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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/08/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1340/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1340/2025 promossa congiuntamente da:
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. GIORGETTI REANA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. GIORGETTI Controparte_1 C.F._2
REANA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in data 29.09.1984 in Santa Maria a Monte, trascritto nei registri del Comune di Santa Maria a Monte al n. 50 pare 2 serie A, dalla cui unione nascevano due figli, , nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], Persona_1 Persona_2 entrambi maggiorenni, economicamente autosufficienti e con autonomi nuclei familiari.
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
1 Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento, ha espresso parere favorevole affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
16.08.1962 ( ) e , nata a [...] a C.F._1 Controparte_1
Monte il 16.08.1961 ( ), residenti in [...]
Francesca n. 230, che hanno contratto matrimonio in data 29/09/1984 in Santa Maria a Monte
(PI), trascritto nei registri del Comune di Santa Maria a Monte al n. 50 pare 2 serie A;
2) PONE a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a favore della sig.ra Parte_1 CP_1 un assegno di mantenimento, in considerazione del fatto che la SI.ra
[...] CP_1 ha redditi inferiori a quelli del marito. Il SI. , quale assegno di
[...] Parte_1 mantenimento della moglie, si è obbligato a trasferire a titolo gratuito alla SI.ra CP_1
la quale si è obbligata ad acquistare, la quota di ½ del diritto di proprietà dei
[...] seguenti beni immobili (essendo l'altra quota di ½ già di proprietà di quest'ultima):
- appartamento adibito a civile abitazione, sito in Santa Maria a Monte, Via Provinciale
Francesca n. 230, posto al piano primo, composto da quattro vani oltre accessori, corredato da un locale ad uso garage di mq 53 circa, ubicato al piano terreno, con annesso resede, con accesso da via comunale tramite Via provinciale Francesca a mezzo di diritto di passo esercitato sul mappale 210 del foglio 26; - locale ad uso negozio ubicato al piano terra, sito in
Via Provinciale Francesca n. 232.
I beni sono rappresentati al Catasto Fabbricati del Comune di santa Maria a Monte:
- al foglio 26, mappale 258 sub 3, cat. A/2, classe 2, vani 6, rendita € 505,09 (quanto all'appartamento);
- al foglio 26 mappale 258 sub. 2, cat. C/6, classe 5, mq 53, rendita € 150,55 (quanto al garage);
- al foglio 26 map. 258 sub. 1 cat. C/1, classe 3, mq 49, rendita € 1.116,01 (quanto al negozio).
2 - l'area su cui insiste il fabbricato è rappresentata al CT del ridetto Comune nel foglio 26, mappale 258, ente urbano, di a. 2.80 (enti urbani e promiscui).
Il bene è pervenuto ai coniugi per atto Notaio del 12.03.1985 registrato a Persona_3
Pontedera il 27.03.1985 al n. 905, trascritto a Pisa il 14.03.1985 al n. 2071 Reg. part. Gli immobili oggetto della presente promessa di trasferimento sono stati realizzati sulla base del nulla osta n. 343 rilasciato dal Comune di santa Maria a Monte in data 19.10.1970 e successiva variante n. 1070 del 01.03.1973, a cui ha fatto seguito il rilascio del certificato di abitabilità del 10.04.1974. Per alcune opere non autorizzate relative al fabbricato di cui al mappale 258
è stata presentata al Comune di Santa Maria a Monte domanda di sanatoria del 01.09.1986, protocollo n. 10646 a seguito della quale è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria n. 564 del 28.02.1996. Successivamente, gli immobili non sono stati oggetto di interventi edilizi o mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto licenze, autorizzazioni, permesso di costruire o DIA. Pertanto, la parte che promette il trasferimento garantisce la piena conformità urbanistica ed edilizia degli immobili in oggetto. Il SI. ha garantito Parte_1 che, al momento in cui sarà sottoscritto il contrato definitivo di trasferimento alla SI.ra della quota di proprietà degli immobili in oggetto, la situazione di fatto Controparte_1 degli immobili corrisponderà alla rappresentazione catastale in atti. Egli ha garantito, altresì, che gli impianti sono conformi alla normativa vigente alla data di realizzazione degli immobili. Il trasferimento dei beni in oggetto sarà fatto e accettato con tutti i diritti usi, pertinenze, servitù attive e passive, nello stato di fatto in cui i beni attualmente si trovano. Il
SI. ha garantito, altresì, la comproprietà e disponibilità degli immobili in Parte_1 oggetto e la loro libertà da vincoli, ipoteche, livelli, oneri, trascrizioni pregiudizievoli e privilegi ad eccezione dell'ipoteca volontaria gravante sul bene di cui al mappale 258 sub 3
(appartamento) iscritta a favore della Cassa di Risparmio di Firenze il 16.01.2004 n. 193 reg. part. nascente da un mutuo concesso al SI. con l'intervento della moglie Parte_1
