Decreto cautelare 29 marzo 2025
Ordinanza cautelare 24 aprile 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 17/12/2025, n. 22887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22887 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22887/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04012/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4012 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
AE IO, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale “IO AE”, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Garzuglia, Giovanni Ranalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
CE CA, CH MA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prot. n. 22766_2025_646 del 26 marzo 2025, notificato in data 26 marzo 2025, con il quale è stato negato il rinnovo del patentino n. 103807 e disposta la soppressione con effetto immediato del predetto patentino;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque connesso, inclusi, per quanto possa occorrere:
- la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli DT IV – Lazio e Abruzzo Ufficio dei Monopoli per il Lazio prot. 31379/RU dell’8 maggio 2024;
- la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli DT IV – Lazio e Abruzzo Ufficio dei Monopoli per il Lazio del 14 giugno 2024 e dell’allegato verbale di sopralluogo prot. 302 del 28 marzo 2024; - l’art. 7, comma 4 e art. 9 co. 3 del D.M. Ministero Economia e Finanze 21/2/2013 n. 38, come modificati dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 5 e lett. h) n. 1, del D.M. 12/2/2021 n. 51, qualora interpretati in maniera ostativa al rilascio del rinnovo del patentino del ricorrente;
- la Circolare prot. DAC/RIV/4126/2013 del 27.3.2013 qualora interpretata in maniera ostativa al rilascio del rinnovo del patentino del ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
per l’annullamento
- del verbale di sopralluogo;
- della nota la nota prot. 40143 del 03-06-2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. GO BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe a mezzo pec in data 28.3.2025, ritualmente depositato in pari data, il ricorrente ha adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prot. n. 22766_2025_646 del 26 marzo 2025, notificato in data 26 marzo 2025, con il quale è stato negato il rinnovo del patentino n. 103807 e disposta la soppressione con effetto immediato del predetto patentino;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque connesso, inclusi, per quanto possa occorrere:
- la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli DT IV – Lazio e Abruzzo Ufficio dei Monopoli per il Lazio prot. 31379/RU dell’8 maggio 2024;
- la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli DT IV – Lazio e Abruzzo Ufficio dei Monopoli per il Lazio del 14 giugno 2024 e dell’allegato verbale di sopralluogo prot. 302 del 28 marzo 2024; - l’art. 7, comma 4 e art. 9 co. 3 del D.M. Ministero Economia e Finanze 21/2/2013 n. 38, come modificati dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 5 e lett. h) n. 1, del D.M. 12/2/2021 n. 51, qualora interpretati in maniera ostativa al rilascio del rinnovo del patentino del ricorrente;
- la Circolare prot. DAC/RIV/4126/2013 del 27.3.2013 qualora interpretata in maniera ostativa al rilascio del rinnovo del patentino del ricorrente.
2. Con la presente iniziativa processuale, l’odierno ricorrente avversa, in via principale, la determinazione summenzionata, a mezzo della quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha respinto l’istanza di rinnovo del patentino, avanzata in data 15.11.2023 (prot.n.69193), e contestualmente disposto la relativa soppressione.
Secondo la motivazione esposta in detto provvedimento, la ragione ostativa è rappresentata dalla circostanza, affermata dalla p.a. procedente a seguito di sopralluogo effettuato in data 25.3.2024, per cui la rivendita n.2135 (nella titolarità dell’odierna controinteressata), dotata di distributore automatico, si era trasferita in locali ubicati a distanza di 192 metri dal locale ove è attivato il patentino del ricorrente. Non sarebbe quindi integrata la condizione stabilita dall’art.7, co.4 DM n.38/2013, come novellato ad opera del DM n.51/2021, nella parte in cui è richiamato dall’art.9, co.3 DM cit..
3. Il gravame veniva affidato alle censure di seguito rubricate ed esposte in sintesi e come meglio articolate nel ricorso:
3.1 Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 10, 10 bis della L. n. 241/1990. Violazione dei principi di correttezza, buon andamento e trasparenza del procedimento amministrativo. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria.
Si contesta la mancata attivazione delle garanzie procedimentali apprestate dagli artt. 3, 7, 10, 10 bis della L. n. 241/1990, posto che l’Amministrazione non avrebbe in alcun modo valutato le osservazioni rese in sede procedimentale dall’interessato.
3.2 Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e 10 bis della L. n. 241/1990. Difetto assoluto di istruttoria.
Sempre sotto il profilo della violazione delle garanzie procedimentali, si rimprovera il fatto che la p.a. non abbia consentito all’interessato di prendere parte al sopralluogo del 28.3.2024, assunto a fondamento della gravata determinazione.
