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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 15/12/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 246/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Novara
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossella Incardona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 246/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maria Franca Cerana Parte_1 C.F._1 ( , con studio legale in p.zza Manzoni n. 18 21052 Busto Arsizio;
elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), e per essa, quale mandataria, il suo procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1
con sede sociale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa dall'avv.to CP_2 Luigi Giulio Giulini Richard (c.f. ) del Foro di Cuneo ed elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata presso lo studio dell'avvocato Luigi Giulio Giulini Richard in Saluzzo (CN)
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni, rispettivamente in data 10 ottobre 2025 (per parte opponente) e 7 ottobre 2025 (per parte opposta)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, parte attrice ha convenuto in giudizio parte convenuta, promuovendo opposizione al precetto notificato in data 15 gennaio 2024, che intima il pagamento della somma di euro 67.652/59, portata principalmente dal decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale n. 1050/2021.
L'attrice ha rappresentato che (i) il difetto di legittimazione ad agire di in quanto non ha prodotto il contratto di cessione, CP_1 pur dichiarandosi cessionaria e producendo l'avviso della cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
(ii) la nullità della procura conferita da Controparte_3
dei crediti, in quanto soggetto non iscritto all'albo degli intermediari finanziari di
[...] CP_4 cui all'art. 106 T.U.B.
pagina 1 di 5 2. Parte convenuta. si è costituita in giudizio, chiedendo in via principale di accertare e dichiarare la nullità della citazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164 c.p.c. per omessa indicazione dell'avvertimento di cui al n. 7, dell'art. 163 c.p.c., nel merito il rigetto delle domande di parte avversa.
3. Non è stata espletata attività di istruzione.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 171 ter cpc.
All'udienza dell'11 dicembre 2025 le parti hanno precisato le loro conclusioni e argomentazioni.
*** L'opposizione è infondata.
Quanto alla legittimazione attiva di parte opposta.
Parte opposta si afferma titolare del diritto di procedere ad esecuzione nella sua qualità di cessionaria del credito (derivante da contratto di mutuo ipotecario per surrogazione del 30.3.2010) precedentemente nella titolarità di Per provare la propria legittimazione ha prodotto i seguenti tre Controparte_5 documenti che, se considerati ciascuno autonomamente possono non essere sufficienti, ma unitariamente consentono di confermare la cessione del credito vantato nei confronti di parte attrice da Controparte_5 CP_ a , e in particolare:
i) l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5.5.2022 che contiene elementi idonei a identificare il credito ceduto (il periodo di stipula dei contratti ceduto, il riferimento ai contraenti,
quale cedente e come cessionaria), anche se effettivamente da soli non CP_5 CP_1 univoci, principalmente per l'assenza, ad oggi, del credito ceduto nel link richiamato sull'avviso e qui riportato https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html. Si legge nell'avviso: “in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 3 maggio 2022, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, spese, danni, indennizzi e ogni altro accessorio) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o giuridiche nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 28 febbraio 2022 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il numero di codice identificativo del debitore, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto e la descrizione del rapporto da cui deriva il Credito”;
ii) l'elenco dei crediti ceduti, in cui risulta riportato, tra gli altri, il codice del rapporto (ID rapporto 3) n. 7413619 che individua il credito vantati dalla cedente nei confronti di come è possibile Parte_1 evincere dai numeri identificativi dello stesso contratto di mutuo (in particolare dall'allegato A dello stesso, il documento di sintesi, v. doc. 3 di parte convenuta).
