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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/06/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 661/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 661/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 11 giugno 2025 innanzi al dott. Donata Romano è comparso MA HE in sostituzione dell'Avv. Virginia Grossi il quale presa le precisioni le conclusioni come segue, dando atto che l'immobile è stato riconsegnato l'1/672025. Pertanto chiede la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 1.400 canoni scaduti settembre ottobre e novembre 2024 e maggio 2025 (350 € x4).
Vinte le spese di lite per complessive € 2.626 oltre esborsi e accessori
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice al rientro dalla Camera di Consiglio, dando atto che nessuno è comparso, pronuncia sentenza ex art. 426 c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Donata Romano
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donata Romano ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 661/2025 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto ritualmente notificato -premesso che con contratto dell'1/2/6/2021 concedeva Parte_1 in locazione per uso abitativo l'immobile sito in Reggio Emilia via Debeli, 12 - per il canone annuo di
€ 4.200 - € 350 mensili - a - che si è reso moroso nel pagamento del corrispettivo Controparte_1
relativo alle mensilità da settembre ottobre e novembre 2024 e dei seguenti mesi di settembre ottobre e novembre 2024 alla data dell'intimazione, gli intimavano lo sfratto per morosità, contestualmente citandolo per la convalida e per ingiunzione al pagamento dei canoni insoluti oltre a tutti i successivi canoni a scadere.
Instaurato il contraddittorio, l'intimato non si costituiva nel giudizio di sfratto ma, riconoscendo la morosità, si opponeva alla convalida eccependo non ben precisati vizi per cui avrebbe sostenuto non precisate spese..
Disposto il mutamento del rito, previa emissione di ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., la parte attrice depositava memorie integrative mentre l'intimato opponente rimaneva contumace, ma provvedeva a rilasciare l'immobile il giorno 1/6/2025 come dichiarato dalla proprietà, pertanto si può
pagina 2 di 4 ritenere cessata la materia del contendere in merito alla domanda di risoluzione del contratto e condanna al rilascio.
La ricorrente, attraverso la produzione del contratto di locazione da cui risulta l'obbligazione di pagamento del corrispettivo nei termini indicati nell'atto introduttivo ha dato la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata.
Il resistente, che aveva l'onere di provare di aver pagato non ha provato in tal senso alcunchè. Il resistente non ha contestato il mancato totale pagamento dei canoni come richiesti dal locatore.
A riprova delle condizioni dell'impianto elettrico ha prodotto una perizia di parte.
La giurisprudenza appare sufficientemente conforme nel ritenere che, in tema di locazione di immobili, costituendo il pagamento del canone di locazione la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, a costui non e' consentito astenersi dal versare il corrispettivo o di determinare unilateralmente il canone nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, anche quando si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, e cio' perche' la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbligazione, ai sensi dell'art.
1460 c.c., e' legittima soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte
(cfr., letteralmente, Cass. civ., sez. III, 5 ottobre 1998, n. 9863; si veda altresì, proprio in materia di mancato mantenimento della cosa locata in condizioni da servire all'uso convenuto, Cass. civ., sez. 3, 23 aprile 2004, 7772; anche la giurisprudenza più permissiva, ad es. Cass 2855/05, dichiara ingiustificato il rifiuto di prestare l'intero canone, pur ritenendo giustificabile una riduzione dello stesso ex art. 1584 c.c. in proporzione, però, all'entità del mancato godimento).
La stessa giurisprudenza di legittimità aggiunge come la sospensione della prestazione sinallagmatica, secondo il principio “inadimplenti non est adimplendum” è legittima solo laddove possa ritenersi conforme a lealtà e buona fede;
circostanza che deve essere esclusa nell'ipotesi in cui il conduttore continui a godere dell'immobile nonostante lo stesso presentasse vizi,, e al momento in cui gli è chiesto il pagamento del canone, assuma l'inutilizzabilità del bene.
Alla luce di quanto sopra rilevato il convenuto va condannato, altresì, al pagamento, in favore della locatrice, dei canoni non pagati come da dichiarazione dell'istante per quattro mensilità.
Va, quindi, accolta la domanda della ricorrente e il conduttore va condannato alla corresponsione della somma di € 1.400 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, per la fase sommaria e per quella di merito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa: pagina 3 di 4 CONDANNA al pagamento in favore di della somma di € 1.400,00 Controparte_1 Parte_1 con gli interessi legali dal giorno della domanda al saldo;
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.600,00 Controparte_1 per competenze, € 97,18 per esborsi oltre spese generali CPA e IVA come per legge.