3.3 Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990. Violazione dei principi di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa (art. 97 cost.). Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del DM n. 38/2013. Violazione dell’art. 190 del D.lgs. n. 285/1992. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà ed illogicità manifesta. Sviamento di potere.
Si eccepisce, con il corredo di apposita perizia di parte, il difetto di istruttoria in merito all’effettivo calcolo della distanza, intesa nel senso del percorso più breve percorribile dal pedone senza violare il Codice della strada e in particolare dall’art.190. Ad avviso della parte ricorrente, invece, il percorso più breve, correttamente calcolato, rispetto alla rivendita n.2135 corrisponderebbe ad una distanza superiore ai 200 metri (206,25 metri).
3.4 Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 9 del DM. 38/2013. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa.
Si ripropone la medesima censura esposta al punto precedente, nel senso che, essendo la distanza percorribile dal pedone, senza violare il Codice della strada, superiore a 200 metri, come accertato dal perito di parte, si concretizzerebbe la falsa applicazione degli artt.7 e 9 DM n.38/2013.
3.5 Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della L. 1293/1957 in combinato disposto con l’art. 54 del DPR n. 1074/1958 e art. 24, comma 42, lett. f) del D. L. 6/7/2011 n. 98, come convertito dalla L. conversione 15/7/2011 n. 111 e come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. e), L. 3/5/2019 n. 37. Violazione dell’art. 20 della legge 8 Agosto 1977, n.556. Violazione dell’art. 49 del TFUE. Violazione dei principi di irretroattività e certezza del diritto. Illogicità e irrazionalità manifeste.
Si sostiene l’illegittimità in via derivata del provvedimento rispetto alla dedotta illegittimità dell’art.7, co.4 DM n.38/2013, siccome novellato ad opera del DM n.51/2021, se interpretato nel senso di ritenere che, in materia di patentini, il criterio della distanza operi in modo tassativo e assoluto, dovendosi valutare piuttosto la natura complementare e non sovrapponibile dei patentini rispetto alle rivendite ordinarie, anche in applicazione dell’art.24, co.42 d.l. n.98/2011 (conv. con L.15/7/2011 n. 111 e come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. e), L. 3/5/2019 n. 37).
4. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero dell’Economia delle Finanze si costituivano in giudizio in data 1.4.2025, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, per resistere al ricorso sulla base delle memorie difensive successivamente versate in atti.
5. In sede monocratica, il Presidente della Seconda Sezione, con decreto n.1925/2025 del 29.3.2025, accoglieva la domanda di sospensione inaudita altera parte.
6. In esito alla camera di consiglio del 23.4.2025 fissata per l’esame collegiale della domanda cautelare, con ordinanza n.2340/2025, pubblicata in data 24.4.2025, il Tribunale confermava la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, contestualmente disponendo il riesame della vicenda “a cura del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine di giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza ovvero dalla sua notifica se anteriore, previa effettuazione di una nuova misurazione delle distanze, in contraddittorio fra le parti e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con redazione di apposito verbale”.
Le parti davano seguito alla predetta ordinanza collegiale, mediante verbale prot.n.361/RI del 22.5.2025 (sopralluogo effettuato congiuntamente il 20.5.2025), depositato in giudizio dall’Agenzia resistente in data 11.6.2025.
7. Con successivi motivi aggiunti, notificati il 21.7.2025 e quindi depositati in data 28.7.2025, il ricorrente adiva nuovamente questo Tribunale, instando, in via prudenziale, per l’annullamento del verbale di sopralluogo e della nota la nota prot. 40143 del 03-06-2025, laddove lesivi per il ricorrente, proponendo altresì nuove ragioni a sostegno dell’impugnazione già proposta con il ricorso introduttivo.
8. Seguiva il deposito di ampia documentazione e di note difensive a cura della parte resistente.
9. Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2025, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
10. Il ricorso, siccome integrato da motivi aggiunti, è fondato, per quanto di seguito esplicato.
10.1 Con i primi due motivi (sub 3.1 e 3.2) di ricorso, la parte ricorrente espone la dedotta pretermissione delle garanzie procedimentali apprestate dalla l.n.241/90 in relazione alla mancata considerazione delle osservazioni rese dall’interessato ai sensi degli artt.7 e 10, nonché all’omesso invito a presenziare alle operazioni di sopralluogo del 24.3.2024, dal quale è scaturita la contestata misurazione di 192 metri.
Con il terzo e il quarto motivo (sub 3.3 e 3.4) si contesta il difetto di istruttoria e la violazione degli artt.7 e 9 DM m.38/2013, nella misura in cui la distanza tra la sede dei locali dove è attivato il patentino (intestato al ricorrente) e quelli della rivendita ordinaria n.2135 (riferibile alla controinteressata) non sarebbe stata correttamente calcolata e, in effetti, sarebbe superiore alla misura di 200 metri.
