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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/05/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice Teresa Valeria Grieco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1863 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2008, vertente
TRA
Parte_1
(P.I. ), in persona del curatore p.t., elettivamente
[...] P.IVA_1
domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Anile n. 3, presso lo studio dell'avv. Massimiliano
Carnovale, che lo rappresenta e difende in virtù di autorizzazione del giudice delegato del 21.11.2011;
ATTRICE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Piave n. 22, presso lo studio dell'avv. Riccardo
Folino, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Daniela Grillo in virtù di procura alle liti in atti
CONVENUTA
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta autorizzate per l'udienza del 4.12.2024, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , titolare della ditta Parte_1 [...]
, conveniva in giudizio la chiedendo l'accoglimento Parte_1 Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto della IG.ra , titolare Parte_1
della ditta di , ad ottenere il risarcimento di Parte_1 Parte_1
tutti i danni patiti in seguito alla condotta illecita descritta in narrativa e, conseguentemente condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni in favore di nella misura Parte_1
stimata giudizialmente equa e satisfattiva delle ragioni attoree, oltre rivalutazione ed interessi fino alla data del soddisfo;
2) condannare parte convenuta al pagamento di tutte le spese e competenze del presente giudizio”. A sostegno della propria domanda, esponeva di essere venuta a conoscenza della segnalazione, effettuata su istanza della del proprio nominativo presso la Centrale Rischi Parte_2 della Banca d' Italia, di aver inoltrato immediatamente richiesta di chiarimenti all'istituto e di aver appreso dell'esistenza di una residua esposizione debitoria legata a un finanziamento, per un importo di € 2.668,80. Riteneva, pertanto, che la condotta dell'istituto bancario integrasse un'ipotesi di responsabilità aquiliana, con conseguente lesione della sua sfera giuridica attraverso l'incauta segnalazione alla centrale rischi ed un notevole danno all'immagine, di cui chiedeva il risarcimento.
Si costituiva la la quale contestava il contenuto dell'atto di Controparte_1 citazione, rivendicando la legittimità del proprio operato, evidenziando, in particolare, che l'importo richiesto era relativo ad un parziale pagamento dell'ultima rata di mutuo, che poi era stato passato a perdita per evitare un defaticante accertamento di un credito peraltro irrisorio;
negava, poi, la convenuta che si fosse verificato alcun danno a carico della , che aveva mantenuto immutati Pt_1
i propri affidamenti e chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
In seguito al fallimento della ditta di , Parte_1 Parte_1
dichiarato con sentenza n. 17/2011, si costituiva la Curatela Fallimentare di per Parte_1
proseguire il giudizio.
La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento della prova testimoniale (escussione di un solo testimone di parte attrice).
All'udienza del 4.12.2024, la causa, sulle conclusioni indicate in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
In tema di responsabilità extracontrattuale il soggetto che si assume danneggiato è tenuto a provare il fatto illecito, consistente nella condotta dolosa o colposa del danneggiante, la verificazione di un danno ingiusto, ossia di una lesione di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento, nonché il nesso causale tra il fatto illecito e il danno.
Orbene, in base a tale principio generale, con particolare riferimento all'iscrizione di nominativi nella banca dati gestita dalla i soggetti che propongono azione risarcitoria devono provare il carattere CP_2
ingiusto della segnalazione, il nesso di causalità tra tale fatto illecito e i danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati, nonché l'effettiva sussistenza degli stessi.
Ebbene, il Tribunale ritiene che parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
Più specificamente, la non ha provato alcuna correlazione causale tra l'iscrizione dei Parte_1
loro nominativi alla effettuata dalla ed eventuali rifiuti di CP_2 Controparte_1 concessione di finanziamenti o di chiusura di crediti e di rapporti di affidamento. Non sono stati allegati rifiuti incassati dalla società in seguito all'iscrizione e, di conseguenza, non può ritenersi provato l'evento dannoso con riferimento al mancato accesso al credito.
L'attrice ha poi chiesto anche il risarcimento del danno non patrimoniale, inteso come danno all'immagine imprenditoriale, che sarebbe stata compromessa irrimediabilmente dalla segnalazione al Anche sotto tale profilo, parte attrice non ha dimostrato adeguatamente di aver patito alcun CP_2
danno di natura non patrimoniale in conseguenza della segnalazione alla da parte della CP_2 [...]
. Secondo l'ormai granitico orientamento della giurisprudenza, il danno non Controparte_1 patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. è risarcibile nei casi previsti dalla legge e nel caso di danno conseguente a lesione di valori della persona, costituzionalmente garantiti (ex multis, Cass. civ., sez.