Da tale elenco effettivamente non emerge se esso fosse un allegato al contratto di cessione di crediti del CP_ 3 maggio 2022 da a o se sia frutto di una rielaborazione contabile, pertanto effettivamente, CP_5 da solo, non è sufficiente a provare la legittimazione attiva del convenuto. Nella memoria del 14.6.2024, a p. 2, parte opposta dichiara, per chiarire la provenienza dell'elenco, che esso fosse in effetti pubblicato al link indicato nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
pagina 2 di 5 (https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html); ad oggi (alla data in cui si scrive) non è più così e nessun elenco è disponibile al link indicato sulla Gazzetta Ufficiale, ancora attivo, ma, ad oggi, senza alcun rinvio diretto all'elenco dei crediti ceduti a parte opposta:
iii) la dichiarazione di cessione redatta dall'originario titolare del credito, Controparte_5
Tale dichiarazione appare dirimente ai fini della prova della legittimazione ad agire, poiché la cedente non avrebbe alcun interesse né a legittimare ad agire esecutivamente in forza di un credito CP_1 derivante da contratto di mutuo già nella sua titolarità né a spogliarsi di una posizione creditoria a favore CP_ di se una cessione non fosse effettivamente avvenuta, come la stessa documentazione relativa al credito ceduto nelle mani di parte opposta dimostra.
Parte opponente contesta che la documentazione sub i) - iii) sia idonea, unitariamente considerata, a provare l'intervenuta cessione, ritenendo indispensabile la produzione in giudizio del contratto di cessione.
Il motivo non può essere accolto, avendo la giurisprudenza chiarito che, per quanto il contratto di cessione sia importante e dia prova immediata della avvenuta cessione di crediti tramite cartolarizzazione, il giudice debba, in sua assenza:
- “procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione [n.d.r al debitore ceduto anche se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale] può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte Corte di Cassazione - copia non ufficiale 5 di 11 cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116);
- valutare la valenza probatoria della dichiarazione della cessione da parte del cedente, avendo chiarito la Suprema Corte che: “In tema di cessione del credito, la prova della cessione può essere fornita con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, mediante produzione nel corso del giudizio … la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello” (Cass. civ., Sez. III, ordinanza 16.04.2021 n. 10200);
- verificare se il credito sia stato effettivamente oggetto di cessione, come si deduce, se non altro a livello di indizio, dall'elenco dei crediti prodotto. La Suprema Corte sul punto ha chiarito che: "La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020).
Rilevato innanzitutto che parte attrice è cessionaria di un credito (di derivazione contrattuale) e non del contratto di mutuo originariamente in essere con non è chiaro perché a fronte della Controparte_5 documentazione prodotta, incluso il contratto di mutuo, parte opponente ritenga che vi siano margini di dubbio sull'avvenuta cessione e sulla legittimazione ad agire di parte opposta. La stessa giurisprudenza pagina 3 di 5 citata da parte opponente (v. sentenza della Cassazione n. 3406 del 6 febbraio 2024) non richiede il contratto di cessione per provare la legittimazione ad agire e la titolarità del credito ma richiede una prova "ulteriore" della avvenuta cessione del credito quando l'avviso ex art. 58 TUB non valga, da solo, ad identificare univocamente il credito ceduto.
La nullità della procura conferita da a CP_1 CP_2
Parte opponente contesta la nullità della procura conferita da a per Controparte_1 CP_2 asserita violazione di norme imperative contenute nel TUB e poste a tutela dei debitori, indipendentemente da una espressa sanzione di nullità in caso di violazione.
Aldilà della natura di tale opposizione, essa è da rigettare perché infondata.
non è un intermediario finanziario sottoposto all'art. 116 TUB ma una società regolata CP_2 dall'articolo 115 del T.U.L.P.S., vigilata dal Ministero degli Interni e autorizzata a svolgere l'attività di recupero crediti, dalla gestione dei flussi di pagamento, alle possibili sofferenze fino al recupero di eventuali insoluti. Ai fini di promuovere l'azione esecutiva per il soddisfacimento del credito ceduto non è richiesto da alcuna normativa che la società che si occupi del recupero crediti, su mandato di una "master servicer" sia un intermediario finanziario, pertanto la procura risulta valida ed efficace.
Come chiarito dal Tribunale di Perugia con sentenza del 26.10.2023: “In materia di legittimazione all'attività di recupero di dicgcrediti oggetto di cartolarizzazione, non è in sé illegittima la prassi secondo cui il c.d. “master servicer”, soggetto vigilato dalla Banca d'Italia grazie all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 106 TUB, responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dalla l. n. 130/1990, si serva di un c.d. “special servicer”, operatore incaricato delle attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115 TULPS ma non sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.
Deve infatti ritenersi consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative, a condizione che al sub-servicer (o special servicer) non sia delegato il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999 – ossia di tutte quelle competenze che costituiscono garanzia di tenuta del sistema".
In ogni caso, come recentemente affermato dalla Suprema Corte, le norme che regolano le attività bancarie e finanziarie non hanno una diretta valenza civilistica, essendo volte a tutelare il "sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali", ne deriva che "dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)” (v. Cass. Sez. III n. 7243 del 18 marzo 2024).
L'indeterminatezza dei crediti ceduti con conseguente nullità della cessione nullità della cessione ex art. 1346 c.c. in relazione all'art. 1325 n. 3 c.c. ed all'art. 1418 c.c. ed inidoneità alla prova della corrispondenza tra il credito oggetto del ricorso ed uno tra quei crediti che si assumono ceduti.
Questa domanda, formulata in via subordinata da parte opponente con la memoria del 10.10.2025, non può essere esaminata.
pagina 4 di 5 Si ricorda infatti che «non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione […], anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo» (Cass. civ., sez. un., sent. 14 dicembre 2020, n. 28387).
***
Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. ne costituisce espressione (tra le tante, Cass. civ., sez. III^, 30 gennaio 2009, n. 2473).
L'attrice è soccombente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, novellato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37.
Il valore della controversia si determina dal credito per cui si procede (art. 17, co. 1, c.p.c.).
Tenuto conto delle questioni giuridiche e di fatto trattate, trovano applicazione i parametri forensi nella misura intermedia tra i minimi e i medi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale, limitatamente alla fase di studio, introduttiva e decisionale;
non è liquidato il compenso per la fase istruttoria, perché non espletata.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 3.500 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna o al rimborso a favore di elle spese processuali, che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi euro 3.500 euro per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Novara, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Rossella Incardona
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di Novara
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossella Incardona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 246/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maria Franca Cerana Parte_1 C.F._1 ( , con studio legale in p.zza Manzoni n. 18 21052 Busto Arsizio;
elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), e per essa, quale mandataria, il suo procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1
con sede sociale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa dall'avv.to CP_2 Luigi Giulio Giulini Richard (c.f. ) del Foro di Cuneo ed elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata presso lo studio dell'avvocato Luigi Giulio Giulini Richard in Saluzzo (CN)
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni, rispettivamente in data 10 ottobre 2025 (per parte opponente) e 7 ottobre 2025 (per parte opposta)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, parte attrice ha convenuto in giudizio parte convenuta, promuovendo opposizione al precetto notificato in data 15 gennaio 2024, che intima il pagamento della somma di euro 67.652/59, portata principalmente dal decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale n. 1050/2021.
L'attrice ha rappresentato che (i) il difetto di legittimazione ad agire di in quanto non ha prodotto il contratto di cessione, CP_1 pur dichiarandosi cessionaria e producendo l'avviso della cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
(ii) la nullità della procura conferita da Controparte_3
dei crediti, in quanto soggetto non iscritto all'albo degli intermediari finanziari di
[...] CP_4 cui all'art. 106 T.U.B.
pagina 1 di 5 2. Parte convenuta. si è costituita in giudizio, chiedendo in via principale di accertare e dichiarare la nullità della citazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164 c.p.c. per omessa indicazione dell'avvertimento di cui al n. 7, dell'art. 163 c.p.c., nel merito il rigetto delle domande di parte avversa.
3. Non è stata espletata attività di istruzione.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 171 ter cpc.
All'udienza dell'11 dicembre 2025 le parti hanno precisato le loro conclusioni e argomentazioni.
*** L'opposizione è infondata.
Quanto alla legittimazione attiva di parte opposta.
