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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/07/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 15.05.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2167 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Giuseppe Bucci ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dai funzionari dipendenti avv. Crescenzo Zotti e dr. Domenico
D'Angelo, nonché dall'avv. Ettore Rossetti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.04.2023 il ricorrente in epigrafe ha adito questo Ufficio chiedendo che venga accertata la sua condizione di invalido in misura pari o superiore al
67%, nonché il suo status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. n.
104/1992,
a far data dalla proposizione della domanda amministrativa (31.10.2022), al fine di ottenere le prestazioni sociosanitarie previste dalla vigente normativa.
CP_ Nel costituirsi in giudizio, l ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva. Ciò posto, osserva il giudicante – quanto al profilo della legittimazione a resistere della parte convenuta in giudizio – che, come ha recentemente chiarito la Suprema Corte, “… una lettura sistematica e complessiva delle diverse disposizioni rilevanti in materia di accertamento sanitario dello stato di invalidità civile induce ad affermare che unico soggetto legittimato è l ” (cfr. Cass. sent. Controparte_2
07.09.2022, n. 26317).
Ne consegue che, anche là dove l'interessato, come nel caso di specie, intenda poi far valere l'accertamento sanitario nei confronti di altro soggetto tenuto a riconoscere un beneficio assistenziale in favore dell'invalido civile (nella specie, ad esempio, l'ASL al fine di essere esonerato dal costo del ticket sanitario), unico soggetto legittimato passivo deve CP_ ritenersi l , in quanto Ente deputato all'accertamento preliminare del requisito sanitario in contestazione.
Tanto premesso, nel merito il ricorso è parzialmente fondato.
Invero, dalla lettura della consulenza tecnica disposta nel presente giudizio emerge quanto segue: “… Il ricorrente , di anni 29 circa, risulta affetto da: Parte_1
Sindrome di LE de la Tourette. Bronchite cronica con asma allergico. OSAS di grado moderato-severo.
La Sindrome di LE de la Tourette consiste in TIC motori e sonori. I TIC motori interessano principalmente la testa, le mani e le spalle. Quelli sonori sono anche stati trattati invano con infiltrazione delle corde vocali con tossina botulinica.
La sindrome non è contemplata dalle vigenti tabelle ma, per analogia con quanto contemplato ai codici 3105 e 7348 delle stesse, essa è valutabile nella misura del 35%.
La bronchite cronica asmatica su base allergica, in base al codice 6407, è valutabile nella misura del 30 %.
La bronchite cronica ostruttiva è accompagnata anche da una sindrome delle apnee notturne (OSAS) per la quale il soggetto attua terapia notturna con ventilatore polmonare.
Tale sindrome non è tabellata, ma per analogia con quanto di cui al codice 6455, è valutabile nella misura del 30%.
Applicando a suddetti gradi di invalidità la "formula a scalare" del Balthazard, ne deriva un grado di invalidità complessivo del 68%.
Dal momento che la OSAS è stata diagnosticata solo a seguito di una polisonnografia dell'Ottobre 2023, è da tale epoca che ritengo il soggetto possa essere considerato invalido nella suddetta misura (…) Per i motivi esposti nella precedente "Discussione", ritengo che il ricorrente sia da considerare Invalido al 68% a decorrere dall'Ottobre 2023.
Dalla stessa epoca il soggetto può anche essere considerato portatore di handicap di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 104/92…” (cfr. conclusioni ctu).
Tali conclusioni appaiono condivisibili, siccome logicamente ed esaustivamente argomentate, in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti;
in particolare, la valutazione riguardo alla decorrenza, espressa dal consulente in termini probabilistici, merita d'essere condivisa perché risulta conforme al consolidato insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui: “in materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante – che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale – non coincide con quello degli accertamenti tecnici, dato che è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale.
Tale momento va quindi acclarato dal giudice di merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, e tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore.
Peraltro, in via d'eccezione, il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente riferito al memento degli accertamenti, ovvero ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente, quando difettino gli elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso” (Cass. 1.3.2001, n. 2955; cfr. anche Cass. n.
3047/1996; Cass. n. 7191/1995; Cass. n. 6884/1994).
Sicché almeno dal mese di ottobre del 2023 il ricorrente dev'essere riconosciuto invalido in misura pari al 68% e portatore di handicap non grave.
Il parziale accoglimento della domanda induce a compensare le spese di lite, mentre CP_ quelle di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' .
P.Q.M.
a) Dichiara che è invalido nella misura del 68% con decorrenza Parte_1 dal 01.10.2023.
b) Rigetta nel resto. c) Compensa le spese. CP_ d) Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza.
S.M.C.V., 04.07.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino