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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/11/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 296/2025
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza - sezione prima civile - diritto della crisi e dell'insolvenza - riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente
dott. Paola Cazzola Giudice rel.-est.
dott. Fabio D'Amore Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 296 -1 /2025 R.G. e n. 296 /2025 PU promosso da con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, Ente Parte_1
Pubblico Economico istituito con Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016) che, in forza dell'art. 1 del citato Decreto, è subentrato dal 1° luglio 2017 a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società
[...]
iscritto al n. 1516984 del Repertorio Economico Amministrativo presso la Controparte_1
C.C.I.A.A di Roma R.E.A., Codice fiscale e Partita Iva , - Agente della riscossione per P.IVA_1 tutti gli ambiti nazionali - in persona del signor in qualita' di Responsabile Controparte_2
Contenzioso VENETO, a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Per_1
- Roma repertorio nr 183055 raccolta nr 13239 del 23/07/2025, conferitagli dal Presidente del
[...]
Comitato di Gestione e legale rappresentante pro-tempore ( doc. 1 ricorso ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Tolomei (C.F.: del Foro di C.F._1
Ancona per mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Ancona, Via Marsala n. 13, presso lo studio del predetto legale, ( che ha dichiarato ex art. 6, secondo comma, r.d. 267/1942 di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge, al numero di fax 071.2070304 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ; Email_1
RICORRENTE confronti di pagina 1 di 5 (c.f. in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in via CA' BALBI 141/1 - VICENZA (VI)- pec:
- non costituita;
Email_2
RESISTENTE
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dalla ricorrente in data 29.9.2025; Parte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative agli atti;
sentito il Giudice Relatore;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza (notificati alla debitrice a cura della Cancelleria a mezzo PEC in data 8.10.2025 per l'udienza del 11.11.2025 quindi entro i termini di legge – ex art. 41 CCII-); rilevato che la società debitrice convenuta non risulta costituita;
considerato che all'udienza dell'11.11.2025 il giudice delegato quale relatore ha rimesso al
Collegio la decisione dando atto che nessuno è comparso per la impresa debitrice e che il procuratore della creditrice ricorrente ha concluso insistendo nella richiesta di apertura della liquidazione giudiziale di . Controparte_3
Tutto ciò premesso, il Collegio
Osserva
Risulta ex art. 28 CCII la competenza del Tribunale adito posto che la debitrice risulta aver sede legale in Vicenza ( vedi visura C.C.I.A.A ) .
Il Collegio ritiene l'impresa debitrice (vedi visura Controparte_3
C.C.I.A.A laddove indica l'oggetto sociale in particolare: ”costruzione di edifici residenziali e non residenziali “) soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali in particolare alla disciplina della liquidazione giudiziale ex artt. 1, 2 e 121 CCII.
Infatti la società debitrice onerata della prova ex art. 121 CCII non ha dimostrato di essere
“impresa minore “ e quindi di non aver superato le soglie stabilite dall'art. 2 c.1 lettera d) CCII ( e comunque va evidenziato che l'ultimo Bilancio di esercizio depositato risale all'esercizio al 31.12.
2021 ed indica un attivo patrimoniale di euro 425.879,00 importo superiore alla soglia di euro
300.000,00 - cfr. visura CCIAA e doc. n.7 ricorrente ) .
Risulta superato il limite indicato dall'art. 49 c.5 CCII ( debiti scaduto per euro 30.000,00) posto che agisce dopo aver tentato senza esito il recupero del Controparte_4 credito verso la debitrice che risulta aver debiti scaduti per euro Controparte_5
205.832,15 (si tratta di debiti verso Amministrazione Finanziaria – oggetto degli estratti di ruolo pagina 2 di 5 relativi a cartelle notificate - vedi doc.4, 5 e 5 bis ricorso) a cui si aggiungono ulteriori debiti scaduti per euro 213.991,19 verso altri Enti (INPS, INAIL, Regione Veneto, Comune di Vicenza meglio indicati nella informativa in atti del 23.9.2025- doc. 9 ricorso - ) .