Parte opposta si afferma titolare del diritto di procedere ad esecuzione nella sua qualità di cessionaria del credito (derivante da contratto di mutuo ipotecario per surrogazione del 30.3.2010) precedentemente nella titolarità di Per provare la propria legittimazione ha prodotto i seguenti tre Controparte_5 documenti che, se considerati ciascuno autonomamente possono non essere sufficienti, ma unitariamente consentono di confermare la cessione del credito vantato nei confronti di parte attrice da Controparte_5 CP_ a , e in particolare:
i) l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5.5.2022 che contiene elementi idonei a identificare il credito ceduto (il periodo di stipula dei contratti ceduto, il riferimento ai contraenti,
quale cedente e come cessionaria), anche se effettivamente da soli non CP_5 CP_1 univoci, principalmente per l'assenza, ad oggi, del credito ceduto nel link richiamato sull'avviso e qui riportato https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html. Si legge nell'avviso: “in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 3 maggio 2022, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, spese, danni, indennizzi e ogni altro accessorio) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o giuridiche nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 28 febbraio 2022 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il numero di codice identificativo del debitore, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto e la descrizione del rapporto da cui deriva il Credito”;
ii) l'elenco dei crediti ceduti, in cui risulta riportato, tra gli altri, il codice del rapporto (ID rapporto 3) n. 7413619 che individua il credito vantati dalla cedente nei confronti di come è possibile Parte_1 evincere dai numeri identificativi dello stesso contratto di mutuo (in particolare dall'allegato A dello stesso, il documento di sintesi, v. doc. 3 di parte convenuta).
Da tale elenco effettivamente non emerge se esso fosse un allegato al contratto di cessione di crediti del CP_ 3 maggio 2022 da a o se sia frutto di una rielaborazione contabile, pertanto effettivamente, CP_5 da solo, non è sufficiente a provare la legittimazione attiva del convenuto. Nella memoria del 14.6.2024, a p. 2, parte opposta dichiara, per chiarire la provenienza dell'elenco, che esso fosse in effetti pubblicato al link indicato nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
pagina 2 di 5 (https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html); ad oggi (alla data in cui si scrive) non è più così e nessun elenco è disponibile al link indicato sulla Gazzetta Ufficiale, ancora attivo, ma, ad oggi, senza alcun rinvio diretto all'elenco dei crediti ceduti a parte opposta:
iii) la dichiarazione di cessione redatta dall'originario titolare del credito, Controparte_5
Tale dichiarazione appare dirimente ai fini della prova della legittimazione ad agire, poiché la cedente non avrebbe alcun interesse né a legittimare ad agire esecutivamente in forza di un credito CP_1 derivante da contratto di mutuo già nella sua titolarità né a spogliarsi di una posizione creditoria a favore CP_ di se una cessione non fosse effettivamente avvenuta, come la stessa documentazione relativa al credito ceduto nelle mani di parte opposta dimostra.
Parte opponente contesta che la documentazione sub i) - iii) sia idonea, unitariamente considerata, a provare l'intervenuta cessione, ritenendo indispensabile la produzione in giudizio del contratto di cessione.
Il motivo non può essere accolto, avendo la giurisprudenza chiarito che, per quanto il contratto di cessione sia importante e dia prova immediata della avvenuta cessione di crediti tramite cartolarizzazione, il giudice debba, in sua assenza:
- “procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione [n.d.r al debitore ceduto anche se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale] può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte Corte di Cassazione - copia non ufficiale 5 di 11 cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116);
- valutare la valenza probatoria della dichiarazione della cessione da parte del cedente, avendo chiarito la Suprema Corte che: “In tema di cessione del credito, la prova della cessione può essere fornita con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, mediante produzione nel corso del giudizio … la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello” (Cass. civ., Sez. III, ordinanza 16.04.2021 n. 10200);
- verificare se il credito sia stato effettivamente oggetto di cessione, come si deduce, se non altro a livello di indizio, dall'elenco dei crediti prodotto. La Suprema Corte sul punto ha chiarito che: "La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020).
Rilevato innanzitutto che parte attrice è cessionaria di un credito (di derivazione contrattuale) e non del contratto di mutuo originariamente in essere con non è chiaro perché a fronte della Controparte_5 documentazione prodotta, incluso il contratto di mutuo, parte opponente ritenga che vi siano margini di dubbio sull'avvenuta cessione e sulla legittimazione ad agire di parte opposta. La stessa giurisprudenza pagina 3 di 5 citata da parte opponente (v. sentenza della Cassazione n. 3406 del 6 febbraio 2024) non richiede il contratto di cessione per provare la legittimazione ad agire e la titolarità del credito ma richiede una prova "ulteriore" della avvenuta cessione del credito quando l'avviso ex art. 58 TUB non valga, da solo, ad identificare univocamente il credito ceduto.
La nullità della procura conferita da a CP_1 CP_2
Parte opponente contesta la nullità della procura conferita da a per Controparte_1 CP_2 asserita violazione di norme imperative contenute nel TUB e poste a tutela dei debitori, indipendentemente da una espressa sanzione di nullità in caso di violazione.
Aldilà della natura di tale opposizione, essa è da rigettare perché infondata.
non è un intermediario finanziario sottoposto all'art. 116 TUB ma una società regolata CP_2 dall'articolo 115 del T.U.L.P.S., vigilata dal Ministero degli Interni e autorizzata a svolgere l'attività di recupero crediti, dalla gestione dei flussi di pagamento, alle possibili sofferenze fino al recupero di eventuali insoluti. Ai fini di promuovere l'azione esecutiva per il soddisfacimento del credito ceduto non è richiesto da alcuna normativa che la società che si occupi del recupero crediti, su mandato di una "master servicer" sia un intermediario finanziario, pertanto la procura risulta valida ed efficace.
Come chiarito dal Tribunale di Perugia con sentenza del 26.10.2023: “In materia di legittimazione all'attività di recupero di dicgcrediti oggetto di cartolarizzazione, non è in sé illegittima la prassi secondo cui il c.d. “master servicer”, soggetto vigilato dalla Banca d'Italia grazie all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 106 TUB, responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dalla l. n. 130/1990, si serva di un c.d. “special servicer”, operatore incaricato delle attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115 TULPS ma non sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.
Deve infatti ritenersi consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative, a condizione che al sub-servicer (o special servicer) non sia delegato il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999 – ossia di tutte quelle competenze che costituiscono garanzia di tenuta del sistema".
In ogni caso, come recentemente affermato dalla Suprema Corte, le norme che regolano le attività bancarie e finanziarie non hanno una diretta valenza civilistica, essendo volte a tutelare il "sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali", ne deriva che "dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)” (v. Cass. Sez. III n. 7243 del 18 marzo 2024).
L'indeterminatezza dei crediti ceduti con conseguente nullità della cessione nullità della cessione ex art. 1346 c.c. in relazione all'art. 1325 n. 3 c.c. ed all'art. 1418 c.c. ed inidoneità alla prova della corrispondenza tra il credito oggetto del ricorso ed uno tra quei crediti che si assumono ceduti.
Questa domanda, formulata in via subordinata da parte opponente con la memoria del 10.10.2025, non può essere esaminata.
pagina 4 di 5 Si ricorda infatti che «non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione […], anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo» (Cass. civ., sez. un., sent. 14 dicembre 2020, n. 28387).
***
Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. ne costituisce espressione (tra le tante, Cass. civ., sez. III^, 30 gennaio 2009, n. 2473).
L'attrice è soccombente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, novellato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37.
Il valore della controversia si determina dal credito per cui si procede (art. 17, co. 1, c.p.c.).
Tenuto conto delle questioni giuridiche e di fatto trattate, trovano applicazione i parametri forensi nella misura intermedia tra i minimi e i medi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale, limitatamente alla fase di studio, introduttiva e decisionale;
non è liquidato il compenso per la fase istruttoria, perché non espletata.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 3.500 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna o al rimborso a favore di elle spese processuali, che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi euro 3.500 euro per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Novara, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Rossella Incardona
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