Sentenza 12 marzo 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 12/03/2010, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00628/2010 REG.SEN.
N. 02444/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2444 del 2007, proposto da:
ED CO, RA NI, FA AR, NE NI, AL AU AN, LL NC, rappresentate e difese dagli avv. Domenico Barboni, Anna Nardone, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Lamarmora 36;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca,Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti di
DI AL, PI Anna;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente 2007/09 scuola materna elementare, terza fascia, approvate con Decreto Dirigenziale dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia prot. 33223/c7 del 20.7.07 nella parte in cui non riconoscono alle ricorrenti il servizio prestato per l’insegnamento della religione cattolica.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca,Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2010 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 30.10.07 e depositato in data 21.11.07 le ricorrenti impugnavano l’atto indicato in epigrafe.
Facevano presente di essere insegnanti supplenti di scuola primaria e dell’infanzia e di aver insegnato per diversi anni religione presso scuole primarie statali o paritarie.
L’insegnamento della religione cattolica è ricompresa tra le discipline curriculari della scuola primaria e dell’infanzia tanto che gli insegnanti di tale materia partecipano a tutte le attività collegiali di valutazioni degli alunni che si avvalgono di tale insegnamento.
Pertanto le ricorrenti lamentano che tale servizio prestato non sia stato loro riconosciuto nelle graduatorie ad esaurimento per l’insegnamento nelle scuole elementari e dell’infanzia, terza fascia.
Nell’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 3, 7 e 97 Cost., la falsa applicazione del punto B) della tabella approvata con D.M. 15.3.07 nr. 27 e l’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e disparità di trattamento.
In virtù delle norme contenute nella legge finanziaria per il 2007 le graduatorie permanenti si sono trasformate in graduatorie ad esaurimento e pertanto sarà possibile iscriversi per l’ultima volta in tali graduatorie che in seguito saranno solo aggiornate quanto al punteggio.
La Tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. 27\07 prevede un certo punteggio per ogni anno o frazione di anno di insegnamento nella scuola statale fino ad un massimo di 12 punti purchè prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente e relativo alla classe di concorso per cui si chiede l’inserimento in graduatoria.
Non considerare lo svolgimento dell’insegnamento della religione cattolica, materia curriculare, sarebbe contrario ai principi di uguaglianza, oltre a un criterio di buon andamento del servizio scolastico e determinerebbe una disparità di trattamento per le ricorrenti che si troverebbero in una posizione deteriore rispetto ad altri aspiranti all’insegnamento inseriti nelle graduatorie.
In via subordinata le ricorrenti chiedono il riconoscimento di almeno il 50% del punteggio spettante come se l’insegnamento fosse stato prestato in scuole paritarie.
Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, ma eccependo preliminarmente l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso.
Alla camera di consiglio del 15.1.08 l’istanza cautelare veniva rigettata per mancanza di fumus boni iuris.
Il ricorso è infondato e per tale ragione si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari.
Il presupposto perché l’insegnamento prestato nella scuola costituisca punteggio utile per l’inserimento nelle graduatorie ex permanenti ed ora ad esaurimento, sta nel fatto che debba essere relativo alla classe di concorso per la quale si chiede l’inserimento in graduatoria.
L’insegnamento della religione cattolica per le peculiarità che lo contraddistinguono non trova una classe di concorso che consenta un inserimento nelle graduatorie oltre a non avere un titolo di studio specifico che abiliti all’insegnamento.
La disciplina di tale insegnamento si ricava dall’art. 36 del Concordato del 1929 e dall’art. 9,comma 2, dell’Accordo tra Santa Sede e Stato Italiano ratificato con L. 121\85.
In virtù dell’Intesa raggiunta tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza Episcopale Italiana approvata con DPR 761\85 l’insegnamento della religione cattolica richiede un’idoneità conferita dall’ordinario diocesano cui consegue una nomina da parte dell’autorità scolastica competente d’intesa con l’ordinario stesso.
La giurisprudenza ha sempre sostenuto un orientamento contrario alla tesi delle ricorrenti ( si veda ex multis Consiglio di Stato 1515\07 che così si esprime in proposito: “La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha, con orientamento costante, ribadito la peculiarità della posizione di "status" del docente di religione in rapporto ai differenziati profili di abilitazione professionale richiesti, alle distinte modalità di nomina e di accesso ai compiti didattici, nonché alla specificità dell'oggetto dell'insegnamento, che non ne consentono l'omologazione agli insegnanti in posizione ordinaria (cfr. C.d.S., VI, n. 4447/2004; n. 5153/2001; n. 530/1999; n. 756/1994).
Si tratta, quindi, di un insegnamento che non ha corrispondenza nella dotazione di organico dei ruoli ordinari e che non trova collegamento con una individuata classe di concorso, requisiti che devono entrambi caratterizzare, secondo quanto prescritto dall'art. 2 della legge n. 124/1999, l'anzianità didattica richiesta per l'ammissione alla sessione riservata di abilitazione.
Quanto su esposto trova conferma nella "ratio" sottesa al sistema disciplinato dal menzionato art. 2, che al conseguimento dell'abilitazione fa seguire l'inserimento nelle graduatorie permanenti per il graduale riassorbimento in ruolo, nella misura del 50 %, prevista dall'art. 399, t.u. n. 297/1994 e successive modificazioni, di posizioni di precariato che non si configurano omologhe a quelle dei docenti di religione, i quali beneficiano dello speciale regime stabilito dall'art. 2 dell'intesa tra Autorità scolastica italiana e Conferenza episcopale italiana.” ).
Non sussistono i presupposti per l’accoglimento del ricorso.
Le spese possono essere compensate in considerazioni delle ragioni che hanno spinto le ricorrenti ad adire l’autorità giudiziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
Alberto Di Mario, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO