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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/01/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1967/2021, pubblicata il 2.7.2021, iscritto al n. 412/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, promosso da
(c.f. ), con sede in Milano, Via Statuto n. 13, in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico, dott. rappresentata e difesa, giusta procura Parte_2 allegata all'atto di appello, dalla e per essa dall'avv. Controparte_1
Alberto Pacifico (c.f. ), con domicilio in Napoli, Via dei Mille n. 40, CodiceFiscale_1
appellante nei confronti di
(p. iva ), con sede legale in Frattamaggiore Controparte_2 P.IVA_2
(NA), Via M. Lupoli n. 27, in persona del direttore generale e l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Guglielmo Ara (c.f.
[...]
), per quanto ancora occorrer possa domiciliato presso la Cancelleria della Corte C.F._2
d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 30.1.2022, la ha impugnato davanti a Parte_1
questa Corte la sentenza n. 1967/2021, pubblicata il 2.7.2021, con cui il Tribunale di Napoli Nord aveva accolto l'opposizione proposta dalla al decreto ingiuntivo n. 5593/2017, Parte_3 dell'importo di 1.705.206,70 €, spontaneamente ridotto a 1.661.806,90 € a seguito di parziale pagamento, per prestazioni sanitarie effettuate dalla cedente negli anni 2014, 2015 e Parte_4
2016, revocato il decreto ingiuntivo e dichiarate compensate le spese di lite.
Il Tribunale aveva infatti affermato che alla luce della documentazione versata in atti
(contratti, verbali del tavolo tecnico e determine) doveva ritenersi provato che l'importo richiesto non era dovuto per il superamento dei tetti di spesa di macroarea;
in particolare gli artt. 4 e 5 dei contratti stabilivano i limiti di contenimento della spesa sanitaria e i criteri di remunerazione delle prestazioni,
e alla data di sottoscrizione dei contratti la cedente era edotta dei tetti di spesa che dovevano essere osservati;
la censura inerente il mancato ottemperamento agli obblighi di fissare i criteri di determinazione delle prestazioni rese extra budget era infondata non essendovi alcun obbligo per
Parte l' di acquistare e pagare dette prestazioni;
la domanda subordinata di arricchimento senza causa era infondata, vertendosi in tema di arricchimento imposto, la comunicazione del tetto di spesa esprimendo la volontà contraria all'esecuzione di ulteriori prestazioni e non avendo i centri sanitari l'obbligo di erogare le prestazioni extra budget.
L'appellante, dopo aver dato atto di intervenuti pagamenti con riduzione del capitale a
1.318.223,73 €, censurava la sentenza con un primo motivo di appello per aver ritenuto provato il Parte superamento dei tetti di spesa sulla base di tardivi provvedimenti unilaterali adottati dall' al di Parte fuori del previsto tavolo tecnico, laddove essa aveva eccepito che l' non aveva mai ottemperato all'obbligo contrattuale di comunicare preventivamente e tempestivamente la data presunta di Parte superamento del tetto di spesa. L' non aveva poi mai contestato l'esecuzione delle prestazioni, limitandosi ad eccepire che il superamento del tetto di spesa di macroarea rendeva inesigibili i pagamenti richiesti, ma senza neanche fornirne la prova. Inoltre la fissazione tardiva dei tetti di spesa e la tardiva sottoscrizione dei contratti violava i principi di buona fede e correttezza e l'affidamento dei centri privati, esposti al mancato riconoscimento delle prestazioni pacificamente già erogate.
Aggiungeva altresì che anche nell'ipotesi di superamento del tetto di spesa programmato le prestazioni svolte dovevano essere retribuite, sia pure applicando i meccanismi di abbattimento tariffario differenziato, progressivo e proporzionale delle tariffe.
Come secondo motivo di impugnazione deduceva l'erroneo rigetto della domanda subordinata Parte di ingiustificato arricchimento, essendosi l' giovata delle prestazioni senza sollevare alcuna obiezione, pur venendone informata mese per mese con la ricezione delle fatture elettroniche, per cui
Parte poteva sostenersi che era l' ad imporre il proprio arricchimento alle strutture, non organizzando in proprio i servizi sanitari e non impedendo ad altri di renderli in sua vece;
i costi sostenuti erano poi stati documentati con la consulenza di parte depositata. Come terzo motivo di impugnazione eccepiva la mancata pronuncia sulla domanda di
Parte pagamento dell'importo di 67.944,99 € oltre interessi che all'udienza del 29.11.2018 l' aveva riconosciuto come dovuto, per la branca di patologia clinica per l'anno 2016, come da determinazione n. 1547 e relativi allegati;
ciò costituiva esplicita confessione e del pagamento di tale importo doveva disporsi condanna, oltre interessi moratori.
Infine, con un quarto motivo di impugnazione, riconoscendo l'avvenuto pagamento medio tempore e in più tranches della somma di 386.972,97 €, come da tabella prodotta, con riduzione dell'importo capitale a 1.318.233,73 €, censurava la mancata condanna al pagamento degli interessi moratori sugli importi spontaneamente pagati.
Concludeva quindi per la condanna della controparte al pagamento dell'importo di
1.318.233,73 € oltre interessi moratori, in subordine al pagamento degli importi ritenuti dovuti, sempre oltre interessi, comunque al pagamento dell'importo di 67.944,99€ oltre interessi, come riconosciuto dovuto, in estremo subordine al pagamento dei soli interessi moratori sui pagamenti effettuati in ritardo: con vittoria di spese di lite e distrazione in favore della
[...]
e per essa all'avv. Alberto Pacifico. Controparte_1
Parte Si costituiva in giudizio l' che ribadiva le eccezioni già svolte, in particolare evidenziando che: per l'anno 2014:
-----per la branca di cardiologia era stato contestato con pec del 16.6.2015 che alcune prestazioni erano state rese oltre le scadenze contrattuali, per altre vi erano irregolarità amministrative e per altre era stata operata la regressione tariffaria nella misura del 5,655%, di tal che era stata emessa fattura a debito per l'importo di 125.095,68 € e comunicato il recupero dell'importo di 5.598,81 € sui primi pagamenti utili;
-----per la branca di radiologia era stato contestato con pec del 16.6.2015 che l'importo di 559.814,57
€ era stato reso oltre le scadenze contrattuali e l'importo di 126.220,44 € non era dovuto per applicazione regressione tariffaria nella misura del 4,31%, per cui era poi stata emessa fattura a debito per l'importo di 686.035,01 €; inoltre si era comunicato il recupero sulla mensilità di marzo 2014 dell'ulteriore somma non dovuta di 29.207,10 € a conguaglio anno 2013;
-----per la branca di radioterapia, con pec dell'1.10.2015 era stata chiesta l'emissione di nota di credito per 99.105,22 €, giusta determinazione del 7.4.2016 di liquidazione conguaglio anno 2014; per l'anno 2015:
-----per la branca di medicina nucleare, con determina del 27.5.2016 era stato determinato il superamento del tetto di spesa per 160.971,82 € di tal che era stata emessa nota di debito e l'importo richiesto di 61.299,17 € non era dovuto;
-----per la branca di patologia clinica, con mail del 21.7.2015 era stato disposto il recupero della somma di 140.673,68 € in esecuzione della determinazione di liquidazione del saldo delle prestazioni anno 2013 e il recupero della somma di 57.523,49 € in esecuzione della determinazione di liquidazione del saldo delle prestazioni anno 2014, per cui l'importo richiesto di 198.197,17 € non era dovuto;
