulta che i lavori oggetto di appalto sono stati ultimati solo in data 21/07/2015, con un ritardo cha parte appellante quantifica in 110 giorni lavorativi senza specifica contestazione, sul punto, da parte dell'appaltatore.
Il Giudice di primo grado, più nel dettaglio, ha ritenuto non dovuta la penale sulla base della considerazione che l'amministratore di condominio avrebbe, sia pure illegittimamente in quanto in contrasto con quanto affermato dall'assemblea condominiale, conferito al sig. IA l'incarico di modificare la pensilina condominiale e ciò avrebbe comportato, senza responsabilità dell'appaltatore, il ritardo nella consegna dei lavori.
Sul punto occorre, però, richiamare quanto sopra argomentato in tema di variante alla pensilina condominiale.
Come in precedenza esposto, alcuna modifica, progettuale ed esecutiva, è stata, in realtà, richiesta dal committente rispetto a quanto contrattualmente pattuito. CP_1
L'impresa appaltatrice, come detto, ne era perfettamente consapevole tanto è vero che, pur presente all'assemblea condominiale tenutasi il 20/02/2015, nulla ha eccepito e rilevato in merito alla volontà manifestata dal committente di attenersi al capitolato già in precedenza approvato.
Inoltre, quegli stessi esiti dell'assemblea condominiale risultano comunicati al IA dall'amministratore con raccomandata ricevuta in data 05/03/2015, a cui, ancora una volta, non è stata mossa alcuna contestazione.
Sulla scorta di tali inequivoche circostanze, risulta privo di rilievo lo scambio di e-mail con cui l'appaltatore ha inoltrato all'amministratore di condominio una bozza della struttura della pensilina e un preventivo per la modifica, atteso che, attraverso tale corrispondenza, viene soltanto confermata l'iniziale soluzione tecnica, senza, peraltro, alcuna esplicita approvazione del preventivo in questione. pagina 12 di 16 A tal proposito, giova osservare che quella soluzione tecnica consisteva nella fornitura di un telaio con “misure esterne pari a l'esistente della vecchia struttura” e di una pensilina con copertura in plexiglass “misure 1500 x 4700”, ossia un intervento oggettivamente sovrapponibile a quello che formava oggetto del capitolato precedentemente approvato.
Oltretutto, il predetto scambio di e-mail risale al 19/03/2015, ovverosia, a data di tre mesi successiva alla scadenza del pattuito termine per la consegna dei lavori.
Per quanto fin qui esposto, in accoglimento dell'appello incidentale e, pertanto, in riforma, in parte qua, della sentenza appellata, deve essere condannato al Parte_1 pagamento in favore del della somma di € 11.000,00 a titolo Controparte_1 di penale per il ritardo nella consegna dei lavori.
Con il quinto motivo d'appello principale, il sig. IA lamenta la mancata condanna del condominio al pagamento della somma di € 612,06 che residua al netto delle voci che il Giudice di primo grado aveva ritenuto non dovute.
In particolare, a fronte del decreto ingiuntivo emesso per la cifra complessiva di €
9.202,10 a saldo del corrispettivo previsto dal contratto d'appalto e delle fatture per le lavorazioni ulteriori, il Tribunale ha ritenuto non dovuti: 1) € 4.400,00 iva compresa per la mancata esecuzione dei lavori di sollevamento del manto di copertura;
2) € 550,44 iva compresa per la mancata asportazione del telo in PVC;
3) € 2.145,00 iva compresa per le asserite lavorazioni ulteriori relative alla pensilina condominiale;
4) € 63,60 iva compresa per la fattura n. 66/2015 in quanto interamente pagata dal condominio a seguito della notifica del decreto ingiuntivo;
5) € 1.431,00 iva compresa per la fattura
72/2015 relativa ai lavori di tinteggiatura dell'appartamento del sig. Per_1
Il Giudice di prime cure ha, quindi, ritenuto come non dovute somme per complessivi €
8.590,04.
L'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia che nulla statuisce in merito ai restanti
€ 612,06 rispetto ai quali avrebbe dovuto essere confermata la condanna al pagamento della somma ingiunta.
Resiste l'appellato sostenendo che sarebbe stato onere dell'appaltatore fornire la prova, invece, omessa, del credito così vantato. pagina 13 di 16 Il motivo è fondato.
Nell'atto di citazione in opposizione, il aveva contestato, con le CP_1 argomentazioni poi accolte dal Tribunale, la non debenza delle somme sopra elencate per € 8.590,04.
Tuttavia, in applicazione dell'art. 115 c.p.c., a fronte dell'assenza di specifiche contestazioni in merito alla somma residua pretesa dall'appaltatore, il deve CP_1 essere condannato al pagamento del relativo importo.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento del relativo motivo di impugnazione e, quindi, in riforma, in parte qua, dell'appellata sentenza, deve condannarsi il al pagamento della somma di € 612,06 in Controparte_1 favore del sig. . Parte_1
Con il sesto motivo d'appello, il IA si duole della mancata condanna per l'omesso pagamento della somma portata dalla fattura n. 66/2015.
Per quanto qui di interesse, basti sottolineare che la fattura in esame (per € 63,60) è stata interamente pagata dal condominio a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo e prima dell'instaurarsi del giudizio di opposizione.
La circostanza non è oggetto di contestazione tra le parti.
Sul punto, correttamente, il primo Giudice si è limitato a riconoscere che “la somma portata dalla fattura n. 66/2015 è stata pagata in data 3 marzo 2016”.
Pertanto, deve rilevarsi la carenza di interesse in capo a parte appellante in ordine al motivo in esame, dal momento che nessuna condanna può essere pronunciata per la somma di cui alla fattura stessa e che del pagamento successivo alla notifica del decreto ingiuntivo si terrà conto ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il primo e il quinto motivo d'appello principale devono essere accolti e, per l'effetto, previa riforma della sentenza impugnata,
l'appellato deve essere condannato al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 2.043,61, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Inoltre, in accoglimento dell'appello incidentale e previa parziale riforma della sentenza impugnata, l'appellante deve essere, a sua volta, condannato al pagamento in favore del pagina 14 di 16 appellato della somma di € 11.000,00, oltre interessi di legge dalla CP_1 domanda al saldo.
Infine, per quel che concerne le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, si ritiene che la sostanziale reciproca soccombenza delle parti costituisca motivo per disporre la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento, nei termini precisati in motivazione, dell'appello principale proposto dal sig. , e, quindi, in parziale riforma dell'appellata sentenza, Parte_1
CONDANNA il al pagamento, in favore dell'appellante, per le causali di Controparte_1 cui in premessa, della complessiva somma di € 2.043,06, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
In accoglimento dell'appello incidentale proposto dal e, Controparte_1 quindi, in parziale riforma dell'appellata sentenza,
CONDANNA al pagamento, in favore dell'appellato, per la causale di cui in premessa, Parte_1 della somma di € 11.000,00, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
DISPONE tra le parti l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
CONFERMA nel resto, la sentenza impugnata.
pagina 15 di 16 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna, il 21/10/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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