III, 30 aprile 2009, n. 10120). Così, in particolare, è stato chiarito che l'illegittima segnalazione alla costituisce un illecito trattamento dei dati personali risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. CP_2
196/2003. Viene dunque in rilievo il diritto alla protezione dei dati personali, tutelato dagli artt. 2 e
21 della Costituzione, nonché dall'art. 8 della CEDU. Dalla lesione di tale diritto, secondo la giurisprudenza, discenderebbe in astratto un danno alla reputazione (in tal senso, Trib. Napoli, sez.
II, 12 aprile 2019, n. 3951).
Sebbene anche il danno non patrimoniale non possa ritenersi sussistente in re ipsa, la prova da parte dell'interessato è agevolata, in ragione di una maggior valorizzazione di indici presuntivi (tra le altre,
Cass. civ., sez. I, 8 gennaio 2019, n. 207; Corte d'Appello Torino, sez. I, 18 giugno 2020, n. 649;
Trib. Frosinone, 12 ottobre 2017, n. 1201).
Tuttavia, nel caso di specie, dall'insieme delle allegazioni e della documentazione prodotta in giudizio non si traggono elementi idonei a provare, nemmeno in via presuntiva, che l'attrice abbia realmente subito un danno alla sua reputazione in generale e, segnatamente, nell'ambito dei rapporti che intratteneva con altri istituti di credito. Con riferimento a tale voce di danno, infatti, l'attrice ha invocato formule generiche in ordine all'immagine e alla reputazione, senza tuttavia allegare come, in concreto, la segnalazione le sia stata pregiudizievole e, inoltre, quali effettivi pregiudizi abbia subito in seguito alla predetta segnalazione. Al riguardo, invero, va rilevato che l'allegazione dell'attrice risulta del tutto generica e priva di supporto sul piano probatorio e postula un'inammissibile intrinseca idoneità della segnalazione ad arrecare il danno reputazionale.
Dalle considerazioni che precedono la domanda risarcitoria proposta da parte attrice nei confronti della deve essere rigettata. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile, complessità bassa, valori minimi), dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento alla limitata attività istruttoria) e della complessità delle questioni esaminate
(riduzione per assenza di particolari questioni).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) respinge la domanda dell'attrice nei confronti della Controparte_1
2) condanna parte attrice a rifondere le spese di lite alla convenuta, liquidate in euro 2.666,30 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge.
Lamezia Terme, 10 maggio 2025.
Il Giudice
Teresa Valeria Grieco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice Teresa Valeria Grieco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1863 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2008, vertente
TRA
Parte_1
(P.I. ), in persona del curatore p.t., elettivamente
[...] P.IVA_1
domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Anile n. 3, presso lo studio dell'avv. Massimiliano
Carnovale, che lo rappresenta e difende in virtù di autorizzazione del giudice delegato del 21.11.2011;
ATTRICE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Piave n. 22, presso lo studio dell'avv. Riccardo
Folino, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Daniela Grillo in virtù di procura alle liti in atti
CONVENUTA
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta autorizzate per l'udienza del 4.12.2024, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , titolare della ditta Parte_1 [...]
, conveniva in giudizio la chiedendo l'accoglimento Parte_1 Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto della IG.ra , titolare Parte_1
della ditta di , ad ottenere il risarcimento di Parte_1 Parte_1
tutti i danni patiti in seguito alla condotta illecita descritta in narrativa e, conseguentemente condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni in favore di nella misura Parte_1
stimata giudizialmente equa e satisfattiva delle ragioni attoree, oltre rivalutazione ed interessi fino alla data del soddisfo;
2) condannare parte convenuta al pagamento di tutte le spese e competenze del presente giudizio”. A sostegno della propria domanda, esponeva di essere venuta a conoscenza della segnalazione, effettuata su istanza della del proprio nominativo presso la Centrale Rischi Parte_2 della Banca d' Italia, di aver inoltrato immediatamente richiesta di chiarimenti all'istituto e di aver appreso dell'esistenza di una residua esposizione debitoria legata a un finanziamento, per un importo di € 2.668,80. Riteneva, pertanto, che la condotta dell'istituto bancario integrasse un'ipotesi di responsabilità aquiliana, con conseguente lesione della sua sfera giuridica attraverso l'incauta segnalazione alla centrale rischi ed un notevole danno all'immagine, di cui chiedeva il risarcimento.
Si costituiva la la quale contestava il contenuto dell'atto di Controparte_1 citazione, rivendicando la legittimità del proprio operato, evidenziando, in particolare, che l'importo richiesto era relativo ad un parziale pagamento dell'ultima rata di mutuo, che poi era stato passato a perdita per evitare un defaticante accertamento di un credito peraltro irrisorio;
negava, poi, la convenuta che si fosse verificato alcun danno a carico della , che aveva mantenuto immutati Pt_1
i propri affidamenti e chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
In seguito al fallimento della ditta di , Parte_1 Parte_1
dichiarato con sentenza n. 17/2011, si costituiva la Curatela Fallimentare di per Parte_1
proseguire il giudizio.
La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento della prova testimoniale (escussione di un solo testimone di parte attrice).
All'udienza del 4.12.2024, la causa, sulle conclusioni indicate in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
In tema di responsabilità extracontrattuale il soggetto che si assume danneggiato è tenuto a provare il fatto illecito, consistente nella condotta dolosa o colposa del danneggiante, la verificazione di un danno ingiusto, ossia di una lesione di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento, nonché il nesso causale tra il fatto illecito e il danno.
Orbene, in base a tale principio generale, con particolare riferimento all'iscrizione di nominativi nella banca dati gestita dalla i soggetti che propongono azione risarcitoria devono provare il carattere CP_2
ingiusto della segnalazione, il nesso di causalità tra tale fatto illecito e i danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati, nonché l'effettiva sussistenza degli stessi.
Ebbene, il Tribunale ritiene che parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
Più specificamente, la non ha provato alcuna correlazione causale tra l'iscrizione dei Parte_1
loro nominativi alla effettuata dalla ed eventuali rifiuti di CP_2 Controparte_1 concessione di finanziamenti o di chiusura di crediti e di rapporti di affidamento. Non sono stati allegati rifiuti incassati dalla società in seguito all'iscrizione e, di conseguenza, non può ritenersi provato l'evento dannoso con riferimento al mancato accesso al credito.
L'attrice ha poi chiesto anche il risarcimento del danno non patrimoniale, inteso come danno all'immagine imprenditoriale, che sarebbe stata compromessa irrimediabilmente dalla segnalazione al Anche sotto tale profilo, parte attrice non ha dimostrato adeguatamente di aver patito alcun CP_2
danno di natura non patrimoniale in conseguenza della segnalazione alla da parte della CP_2 [...]
. Secondo l'ormai granitico orientamento della giurisprudenza, il danno non Controparte_1 patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. è risarcibile nei casi previsti dalla legge e nel caso di danno conseguente a lesione di valori della persona, costituzionalmente garantiti (ex multis, Cass. civ., sez.
III, 30 aprile 2009, n. 10120). Così, in particolare, è stato chiarito che l'illegittima segnalazione alla costituisce un illecito trattamento dei dati personali risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. CP_2
196/2003. Viene dunque in rilievo il diritto alla protezione dei dati personali, tutelato dagli artt. 2 e
21 della Costituzione, nonché dall'art. 8 della CEDU. Dalla lesione di tale diritto, secondo la giurisprudenza, discenderebbe in astratto un danno alla reputazione (in tal senso, Trib. Napoli, sez.
II, 12 aprile 2019, n. 3951).
Sebbene anche il danno non patrimoniale non possa ritenersi sussistente in re ipsa, la prova da parte dell'interessato è agevolata, in ragione di una maggior valorizzazione di indici presuntivi (tra le altre,
Cass. civ., sez. I, 8 gennaio 2019, n. 207; Corte d'Appello Torino, sez. I, 18 giugno 2020, n. 649;
Trib. Frosinone, 12 ottobre 2017, n. 1201).
Tuttavia, nel caso di specie, dall'insieme delle allegazioni e della documentazione prodotta in giudizio non si traggono elementi idonei a provare, nemmeno in via presuntiva, che l'attrice abbia realmente subito un danno alla sua reputazione in generale e, segnatamente, nell'ambito dei rapporti che intratteneva con altri istituti di credito. Con riferimento a tale voce di danno, infatti, l'attrice ha invocato formule generiche in ordine all'immagine e alla reputazione, senza tuttavia allegare come, in concreto, la segnalazione le sia stata pregiudizievole e, inoltre, quali effettivi pregiudizi abbia subito in seguito alla predetta segnalazione. Al riguardo, invero, va rilevato che l'allegazione dell'attrice risulta del tutto generica e priva di supporto sul piano probatorio e postula un'inammissibile intrinseca idoneità della segnalazione ad arrecare il danno reputazionale.
Dalle considerazioni che precedono la domanda risarcitoria proposta da parte attrice nei confronti della deve essere rigettata. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile, complessità bassa, valori minimi), dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento alla limitata attività istruttoria) e della complessità delle questioni esaminate
(riduzione per assenza di particolari questioni).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) respinge la domanda dell'attrice nei confronti della Controparte_1
2) condanna parte attrice a rifondere le spese di lite alla convenuta, liquidate in euro 2.666,30 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge.
Lamezia Terme, 10 maggio 2025.
Il Giudice
Teresa Valeria Grieco