-----per la branca di cardiologia, a seguito di determinazione di liquidazione del saldo anno 2014 era stato accertato un saldo negativo di 5.598,81 €, di tal che detto importo era stato trattenuto in compensazione ed era stato pagato, a fronte della fattura n. 182/1 dell'1.6.2015 di 17.275,57 €, il residuo importo di 5.598,81 € in data 24.2.2016;
-----per la branca di radiologia, con determinazione del 23.6.2016 era stata richiesta nota di credito dell'importo di 385.983,26 € in quanto importo eccedente il tetto di spesa;
le fatture 244/1, 246/1 e
285/1 erano state pagate dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto solo a tutela ma gli importi non erano dovuti e non era dovuto il residuo richiesto di 55.880,28 €; per l'anno 2016:
BR di patologia clinica, l'importo richiesto di 536.979,11 € non era dovuto, ad esito dei monitoraggi dell'andamento della spesa e delle risultanze del tavolo tecnico e delle verifiche ancora in corso. In ogni caso, l'importo di 124.473,50 € non era dovuto perché costituiva recupero di prestazioni rese nel 2015, giusta delibera n. 2564 del 23.6.2016; l'importo di 12.424,63 € non era dovuto giusta nota di credito rilasciata dalla n. 20195 del 4.4.2017; erano stati pagati gli Parte_4
importi di cui alle fatture nn. 389/1, 393/1, 441/1, 442/1 e 491/1, per un totale di € 35.935,02; la fattura n. 590/1 del 30/11/2016 di 4.178,01 € era stata liquidata per la minor somma di € 530,16, poiché la data di esaurimento del tetto di branca fu fissata al 03/11/2016; la fattura n. 594/1 del
30/11/2016, azionata per € 193.885,72, era stata liquidata per la minor somma di € 15.034,20, poiché la data di esaurimento del tetto di branca fu fissata al 03/11/2016; la aveva rilasciato Parte_4
le note credito n. 72054 del 14/11/2017, per un importo di € 4.982,29 (storno parziale fattura n.393/1, azionata nel d.i. opposto), n. 20196 del 04/04/2017, per un importo di € 541,41 (storno parziale fattura n.327/1, azionata nel d.i. opposto) e n.20194 del 04/04/2017, per un importo di € 184,01
(storno parziale fattura n.213/1, azionata nel d.i. opposto);
BR , l'importo di 116.408,84 € non era dovuto, a seguito del monitoraggio del Parte_5
tetto di spesa e delle determinazioni del tavolo tecnico, per cui era stata emessa fattura a debito per pari importo;
BR di cardiologia, l'importo di 15.983,29 € non era dovuto per superamento del tetto di spesa, come comunicato con pec del 7.9.2017; BR di medicina nucleare, l'importo di 261.044,67 € non era dovuto per superamento del tetto di spesa, giusta determinazione dell'1.12.2017;
BR di F.K.T., l'importo di 162.610,59 € non era dovuto per superamento del tetto di spesa, come da determina del 2.10.2017.
Parte
Deduceva pertanto l' che le somme effettivamente dovute erano state pagate dopo la notifica del decreto ingiuntivo solo perché la controparte non aveva provveduto ad emettere le note di credito richieste, in esecuzione dei contratti sottoscritti, costringendola alla emissione di note di debito a propria tutela. Contestava quindi la fondatezza dei motivi di appello, affermando che, come anche ritenuto dalla giurisprudenza, la mancata impugnazione in sede amministrativa delle delibere con cui erano stati comunicati i superamenti dei tetti di spesa e le somme da recuperare, unitamente alla impossibilità di disapplicazione delle stesse da parte del g.o., rendeva le stesse delibere inoppugnabili, anche in relazione al generale divieto di remunerazione delle prestazioni extra budget.
Aggiungeva, richiamando giurisprudenza della Suprema Corte, che l'accettazione del sistema di regressione tariffaria escludeva la possibilità di agire ex art. 2041 c.c. (cfr. Cass. n. 15243/2018) e che gli atti e i certificati della p.a. erano assistiti da presunzione di legittimità e potevano essere posti a base della decisione anche quando la p.a. era parte in causa (cfr. Cass. n. 3253/2012, Cass. n.
28053/2018, Cass. n. 14525/2019).
Concludeva quindi per il rigetto dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza collegiale del 20.11.2024, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
In relazione al primo motivo di impugnazione, va detto che questa Corte ritiene dover aderire all'orientamento ormai prevalente della Corte di legittimità secondo cui l'effettivo superamento specifico del tetto di spesa di branca è una circostanza impeditiva dell'accoglimento della pretesa creditoria del centro accreditato, con la conseguenza che, secondo i principi statuiti dall'art. 2697 c.c.,
Parte esso deve essere eccepito, nonché provato dall' al fine di paralizzare - in tutto o in parte - il titolo vantato dalla controparte, e rientra pacificamente nell'onere della prova della parte eccipiente, ovvero Parte l' (Cass. n. 17437/2016; n. 3403/2018; n. 5095/2018).
Come poi affermato dalla Suprema Corte a SS.UU., con sentenza n. 28053/2018, le Parte deliberazioni dell' assunte in attuazione delle delibere regionali di fissazione dei tetti di spesa ne assumono la stessa natura e quindi hanno anch'esse carattere tendenzialmente autoritativo, ancorchè diretto ad incidere sul profilo del rapporto di concessione di servizio inerente al corrispettivo: “Gli atti di attuazione della delibera regionale non possono, invece, considerarsi espressione di un potere privatistico di diritto comune, cioè giustificato dall'accordo regolatore del rapporto di accreditamento provvisorio, ancorché in esso la possibilità che sui corrispettivi incida il meccanismo di imposizione del tetto di spesa sia contemplata. Si tratta di una previsione che non attribuisce al potere di fissazione del c.d. tetto massimo ed alla sua applicazione in concreto natura contrattuale
e, dunque, paritetica…..”; in conseguenza di ciò “Il giudice ordinario non può dunque mettere in discussione l'efficacia del provvedimento sulla controversia a lui devoluta e deve riconoscerla, decidendo, dunque, la controversia con il dare rilievo alla deliberazione e senza poterne metterne in discussione la validità e l'efficacia”. Parte Ciò detto, il motivo di appello, fondato sulle carenze istruttorie a carico dell' e sulla violazione della tempestiva informazione (come già oggetto di eccezione in primo grado) è in parte infondato ed in parte inammissibile.
Non vi è dubbio infatti che il diritto di credito della struttura sanitaria incontra i limiti posti dalla disciplina sul contenimento della spesa sanitaria che stabilisce la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, e che le remunerazioni delle prestazioni, quindi, non possono mai valicare i limiti della spesa sanitaria stabiliti a monte per la branca di riferimento.
Appaiono infondate quindi le censure in ordine alla tardiva sottoscrizione dei contratti e alle
Parte tardive informazioni rese dalle in violazione delle norme contrattuali, dette violazioni non potendo consentire comunque lo sforamento dei tetti di spesa stabiliti (cfr. Cass. 4375 del 2023, secondo cui “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa”, aggiungendo che “l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative”). Parimenti appare inammissibile in questa sede ogni contestazione in ordine alle modalità con cui si è svolto il procedimento di determinazione della regressione tariffaria, trattandosi di eccezione nuova, essendo stata svolta dalla appellante in primo grado solo con la comparsa conclusionale, e comunque per non essere sindacabile tale procedimento dal G.O. (cfr. la sopra richiamata Cass. SS.UU. n. 28053/2018). Appare poi inammissibile l'appello nella parte in cui viene reiterato quanto già dedotto Parte genericamente in primo grado, ovvero non avere l' adempiuto all'onere probatorio, su essa incombente, inerente l'avvenuto superamento dei tetti di spesa e della avvenuta regressione tariffaria: Parte a fronte della cospicua mole documentale versata in atti dall' in primo grado, relativa a tutte le annualità in oggetto e richiamata specificamente nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e a fronte di una sentenza che ha affermato che detta documentazione, costituita da contratti, verbali del
