Articolo 5 della Legge 21 novembre 2000, n. 353
Articolo 4Articolo 6
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1 dicembre 2000
Art. 5. (Attivita' formative) 1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attivita' di protezione civile, lo Stato e le regioni promuovono, d'intesa, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.
2. Le regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attivita' di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.
3. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Entrata in vigore il 1 dicembre 2000
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