quale terzo datore di ipoteca per atto Notaio del 15.01.2004 Controparte_1 Persona_4 registrato a San Miniato il 16.01.2004 al n. 46. Le rate di mutuo, se ed in quanto ancora dovute,
a decorrere dalla data del contrato definitivo di trasferimento alla SI.ra Controparte_1 della quota di proprietà degli immobili in oggetto, sono a carico di quest'ultima. L'atto definitivo di trasferimento degli immobili in oggetto deve essere sottoscritto innanzi ad un
Notaio scelto dalla SI.ra entro 60 giorni dalla emanazione della presente Controparte_1 sentenza di omologa della presente separazione. Tutte le spese tecniche e notarili sono a carico della SI.ra . Poiché il trasferimento di cui sopra viene fatto al fine di Controparte_1 prevedere un assegno di mantenimento della moglie e al fine di regolare definitivamente in
3 sede di separazione personale ogni aspetto della vita familiare e patrimoniale tra coniugi, ed essendo, dunque, tale trasferimento elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti, ai sensi dell'art. 19 della L. 74/1987, usufruiscono dell'esenzione dal pagamento di ogni imposta o tassa connessa a tale atto. Anche successivamente al trasferimento della quota di ½ della proprietà dei beni sopra indicati alla
SI.ra , il SI. conserva tempo indeterminato, a titolo di Controparte_1 Parte_1 comodato gratuito, l'uso del garage (al foglio 26 particella n. 258 sub 2) ove ha ricoverato alcuni attrezzi da lavoro e ove potrà svolgere le riparazioni dei propri utensili.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- i coniugi vivranno separati osservando reciproco rispetto;
-nella casa coniugale sita in Santa Maria a Monte, Via provinciale Francesca n. 230 resta a vivere in via esclusiva la SI.ra ; Controparte_1
- il SI. conserva in via esclusiva e a tempo indeterminato l'uso, a titolo di comodato Parte_1 gratuito, dell'annesso garage ove sono ricoverati alcuni suoi piccoli attrezzi da lavoro e ove potrà svolgere la riparazione dei propri utensili;
- le parti si sono concessi, reciprocamente, il consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto o della carta di identità valida per l'espatrio o di qualunque altro atto amministrativo per la concessione o rinnovo del quale si richiede il consenso dell'altro coniuge;
3) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
4) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Santa Maria a Monte (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficio di Stato civile del Comune di Santa Maria a Monte (PI) per le annotazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso a Pisa in camera di consiglio, il 18/08/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1340/2025 promossa congiuntamente da:
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. GIORGETTI REANA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. GIORGETTI Controparte_1 C.F._2
REANA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in data 29.09.1984 in Santa Maria a Monte, trascritto nei registri del Comune di Santa Maria a Monte al n. 50 pare 2 serie A, dalla cui unione nascevano due figli, , nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], Persona_1 Persona_2 entrambi maggiorenni, economicamente autosufficienti e con autonomi nuclei familiari.
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
1 Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento, ha espresso parere favorevole affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
16.08.1962 ( ) e , nata a [...] a C.F._1 Controparte_1
Monte il 16.08.1961 ( ), residenti in [...]
Francesca n. 230, che hanno contratto matrimonio in data 29/09/1984 in Santa Maria a Monte
(PI), trascritto nei registri del Comune di Santa Maria a Monte al n. 50 pare 2 serie A;
2) PONE a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a favore della sig.ra Parte_1 CP_1 un assegno di mantenimento, in considerazione del fatto che la SI.ra
[...] CP_1 ha redditi inferiori a quelli del marito. Il SI. , quale assegno di
[...] Parte_1 mantenimento della moglie, si è obbligato a trasferire a titolo gratuito alla SI.ra CP_1
la quale si è obbligata ad acquistare, la quota di ½ del diritto di proprietà dei
[...] seguenti beni immobili (essendo l'altra quota di ½ già di proprietà di quest'ultima):
- appartamento adibito a civile abitazione, sito in Santa Maria a Monte, Via Provinciale
Francesca n. 230, posto al piano primo, composto da quattro vani oltre accessori, corredato da un locale ad uso garage di mq 53 circa, ubicato al piano terreno, con annesso resede, con accesso da via comunale tramite Via provinciale Francesca a mezzo di diritto di passo esercitato sul mappale 210 del foglio 26; - locale ad uso negozio ubicato al piano terra, sito in
Via Provinciale Francesca n. 232.
I beni sono rappresentati al Catasto Fabbricati del Comune di santa Maria a Monte:
- al foglio 26, mappale 258 sub 3, cat. A/2, classe 2, vani 6, rendita € 505,09 (quanto all'appartamento);
- al foglio 26 mappale 258 sub. 2, cat. C/6, classe 5, mq 53, rendita € 150,55 (quanto al garage);
- al foglio 26 map. 258 sub. 1 cat. C/1, classe 3, mq 49, rendita € 1.116,01 (quanto al negozio).
2 - l'area su cui insiste il fabbricato è rappresentata al CT del ridetto Comune nel foglio 26, mappale 258, ente urbano, di a. 2.80 (enti urbani e promiscui).
Il bene è pervenuto ai coniugi per atto Notaio del 12.03.1985 registrato a Persona_3
Pontedera il 27.03.1985 al n. 905, trascritto a Pisa il 14.03.1985 al n. 2071 Reg. part. Gli immobili oggetto della presente promessa di trasferimento sono stati realizzati sulla base del nulla osta n. 343 rilasciato dal Comune di santa Maria a Monte in data 19.10.1970 e successiva variante n. 1070 del 01.03.1973, a cui ha fatto seguito il rilascio del certificato di abitabilità del 10.04.1974. Per alcune opere non autorizzate relative al fabbricato di cui al mappale 258
è stata presentata al Comune di Santa Maria a Monte domanda di sanatoria del 01.09.1986, protocollo n. 10646 a seguito della quale è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria n. 564 del 28.02.1996. Successivamente, gli immobili non sono stati oggetto di interventi edilizi o mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto licenze, autorizzazioni, permesso di costruire o DIA. Pertanto, la parte che promette il trasferimento garantisce la piena conformità urbanistica ed edilizia degli immobili in oggetto. Il SI. ha garantito Parte_1 che, al momento in cui sarà sottoscritto il contrato definitivo di trasferimento alla SI.ra della quota di proprietà degli immobili in oggetto, la situazione di fatto Controparte_1 degli immobili corrisponderà alla rappresentazione catastale in atti. Egli ha garantito, altresì, che gli impianti sono conformi alla normativa vigente alla data di realizzazione degli immobili. Il trasferimento dei beni in oggetto sarà fatto e accettato con tutti i diritti usi, pertinenze, servitù attive e passive, nello stato di fatto in cui i beni attualmente si trovano. Il
SI. ha garantito, altresì, la comproprietà e disponibilità degli immobili in Parte_1 oggetto e la loro libertà da vincoli, ipoteche, livelli, oneri, trascrizioni pregiudizievoli e privilegi ad eccezione dell'ipoteca volontaria gravante sul bene di cui al mappale 258 sub 3
(appartamento) iscritta a favore della Cassa di Risparmio di Firenze il 16.01.2004 n. 193 reg. part. nascente da un mutuo concesso al SI. con l'intervento della moglie Parte_1
quale terzo datore di ipoteca per atto Notaio del 15.01.2004 Controparte_1 Persona_4 registrato a San Miniato il 16.01.2004 al n. 46. Le rate di mutuo, se ed in quanto ancora dovute,
a decorrere dalla data del contrato definitivo di trasferimento alla SI.ra Controparte_1 della quota di proprietà degli immobili in oggetto, sono a carico di quest'ultima. L'atto definitivo di trasferimento degli immobili in oggetto deve essere sottoscritto innanzi ad un
Notaio scelto dalla SI.ra entro 60 giorni dalla emanazione della presente Controparte_1 sentenza di omologa della presente separazione. Tutte le spese tecniche e notarili sono a carico della SI.ra . Poiché il trasferimento di cui sopra viene fatto al fine di Controparte_1 prevedere un assegno di mantenimento della moglie e al fine di regolare definitivamente in
3 sede di separazione personale ogni aspetto della vita familiare e patrimoniale tra coniugi, ed essendo, dunque, tale trasferimento elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti, ai sensi dell'art. 19 della L. 74/1987, usufruiscono dell'esenzione dal pagamento di ogni imposta o tassa connessa a tale atto. Anche successivamente al trasferimento della quota di ½ della proprietà dei beni sopra indicati alla
SI.ra , il SI. conserva tempo indeterminato, a titolo di Controparte_1 Parte_1 comodato gratuito, l'uso del garage (al foglio 26 particella n. 258 sub 2) ove ha ricoverato alcuni attrezzi da lavoro e ove potrà svolgere le riparazioni dei propri utensili.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- i coniugi vivranno separati osservando reciproco rispetto;
-nella casa coniugale sita in Santa Maria a Monte, Via provinciale Francesca n. 230 resta a vivere in via esclusiva la SI.ra ; Controparte_1
- il SI. conserva in via esclusiva e a tempo indeterminato l'uso, a titolo di comodato Parte_1 gratuito, dell'annesso garage ove sono ricoverati alcuni suoi piccoli attrezzi da lavoro e ove potrà svolgere la riparazione dei propri utensili;
- le parti si sono concessi, reciprocamente, il consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto o della carta di identità valida per l'espatrio o di qualunque altro atto amministrativo per la concessione o rinnovo del quale si richiede il consenso dell'altro coniuge;
3) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
4) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Santa Maria a Monte (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficio di Stato civile del Comune di Santa Maria a Monte (PI) per le annotazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso a Pisa in camera di consiglio, il 18/08/2025
Il Presidente Estensore
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