Le censure in questione meritano di essere accolte e ben possono formare oggetto di una trattazione unitaria, afferendo, in sostanza, alla corretta determinazione della distanza fra i locali presso cui è attivato il patentino in capo al ricorrente e quelli afferenti alla rivendita n.2135.
Si deve premettere che, in relazione al combinato disposto di cui agli artt.9, co.3, 7, co.4, 2, co.2, lett. c) del M n.38/2013, come novellato ad opera del DM n.51/2021, il vigente quadro regolamentare impedisce senz’altro l’attivazione (e il rinnovo) del patentino laddove presso una rivendita ordinaria posta a distanza inferiore a 200 metri dal patentino sia installato un distributore automatico di tabacchi lavorati.
La norma intende, evidentemente, tutelare l’utenza in ordine al rischio di sovraesposizione (e quindi sovraofferta) di prodotti da fumo, imponendo allo scopo distanze minime da rispettare inderogabilmente.
Nella fattispecie in esame, si controverte, in sostanza, sul corretto calcolo della distanza intercorrente fra la rivendita ordinaria n.2135 e il locale del ricorrente, ove è attivato il patentino: ad avviso dell’Agenzia, tale distanza assommerebbe a 192 metri (risultando quindi ostativa), mentre secondo la parte ricorrente (con il conforto di perizia tecnica) il percorso considerato dall’Amministrazione non sarebbe idoneo, giacchè presuppone l’utilizzo di un percorso vietato al pedone secondo il Codice della strada; si imporrebbe quindi, sempre ad avviso del ricorrente, l’utilizzo di un diverso percorso, esponente una distanza superiore alla soglia di riferimento.
Le acquisizioni processuali dimostrano, ad avviso del Collegio, la fondatezza delle argomentazioni di parte ricorrente.
Sul tema della determinazione della effettiva distanza, il Collegio ha ritenuto opportuno ordinare all’Amministrazione il riesame della questione, attraverso nuova misurazione, in contraddittorio fra le parti, da sottoporre a successiva verbalizzazione.
Ai sensi dell’art.2, co.4 DM n.38/2013, “La distanza è intesa come il percorso pedonale più breve ed è calcolata secondo le disposizioni applicative stabilite con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni”.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare n.4126/2013 (v. all.to n.21 deposito di parte ricorrente del 28.3.2025) ha stabilito ulteriormente, alla lett. a) della parte dispositiva, che per “per percorso pedonale si intende il tragitto ordinariamente percorribile mediante una norma deambulazione in relazione alla via che un pedone è autorizzato a percorrere senza violare le norme sulla circolazione viaria”.
Le risultanze del riesame ordinato dal Collegio sono trasposte nel verbale del 22.5.2025.
In tale documento (v. all.t1 n.1-2 deposito ADM dell’11.6.2025), si rappresenta che sono stati misurati n.2 percorsi, descritti anche con il corredo di materiale fotografico riproduttivo dello stato dei luoghi: 1) quello più breve misura 192 metri, “da via Casilina 1890/B attraversando le strisce pedonali all’intersezione con via casale del finocchio entrando nel parcheggio privato condominiale allo stato attuale trovato aperto perché è stata rimossa 1 barriera metallica (foto n.1)”; 2) quello più ampio misura 224 metri, “da via Casilina 1890/B attraversando le strisce pedonali con via casale del Finocchio entrando nel parcheggio privato condominiale tra le barriere metalliche, qualora fossero tutte presenti (foto n.2)”.
Si rileva, inoltre, che successivamente, la difesa di parte ricorrente ha depositato in giudizio ulteriore documentazione, inclusa relazione del perito di parte, comprovante lo stato dei luoghi (cfr. all.ti di cui al deposito del 24.6.2025) a data di pochi giorni successiva (27.5.2025), non adeguatamente confutata dalla parte resistente.
Dalla documentazione complessivamente depositata dalle parti si evince che:
- il percorso n.1 presentava, alla data del sopralluogo congiunto (20.5.2025) uno sbarramento provvisorio (con nastro adesivo), evidentemente nelle more del rifacimento di barriere più strutturate. Come si evince dall’allegato fotografico depositato da parte ricorrente in data 24.6.2025, alla data del 27.5.2025 erano successivamente state installate barriere che, sia pure in modo fisicamente non irresistibile, risultando comunque disposte in modo “fittamente” consecutivo, intendevano precludere l’accesso pedonale all’area privata condominiale sulla quale insistono spazi di parcheggio a beneficio dei soggetti privati legittimati. Pertanto, è lecito concludere che, alla data del sopralluogo congiunto (rif. foto n.1 allegata al verbale del 22.5.2025, relativa al percorso n.1 di 192 metri), il Condominio che ivi insiste non avesse inteso consentire il libero transito pedonale, ma (semplicemente) inibire il relativo passaggio con uno strumento precario (il nastro adesivo) nelle more del rifacimento/installazione di barriere più strutturate allo scopo;
- viceversa, nel percorso n.2 di cui al verbale (mt. 224- foto n.2), le barriere metalliche, pure presenti, non sono collocate in modo “fittamente” consecutivo, come quelle a ridosso del percorso n.1, talchè intendono verosimilmente consentire il passaggio pedonale verso gli spazi di parcheggio presenti all’aperto nel condominio.
