TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/06/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 367/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv. FABBRI NELLO FABIO e MELEGARI ANDREA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in P.ZZA GARIBALDI, 17 43121 AR
ITALIA;
OPPONENTE contro
AR ( ), in persona del l. r. p. t., CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv. GIROLDI VALERIA e MANZI ORESTE, elettivamente domiciliato presso la sede di V.LE BASETTI, 10 43121 AR;
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.4.2025, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002128273di con la CP_1 quale le era stato ingiunto di pagare l'importo di € 8.789,90 a titolo di sanzione amministrativa per l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali.
2. si è costituito in giudizio, dando atto dell'intervenuto annullamento in CP_1
autotutela dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
3. Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere.
4. In ragione della fattiva collaborazione di alla definizione in via CP_1
amministrativa della vertenza, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione del 25% delle spese di lite. La restante parte delle spese di lite sostenute dall'opponente è posta a carico di in applicazione del CP_1 criterio della soccombenza virtuale, avendo mediante l'annullamento in CP_1 autotutela dell'ordinanza-ingiunzione, implicitamente riconosciuto la fondatezza delle ragioni dell'opponente.
5. La relativa liquidazione è effettuata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e delle fasi processuali effettivamente espletate. Si precisa che è disposto il rimborso del solo contributo unificato effettivamente dovuto, che, trattandosi di causa in materia di previdenza, è pari a € 43,00 (art. 13, co. 1, lett. a) d.P.R. 115/2002).
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa il 25 % delle spese di lite;
condanna al pagamento in CP_1
favore di delle restanti spese di lite, che liquida in € Parte_1
1.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 43,00 per esborsi.
Così deciso in Parma, 24/06/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv. FABBRI NELLO FABIO e MELEGARI ANDREA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in P.ZZA GARIBALDI, 17 43121 AR
ITALIA;
OPPONENTE contro
AR ( ), in persona del l. r. p. t., CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv. GIROLDI VALERIA e MANZI ORESTE, elettivamente domiciliato presso la sede di V.LE BASETTI, 10 43121 AR;
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.4.2025, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002128273di con la CP_1 quale le era stato ingiunto di pagare l'importo di € 8.789,90 a titolo di sanzione amministrativa per l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali.
2. si è costituito in giudizio, dando atto dell'intervenuto annullamento in CP_1
autotutela dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
3. Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere.
4. In ragione della fattiva collaborazione di alla definizione in via CP_1
amministrativa della vertenza, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione del 25% delle spese di lite. La restante parte delle spese di lite sostenute dall'opponente è posta a carico di in applicazione del CP_1 criterio della soccombenza virtuale, avendo mediante l'annullamento in CP_1 autotutela dell'ordinanza-ingiunzione, implicitamente riconosciuto la fondatezza delle ragioni dell'opponente.
5. La relativa liquidazione è effettuata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e delle fasi processuali effettivamente espletate. Si precisa che è disposto il rimborso del solo contributo unificato effettivamente dovuto, che, trattandosi di causa in materia di previdenza, è pari a € 43,00 (art. 13, co. 1, lett. a) d.P.R. 115/2002).
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa il 25 % delle spese di lite;
condanna al pagamento in CP_1
favore di delle restanti spese di lite, che liquida in € Parte_1
1.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 43,00 per esborsi.
Così deciso in Parma, 24/06/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 3 di 3