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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 15/07/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 668 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nata a TORINO (TO) in [...] [...] C.F. C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. BALLARIO PAOLA;
matrimonio celebrato in FORLI' il 04/10/2003 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto l'intervento del p.m.1; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. L'abitazione principale di e maggiorenni ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, sarà con la madre nell'unità abitativa sita in Forlimpopoli, Via Matteotti n. 20, ove la stessa è in procinto di trasferirsi con i figli.
3. I genitori contribuiranno in modo diretto al mantenimento dei figli durante il periodo di permanenza degli stessi presso ciascuno di essi fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica.
4. Saranno altresì a carico dei genitori, in misura del 50% ciascuno, le spese mediche per la parte non coperta dal S.S.N. e non rimborsata da eventuale polizza sanitaria, scolastiche, ludiche e sportive (comprensive dell'attrezzatura), sostenute nell'interesse dei figli. Le spese dovranno essere urgenti e necessarie oppure previamente concordate, in ogni caso successivamente documentate con consegna degli originali, per la parte oggetto di rimborso, ai fini della loro detraibilità dalla dichiarazione dei redditi.
5. La casa sita in Forlimpopoli, Via Matteotti n. 20 (attualmente censita al Catasto Fabbricati del Comune di Forlimpopoli al foglio 23, particella 85, subalterno 7, cat. A3, classe 4, vani 11 (unità abitativa) e al foglio 23, particella 85, subalterno 6, cat. C6, classe 2, mq 11 (autorimessa), acquistata con atto a rogito Notaio Persona_3 di Forlì in data 20.2.2019, Rep. Nn. , ove la IG.ra si
[...] P.IVA_1 CP_1 trasferirà con i figli, viene assegnata alla IG.ra la quale si farà carico di CP_1 tutte le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione e di riscaldamento relative al predetto immobile.
6. La IG.ra , inoltre, si impegna a pagare integralmente le rate a scadere CP_1 del mutuo fondiario stipulato in data 20.2.2019 con Unione Banche Italiane S.p.a. fino a totale estinzione dello stesso, manlevando il IG. da qualsivoglia Pt_1 obbligo.
7. Entro 60 giorni dalla omologa della presente separazione, il IG. si Pt_1 impegna a cedere alla moglie, che si impegna ad acquistare accollandosi i relativi per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
2 costi, la sua quota di comproprietà pari al 10% dell'unità immobiliare di Forlimpopoli, Via Matteotti n. 20, attualmente censita al Catasto Fabbricati del Comune di Forlimpopoli al foglio 23, particella 85, subalterno 7, cat. A3, classe 4, vani 11 (unità abitativa) e al foglio 23, particella 85, subalterno 6, cat. C6, classe 2, mq 11 (autorimessa). Le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che le somme corrisposte fino ad oggi per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile di Forlimpopoli, ivi comprese le rate del mutuo fino ad oggi maturate, sono state versate integralmente dalla IG.ra , fatta eccezione per l'importo di euro CP_1
13.800,00 corrisposto dal IG. Conseguentemente, le parti convengono che, Pt_1 contestualmente al rogito notarile di cessione alla IG.ra della predetta CP_1 quota di comproprietà dell'immobile di Forlimpopoli, quest'ultima versi al marito l'importo di euro 13.800,00.
8. Le parti convengono che l'abitazione già coniugale sita in Forlì, Via Sostegni n. 50 di proprietà esclusiva della IG.ra , venga posta in vendita. Il IG. CP_1 potrà continuare ad abitare nella casa già coniugale sita in Forlì, Via Pt_1
Sostegni n. 50 fino a quando non avrà reperito altra soluzione abitativa, accollandosi integralmente le spese condominiali, di riscaldamento e la tassa raccolta rifiuti e le utenze. In ogni caso, il IG. si impegna a rilasciare la suddetta unità Pt_1 abitativa libera da persone e cose e nella piena disponibilità della IG.ra CP_1 quando verrà reperito un acquirente e, precisamente, al momento della sottoscrizione del relativo contratto preliminare di compravendita.
9. Il IGnor riconosce e dà atto che tutti i beni mobili e gli arredi che si Pt_1 trovano nella casa già coniugale sita in Forlì, Via Sostegni n. 50 sono di proprietà esclusiva della IGnora . CP_1
10. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
11. Le spese legali saranno sostenute dai coniugi in misura del 50% ciascuno.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (atto n. 193 P. 2 S. Anno 2003).
Forlì, 15/07/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo
1
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nata a TORINO (TO) in [...] [...] C.F. C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. BALLARIO PAOLA;
matrimonio celebrato in FORLI' il 04/10/2003 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto l'intervento del p.m.1; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. L'abitazione principale di e maggiorenni ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, sarà con la madre nell'unità abitativa sita in Forlimpopoli, Via Matteotti n. 20, ove la stessa è in procinto di trasferirsi con i figli.
3. I genitori contribuiranno in modo diretto al mantenimento dei figli durante il periodo di permanenza degli stessi presso ciascuno di essi fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica.
4. Saranno altresì a carico dei genitori, in misura del 50% ciascuno, le spese mediche per la parte non coperta dal S.S.N. e non rimborsata da eventuale polizza sanitaria, scolastiche, ludiche e sportive (comprensive dell'attrezzatura), sostenute nell'interesse dei figli. Le spese dovranno essere urgenti e necessarie oppure previamente concordate, in ogni caso successivamente documentate con consegna degli originali, per la parte oggetto di rimborso, ai fini della loro detraibilità dalla dichiarazione dei redditi.
5. La casa sita in Forlimpopoli, Via Matteotti n. 20 (attualmente censita al Catasto Fabbricati del Comune di Forlimpopoli al foglio 23, particella 85, subalterno 7, cat. A3, classe 4, vani 11 (unità abitativa) e al foglio 23, particella 85, subalterno 6, cat. C6, classe 2, mq 11 (autorimessa), acquistata con atto a rogito Notaio Persona_3 di Forlì in data 20.2.2019, Rep. Nn. , ove la IG.ra si
[...] P.IVA_1 CP_1 trasferirà con i figli, viene assegnata alla IG.ra la quale si farà carico di CP_1 tutte le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione e di riscaldamento relative al predetto immobile.
6. La IG.ra , inoltre, si impegna a pagare integralmente le rate a scadere CP_1 del mutuo fondiario stipulato in data 20.2.2019 con Unione Banche Italiane S.p.a. fino a totale estinzione dello stesso, manlevando il IG. da qualsivoglia Pt_1 obbligo.
7. Entro 60 giorni dalla omologa della presente separazione, il IG. si Pt_1 impegna a cedere alla moglie, che si impegna ad acquistare accollandosi i relativi per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
2 costi, la sua quota di comproprietà pari al 10% dell'unità immobiliare di Forlimpopoli, Via Matteotti n. 20, attualmente censita al Catasto Fabbricati del Comune di Forlimpopoli al foglio 23, particella 85, subalterno 7, cat. A3, classe 4, vani 11 (unità abitativa) e al foglio 23, particella 85, subalterno 6, cat. C6, classe 2, mq 11 (autorimessa). Le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che le somme corrisposte fino ad oggi per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile di Forlimpopoli, ivi comprese le rate del mutuo fino ad oggi maturate, sono state versate integralmente dalla IG.ra , fatta eccezione per l'importo di euro CP_1
13.800,00 corrisposto dal IG. Conseguentemente, le parti convengono che, Pt_1 contestualmente al rogito notarile di cessione alla IG.ra della predetta CP_1 quota di comproprietà dell'immobile di Forlimpopoli, quest'ultima versi al marito l'importo di euro 13.800,00.
8. Le parti convengono che l'abitazione già coniugale sita in Forlì, Via Sostegni n. 50 di proprietà esclusiva della IG.ra , venga posta in vendita. Il IG. CP_1 potrà continuare ad abitare nella casa già coniugale sita in Forlì, Via Pt_1
Sostegni n. 50 fino a quando non avrà reperito altra soluzione abitativa, accollandosi integralmente le spese condominiali, di riscaldamento e la tassa raccolta rifiuti e le utenze. In ogni caso, il IG. si impegna a rilasciare la suddetta unità Pt_1 abitativa libera da persone e cose e nella piena disponibilità della IG.ra CP_1 quando verrà reperito un acquirente e, precisamente, al momento della sottoscrizione del relativo contratto preliminare di compravendita.
9. Il IGnor riconosce e dà atto che tutti i beni mobili e gli arredi che si Pt_1 trovano nella casa già coniugale sita in Forlì, Via Sostegni n. 50 sono di proprietà esclusiva della IGnora . CP_1
10. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
11. Le spese legali saranno sostenute dai coniugi in misura del 50% ciascuno.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (atto n. 193 P. 2 S. Anno 2003).
Forlì, 15/07/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo
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