Il Collegio ritiene, nel caso di specie, ricorrere anche il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex art. 121 e art.2, comma 1, lett. b) CCII desumibile da quanto indicato dalla creditrice ricorrente nel ricorso e dai seguenti elementi, dai quali si evince che la debitrice non è Controparte_5 più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte:
-il mancato pagamento dei debiti scaduti per euro 205.832,15 (si tratta di debiti verso
Amministrazione Finanziaria – oggetto degli estratti di ruolo relativi a cartelle notificate - vedi doc.4,
5 e 5 bis ricorso) a cui si aggiungono ulteriori debiti scaduti per euro 213.991,19 verso altri Enti
(INPS, INAIL, Regione Veneto, Comune di Vicenza meglio indicati nella informativa in atti del
23.9.2025- doc. 9 ricorso -) ;
- la circostanza che il pignoramento dei beni mobili della Società debitrice non ha avuto esito positivo per irreperibilità presso la sede legale (verbale di irreperibilità - doc. n. 6 ricorrente);
-il protratto mancato deposito dei bilanci (ultimo bilancio depositato è relativo all'esercizio al
31.12.2021);
- la condotta inerte della società debitrice che nonostante la notifica (perfezionata in data
8.10.2025) a mezzo PEC del ricorso e decreto di convocazione non ha ritenuto di comparire all'udienza dell'11.11.2025 per contrastare la domanda;
- il mancato deposito da parte della debitrice di una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima dell'udienza fissata dell'11.11.2025 ( precisando l'ammontare dei debiti scaduti e non ancora scaduti) come richiesto nel decreto di convocazione ex art. 41 CCII.
La situazione rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa debitrice Controparte_3
Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.
La sentenza è immediatamente esecutiva.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_3
(codice fiscale ), con sede legale in Vicenza (VI), in via CA' BALBI 141/1;
[...] P.IVA_2
pagina 3 di 5 nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la Dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore il Dott. ; Persona_2 fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 19.02.2026 ad ore 9.45 dinanzi al Giudice Delegato;
assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal dlgs
5.8.2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
pagina 4 di 5 ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a: comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 13.11.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
pagina 5 di 5
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza - sezione prima civile - diritto della crisi e dell'insolvenza - riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente
dott. Paola Cazzola Giudice rel.-est.
dott. Fabio D'Amore Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 296 -1 /2025 R.G. e n. 296 /2025 PU promosso da con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, Ente Parte_1
Pubblico Economico istituito con Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016) che, in forza dell'art. 1 del citato Decreto, è subentrato dal 1° luglio 2017 a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società
[...]
iscritto al n. 1516984 del Repertorio Economico Amministrativo presso la Controparte_1
C.C.I.A.A di Roma R.E.A., Codice fiscale e Partita Iva , - Agente della riscossione per P.IVA_1 tutti gli ambiti nazionali - in persona del signor in qualita' di Responsabile Controparte_2
Contenzioso VENETO, a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Per_1
- Roma repertorio nr 183055 raccolta nr 13239 del 23/07/2025, conferitagli dal Presidente del
[...]
Comitato di Gestione e legale rappresentante pro-tempore ( doc. 1 ricorso ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Tolomei (C.F.: del Foro di C.F._1
Ancona per mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Ancona, Via Marsala n. 13, presso lo studio del predetto legale, ( che ha dichiarato ex art. 6, secondo comma, r.d. 267/1942 di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge, al numero di fax 071.2070304 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ; Email_1
RICORRENTE confronti di pagina 1 di 5 (c.f. in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in via CA' BALBI 141/1 - VICENZA (VI)- pec:
- non costituita;
Email_2
RESISTENTE
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dalla ricorrente in data 29.9.2025; Parte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative agli atti;
sentito il Giudice Relatore;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza (notificati alla debitrice a cura della Cancelleria a mezzo PEC in data 8.10.2025 per l'udienza del 11.11.2025 quindi entro i termini di legge – ex art. 41 CCII-); rilevato che la società debitrice convenuta non risulta costituita;
considerato che all'udienza dell'11.11.2025 il giudice delegato quale relatore ha rimesso al
Collegio la decisione dando atto che nessuno è comparso per la impresa debitrice e che il procuratore della creditrice ricorrente ha concluso insistendo nella richiesta di apertura della liquidazione giudiziale di . Controparte_3
Tutto ciò premesso, il Collegio
Osserva
Risulta ex art. 28 CCII la competenza del Tribunale adito posto che la debitrice risulta aver sede legale in Vicenza ( vedi visura C.C.I.A.A ) .
