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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/12/2025, n. 3850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3850 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 2076/2020 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, cui
è riunito il procedimento n. RG. 2076-1/2020, riservata in decisione all'udienza del
28.03.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Costantino Parisi come da Parte_1 procura in atti;
- RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Esposito come da procura CP_1 in atti;
-RESISTENTE
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE
E
AVV.TO nella qualità di tutore provvisorio della minore CP_3 Per_1
, nata a [...] il [...];
[...]
INTERVENTORE
1 E nella qualità di curatore speciale della minore Controparte_4
, nata a [...] il [...]; Persona_1
INTERVENTORE
OGGETTO: cessazione effetti civili;
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nelle conclusioni;
il P.M.-SEDE ha concluso per la declaratoria di decadenza della madre dalla potestà genitoriale e che siano confermati i provvedimenti provvisori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 24.02.2020, ha Parte_1 esposto: - di aver contratto matrimonio concordatario con in data 29.03.2008; CP_1
- che, dalla loro unione, in data 06.04.2008 a Capua (CE) è nata la figlia - che, in Per_1 data 14.07.2015, è stata omologata da questo Tribunale la separazione consensuale tra i coniugi;
- che, in sede di separazione consensuale, le parti hanno stabilito l'affido condiviso della figlia minore ed il suo collocamento presso il domicilio della madre in Maddaloni ed hanno disciplinato il diritto di visita del padre;
- che, a fine luglio 2015, il padre si recava presso il predetto domicilio, nell'esercizio del proprio diritto di visita, e non vi trovava nessuno;
- che l'istante successivamente apprendeva che la resistente era stata inserita in un programma di protezione, in quanto convivente con un collaboratore di giustizia;
- che la resistente aveva portato con sé la minore, senza interpellare il padre;
- di aver presentato denuncia per sottrazione di minore a carico di - di aver successivamente CP_1 presentato ricorso per la modifica delle condizioni di separazione consensuale;
- che, con provvedimento del 03.03.2017, questo Tribunale, a modifica dei patti della separazione, disponeva l'affido esclusivo della minore al padre, con collocamento prevalente presso lo stesso, con determinazione di un assegno mensile a carico della madre in favore della figlia minore di € 150,00 mensili;
- che il citato decreto è stato poi confermato anche dalla Corte di Appello di Napoli;
- che la , nel mese di dicembre 2019, ha affermato di non CP_1
2 essere più sottoposta al programma di protezione, circostanza non confermata da alcuna documentazione;
- che la ha sempre assunto comportamenti ed atteggiamenti
CP_1 svilenti e denigratori della figura paterna tali da determinare, nella bambina, una sindrome di alienazione parentale (PAS), come evidenziato nella stessa CTU espletata nel corso del giudizio instaurato per la modifica delle condizioni di separazione;
- che i comportamenti svilenti e denigratori della figura paterna si sono reiterati anche durante l'ultimo periodo e durante le conversazioni telefoniche tra la madre e la figlia;
- che la non ha mai
CP_1 rispettato le prescrizioni del Tribunale;
- che la non ha mai contribuito al
CP_1 mantenimento della minore;
- che il ha sempre provveduto a tutte le spese della Per_1 figlia, ordinarie e straordinarie;
- che la , proprio in occasione della CTU espletata
CP_1 nel giudizio incardinato per la modifica delle condizioni di separazione, ha presentato notevoli criticità sul piano delle competenze genitoriali;
- che la non ha mai inteso
CP_1 sottoporsi ad alcuna terapia, seppur invitata in sede di CTU;
- che la minore rifiuta di avere contatti con la madre.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto di: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
confermare integralmente i provvedimenti già adottati in sede di separazione, come successivamente modificati;
dichiarare la decaduta dalla CP_1 potestà genitoriale;
stabilire incontri assistiti tra la madre e la minore.
Si è costituita la resistente, la quale ha contestato le avverse deduzioni, esponendo:
- che la ricostruzione dei fatti esposta in sede di ricorso introduttivo non è perfettamente aderente alla realtà; - di aver intrapreso una relazione sentimentale con un collaboratore di giustizia, aderendo al suo programma di protezione e trasferendosi pertanto in località protetta con la figlia;
- di non aver mai voluto impedire o ostacolare l'esercizio dei diritti paterni;
- che la minore ha vissuto sempre in un ambiente sano;
- che, successivamente al provvedimento di questo Tribunale del 03.03.2017, sono diventati difficili i rapporti tra la madre e la minore;
- che, anche in costanza di matrimonio, il ricorrente non aveva un rapporto sano con la figlia né partecipava alla vita della stessa;
- che la CTU tracciava un profilo di non aderente alla realtà; - di aver lasciato la località protetta e di CP_1 vivere a Maddaloni insieme al nuovo nucleo familiare;
- che il ricorrente ha impedito i
3 rapporti tra la madre e la minore;
- di aver sempre cercato di contribuire al mantenimento della figlia;
- che non sussistono i presupposti per la previsione di un affido esclusivo della minore al padre.
Tanto premesso, la resistente ha chiesto di: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporre l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre;
di prevedere, in caso di collocazione della minore presso il padre, una puntuale disciplina del diritto di visita della madre.
Il Presidente delegato, all'udienza dell'08.09.2020, confermava le condizioni della separazione come successivamente modificate, disponendo incontri assistiti tra la madre e la minore dinanzi ai SS delegati.
All'udienza dell'11.05.2021 il g.i., rilevato che parte ricorrente insisteva nella domanda di decadenza dalla potestà genitoriale nei confronti della resistente, nominava, quale curatore speciale della minore, l'avv. la quale, nel costituirsi in Controparte_4 giudizio, formulava le seguenti richieste: - audizione della minore, alla presenza di un esperto;
- nominare un consulente tecnico con il preciso compito di valutare se il regime di affidamento esclusivo sia sufficiente a garantire il benessere della ragazza;
- incaricare i servizi sociali di Maddaloni di verificare il nucleo familiare della madre, il lavoro da quest'ultima svolto ed il reddito ricavato;
- acquisire informazioni sul lavoro svolto dal padre ed il reddito ricavato;
- di acquisire informazioni su eventuali percorsi di sostegno psicologico personale intrapresi dai genitori.
Dalle relazioni dei Servizi Sociali delegati, emergeva un iniziale andamento positivo degli incontri assistiti tra madre e minore e un successivo rifiuto di di Per_1 incontrare la madre, nonché un comportamento poco collaborativo del padre e un atteggiamento non pienamente consapevole della madre, con incapacità della stessa di comprendere le esigenze della minore.
All'udienza del 26.10.2021, il g.i. disponeva l'audizione della minore, con l'assistenza di un ausiliario, onerando i Servizi Sociali delegati di relazionare sul contesto abitativo e familiare della resistente.
All'udienza del 21.12.2021, il g.i. ascoltava la minore, che manifestava la volontà
4 di non incontrare la madre.
All'esito dell'audizione della minore, il g.i. disponeva una CTU diretta ad accertare la capacità genitoriale delle parti e ad indagare sui motivi del rifiuto di di incontrare Per_1 la madre.
La CTU ha evidenziato: un notevole disagio emotivo della minore, criticità a carico di entrambe le parti sul piano delle competenze genitoriali e presunti abusi, riferiti dalla minore e subiti dalla stessa ad opera del compagno della madre, nel periodo di tempo in cui era collocata presso la resistente. Per_1
Ciò posto, la C.T.U. ha suggerito di confermare l'attuale collocazione di fatto della minore presso la nonna paterna, escludendo una ripresa immediata dei rapporti tra la madre e la minore, ritenendo strettamente necessario che la minore intraprendesse un percorso di terapia individuale e che il nucleo familiare ( seguisse un percorso di Email_1 terapia familiare, affinchè le figure adulte fossero più consapevoli del malessere psicofisico della minore (cfr. consulenza tecnica di ufficio, depositata in atti, in data 11.12.2022, pp.
49-50).
Infine, la C.T.U. ha suggerito, solo in un momento successivo, una psicoterapia madre-figlia, se conforme alla volontà e ai tempi di Per_1
Ciò posto, il g.i., all'udienza del 20.12.2022, con il consenso di entrambi i genitori, disponeva che la minore seguisse il percorso indicato dalla C.T.U. presso un professionista privato, con monitoraggio del nucleo familiare da parte del CTU, e trasmetteva gli atti al
P.M.M. e al PM-SEDE in ordine ai presunti fatti di reato, emersi durante le operazioni peritali.
In data 23.01.2023, la CTU depositava una nota con la quale segnalava di essere stata contattata da una delle docenti della scuola in merito a comportamenti di autolesionismo (tagli sulle braccia) praticati a casa dalla minore e riferiti dalla stessa, sicchè rappresentava l'urgenza di avviare il percorso di psicoterapia individuale già autorizzato, evidenziando il rischio suicidario dovuto alla forte precarietà psichica della piccola Per_1
Solo all'esito dell'udienza del 27.01.2023 (dove il ricorrente, in sede di libero interrogatorio, ha dichiarato un mese fa ho scoperto che mia figlia si era fatta dei piccoli
5 tagli), su sollecitazione del Tribunale, la minore veniva avviata ad un percorso di psicoterapia individuale presso un professionista privato.
Dalle relazioni sul percorso seguito dalla minore e dal nucleo familiare paterno, emergeva una scarsa consapevolezza della gravità della condizione psico-fisica di Per_1 da parte dei familiari e una svalutazione degli atti di autolesionismo posti in essere dalla stessa.
All'udienza del 17.02.2023, il g.i. invitava il ricorrente a collaborare al percorso intrapreso dalla minore, disponeva che la minore fosse avviata ad una visita presso un neuropsichiatra infantile e che i Servizi Sociali delegati si interfacciassero con l'istituto scolastico di e reperissero informazioni su eventuali strutture dove poter collocare Per_1 la minore, in caso di peggioramento delle condizioni di salute della stessa.
Con provvedimento di urgenza del 17.03.2023, confermato all'udienza del
21.03.2023, il g.i., tenuto conto del grave atteggiamento non collaborativo del , con Per_1 gravi ripercussioni sulla condizione psico-fisica della minore, disponeva in via provvisoria l'affidamento e il collocamento della minore presso la zia paterna e il prosieguo dei percorsi in atto.
Veniva emessa sentenza parziale sullo status.
Dalle successive relazioni dei professionisti che hanno preso in carico la minore, emergeva il permanere di atti di autolesionismo da parte della minore, con alto rischio suicidario, nonché la scarsa alleanza terapeutica del nucleo familiare, ritenendo non adeguato al caso clinico il trattamento ambulatoriale e suggerendo il collocamento di in una struttura residenziale per adolescenti con disagio psichiatrico (Sirmiv). Per_1
Con provvedimento di urgenza del 18.05.2023, il g.i. affidava, in via provvisoria, la minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti, con collocazione, in via provvisoria, in una struttura idonea.
Tale provvedimento veniva confermato all'esito dell'udienza del 26.05.2023, nel corso della quale tutte le parti presenti hanno concordato sulla collocazione della minore in struttura idonea.
Con provvedimento del 09.06.2023 (emesso nell'ambito del sub-procedimento), il
6 Collegio, su istanza del PM-SEDE, che si era associato alle richieste del curatore speciale formulate all'udienza del 26.05.2023 (decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale e sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale), sospendeva in via provvisoria i genitori dalla responsabilità genitoriale, nominando quale tutore provvisorio di l'avv.to che si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il Per_1 CP_3
26.06.2023.
All'udienza del 12.07.2023, il g.i. disponeva che i genitori potessero incontrare la minore secondo le disposizioni impartite dalla struttura e compatibilmente con le condizioni di salute della stessa.
Durante la permanenza presso la struttura individuata, la piccola è stata Per_1 sottoposta anche a valutazione presso il reparto di Neuropsichiatria infantile del Policlinico di Napoli Federico II, che così concludeva “Disturbo dell'umore di tipo unipolare con caratteristiche Psicotiche congruenti all'umore. Inoltre sono presenti elementi del
Disturbo da Stress Post Traumatico manifestati dal trauma ad oggi. Sono riferiti infatti dalla paziente esperienze dirette del trauma, ricorrenti ricordi spiacevoli legati ad esso, impatto degli Stessi sulla percezione del se', alterazioni del ritmo sonno/veglia e concentrazione. In ultimo si segnala il possibile impatto dei sopracitati elementi di sofferenza sulle perfomance cognitive, con suggerimento di monitoraggio della traiettoria delle stesse” (cfr. documentazione in atti).
Nel corso del giudizio, il g.i. poneva a carico delle parti un contributo di mantenimento di € 150,00 mensili ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie, da versarsi su un conto corrente aperto dal tutore nell'interesse della minore, previa autorizzazione del GT territorialmente competente.
Nel corso del giudizio, veniva monitorata la situazione di e si registrava una Per_1 presenza altalenante alle udienze della resistente e della difesa della resistente e una assenza del ricorrente e della difesa dello stesso da ottobre 2023 a gennaio 2025.
Disposta la riunione del procedimento recante n. R.G. 2076-1/2020 al presente fascicolo, la causa veniva riservata in decisione.
In sede di comparse conclusionali, parte ricorrente chiedeva: - di revocare, all' esito
7 del percorso di cura che si spera porti a risultati positivi, la sospensione della responsabilità genitoriale del e comunque disporre la revoca della responsabilità Parte_1 genitoriale in capo alla madre;
- di confermare la misura contributiva attualmente in essere;
di favorire e non ostacolare il graduale recupero del rapporto genitoriale mediante incontri protetti con finalità di recupero del legame affettivo.
Il curatore speciale della minore, avv. chiedeva:- di dichiarare la Controparte_4 sospensione dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
- stabilire che Per_1 incontri i genitori presso la struttura nei tempi e nelle modalità stabilite dalla struttura secondo un calendario predisposto appositamente;
- disporre che la madre continui il percorso intrapreso ed obbligare il padre ad iniziarlo;
- obbligare i genitori a contribuire al mantenimento della figlia con il versamento della somma complessiva di € 450,00 Per_1 sul conto dedicato, ponendo a carico della madre la somma di €150,00 ed a carico del padre
€ 300,00.
Il PM-SEDE concludeva per la declaratoria di decadenza della madre dalla responsabilità genitorialità e per la conferma degli altri provvedimenti provvisori.
Ciò posto, dalla CTU, espletata nel corso del giudizio, è emerso un quadro familiare molto critico.
In particolare, gli accertamenti peritali hanno evidenziato uno stato psicologico della minore davvero precario (cfr. consulenza tecnica di ufficio, depositata in data
11.12.2022, pag. 42, dove si legge la sintomatologia corporea che presenta oggi, è l'espressione del malessere che la minore vive, nel senso che è ancora prigioniera della dinamica che Per_1 caratterizza il mondo familiare, ma che si è estesa, nel tempo, anche alle relazioni sociali, sia con il gruppo dei pari che con i docenti).
Invero, dalla CTU, è emerso che si presenta come una “bambina adattata”, Per_1 che non ha trovato e non trova un contenimento da parte di figure genitoriali capaci di accogliere e dare significato ai bisogni emotivi-corporei attraverso una relazione calda e sana dove sia presente sia l'atteggiamento empatico che congruente, regolato da norme stabili e giuste nel tempo e nello spazio (cfr. consulenza tecnica di ufficio, depositata in data 11.12.2022, pag. 43, dove si legge altresì che l'elemento più patologico è visibile nella
8 forte assenza delle figure genitoriali e nella possibilità di una “nutrizione” pari ad un accudimento adatto alle varie fasi del ciclo vitale. Ciò fa pensare ad una completa assenza del prendersi cura a livello emotivo-corporeo, non solo in questa fase della vita ma ben più antico. (test Patte Noire).
La minore non riesce ad esprimere liberamente i suoi pensieri ed i suoi vissuti perché troppo preoccupata a tutelare il mondo dei grandi (i familiari) che la circonda;
quindi rispetto alla propria famiglia emerge che , nel tempo, si è caricata di pesi che non le spettava portare, Per_1 ma che ancora oggi porta).
In sede di CTU, si evidenzia, altresì, che è sola in relazioni non sane: vi è Per_1
l'assenza completa di un 'Genitore' con capacità di accudimento;
quindi la minore è un'adolescente sola e disorientata (cfr. consulenza tecnica di ufficio, depositata in data
11.12.2022, pag. 43).
La CTU ha, altresì, accertato evidenti criticità sul piano della capacità genitorialità
a carico di entrambe le parti.
Invero, il ricorrente ha assunto un comportamento oppositivo e poco collaborativo e si è dimostrato non capace di svolgere una funzione genitoriale-adulta, tant'è che il predetto non ha manifestato alcuna preoccupazione nei confronti della sintomatologia emotiva-corporea, presentata dalla piccola (cfr. consulenza tecnica di ufficio, Per_1 depositata in data 11.12.2022, pp. 44-45; in particolare a pag. 45 si legge, lo stesso non ha manifestato alcuna preoccupazione nei confronti della sintomatologia emotiva-corporea che la figlia presenta, pensando che “il tutto si risolva con la crescita e con l'ippoterapia, che vorrebbe far praticare alla minore”).
Così anche in capo alla resistente si sono evidenziate criticità con particolare riguardo alla funzione riflessiva e alla funzione empatica-affettiva, sicchè anche la CP_1
è risultata manchevole di una capacità genitoriale adulta, intesa come quella capacità di prendersi cura dell'altro, di sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato per il bene dell'altro, valutando di volta in volta le necessità e le priorità dei problemi da risolvere (cfr. consulenza tecnica di ufficio, depositata in data 11.12.2022, pp.45-46).
Ciò posto, nel corso del giudizio, entrambi i genitori hanno dimostrato assoluto disinteresse nei confronti della minore e si è registrata in capo agli stessi la totale assenza di consapevolezza circa la precaria e difficile condizione psico-fisica della minore nonché
9 la totale assenza di volontà circa l'attivazione dei necessari strumenti e percorsi per poter affiancare la piccola nel percorso di cura intrapreso. Per_1
Invero, la resistente, pur dando il proprio consenso al percorso per la minore, suggerito in sede di CTU, si è completamente disinteressata dello stesso e si è mostrata incapace di sintonizzarsi sui bisogni della minore, quando la predetta ha riferito dei presunti abusi subiti.
Tale assunto risulta ancor più evidente se si considera che, nonostante il percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso, permangono in capo alla le criticità CP_1 emerse in sede di CTU e nel corso del giudizio (cfr. relazioni in atti).
Per quanto riguarda il ricorrente, occorre evidenziare che il ha assunto un Per_1 comportamento oppositivo e non collaborativo sia nella fase iniziale del giudizio (cfr. relazioni dei SS delegati del maggio e del luglio 2021) che durante le operazioni peritali
(cfr. consulenza tecnica di ufficio, depositata in data 11.12.2022), sia nella fase successiva alla CTU quando la minore è stata avviata, insieme al nucleo familiare paterno e con il consenso dei genitori, ad un percorso di cura (cfr. relazioni dei professionisti che hanno preso in carico la minore nel periodo compreso tra il febbraio e il maggio del 2023).
Dopo la collocazione della minore presso idonea struttura, disposta dal g.i. in via di urgenza (con provvedimento del 18.05.2023, confermato all'esito dell'udienza del
26.05.2023), né il né la difesa del hanno partecipato più al giudizio da Per_1 Per_1 ottobre 2023 fino al gennaio del 2025.
A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha effettuato alcun percorso di sostegno alla genitorialità, sia pur suggerito dal Tribunale al fine di aiutare il a comprendere la Per_1 condizione di in modo da poterla affiancare nel percorso di cura (cfr. relazione Per_1 dell'ASL competente, depositata in data 11.12.2023, dove si legge che il ricorrente ha ribadito di non essere più intenzionato a partecipare alle sedute in quanto convinto che il percorso non sarebbe servito a nulla…ha ribadito di non poter più perdere tempo in quanto impegnato per questioni lavorative).
Infine, deve evidenziarsi che entrambe le parti non hanno rispettato in modo continuativo l'obbligo di contribuzione posto a carico degli stessi in favore della figlia
10 minore.
In definitiva, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, è emerso che nessuno dei genitori è, allo stato, idoneo a gestire la minore e ad assumere decisioni per la stessa, tenuto conto della delicata condizione psico-fisica della stessa e della totale assenza di consapevolezza in capo agli stessi della gravità della suddetta condizione.
A ciò si aggiunga che né il né la hanno posto in essere condotte Per_1 CP_1 virtuose atte a superare le criticità emerse, mostrando invece attraverso la propria condotta, già descritta, un atteggiamento di disinteresse rispetto alla condizione della piccola Per_1 con evidenti ripercussioni sulla stessa.
Ciò posto, non può che essere confermata la sospensione di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale, con conferma dell'avv.to quale tutore provvisorio CP_3 della minore.
Il Tribunale auspica che entrambe le parti intraprendano i necessari percorsi di sostegno alla genitorialità al fine superare le criticità emerse.
Va confermata la collocazione della minore presso l'attuale struttura ovvero presso altra struttura idonea, così come già disposto dal g.i.
Il collocamento in struttura idonea si è reso necessario sia per le critiche condizioni psico-fisiche della minore sia per l'inadeguatezza del nucleo familiare a seguire la minore nel percorso di cura.
Dagli atti di causa e dalle relazioni della struttura e del tutore, è emerso che tali condizioni allo stato permangono.
In merito, occorre evidenziare che i provvedimenti in materia di famiglia sono adottati allo stato degli atti e possono essere modificati, in presenza di fatti sopravvenuti e su istanza del soggetto interessato.
Per quanto concerne il diritto di visita dei genitori, questi possono incontrare secondo le disposizioni della struttura e su indicazione degli specialisti, Per_1 compatibilmente con le esigenze di salute della stessa.
Va confermato in quanto ritenuto congruo il contributo di mantenimento posto a carico della madre in favore della figlia minore di € 150,00 mensili, oltre rivalutazione
11 annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Va, invece, posto a carico del padre, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta, un contributo di mantenimento di € 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Le somme saranno versate sul c/c intestato alla minore, aperto dal tutore, previa autorizzazione del GT.
Va rigettata ogni altra domanda formulata dalle parti.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 2076/2020, cui è riunito il procedimento n. RG 2076-1/2020, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. conferma la sospensione di entrambe le parti dalla responsabilità genitoriale con riguardo alla figlia minore, Per_1
2. conferma la nomina dell'avv.to quale tutore provvisorio della minore, CP_3 con trasmissione degli atti al GT territorialmente competente per gli adempimenti di competenza;
3. conferma il collocamento della minore presso l'attuale struttura o altra struttura idonea;
4. dispone che il diritto di visita dei genitori sia esercitato come in parte motiva;
5. dispone che il ricorrente versi, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore un assegno pari ad euro 200,00 mensili Per_1 oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
6. dispone che la resistente versi, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia minore un assegno pari ad euro 150,00 Per_1 mensili oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
12 7. dispone che le somme poste a carico dei genitori siano versate sul c/c intestato alla minore, aperto dal tutore provvisorio;
8. rigetta ogni altra domanda formulata;
9. compensa le spese di lite;
10. dispone che le spese di CTU siano liquidate come da separato decreto.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 16.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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