Art. 3.
Il Ministro dei lavori pubblici per il sovracanone di cui all'articolo 1 e il Ministro delle finanze per il sovracanone di cui all'articolo 2 della presente legge provvedono ogni biennio, con decorrenza 1 gennaio 1982, alla revisione delle misure degli stessi sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.
I due provvedimenti devono essere emanati entro il 30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza di ogni biennio.
Il Ministro dei lavori pubblici per il sovracanone di cui all'articolo 1 e il Ministro delle finanze per il sovracanone di cui all'articolo 2 della presente legge provvedono ogni biennio, con decorrenza 1 gennaio 1982, alla revisione delle misure degli stessi sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.
I due provvedimenti devono essere emanati entro il 30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza di ogni biennio.