TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/10/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 2418/2025
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
GA AR IC
RA PO IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 2418/2025
avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
Parte 1 nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. APPIANO STEFANO
e
Parte_2 nata ad [...] il [...] rappresentata e difesa dall'avv. PONZIO ROBERTO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
"1. Si conferma l'assegnazione della casa già coniugale di Per_1 via San Sebastiano n. 30, alla
Sig.ra Pt 2 che ivi continuerà a risiedere insieme ai figli maggiorenni non economicamente '
indipendenti Per_2 e Persona 3
2. Il Sig. contribuirà al mantenimento ordinario e straordinario dei figli Parte 1 maggiorenni non economicamente indipendenti Per_2 e Per 3 corrispondendo direttamente alla
Sig.ra Parte 2 la somma mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio). La predetta somma verrà corrisposta entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a Parte 2 e verrà rivalutata annualmente secondo indici ISTAT come per legge.
e Parte 2 dichiarano di essere entrambi economicamente3. i Signori Parte 1 autosufficienti e rinunciano reciprocamente a richiedere il mantenimento;
4. i Signori Parte 1 e Parte 2 dichiarano di aver risolto tutte le questioni patrimoniali ad eccezione di quanto specificato nel punto K di cui alle premesse.
5. Spese di lite integralmente compensate fra le parti con espressa rinuncia dei difensori a solidarietà professionale;
6. Con ogni pronuncia conseguenziale di legge e con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di Alba di eseguire le prescritte trascrizioni e annotazioni sull'atto di matrimonio de quo e con ordine agli
Ufficiali di Stato Civile dei comuni di nascita delle parti, di eseguire le prescritte annotazioni e trascrizioni sugli atti di nascita ".
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
,nato a [...] il [...] e da Parte_2 nata ad ALBA Parte 1 '
(CN) il 12/06/1965, celebrato in ALBA in data 25/06/1989, trascritto nei registri degli atti dello Stato
Civile dello stesso Comune al n. 50, Parte II, Serie A, Anno 1989, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 15/10/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
GA AR IC
RA PO IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 2418/2025
avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
Parte 1 nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. APPIANO STEFANO
e
Parte_2 nata ad [...] il [...] rappresentata e difesa dall'avv. PONZIO ROBERTO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
"1. Si conferma l'assegnazione della casa già coniugale di Per_1 via San Sebastiano n. 30, alla
Sig.ra Pt 2 che ivi continuerà a risiedere insieme ai figli maggiorenni non economicamente '
indipendenti Per_2 e Persona 3
2. Il Sig. contribuirà al mantenimento ordinario e straordinario dei figli Parte 1 maggiorenni non economicamente indipendenti Per_2 e Per 3 corrispondendo direttamente alla
Sig.ra Parte 2 la somma mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio). La predetta somma verrà corrisposta entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a Parte 2 e verrà rivalutata annualmente secondo indici ISTAT come per legge.
e Parte 2 dichiarano di essere entrambi economicamente3. i Signori Parte 1 autosufficienti e rinunciano reciprocamente a richiedere il mantenimento;
4. i Signori Parte 1 e Parte 2 dichiarano di aver risolto tutte le questioni patrimoniali ad eccezione di quanto specificato nel punto K di cui alle premesse.
5. Spese di lite integralmente compensate fra le parti con espressa rinuncia dei difensori a solidarietà professionale;
6. Con ogni pronuncia conseguenziale di legge e con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di Alba di eseguire le prescritte trascrizioni e annotazioni sull'atto di matrimonio de quo e con ordine agli
Ufficiali di Stato Civile dei comuni di nascita delle parti, di eseguire le prescritte annotazioni e trascrizioni sugli atti di nascita ".
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
,nato a [...] il [...] e da Parte_2 nata ad ALBA Parte 1 '
(CN) il 12/06/1965, celebrato in ALBA in data 25/06/1989, trascritto nei registri degli atti dello Stato
Civile dello stesso Comune al n. 50, Parte II, Serie A, Anno 1989, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 15/10/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.