Reggio Emilia, 11 giugno 2025
Il Giudice dott. Donata Romano
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 661/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 11 giugno 2025 innanzi al dott. Donata Romano è comparso MA HE in sostituzione dell'Avv. Virginia Grossi il quale presa le precisioni le conclusioni come segue, dando atto che l'immobile è stato riconsegnato l'1/672025. Pertanto chiede la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 1.400 canoni scaduti settembre ottobre e novembre 2024 e maggio 2025 (350 € x4).
Vinte le spese di lite per complessive € 2.626 oltre esborsi e accessori
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice al rientro dalla Camera di Consiglio, dando atto che nessuno è comparso, pronuncia sentenza ex art. 426 c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Donata Romano
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donata Romano ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 661/2025 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto ritualmente notificato -premesso che con contratto dell'1/2/6/2021 concedeva Parte_1 in locazione per uso abitativo l'immobile sito in Reggio Emilia via Debeli, 12 - per il canone annuo di
€ 4.200 - € 350 mensili - a - che si è reso moroso nel pagamento del corrispettivo Controparte_1
relativo alle mensilità da settembre ottobre e novembre 2024 e dei seguenti mesi di settembre ottobre e novembre 2024 alla data dell'intimazione, gli intimavano lo sfratto per morosità, contestualmente citandolo per la convalida e per ingiunzione al pagamento dei canoni insoluti oltre a tutti i successivi canoni a scadere.
Instaurato il contraddittorio, l'intimato non si costituiva nel giudizio di sfratto ma, riconoscendo la morosità, si opponeva alla convalida eccependo non ben precisati vizi per cui avrebbe sostenuto non precisate spese..
Disposto il mutamento del rito, previa emissione di ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., la parte attrice depositava memorie integrative mentre l'intimato opponente rimaneva contumace, ma provvedeva a rilasciare l'immobile il giorno 1/6/2025 come dichiarato dalla proprietà, pertanto si può
pagina 2 di 4 ritenere cessata la materia del contendere in merito alla domanda di risoluzione del contratto e condanna al rilascio.
La ricorrente, attraverso la produzione del contratto di locazione da cui risulta l'obbligazione di pagamento del corrispettivo nei termini indicati nell'atto introduttivo ha dato la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata.
Il resistente, che aveva l'onere di provare di aver pagato non ha provato in tal senso alcunchè. Il resistente non ha contestato il mancato totale pagamento dei canoni come richiesti dal locatore.
A riprova delle condizioni dell'impianto elettrico ha prodotto una perizia di parte.
La giurisprudenza appare sufficientemente conforme nel ritenere che, in tema di locazione di immobili, costituendo il pagamento del canone di locazione la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, a costui non e' consentito astenersi dal versare il corrispettivo o di determinare unilateralmente il canone nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, anche quando si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, e cio' perche' la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbligazione, ai sensi dell'art.
1460 c.c., e' legittima soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte
(cfr., letteralmente, Cass. civ., sez. III, 5 ottobre 1998, n. 9863; si veda altresì, proprio in materia di mancato mantenimento della cosa locata in condizioni da servire all'uso convenuto, Cass. civ., sez. 3, 23 aprile 2004, 7772; anche la giurisprudenza più permissiva, ad es. Cass 2855/05, dichiara ingiustificato il rifiuto di prestare l'intero canone, pur ritenendo giustificabile una riduzione dello stesso ex art. 1584 c.c. in proporzione, però, all'entità del mancato godimento).
La stessa giurisprudenza di legittimità aggiunge come la sospensione della prestazione sinallagmatica, secondo il principio “inadimplenti non est adimplendum” è legittima solo laddove possa ritenersi conforme a lealtà e buona fede;
circostanza che deve essere esclusa nell'ipotesi in cui il conduttore continui a godere dell'immobile nonostante lo stesso presentasse vizi,, e al momento in cui gli è chiesto il pagamento del canone, assuma l'inutilizzabilità del bene.
Alla luce di quanto sopra rilevato il convenuto va condannato, altresì, al pagamento, in favore della locatrice, dei canoni non pagati come da dichiarazione dell'istante per quattro mensilità.
Va, quindi, accolta la domanda della ricorrente e il conduttore va condannato alla corresponsione della somma di € 1.400 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, per la fase sommaria e per quella di merito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa: pagina 3 di 4 CONDANNA al pagamento in favore di della somma di € 1.400,00 Controparte_1 Parte_1 con gli interessi legali dal giorno della domanda al saldo;
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.600,00 Controparte_1 per competenze, € 97,18 per esborsi oltre spese generali CPA e IVA come per legge.
Reggio Emilia, 11 giugno 2025
Il Giudice dott. Donata Romano
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