Il Collegio ritiene l'impresa debitrice (vedi visura Controparte_3
C.C.I.A.A laddove indica l'oggetto sociale in particolare: ”costruzione di edifici residenziali e non residenziali “) soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali in particolare alla disciplina della liquidazione giudiziale ex artt. 1, 2 e 121 CCII.
Infatti la società debitrice onerata della prova ex art. 121 CCII non ha dimostrato di essere
“impresa minore “ e quindi di non aver superato le soglie stabilite dall'art. 2 c.1 lettera d) CCII ( e comunque va evidenziato che l'ultimo Bilancio di esercizio depositato risale all'esercizio al 31.12.
2021 ed indica un attivo patrimoniale di euro 425.879,00 importo superiore alla soglia di euro
300.000,00 - cfr. visura CCIAA e doc. n.7 ricorrente ) .
Risulta superato il limite indicato dall'art. 49 c.5 CCII ( debiti scaduto per euro 30.000,00) posto che agisce dopo aver tentato senza esito il recupero del Controparte_4 credito verso la debitrice che risulta aver debiti scaduti per euro Controparte_5
205.832,15 (si tratta di debiti verso Amministrazione Finanziaria – oggetto degli estratti di ruolo pagina 2 di 5 relativi a cartelle notificate - vedi doc.4, 5 e 5 bis ricorso) a cui si aggiungono ulteriori debiti scaduti per euro 213.991,19 verso altri Enti (INPS, INAIL, Regione Veneto, Comune di Vicenza meglio indicati nella informativa in atti del 23.9.2025- doc. 9 ricorso - ) .
Il Collegio ritiene, nel caso di specie, ricorrere anche il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex art. 121 e art.2, comma 1, lett. b) CCII desumibile da quanto indicato dalla creditrice ricorrente nel ricorso e dai seguenti elementi, dai quali si evince che la debitrice non è Controparte_5 più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte:
-il mancato pagamento dei debiti scaduti per euro 205.832,15 (si tratta di debiti verso
Amministrazione Finanziaria – oggetto degli estratti di ruolo relativi a cartelle notificate - vedi doc.4,
5 e 5 bis ricorso) a cui si aggiungono ulteriori debiti scaduti per euro 213.991,19 verso altri Enti
(INPS, INAIL, Regione Veneto, Comune di Vicenza meglio indicati nella informativa in atti del
23.9.2025- doc. 9 ricorso -) ;
- la circostanza che il pignoramento dei beni mobili della Società debitrice non ha avuto esito positivo per irreperibilità presso la sede legale (verbale di irreperibilità - doc. n. 6 ricorrente);
-il protratto mancato deposito dei bilanci (ultimo bilancio depositato è relativo all'esercizio al
31.12.2021);
- la condotta inerte della società debitrice che nonostante la notifica (perfezionata in data
8.10.2025) a mezzo PEC del ricorso e decreto di convocazione non ha ritenuto di comparire all'udienza dell'11.11.2025 per contrastare la domanda;
- il mancato deposito da parte della debitrice di una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima dell'udienza fissata dell'11.11.2025 ( precisando l'ammontare dei debiti scaduti e non ancora scaduti) come richiesto nel decreto di convocazione ex art. 41 CCII.
La situazione rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa debitrice Controparte_3
Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.
La sentenza è immediatamente esecutiva.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_3
(codice fiscale ), con sede legale in Vicenza (VI), in via CA' BALBI 141/1;
[...] P.IVA_2
pagina 3 di 5 nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la Dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore il Dott. ; Persona_2 fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 19.02.2026 ad ore 9.45 dinanzi al Giudice Delegato;
assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal dlgs
5.8.2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
pagina 4 di 5 ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a: comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 13.11.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
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