Parte tavolo tecnico e determine dell' rendeva provata l'opposizione, non poteva l'appellante limitarsi a nuovamente genericamente contestare il mancato rispetto dell'onere probatorio ma aveva, essa sì,
l'onere di specificamente censurare la valenza probatoria dei singoli documenti prodotti e valorizzati dal primo giudice. Contestazione, questa in oggetto, che, come detto, già in primo grado era stata formulata solo genericamente, non avendo il Centro sanitario specificamente contestato l'avvenuto
Parte superamento del tetto di spesa e la documentazione prodotta a sostegno dalla ma avendo incentrato le proprie difese (vedasi comparsa di costituzione e memorie ex art. 183 c.p.c.) per non
Parte avere l' comunicato “col dovuto anticipo, come contrattualmente ed esplicitamente previsto,
Parte l'approssimarsi del superamento del tetto di spesa di macroarea, che, è bene ricordarlo, solo essa
Parte conosce;
la induce quindi conseguentemente le strutture a continuare l'erogazione delle prestazioni, per poi comunicare, magari mesi se non anni dopo, l'intervenuto superamento del tetto di spesa…”.
E' poi infondato il secondo motivo di impugnazione, con cui è stato dedotto l'erroneo rigetto Parte della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, essendosi l' giovata delle prestazioni senza sollevare alcuna obiezione, pur venendone informata mese per mese con la ricezione delle
Parte fatture elettroniche, per cui poteva sostenersi che era l' ad imporre il proprio arricchimento alle strutture, non organizzando in proprio i servizi sanitari e non impedendo ad altri di renderli in sua vece.
Sul punto, considerato che la stessa appellante conferma essere stati indicati nei contratti i tetti di macroarea ed essere i contratti comunque stati sottoscritti, appare sufficiente richiamare da ultimo la sentenza della Suprema Corte n. 25514/2024, secondo cui “ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite;
pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude
l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. Allo stesso tempo, questa Corte ha affermato che in tema di pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fa capo alla struttura medesima l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite extra budget, essendo per la P.A. l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile (v. Cass. Sez. 3, 06/07/2020, n. 13884)”.
Il terzo motivo di impugnazione è inammissibile. Con esso si è dedotta la mancata pronuncia in ordine alla domanda di pagamento dell'importo di 67.944,99 € oltre interessi che all'udienza del Parte 29.11.2018 l' aveva riconosciuto come dovuto, per la branca di patologia clinica per l'anno 2016, come da determinazione n. 1547 e relativi allegati. Il motivo è inammissibile posto che non risulta essere stata svolta in primo grado alcuna espressa domanda di pagamento di detto importo, peraltro dall'appellante non ricondotto ad alcuna specifica fattura tra quelle azionate.
Infine è infondato il quarto motivo di impugnazione, con cui si è censurata la mancata condanna al pagamento degli interessi moratori sui pagamenti medio tempore avvenuti di 386.972,97
€, spontaneamente intervenuti. Il rigetto di tale motivo di impugnazione discende dal rigetto dei primi motivi d'appello, con cui è stata confermata la sentenza del tribunale che ha ritenuto non dovute le Parte somme richieste dalla attuale appellante;
il pagamento spontaneo da parte dell' di parte degli importi richiesti, ritenuti non dovuti dal Tribunale con motivazione qui confermata, non abilita a ritenere dovuti anche gli interessi moratori richiesti.
L'appello va quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non svoltasi.
Sono sussistenti i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1967/2021 del Tribunale di Napoli Nord, in Parte_1
contraddittorio con la , così provvede: Parte_3
1) Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata, e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 8.000,00
€ per compensi, oltre rimborso forfettario spese, iva e cpa.
2) Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione della sua impugnazione.
Così deciso in Napoli, l'8.1.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo