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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario di Pace Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4389/2017 R.G., avente ad oggetto “responsabilità professionale” e vertente tra
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. A. Briganti presso il cui studio Parte_1 C.F._1
a Manduria in via Pacelli n. 50 è elettivamente domiciliato;
attore
e
( C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. P. Binetti presso il cui studio a CP_1 C.F._2
Brindisi in via Provinciale San Vito n. 5 è elettivamente domiciliato;
convenuto
e
, (C.F. e P.I. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. C. A. Acampora del foro di Milano e domiciliata presso lo studio dell'avv. C. Valentini a Brindisi in via Amena n.12; terza chiamata
*******
Fatto e diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. ha convenuto in giudizio il rag. Pt_1 CP_1 consulente del lavoro, al fine di accertare la responsabilità professionale di quest'ultimo per l'inesatto adempimento dell'incarico conferitogli per ottenere il risarcimento del danno subito in ragione ed in conseguenza del predetto inesatto adempimento. Ha assunto che, il rag. ha suggerito al sig. di assumere un dipendente a tempo indeterminato, CP_1 Pt_1 sostenendo che in relazione a tale assunzione avrebbe goduto di un regime contributivo agevolato, ma tale operazione non poteva ancora essere effettuata, perché non sussistevano ancora i requisiti necessari per potere avere accesso al suddetto regime agevolato.
Costituitosi il rag. in via preliminare ha eccepito l'improcedibilità per il mancato esperimento del CP_1 procedimento di negoziazione assistita previsto dalla l. n. 162/2014 per le richieste di denaro di valore inferiore ad € 50.000,00 e la nullità dell'atto di citazione, per difetto dei requisiti richiesti dall'art. 163, commi 3, 4 e 5, c.p.c. nel merito ha chiesto il rigetto delle domande formulate da parte attrice e ha chiesto la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa con cui aveva sottoscritto la propria polizza professionale (
[...]
, che , costituitasi, ha dedotto la mancanza di copertura assicurativa per il periodo in Controparte_2 cui il rag. è incorso in responsabilità professionale. CP_1 Espletata l'attività istruttoria, all'udienza del 10.7.24 la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente è da considerarsi superata l'eccezione sollevata dalla parte convenuta di improcedibilità per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita previsto dalla l. n. 162/2014 per le richieste di denaro di valore inferiore ad € 50.000,00, in quanto nelle more del giudizio disposto dal giudice si è concluso negativamente. Inoltre sempre in via preliminare deve rigettarsi l'eccezione, sollevata dal rag. di nullità dell'atto di CP_1 citazione ai sensi dell'art. 163 co. III n. 3 dell'art 164 co. 4 cpc ”. Recita l' art. 164 comma IV c.p.c. che la citazione è nulla solo se sono omessi o risultano assolutamente incerti i requisiti indicati nell'art. 163 cpc n. 3 (determinazione della cosa oggetto della domanda) o n. 4 (esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda). Costituisce principio consolidato, in via interpretativa, quello per cui le nullità eccepite dal convenuto postulano la totale omissione o assoluta incertezza del petitum e della causa petendi e non ricorrono quando sia possibile desumerle dall'esame complessivo dell'atto. Quando tale finalità viene raggiunta non si configura alcuna nullità.
Orbene, l'atto introduttivo si presenta articolato e contiene, oltre che una esposizione degli elementi di fatto, un'esposizione delle ragioni giuridiche, costitutive della causa petendi. Va infatti subito detto che l'esposizione dei fatti riportati in narrativa, ha trovato conferma nelle produzione documentale acquisita al procedimento, e nelle risultanze peritali .
In punto di diritto - si osserva che, presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento del compenso (Cass. 3016/2006, Cass. 1244/2000). Infatti, allorché si verta in ipotesi di prestazione d'opera professionale intellettuale, che si assume richiesta dal cliente, si è in presenza di un vero e proprio contratto, come lo qualifica l'art. 2230 c.c. individuandolo come una sotto categoria del contratto d'opera. Ciò comporta che in merito a detto contratto vi sia stato uno scambio di consensi, costituito dalla proposta contrattuale (in genere, nella fattispecie rappresentata dal conferimento dell'incarico), nonché dell'accettazione
(in genere espressa per fatti concludenti) dal professionista, che esegue la prestazione richiesta.
Ciò posto, occorre procedere sulla base dei fatti alla valutazione giuridica della condotta del professionista in relazione alla natura della responsabilità individuabile nella fattispecie. Anzitutto, va rilevato che l'attività del consulente del lavoro si caratterizza per la molteplicità e varietà degli incarichi e delle funzioni svolte. Di conseguenza si evidenziano diversi profili di responsabilità in cui il professionista possa incorrere. In particolare nella specie si tratta di una responsabilità civile connessa all'esercizio di una professione intellettuale, fattispecie comune a tutti i prestatori d'opera intellettuale ( art 1176, co.2 cc e 2236 cc); nella maggior parte dei casi il professionista esercita la propria attività in esecuzione di un contratto d'opera intellettuale. Si tratta del contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale svolta a favore del cliente e dietro compenso. La disciplina civilistica è contenuta negli artt.2229 e segg. In materia di esercizio e regolamentazione delle professioni intellettuali. Le obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale sono di regola definite obbligazioni di mezzi e non di risultato. Il professionista quindi assumendo l'incarico si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato sperato ma non anche a conseguirlo. L'inadempimento del professionista non può dunque essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato sperato dal cliente ma deve essere valutato alla stregua dei doveri scaturenti dall'esercizio di quella determinata attività professionale, con particolare attenzione al dovere di diligenza. In sostanza il professionista si limita ad assumere un'obbligazione di comportamento, il cui oggetto consiste nel porre in essere un'attività diligente e professionale adeguata.
Tutto ciò premesso, questo decidente trova significativi e definitivi elementi di cognizione alla luce delle risultanze peritali in quanto costituiscono il risultato di approfondite e competenti indagini tecniche tali da assumere idonea valenza probatoria anche per effetto della carenza di elementi diversi o contrari di riscontro. Che rendono evidente la sussistenza dell'inadempimento dell'opera professionale prestata dal consulente del lavoro convenuto. Ed invero il CTU nel proprio elaborato peritale attesta:”: “………Alla luce di quanto esposto, premesso che non esiste una norma che obblighi il Consulente del lavoro a procurarsi autonomamente la documentazione necessaria all'indagine occupazionale pregressa, ma in funzione dei doveri stabiliti dal Codice Deontologico e dal Codice Civile riguardo al mandato professionale, si ritiene, secondo le leges artis, che il Rag. avrebbe CP_1 dovuto tenere un comportamento improntato alla prudenza ed alla diligenza, ovvero avrebbe dovuto acquisire preventivamente il modello C2 Storico del Sig. oppure una sua dichiarazione sostitutiva, prima di agire Pt_2 nel richiedere il beneficio contributivo. Si tenga conto, inoltre, che anche il Sig. era a conoscenza della situazione reale del lavoratore avendo Pt_1 egli stesso lavorato al suo fianco nella precedente azienda AIRIA SRL e di questo poteva informare il Consulente in funzione del rapporto fiduciario che normalmente si instaura tra professionista e cliente.
Pertanto la piena responsabilità ruota intorno alla dimostrabilità che il Consulente Rag. abbia CP_1 adeguatamente informato il suo cliente delle regole necessarie alla richiesta del beneficio contributivo….”. Alla luce della surrichiamata ricostruzione dei fatti si deve escludere, che l'opera prestata dal consulente sia stata condotta scrupolosamente. Ed invero nell'esercizio della sua attività, ha assunto un comportamento nel quale sono ravvisabili profili d'imperizia e di negligenza nella gestione del personale dipendente , allorquando commettendo errori od omissioni ha omesso di acquisire preventivamente il modello C2 Storico del Sig. Pt_2 oppure una sua dichiarazione sostitutiva, prima di agire nel richiedere il beneficio contributivo. Infatti non è stato dimostrato dal Consulente Rag. se abbia adeguatamente informato il suo cliente CP_1 delle regole necessarie alla richiesta del beneficio contributivo. Ma si è limitato a generiche affermazioni e, pertanto, ritiene questo decidente che esse non siano assolutamente convincenti e non assolvano all'onere probatorio.
Ciò posto, il rag. fonda le proprie argomentazioni sulle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio CP_1 formale dal sig. e sulle dichiarazioni rese dai testi . Pt_1 In relazione all'interrogatorio formale, occorre rilevare che, in relazione ai principi applicabili in materia ai fini della sua rilevanza probatoria e della sua utilizzabilità per la decisione, tale strumento processuale deve provocare la confessione giudiziale dell'altra parte che presuppone, ai sensi dell'art. 2720 c.c., un atto ricognitivo in merito ai fatti produttivi di situazioni o di rapporti giuridici sfavorevoli allo stesso dichiarante, contro il quale fa piena prova a favore della controparte che lo ha deferito. Soltanto in tali casi il giudice è obbligato a riconoscere come veri i fatti oggetto di confessione in quanto avente valore di prova legale. Sta di fatto che, nel caso in esame, tale mezzo istruttorio non ha rilevato nulla di confessorio in quanto l'attore ha riferito in un primo momento, a propria giustificazione che :”né io nè , in relazione al precedente Pt_2 impiego, avevamo documentazione relativa ad esso, essendo stati assunti senza contratto: quindi non ho trasmesso alcun documento a per questo motivo…”. Successivamente ha dichiarato :….” Il mi ha CP_1 CP_1 detto che sarebbe entrata in vigore di lì a poco una legge che mi avrebbe consentito, sussistendone i presupposti, di risparmiare sul costo del lavoratore a livello contributivo e mi ha chiesto di trasmettergli una cronologia delle assunzioni presedenti del , per verificare se ricorressero o meno i presupposti previsti dalla legge Pt_2 ; ho chiesto al dipendente di fornirmi questo documento, lui me lo ha dato e io l'ho trasmesso al che ha CP_1 proceduto all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato..” .
Ed ancora in risposta al capitolo sub h) ha dichiarato:” non è stato suggerito da me ma da quest'ultimo a me, in qualità di mio consulente , non avendo io alcuna esperienza in materia”. Inoltre le dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta peraltro generiche e de relato, sono inutilizzabili nella specie, in quanto nulla hanno riferito in ordine ai fatti contestati da controparte e non sono emersi elementi utili di cognizione in merito, e in ogni caso non sono state corroborate da documenti. Tuttavia, per quanto concerne la liquidazione del pregiudizio subito dall'attore, il valore determinato dal CTU in € 13.810,00 non risulta sufficientemente giustificato, tenuto conto, così come è emerso dalle risultanze istruttorie e dalle dichiarazione dello stesso consulente officiato che, il Sig. era a conoscenza della Pt_1 situazione reale del lavoratore avendo egli stesso lavorato al suo fianco nella precedente azienda AIRIA SRL e di questo poteva informare il Consulente in funzione del rapporto fiduciario che normalmente si instaura tra professionista e cliente e che non ha fatto, ma che ha comunque prodotto in giudizio.
Ne consegue che, nel caso in esame può ritenersi applicabile l'art. 1227 c.c. in materia di fatto colposo del creditore, anche ragionando sulla base dei criteri di equità, atteso che, ai fini della graduazione della responsabilità, la condotta tenuta dall'attore ha una incidenza ben limitata rispetto a quella del convenuto, al quale incombeva il maggior onere in termini professionali, di acquisire quanto necessario per l'espletamento dell'incarico. La concorrenza dell'attore non può tramutarsi in vera e propria colpa , bensì in una semplice inosservanza incidente sulla tutela di un proprio interesse, che non costituiva comunque un autonomo dovere giuridico. Appare, quindi giustificato contenere l'importo nella somma di € 10.000,00 oltre interessi dal di della domanda sino all'effettivo soddisfo. Occorre ora occuparsi della domanda di garanzia e manleva proposta dal convenuto nei confronti della rispettiva compagnia assicuratrice, a tal fine chiamata in causa. Si osserva che la compagnia convenuta ha sollevato l' eccezione: secondo cui il sinistro de quo non rientrerebbe nella copertura assicurativa, giacchè alla polizza fu inserita la clusola c.d. di claim made, ossia la pattuizione per la quale i sinistri, per essere risarciti, oltre a dover essere commessi nel periodo di vigenza della polizza dovevano anche essere oggetto di richiesta risarcitoria nel periodo medesimo.
A tale proposito questo decidente si riporta ai principi edotti dal giudice di legittimità atteso che trova ampia applicazione nella fattispecie in esame:”….. nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati cd. clausola "claims made" mista o impura può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero - ove applicabile la disciplina del d.lgs. n. 206 del 2005 - per il fatto di determinare a carico dell'assicurato un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali”. (Corte di Cassazione Sezioni Unite 6 maggio 2016 n. 9140; Tribunale Lecce Sezione 2 Civile Sentenza 6 marzo 2018). Nel caso di specie è evidente che nell'interpretazione del contratto fornita dall'assicurazione terza chiamata, questo assume un eccessivo squilibrio a carico dell'assicurato, in quanto delega all'arbitrio dell'Assicurazione ogni tutela con evidente lesione del dettato normativo.
Invero tali clausole sono nulle in quanto recano una fortissima limitazione della responsabilità della garante e quindi contrarie alla previsione di cui all'art 1917 comma1 cc in virtù della quale “ nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione deve pagare a un terzo. La giurisprudenza costante e condivisa da questo giudice ha affermato che la previsione contrattuale contenente la clausola “ Claim made” risulta nulla per assoluta carenza di causa. Ciò in quanto nel contratto di assicurazione contro i danni elemento essenziale è il rischio e la mancanza di esso comporta infatti la nullità del contratto. Pertanto tenuto conto di quanto sopra, condanna il convenuto al pagamento della somma di € 10000,00 oltre interessi legali in favore dell'attore a titolo di risarcimento per i danni subiti da quest'ultimo ed essendo liquidato alla stregua di criteri e valori aggiornati ed essendo le somme in precedenza indicate già espresse in moneta attuale, non va accordata la rivalutazione alla data attuale, che darebbe luogo ad un indebita duplicazioni del risarcimento.. Ne consegue pertanto, che la compagnia assicuratrice chiamata in causa va quindi condannata a tener indenne ed ad indennizzare l'assicurato di quanto questo ultimo è tenuto al pagamento in favore dell'attore, in conseguenza dell'odierna sentenza. Le spese e competenze di lite unitamente alle spese peritali vanno compensate di 1/3 ponendo il pagamento del residuo a carico del convenuto come liquidate in dispositivo , in applicazione dei parametri dettatati dal D.M.
n. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 applicabile ratione temporis, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria , ridotti della metà, in relazione allo scaglione di riferimento.
p.q.m.
Il Tribunale , in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4389/2017 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta e assorbita, così provvede: - Accoglie parzialmente la domanda;
- Condanna il rag. al pagamento della somma di € 10.000,00 oltre interessi CP_1 legali in favore dell'attore;
- condanna l' assicurazione in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t a tener indenne ed ad indennizzare l' assicurato di quanto quest' ultimo è tenuto al pagamento in favore dell'attore Parte_1
- condanna e l' assicurazione in CP_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t al pagamento in favore dell'attore della somma , già detratta la percentuale compensata, di € 2425, 00 a titolo di spese e competenze di lite, oltre oneri e accessori di legge
- pone definitivamente a carico delle parti le spese CTU nella stessa misura percentuale.
Brindisi, 20 gennaio 2025
Il gop dott.sa Vittoria Uggenti