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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 149/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FF NC, Presidente
DE GAETANIS GIOVANNI, Relatore
GILIBERTI NC, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1256/2025 depositato il 01/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Cellulare_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Veglie - Largo Parco Delle Rimembranze N. 17 73010 Veglie LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via Principe Antonio De Curtis S.n. 73042 Casarano LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola N. 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3 Camera Di Commercio Lecce - Viale Gallipoli N. 39 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica N. 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_5
Inps Direzione Provinciale Lecce - Viale Marche N. 12 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05920221460001048004 TASSE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2208/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso contro l'Agenzia delle entrate riscossione, INPS, CCIAA di Lecce, Comune di Veglie, Agenzia Entrate – Direzione Provinciale di Lecce impugnava la comunicazione di iscrizione ipotecaria in epigrafe.
A fondamento del ricorso, ha dedotto i seguenti motivi specifici:
1)nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77, co. 2 bis del d.p.r. n. 602/73;
2)violazione della l. 241/90 e degli artt. 7 e 8 della l. 212/2000;
3)nullità per difetto di sottoscrizione;
4)difetto di sottoscrizione: mancata dimostrazione della predisposizione dell'atto tramite sistemi informatici automatizzati;
5)difetto di sottoscrizione: mancata dimostrazione dei poteri;
6)difetto di motivazione;
7)nullità della comunicazione di ipoteca perchè non preceduta da legittimi atti impositivi e priva degli elementi essenziali;
8)nullità dell'iscrizione di ipoteca per mancata allegazione degli atti endoprocedimentali;
9)violazione e mancata o falsa applicazione artt. 6 e 10 l. 27 luglio 2000 n. 212 (statuto del contribuente) violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
10)mancato assolvimento dell'onere della prova;
11)mancata indicazione del calcolo degli interessi;
12)inesistenza della pretesa impositiva per decadenza da qualsiasi potere di accertamento o riscossione.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate riscossione, rilevando la inammissibilità del ricorso per deposito tardivo ex art. 22 del D. Lgs. n. 546/92 e violazione del Dlgs 220/2023. Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato all'Agente della Riscossione in data 11.02.2025, e depositato presso la segreteria della Corte adita in data
01.06.2025.
Concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva il Comune di Veglie rilevando in via preliminare ed assorbente la inammissibilità del ricorso in quanto l'iscrizione a ruolo è avvenuta oltre il termine dei 30 gg. previsti dall'art. 22, d.lgs 546/92 – erronea intestazione del gravame quale “reclamo mediazione”, in luogo di rituale ricorso.
Concludeva per la dichiarazione di inammissibilità e condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore.
Si costituiva la CCIAA per contestare il ricorso. Concludeva per il rigetto dello stesso con vittoria delle spese di lite.
In data 28/11/2022 il ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia alla domanda proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
All'esito dell'udienza odierna la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto, ex art. 44 del D.Lgs. 546/1992, vista la rinuncia alla domanda proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, da parte del ricorrente.
Spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, dichiara l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Veglie che liquida in euro 150,00 oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore.
Lecce, 01.12.2025
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FF NC, Presidente
DE GAETANIS GIOVANNI, Relatore
GILIBERTI NC, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1256/2025 depositato il 01/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Cellulare_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Veglie - Largo Parco Delle Rimembranze N. 17 73010 Veglie LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via Principe Antonio De Curtis S.n. 73042 Casarano LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola N. 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3 Camera Di Commercio Lecce - Viale Gallipoli N. 39 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica N. 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_5
Inps Direzione Provinciale Lecce - Viale Marche N. 12 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05920221460001048004 TASSE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2208/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso contro l'Agenzia delle entrate riscossione, INPS, CCIAA di Lecce, Comune di Veglie, Agenzia Entrate – Direzione Provinciale di Lecce impugnava la comunicazione di iscrizione ipotecaria in epigrafe.
A fondamento del ricorso, ha dedotto i seguenti motivi specifici:
1)nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77, co. 2 bis del d.p.r. n. 602/73;
2)violazione della l. 241/90 e degli artt. 7 e 8 della l. 212/2000;
3)nullità per difetto di sottoscrizione;
4)difetto di sottoscrizione: mancata dimostrazione della predisposizione dell'atto tramite sistemi informatici automatizzati;
5)difetto di sottoscrizione: mancata dimostrazione dei poteri;
6)difetto di motivazione;
7)nullità della comunicazione di ipoteca perchè non preceduta da legittimi atti impositivi e priva degli elementi essenziali;
8)nullità dell'iscrizione di ipoteca per mancata allegazione degli atti endoprocedimentali;
9)violazione e mancata o falsa applicazione artt. 6 e 10 l. 27 luglio 2000 n. 212 (statuto del contribuente) violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
10)mancato assolvimento dell'onere della prova;
11)mancata indicazione del calcolo degli interessi;
12)inesistenza della pretesa impositiva per decadenza da qualsiasi potere di accertamento o riscossione.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate riscossione, rilevando la inammissibilità del ricorso per deposito tardivo ex art. 22 del D. Lgs. n. 546/92 e violazione del Dlgs 220/2023. Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato all'Agente della Riscossione in data 11.02.2025, e depositato presso la segreteria della Corte adita in data
01.06.2025.
Concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva il Comune di Veglie rilevando in via preliminare ed assorbente la inammissibilità del ricorso in quanto l'iscrizione a ruolo è avvenuta oltre il termine dei 30 gg. previsti dall'art. 22, d.lgs 546/92 – erronea intestazione del gravame quale “reclamo mediazione”, in luogo di rituale ricorso.
Concludeva per la dichiarazione di inammissibilità e condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore.
Si costituiva la CCIAA per contestare il ricorso. Concludeva per il rigetto dello stesso con vittoria delle spese di lite.
In data 28/11/2022 il ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia alla domanda proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
All'esito dell'udienza odierna la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto, ex art. 44 del D.Lgs. 546/1992, vista la rinuncia alla domanda proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, da parte del ricorrente.
Spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, dichiara l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Veglie che liquida in euro 150,00 oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore.
Lecce, 01.12.2025
Il Relatore Il Presidente