Articolo 1 della Legge 1 agosto 1895, n. 480
Versione
25 agosto 1895
Art. 1.
UMBERTO I

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' approvato il contratto di vendita alla Provincia di Messina delle terre demaniali dell'ex feudo di S. Placido Colonero' e locali rustici annessi, per l'impianto di una scuola pratica di agricoltura pel convenuto prezzo di L. 92,360,50 ed alle condizioni risultanti dall'atto 26 dicembre 1893, stipulato presso la R. Intendenza di Finanza di Messina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1° agosto 1895.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.

Entrata in vigore il 25 agosto 1895