Da quanto precede deriva che, in disparte se sul percorso n.2 sia consentito o meno l’ordinario transito pedonale verso lo spazio di parcheggio privato in ambito condominiale, è ragionevole (e comunque necessario ai fini di cui trattasi, in assenza di ulteriori acquisizioni fornite dall’Agenzia resistente) ritenere che non sia consentito al pedone il transito nello spazio condominiale contemplato nel percorso n.1, il cui accesso, considerato nel provvedimento impugnato, era (al momento del sopralluogo), ed è a maggior ragione all’attualità, interdetto.
Non rileva il fatto che l’interdizione non sia fisicamente o materialmente “irresistibile” per un pedone normalmente deambulante, ma che al medesimo non sia legalmente consentito il transito in uno spazio- lo si rammenta- privato e non pubblico. Peraltro, nella circostanza in esame (rif. percorso n.1), l’accesso è interdetto da numerose barriere metalliche fittamente apposte, atte ad impedire il transito pedonale, che, oltre tutto, avverrebbe direttamente in area privata destinata ad attività incompatibili con l’accesso del pedone (spazio di manovra per deposito autovetture), non ultimo per ragioni di sicurezza.
In altri termini, non si è realizzata la condizione prefigurata, per la determinazione della distanza, dalla circolare n.4126/2013, a sua volta richiamata dall’art.2, co.4 DM n.38/2013 (“percorso che…un pedone è autorizzato a percorrere…”), non potendosi ritenere che l’ordinamento possa consentire al pedone di violare il Codice delle strada o comunque i diritti di proprietà altrui; del resto, l’art.190 del Codice della strada, opportunamente invocato dalla parte ricorrente, prevede, al comma 1, che il pedone possa circolare sui marciapiedi, sulle banchine e sugli altri spazi per essi predisposti e, in assenza, sul margine della carreggiata.
Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento della gravata determinazione di rigetto della domanda di rinnovo del patentino e contestuale soppressione dello stesso.
Per completezza, si impone altresì l’annullamento della nota del 3.6.2025 (prot.n.40143), gravata con i motivi aggiunti, limitatamente alla parte in cui, confermandosi la distanza di 192 metri, (implicitamente) si conferma il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.
10.2 La quinta censura (sub 3.5) va invece respinta, atteso che l’intero sistema regolamentare, apprestato dal DM n.38/2013, fissa regole precise alle quali l’Amministrazione deve attenersi, non potendo valutare, caso per caso, se la distanza, eventualmente inferiore ai limiti ivi fissati, determini un pericolo in concreto per la sovraesposizione dei prodotti da fumo. A garanzia dell’imparzialità della condotta dei pubblici uffici, il regolatore fissa distanze precise e perentorie, imponendosi unicamente all’Amministrazione il potere-dovere di verifica dei relativi presupposti applicativi. L’assunto che precede non è scalfito dal richiamo, invocato da parte ricorrente, all’art.24, co.42 d.l. n.98/2011, convertito dalla l.n.111/2011, posto che, in tema di patentini, la lett.f) di detto comma contempla l’applicazione del criterio della distanza, non essendo peraltro revocabile in dubbio che una distanza ridotta accresca il rischio di sovraesposizione dei prodotti da fumo.
11. In conclusione, il ricorso, siccome integrato da motivi aggiunti, va accolto e, per l’effetto, occorre:
- annullare la determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di cui al prot.n. 22766_2025_646 del 26 marzo 2025;
- annullare, in parte qua, ai sensi di cui in motivazione, la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di cui al prot.n. 40143 del 3.6.2025.
Le spese di possono venire compensate, tenuto conto della particolarità della fattispecie in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e siccome integrato da motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di cui al prot.n. 22766_2025_646 del 26 marzo 2025, nonché, in parte qua ai sensi di cui in motivazione, la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di cui al prot.n. 40143 del 3.6.2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
PI RA, Presidente
GO BI, Primo Referendario, Estensore
MA LI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO BI | PI RA |
IL SEGRETARIO